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Circolare 243 del 17 ottobre 1987
Oggetto:
Contributi figurativi: applicazione dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n.638.
In relazione ad alcuni quesiti pervenuti, e' stata presa in esame da parte
del Consiglio di Amministrazione la problematica che, in materia di
accreditamento di contributi figurativi, puo' determinarsi a causa della
interazione tra la disciplina dell'art.8 della legge 23 aprile 1981, n.155 (1)
e quella dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n.638 (2).
E' noto che, secondo la disciplina introdotta dal citato art. 8 della legge
n.155/1981, il valore retributivo figurativo da accreditare per ciascuna
settimana va desunto dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in
costanza di rapporto di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi
da coprire figurativamente, ovvero nell'anno immediatamente precedente nel
quale risultino retribuzioni, qualora queste manchino nell'anno in cui cadono i
contributivi figurativi.
E' altresi' noto che i contributi figurativi soggiacciono, insieme a quelli
effettivi, alla disciplina introdotta dall'art.7, commi 1 e 2, della citata
legge n. 638/1983.
Tale norma, infatti, prevede che il numero dei contributi settimanali da
accreditare ai lavoratori dipendenti (3) e' pari a quello delle settimane
retribuite o riconosciute figurativamente, purche' la retribuzione, (effettiva
o figurativa), relativa a ciascuna settimana, non sia inferiore al 30%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D.
in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato.
Qualora, per l'attuazione dell'art. 7 in oggetto, la retribuzione desunta
da un anno diverso da quello in cui si colloca la contribuzione figurativa,
venisse posta in relazione al valore minimo pensionistico vigente nell'anno nel
quale devono essere accreditati i contributi figurativi, si determinerebbe un
raffronto tra grandezze rese non omogenee dal trascorrere del tempo, il che'
non sarebbe in linea con la volonta' legislativa, desumibile dallo stesso art.
7 della legge n. 638/1983, di far dipendere il numero dei contributi
settimanali dal rapporto tra valore retributivo dei contributi e importo del
minimo pensionistico in vigore nell'anno in cui la retribuzione e' stata
percepita.
Va anche considerato che, con la disciplina contenuta nell'art. 7 in esame,
il legislatore ha introdotto un unico criterio per la determinazione del numero
dei contributi,da valere sia per quelli effettivi che per quelli figurativi e
che, per quanto riguarda quelli effettivi, il raffronto non puo' che essere
effettuato tra retribuzioni e minimi pensionistici afferenti il medesimo anno
solare.
Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, nella seduta del 31 luglio 1987,
ha stabilito, con la deliberazione n.117, i criteri che rendono possibile
un'applicazione dell'art. 7 della legge n.638/1983 che sia in linea con la
volonta' legislativa sopra richiamata.
Per l'attuazione di tale deliberazione si impartiscono le seguenti
istruzioni.
- Per la determinazione del numero dei contributi figurativi da accreditare
per ogni anno solare successivo al 1983, in attuazione della disciplina
introdotta dall'art. 7, 1 e 2 comma, i valori retributivi eventualmente desunti
da un anno solare diverso da quello in cui va effettuato l'accreditamento
figurativo devono essere posti a raffronto con l'importo del trattamento minimo
di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1 gennaio dell'anno nel quale
sono state percepite le retribuzioni alle quali si e' fatto riferimento.
- Negli anni solari caratterizzati dalla vigenza di due trattamenti minimi,
il raffronto deve essere effettuato col valore piu' basso.
- Tali criteri sono applicabili a tutte le situazioni attualmente non
definite, nonche' a domanda, ovvero d'ufficio ogni qual volta se ne presenti
l'occasione, per la revisione di situazioni pregresse.
IL DIRETTORE GENERALE
Fassari
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(*) Si omette l'allegato, in quanto gia' pubblicato in "Atti ufficiali", in
questo stesso fasciolo, retro, pag. 2554
(1) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 29761
(3) Con esclusione, per quanto attiene i soggetti destinatari della norma, dei
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, degli operai agricoli e
degli apprendisti, nonche', per quanto riguarda i periodi di contribuzione
figurativa, dei periodi di servizio militare
ALLEGATO
DELIBERAZIONE N. 117
OGGETTO: Contributi figurativi: applicazione dell'art. 7 della legge 11
novembre 1983, n.638
... omissis.................