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Circolare 27 del 10 marzo 2023
Oggetto
Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Pensione anticipata flessibile
Sommario
Testo Completo
INDICE
1. Premessa
2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
3. Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
4. Cumulo dei periodi assicurativi
5. Decorrenza della pensione anticipata flessibile
5.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi
5.2 Lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni
5.3 Decorrenza per i trattamenti in cumulo
6. Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
7. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
8. Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e accesso all’anticipo finanziario di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019
Nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
L’articolo 1, comma 283,della legge in esame ha introdotto l’articolo 14.1 al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede, in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.
Il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il successivo comma 284 coordina la previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile introdotta dall’articolo 1, comma 283, della legge n. 197/2022.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in argomento.
2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni, possono conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile”.
Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra di cui al successivo paragrafo 5.
Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento, anche se dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo prescritti per il conseguimento della “pensione anticipata flessibile” in esame.
Alla prestazione in oggetto non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di Finanza.
Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, con inquadramento nel Gruppo A, possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.
Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.
Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per il biennio 2023/2024 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
4. Cumulo dei periodi assicurativi
Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, indicate al precedente paragrafo 2.
I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.
La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, indicate al precedente paragrafo 2, preclude l’esercizio della facoltà per accedere alla prestazione in argomento.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento. Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.
Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che preveda il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.
Gli iscritti alla gestione ex ENPALS, titolari di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti, possono esercitare la facoltà di cumulo di cui al comma 2 dell’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, oppure avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
5. Decorrenza della pensione anticipata flessibile
L’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
5.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:
che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente paragrafo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
5.2 Lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni
I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.
Con riferimento a tali lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Nei casi in cui, invece, il trattamento pensionistico spettante ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
Per il personale del comparto scuola e quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche.
5.3 Decorrenza per i trattamenti in cumulo
La decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinata, secondo le indicazioni dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente di pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.
Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.2.
Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.
6. Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
L’articolo 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Pertanto, per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza per le pensioni di vecchiaia e non al raggiungimento del requisito anagrafico di cui al citato articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011.
Al riguardo, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 11 del 29 gennaio 2019, al paragrafo 1.4, e n. 117 del 9 agosto 2019, riservandosi di fornire successivi chiarimenti in ordine all’incumulabilità della pensione con i redditi dei giudici di pace e dei giudici onorari aggregati.
L’articolo 1, commi 344 e 349, della legge di Bilancio 2023 dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Su tale fattispecie saranno fornite apposite indicazioni.
Si rammenta, inoltre, che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile. Detti incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
7. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
L’articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla disciplina della pensione anticipata flessibile in esame, al fine di armonizzarla con quella di accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2023, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall’articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.
La concessione degli assegni straordinari riferiti alla pensione anticipata in esame è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, quindi, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.
Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata flessibile possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinato dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l’articolo 14.1, comma 3, del citato decreto-legge prevede l’incumulabilità della pensione anticipata in esame con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Con successivo messaggio verranno comunicate le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario, nonché dei relativi importi.
8. Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e accesso all’anticipo finanziario di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019
L’articolo 1, comma 284, lettera b), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla pensione anticipata flessibile.
A seguito di tale modifica, il citato comma 1 dell’articolo articolo 23 dispone la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate (TFS/TFR), spettanti ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che accedono alla pensione anticipata flessibile.
Pertanto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata in esame il termine di pagamento dei TFS/TFR, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non decorre dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
In virtù di quanto sopra indicato, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 24, con riferimento all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
Pertanto, a seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.
Qualora nel corso dei ventiquattro mesi, l’iscritto dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a dodici mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.
Decorsi i dodici ovvero i ventiquattro mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all’INPS, per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.
Chi usufruisce del pensionamento introdotto dalla disposizione in oggetto, mantiene la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi