Eureka Previdenza

Circolare 54 del 7 marzo 2007

OGGETTO:

Contributi Volontari per l’anno 2007

SOMMARIO:

    Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli dovuti per l’anno 2007
    Contributi volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
    Chiarimenti
    Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

1)       Contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l’anno 2007

L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi fra il periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 ed il periodo gennaio 2006 – dicembre 2006 è risultata pari al 2,00%.

Le retribuzioni medie settimanali su cui calcolare i contributi volontari per l’anno 2007 subiscono pertanto lo stesso aumento percentuale.

L’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n. 184/1997 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e successive modificazioni.

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2007:

-         la retribuzione minima settimanale è pari a € 174,46;

-         la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3, L. 438/92) è di € 40.083,00;

-         il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione solo successiva al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema  contributivo è di € 87.187,00.

Dal 1 gennaio 2007 come previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria ed alle gestioni pensionistiche sostitutive ed esclusive dell’ordinamento generale è elevata dello 0,30%, per la quota a carico del lavoratore, con ripercussioni sull’aliquota dovuta per il versamento della contribuzione volontaria.

Ne consegue che con effetto dal 1 gennaio 2007 l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, sale dal  27,57% al 27,87%.

Con effetto dal 1 gennaio 2007 i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 sono anche interessati dall’incremento dello 0,50% previsto dall’articolo 27, comma 2bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.  Per effetto del duplice incremento, l’aliquota contributiva a loro carico per l’anno 2007 sale dal 30,07% al 30,87%.

Nella tabella che segue sono riepilogati – per anno solare, dal 1997 all’anno in corso – i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile) cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nonché le aliquote IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

Anno
    

Retr. minima

settimanale
    

Prima fascia

retribuzione annua
    

Massimale art.2

co.18, L.335/95
    

Aliquota

IVS

2007
    

€   174,46
    

€       40.083,00
    

€      87.187,00
    

30,87%

2006
    

€   171,03
    

€       39.297,00
    

€      85.478,00
    

30,07%

2005
    

€   168,17
    

€       38.641,00
    

€      84.089,00
    

2004
    

€   164,87
    

€       37.883,00
    

€      82.401,00
    

29,57%

2003
    

€   160,85
    

€       36.959,00
    

€      80.391,00
    

2002
    

€   157,08
    

€       36.093,00
    

€      78.507,00
    

29,07%

2001
    

£ 296.140
    

£     68.048.000
    

£  148.014.000
    

2000
    

£ 288.640
    

£     66.324.000
    

£  144.263.000
    

28,57%

1999
    

£ 284.100
    

£     65.280.000
    

£  141.991.000
    

1998
    

£ 279.080
    

£     64.126.000
    

£  139.480.000
    

28,17%

1997
    

£ 274.420
    

£     63.054.000
    

£  137.148.000
    

28,37%

2)       Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Per effetto dell’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è elevata dello 0,30% anche l’aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotramvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Dal 1 gennaio 2007, pertanto, l’aliquota di versamento da applicare a tali prosecutori volontari sale dal 32,70% al 33,00%.

Fa eccezione il solo Fondo volo, per il quale l’aliquota contributiva di finanziamento pensionistico si attesta già su valori superiori al 33% e, per tale motivo, non subisce l’incremento previsto dal predetto comma della Legge Finanziaria 2007.

Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:

-         per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;

-         per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art.1 del D.Lgs. 164/1997);

-         per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (32,70%) maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), pari al  37,70%.

In tal senso si deve intendere modificato quanto indicato al punto 2) della circolare n. 53 del 12 aprile 2006.

Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni operative per  effettuare eventuali conguagli per tale tipologia di prosecutori volontari.

Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

X3 = aliquota IVS del 40,82%

Y3 = aliquota IVS del 37,70%

Z3 = aliquota IVS del 37,70%

3)       Chiarimenti

A chiarimento di quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno precisare alcuni concetti di massima.

3.1. Retribuzione imponibile dei periodi di part-time da integrare mediante contribuzione volontaria.

L’importo del contributo volontario dovuto per l’integrazione di un periodo di lavoro part-time deve essere quantificato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nel periodo stesso, escludendo dal calcolo le eventuali retribuzioni percepite nello stesso anno in costanza di lavoro a tempo pieno e/o per altro periodo di lavoro a part-time.

