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Circolare 84 del 14 giugno 2012
Allegati n.3
OGGETTO:
Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167).
SOMMARIO:
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
Premessa
1. Campo di applicazione
2. Destinatari
2.1. Coniuge superstite o legalmente separato
2.2. Ex coniuge divorziato superstite
2.3. Più coniugi divorziati superstiti
2.4. Contitolarità di coniuge superstite e più coniugidivorziati
3. Cessazione del diritto
4. Figli minori, studenti o inabili
5. Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario
6. Art. 6, comma 11 bis, della legge 11 novembre 1983, integrazione al trattamento minimo
7. Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari
8. Ulteriori prestazioni collegate al reddito
Premessa
Con messaggio n. 16032 del 05/08/2011 è stata fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 (v. allegato n. 1).
Il comma 5 del menzionato articolo 18 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.
Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata (v. allegato 3).
La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995.
Per quanto concerne le pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di cumulodi periodi assicurativi, allo stato attuale, dovranno essere liquidate in via provvisoria. Al riguardo si fa riserva di comunicazioni.
La disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011.
Preliminarmente, si rammenta che la quota di reversibilità e/o indiretta spettante al coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato (articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio 1965, v. allegato 2).
Pertanto, le Direzioni territoriali in sede di esame di domande di pensione ai superstiti indirette o di reversibilità, per i decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011, presentate da coniugi superstiti avranno cura di verificare, al fine di valutare se il coniuge superstite ha diritto all’aliquota di spettanza pari al 60%, che :
il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni;
tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni;
il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.
Qualora il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni, in base all’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
Si precisa che il diritto alla pensione ai superstiti non viene meno anche se detto trattamento è erogato in forma ridotta
Destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.
Ferma restando l’applicazione, ove ricorrano le condizioni, delle riduzioni previste dall’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, si riepilogano i requisiti soggettivi del coniuge superstite, separato e divorziato per il diritto alla pensione ai superstiti.
Si ricorda che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato, qualunque sia la data di presentazione della domanda.
2.1. Coniuge superstite o legalmente separato
Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto.
La pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la separazione è a lui/lei "addebitabile", avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. (Sentenza Corte Costituzionale 286 del 08.07.1987, A.U. pag. 1942; circolare n. 246 del 22 ottobre 1987 e n. 277 del 28 febbraio 1989).
2.2. Ex coniuge divorziato superstite
Nel caso in cui il/la defunto/a non si sia risposato/a, il divorziato ha diritto alla pensione in presenza delle seguenti condizioni:
deve essere titolare di assegno divorzile di cui all’art, 5 della legge 898/1970;
non deve essersi risposato; il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
2.3. Più coniugi divorziati superstiti
E’ possibile che alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato risultino esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell’art. 9 della legge 898/1970 per il diritto alla pensione ai superstiti.
In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la determinazione della relativa misura.
Tenuto conto del principio stabilito dal terzo comma del citato articolo 9 per l’ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o più coniugi divorziati e considerata altresì la norma di salvaguardia dei diritti degli altri superstiti contenuta nel successivo 4° comma della medesima norma, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell’assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge.
Relativamente ai coniugi divorziati titolari di assegno divorzile, si richiamano le istruzioni fornite con circolar n. 132 del 27 giugno 2001.
2.4. Contitolarità di coniuge superstite e più coniugi divorziati
In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto di uno di questi provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge cessato.
Anche in tale fattispecie, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile al coniuge superstite e ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge superstite e/o per il coniuge divorziato, qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge superstite e/o divorziato che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
Qualora la quota di detto trattamento sia stata posta in pagamento in forma ridotta, l’importo da prendere a base per la liquidazione della doppia annualità è quello corrisposto.
Si rammenta che in caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all’intero trattamento e cioè al 60%; parimenti l’intero trattamento di reversibilità, pari al 60%, dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione di che trattasi per le cause sopra descritte.
Anche in tale fattispecie, qualora uno dei contitolari della pensione ai superstiti (coniuge divorziato o coniuge superstite) sia da ricomprendere tra i soggetti destinatari del comma 5 dell’articolo 18 della legge n. 111, la pensione sarà erogata in forma ridotta nulla rilevando che all’altro soggetto che ha perso il diritto a tale trattamento era corrisposta una quota di pensione in forma intera.
Il diritto all’assegno in parola si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 C.C.)
Si rammenta che, in via generale, nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare.
4. Figli minori, studenti o inabili
Qualora vi siano figli minori, studenti o inabili la norma oggetto della presente circolare dispone che la pensione ai superstiti non deve essere ridotta.
Ciò posto, si precisa quanto segue.
