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Circolare 258 del 9 novembre 1987
Oggetto:
Legge 6 marzo 1987, n. 74. Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
La legge 6 marzo 1987, contenente "Nuove norme sulla disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio" ha modificato la precedente
disciplina dettata in materia dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 (1) ed
integrata dalla legge 1 agosto 1978, n. 436 (2).
In particolare, l'art. 13 della nuova legge n. 74 ha sostituito
integralmente l'art. 9 della legge n. 898/1970, che a sua volta era stato
sostituito dall'art. 2 della legge n. 436/1978, prevedendo una piu' ampia
tutela economica del coniuge divorziato in caso di decesso dell'ex coniuge
(all. 1).
L'aspetto innovativo di maggior rilevanza sotto il profilo
previdenziale e' rappresentato dal fatto che, in caso di morte
dell'assicurato o del pensionato ed in assenza di un coniuge superstite
avente titolo alla pensione indiretta o di riversibilita', quest'ultima e'
attribuita, a determinate condizioni, al coniuge divorziato il quale viene
conseguentemente incluso nel novero degli aventi titolo ex lege alla
pensione ai superstiti.
Premessa tale notazione di ordine generale, si impartiscono qui di
seguito le istruzioni necessarie per l'applicazione delle norme contenute
nel citato art. 9 che investono l'INPS quale gestore dell'assicurazione
generale obbligatoria I.V.S.
1. DECESSO DELL'ASSICURATO O PENSIONATO IN ASSENZA DI UN CONIUGE
SUPERSTITE AVENTE I REQUISITI PER LA PENSIONE INDIRETTA O DI
RIVERSIBILITA' (3).
Il secondo comma dell'articolo 9 stabilisce che "in caso di morte
dell'ex coniuge (4) e in assenza di un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di riversibilita' il coniuge rispetto al quale
e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio (4) ha diritto, se non passato a nuove nozze
e sempre che sia titolare dell'assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione
di reversibilita', sempre che il rapporto da cui trae origine il
trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".
1.1 Condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione ai
superstiti. Misura della pensione.
Dal tenore del secondo comma dell'art. 9 si ricava che il diritto
alla pensione ai superstiti e' riconoscibile a condizione che (5):
a) non esista un coniuge superstite avente titolo alla pensione ai
superstiti il che si verifica quando manchi un coniuge superstite ovvero,
pur esistendo, non abbia titolo alla pensione ricorrendo nei suoi
confronti la preclusione di cui all'art. 7, n. 2 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 nel testo sostituito dell'art. 24 della legge 30 aprile
1969, n. 53 (6);
b) il coniuge divorziato richiedente la pensione sia titolare
dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970, non risulti
passato a nuove nozze (7) ne' ricorra nei suoi confronti alcuna delle
cause di preclusione previste dal citato art. 7 della legge n. 1338/1962;
c) la data di inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del
pensionato sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i
requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
La pensione spettante al coniuge divorziato e' pari al 60% di quella
gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.
1.2 Concorso del coniuge divorziato con figli, genitori e collaterali
superstiti dell'assicurato o del pensionato.
La piena equiparazione del coniuge divorziato al coniuge superstite -
sancita dal secondo comma dell'art. 9 - ha effetto anche nei confronti
delle altre categorie di superstiti considerate dall'art. 22 della legge
n. 903/1965.
Ne consegue che, in caso di concorso con figli superstiti, al coniuge
divorziato deve essere corrisposta una pensione pari al 60% della pensione
gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato mentre i figli
superstiti avranno diritto ad una pensione da determinarsi secondo le
aliquote per essi previste dall'articolo 22 della legge n. 903/1965 in
caso di concorso con il coniuge superstite.
In caso di concorso con genitori ovvero fratelli o sorelle
dell'assicurato o del pensionato, il coniuge divorziato esclude sia gli
uni che gli altri dal diritto a pensione essendo il suo titolo prevalente
e incompatibile con quello dei predetti superstiti.
1.3 Concorso di piu' coniugi divorziati.
E' possibile che alla data del decesso dell'assicurato o del
pensionato risultino esistenti piu' coniugi divorziati in possesso dei
requisiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 per il diritto alla
pensione ai superstiti.
In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le
aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione
sara' operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi
per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la determinazione
della relativa misura.