Deve considerarsi pertanto modificato come segue quanto illustrato nell’esempio n.1 dell’allegato 4 alla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006.

anno

settimane

accreditate

retribuzione

settimane

riconoscibili

settimane integrabili

diritto

misura

diritto

misura

diritto

misura

2000

18

18

€   7.062,04

18

18

==

==

2001

26

26

€ 11.513,89

26

26

==

==

2001

26

16

€   6.905,03

26

16

==

10

2002

52

32

€ 14.183,00

52

32

==

20

 

Dal prospetto sopra proposto si rileva:

-         nell’anno 2001, un periodo di attività a tempo pieno (26 settimane diritto e 26 settimane misura) e l’altro a tempo parziale (26 settimane diritto e 16 settimane misura);

-         nell’anno 2002, solo attività a tempo parziale (52 settimane diritto e 32 settimane misura).

Ai fini del calcolo del contributo volontario integrativo relativo all’anno 2001:

-         si prende in considerazione solo la quota di imponibile relativa al periodo di lavoro part-time, escludendo la quota di retribuzione percepita per attività a tempo pieno;

-         si determina il valore della retribuzione media settimanale da assoggettare al contributo volontario (secondo l’aliquota IVS del 29,07%), dividendo l’importo del predetto imponibile per il numero delle settimane di part-time utili ai fini della misura della pensione.

anno

imponibile da

considerare

sett. utili

misura

retribuzione

media sett.

contributo

settimanale

2001

€ 6.905,03

16

€  431,57

€ 125,46

 

Con analogo procedimento si determinano la retribuzione media settimanale e la contribuzione volontaria integrativa da versare per l’anno 2002, prendendo in considerazione l’intero imponibile che – in questo caso – è riferito esclusivamente ad attività part-time.

anno

imponibile da

considerare

sett. utili

misura

retribuzione

media sett.

contributo

settimanale

2002

€ 14.183,00

32

€  443,22

€ 128,85

 

3.2. Integrazione volontaria part-time e contribuzione versata nella Gestione separata

Come specificato con circolare n. 29/2006, l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 è un’autorizzazione speciale, con efficacia a tempo determinato.

Detta autorizzazione consente unicamente di integrare in forma volontaria la contribuzione obbligatoria dei periodi di attività svolta a tempo parziale, in deroga ai principi generali della prosecuzione volontaria, che ammettono versamenti solo per periodi interessati da sospensione/cessazione dell’attività lavorativa e del correlato obbligo contributivo.

Per quanto precede si ritiene che i versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria dei periodi di lavoro part-time non siano incompatibili con la contestuale contribuzione accreditata nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, a differenza dei versamenti effettuati su autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, concesse in applicazione dell’articolo 5, commi 2 e 2bis, del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

4)       Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

Coefficienti di riparto

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)

decorrenza 1° gennaio 2007

CATEGORIE
    

ALIQUOTE %

COEF. RIPARTO
    

BASE
    

QUOTA PENSIONE
    

TOTALE

IVS

LAVORATORI DIPENDENTI

non agricoli (esclusi domestici)

PESCATORI soggetti

alla legge 250/58

LAVORATORI occupati in

CANTIERI DI LAVORO

DOMESTICI
    

Aliquota

Coefficienti

Aliquota

Coefficienti

Aliquota

Coefficienti

Aliquota

Coefficienti
    

0,11%

0,003947

0,11%

0,010506

0,11%

0,010055

0,1375%

0,010579
    

27,76%

0,996053

10,36%

0,989494

10,83%

0,989945

12,86%

0,989421
    

27,87%

1,000000

10,47%

1,000000

10,94%

1,000000

12,9975%

1,000000

Coefficienti di riparto

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)

decorrenza 1° gennaio 2007

CATEGORIE
    

ALIQUOTE %

COEF. RIPARTO
    

BASE
    

QUOTA PENSIONE
    

TOTALE

IVS

LAVORATORI DIPENDENTI

Non agricoli (esclusi domestici)

PESCATORI soggetti

alla legge 250/58

LAVORATORI occupati in

CANTIERI DI LAVORO

DOMESTICI
    

Aliquota

Coefficienti

Aliquota

Coefficienti

Aliquota

Coefficienti

Aliquota

Coefficienti
    

0,11%

0,003563

0,11%

0,008166

0,11%

0,007891

0,1375%

0,008595
    

30,76%

0,996437

13,36%

0,991834

13,83%

0,992109

15,86%

0,991405
    

30,87%

1,000000

13,47%

1,000000

13,94%

1,000000

15,9975%

1,000000

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco

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