I figli minori, studenti di scuola media superiore o universitari, inabili devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato. Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del de cuius fossero a suo carico.
Si rammenta che sono equiparati ai figli legittimi:
figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto (L. 04.05.1983 n.184 – Suppl.ord. GU 133 – 17.05.1983)
figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati
figli naturali non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile
figli naturali non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile;
figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
figli naturali riconosciuti, o giudizialmentedichiarati, dal coniuge del deceduto (DL Lgt. 18.01.1945 n.39 art.2, 3° comma–A.U. pag. 11);
nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge (art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818)
Qualora vi siano nel nucleo familiare del dante causa figli naturali, anche minori, del coniuge superstite o nati da precedente matrimonio del medesimo, le Direzioni territoriali dovranno verificare che il genitore naturale non abbia l’obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi, in tale ipotesi infatti le somme dovranno essere valutate ai fini delle verifica dell’effettivo mantenimento da parte del de cuius nonché del requisito del carico relativamente ai figli studenti o inabili.
Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di pensione ai superstiti.
5. Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.
La norma in esame dispone che, in assenza di figli minori, studenti o inabili come individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria (Art. . 22 , della legge 21 luglio 1965, n. 903), la quota di pensione ai superstiti liquidata in base al comma 5 dell’articolo 18 della legge n. 111 del 2011 soggiace ai limiti di cumulabilità' previsti dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995.
Tali limiti di cumulabilità, infatti, trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle (v. in proposito circolari n. 234 del 25/08/ 1995 e n. 38 del 20/02/1996).
L’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, com’è noto, ha disposto l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge stessa.
Alla pensione ai superstiti o alla quota di pensione attribuita al coniuge superstite, divorziato, a più coniugi divorziati ed al coniuge superstite si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1998.
Ne consegue che ai fini dell'applicazione del comma 41, della legge n. 335/1995, si deve tener conto dei redditi assoggettati ad IRPEF di ogni contitolare ed eventualmente operare la trattenuta di incumulabilità sulla quota spettante al coniuge superstite o all'ex coniuge che possiede redditi influenti.
6. Art. 6, comma 11 bis, della legge 11 novembre 1983, n.638 : integrazione al trattamento minimo.
Alla quota di pensione ai superstiti, liquidata con il sistema retributivo o misto, determinata secondo i criteri dell’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, si applicano le disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo.
Relativamente ai trattamenti pensionistici di che trattasi liquidati a coniuge superstite e coniuge divorziato si precisa quanto segue.
In relazione ai criteri enunciati dalla Corte di Cassazione secondo cui il trattamento corrisposto al coniuge ed all’ex coniuge costituiscono "un unico trattamento" da corrispondere tra i suoi contitolari, spiega efficacia il comma 11 bis, dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638 che dispone che le norme per l’integrazione al trattamento minimo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.
Di conseguenza, l’integrazione delle suddette pensioni non è soggetta a limiti reddituali ed in caso di bititolarità è possibile integrare, compatibilmente con il reddito, anche l’eventuale pensione diretta.
Nel caso che uno dei contitolari della pensione ai superstiti sia cittadino comunitario o extracomunitario, residente in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, in uno Stato aderente all’Accordo SEE o in Svizzera, si ricorda che non può beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo in base all’applicazione del principio di inesportabilità delle prestazioni non contributive (Regolamento CEE n. 1247 del 1992).
Al riguardo si richiamano i messaggi n. 35872 del 06/07/92 e n. 42176 del 09/06/1996 nonchè le circolari n.15 del 16/01/93 e n. circ. 10 del 30/01/2006.
7. Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari.
Al riguardo si richiama la circolare n. 159 del 2003 con la quale è stato recepito il criterio enunciato dalla Corte di Cassazione – Sezione Unite – con sentenza del 10 ottobre 2002, n. 17888.
La sentenza della Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della riliquidazione della pensione in oggetto, assume rilevanza la data di decorrenza della riliquidazione: ove tale data sia posteriore al 30 settembre 1983 è operante il divieto di integrazione al trattamento minimo per superamento del limite di reddito e la conseguente impossibilità di cristallizzare l’importo della pensione.
Alla luce del principio affermato dalla Cassazione andrà applicato l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, il quale ha disposto l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge stessa.
8. Ulteriori prestazioni collegate al reddito
Ai titolari dei trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo le disposizioni del comma 5 del più volte citato articolo 18, qualora si trovino nelle condizioni di legge previste, si applicano le disposizioni in materia di:
maggiorazione sociale (articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni);
importo aggiuntivo di euro 154,94(lire 300.000) (articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
somma aggiuntiva (quattordicesima mensilità : articolo 5, commi da1 a4, della legge n. 127 del 2007)
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3