Tenuto conto del principio stabilito dal terzo comma dello stesso
articolo 9 per l'ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o piu'
coniugi divorziati e considerata altresi' la norma di salvaguardia dei
diritti degli altri superstiti contenuta nel successivo 4 comma deve
ritenersi che l'importo della pensione ai superstiti complessivamente
attribuibile ai coniugi divorziati sia pari al 60 per cento della pensione
gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.
Puo' anche accadere che piu' coniugi divorziati concorrano con figli
superstiti dell'assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di
riversibilita' o indiretta.
Verificandosi tale situazione la pensione ai superstiti sara'
determinata riservando ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta
e attribuendo ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge.
1.4 Cessazione del diritto.
Al precedente punto 1.1 e' stato precisato che il riconoscimento del
diritto alla pensione ai superstiti e' subordinato alla circostanza che il
coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze.
Tale circostanza non condiziona soltanto il riconoscimento del
diritto ma anche la sua permanenza: ne consegue che il passaggio a nuove
nozze dopo l'attribuzione della pensione ai superstiti comporta la
cessazione del relativo diritto con effetto dal primo giorno del mese
successivo al verificarsi della causa di cessazione.
In caso di cessazione del diritto per nuovo matrimonio il coniuge
divorziato non ha titolo all'assegno pari a due annualita' di pensione
previsto per il coniuge superstite dall'art. 3, ultimo comma, del D.L.L.
18 gennaio 1945, n. 39.
2. CONCORSO DEL CONIUGE DIVORZIATO CON IL CONIUGE SUPERSTITE
DELL'ASSICURATO O DEL PENSIONATO.
Il terzo comma dell'art. 9 stabilisce espressamente che "qualora
esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilita', una quota della pensione e degli altri assegni a questi
spettanti e' attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia
titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano
piu' persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e
gli altri assegni nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a
chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze".
2.1 Condizioni per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione.
L'attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione di
reversibilita' o indiretta spettante al coniuge superstite puo' essere
disposta unicamente dal Tribunale il quale vi provvede su istanza di parte
tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale.
L'attribuzione della quota di pensione puo' aver luogo a condizione
che il coniuge divorziato sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5:
deve ritenersi ugualmente preclusivo dell'attribuzione della quota
l'avvenuto passaggio a nuove nozze.
2.2 Concorso di piu' coniugi divorziati con il coniuge superstite.
In caso di concorso di piu' coniugi divorziati con il coniuge
superstite il Tribunale provvede alla determinazione delle singole quote
spettanti ai coniugi divorziati: in caso di cessazione del diritto di uno
di questi provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra
i restanti la quota del coniuge cessato.
2.3 Concorso del coniuge divorziato con il coniuge superstite e con figli
del pensionato o dell'assicurato.
In caso di concorso del coniuge divorziato (o dei coniugi divorziati)
con il coniuge superstite e con figli del pensionato o dell'assicurato
trova applicazione il disposto del quarto comma dell'art. 9, in precedenza
richiamato, a mente del quale "restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente , i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali
in merito al trattamento di reversibilita'".
Tenuto conto che nelle fattispecie in esame la presenza del coniuge
superstite esclude dal diritto sia i genitori che i collaterali, l'ipotesi
concretamente configurabile e' quella del concorso con i figli del
pensionato o assicurato.
Ricorrendo tale ipotesi la pensione ai superstiti deve essere
attribuita tra i contitolari (coniuge superstite e figli) secondo le
aliquote previste dall'art. 22 della legge n. 903/1965; sara' poi il
Tribunale ad attribuire al coniuge divorziato una quota della pensione
spettante al coniuge superstite senza incidere sulle quote della pensione
spettanti ai figli contitolari.
2.4 Cessazione del diritto alla quota di pensione.
La quota di pensione attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato
ha natura di assegno alimentare il che esclude che la sua assegnazione
attribuisca al beneficiario la qualita' di contitolare della pensione la
quale spetta unicamente al coniuge superstite eventualmente in concorso
con i figli del pensionato o dell'assicurato.
Da tale premessa discende, che cessando il diritto del coniuge
superstite (per morte o per altra causa), viene automaticamente meno il
diritto del coniuge divorziato alla quota di pensione attribuitagli dal
Tribunale ferma restando la potesta' del Tribunale stesso di
ripristinarla, nella stessa o in diversa misura, ad istanza
dell'interessato.
Il diritto alla quota di pensione viene meno altresi' in caso di
passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato (8).
Istruttoria e definizione delle domande presentate da coniugi divorziati
in assenza di coniuge superstite avente diritto alla pensione di
reversibilita'.
Le domande di pensione ai superstiti presentate da coniugi divorziati
dovranno essere corredate, oltre che dalla consueta documentazione, da
copia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio e da documentazione comprovante (ove non si evinca dalla
sentenza di cui sopra) la titolarita' dell'assegno di cui all'art. 5 della
legge n. 898/1970.
Nell'istruire le domande di cui trattasi, le Sedi - accertato
preliminarmente, sulla base dello stato di famiglia del dante causa, che
non esista coniuge superstite - dovranno esperire le possibili indagini
per verificare se vi siano figli legittimi o naturali del defunto che
abbiano chiesto od ottenuto autonomamente la pensione ai superstiti,
atteso che di tale circostanza il coniuge divorziato potrebbe non essere a
conoscenza.
Tali indagini andranno esperite ogni qualvolta dallo stato di
famiglia del defunto, esibito dal coniuge divorziato all'atto della
presentazione della domanda, ovvero da altro stato di famiglia
eventualmente contenuto nel fascicolo di pensione diretta, che andra'
sempre acquisito prima di effettuare la liquidazione, risultino figli del
dante causa presumibilmente a carico dello stesso.
Nel caso in cui la pensione diretta, ovvero la posizione assicurativa
del dante causa deceduto da assicurato, siano in carico presso altra Sede,
se ne dovra' richiedere il trasferimento demandando alla Sede trasferente
la verifica relativa all'esistenza di una domanda di pensione ai
superstiti presentata dai figli i cui nominativi compaiano sullo stato di
famiglia del dante causa.
Ove non risulti altra pensione in corso di definizione o gia'
liquidata, la domanda verra' definita in base alle norme vigenti, previa
annotazione dell'avvenuta liquidazione in favore del coniuge divorziato,
sul fascicolo di pensione - se il defunto era pensionato - ovvero sulla
posizione assicurativa.
Qualora invece dovesse essere accertata l'esistenza di altra domanda
presentata da figli del defunto i fascicoli andranno unificati e la
pensione liquidata predisponendo il pagamento scisso nei confronti dei
diversi beneficiari. Qualora le domande siano state presentate presso Sedi
diverse, competente a liquidare e prendere in carico la pensione sara' la
Sede cui e' stata presentata la domanda del coniuge divorziato.
Per l'ipotesi infine che venga rilevata l'esistenza di una pensione
ai superstiti gia' liquidata autonomamente in favore di figli del dante
causa, occorrera' procedere alla riliquidazione di tale pensione in favore
anche del coniuge divorziato e alla effettuazione dei relativi conguagli.
Anche in questo caso, per l'ipotesi di Sedi diverse interessate, la
pensione sara' trasferita alla Sede competente a definire la domanda del
coniuge divorziato.
Le eventuali situazioni non risolvibili in base ai criteri della
presente circolare dovranno essere segnalate al Servizio Prestazioni
A.G.O. per le direttive conseguenti.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
ALLEGATO
Legge 6 marzo 1987, n. 74: Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio.
- OMISSIS -
--------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1970, Pag. 1532.
(2) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 1461.
(3) Pur facendo esclusivamente menzione della "Pensione di reversibilita'"
il secondo comma dell'art. 9 deve intendersi riferito anche alla pensione
indiretta.
(4) Per semplicita' di esposizione, nel testo della presente circolare
l'ex coniuge sara' indicato con la dizione "assicurato o pensionato: il
coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio sara' indicato con la
dizione "coniuge divorziato".
(5) Il diritto a pensione e' riconoscibile anche in caso di decesso
intervenuto anteriormente al 12 marzo 1987 data di entrata in vigore della
legge n. 74: in tali casi, il diritto a pensione deve essere riconosciuto
dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso ma la
prestazione deve essere corrisposta a far tempo dal 1 aprile 1987.
(6) V. "Atti ufficiali" 1969, n. 446.
(7) Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto
alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell'assicurato
o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge
o per divorzio.
(8) Al riguardo occorre considerare che la quota di pensione attribuita al
coniuge divorziato dopo il decesso dell'assicurato o del pensionato
assolve la funzione alimentare precedentemente svolta dall'assegno
periodico di cui all'art. 5: e poiche' il diritto all'assegno periodico
"cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
nozze" (Art. 5,comma 10) deve ritenersi che, in caso di nuove nozze, anche
il diritto alla quota di pensione venga a cessare.