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Messaggio 2802 del 2 agosto 2024
Oggetto
Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in merito alla nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, paragrafi 1 e 1.1. Costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). Prerogative riconosciute all’iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione, c.d. “assicurato”
Premessa
L’articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, tra l’altro, la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni, l’articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati.
Per effetto di quanto disposto dalla citata disposizione, non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.
In conseguenza dell’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa, l’INPDAP, con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, ha stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, possono presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore, i quali sono di seguito riepilogati:
- per le domande di riscatto e computo di periodi o servizi ai fini pensionistici: entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio/risoluzione del rapporto di lavoro;
- per le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l’ultimo giorno di servizio (restano salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo n. 2.1);
- per le domande di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro di cui all’articolo 25 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: entro l’ultimo giorno di servizio;
- per le domande di computo dei servizi e di riscatto ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 1092/1973, presentate dall’iscritto alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS): almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età (cfr. l’art. 147 del D.P.R. n. 1092/1973, la circolare INPDAP n. 38 dell’11 giugno 2004 e il messaggio n. 7101 del 23 novembre 2015);
- per le domande di riconoscimento del servizio militare di leva presentate ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274: entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio.
È utile precisare che la locuzione “cessati senza diritto a pensione”, riportata nella citata nota operativa INPDAP n. 56/2010, va intesa nel senso che la verifica dei requisiti contributivi per il diritto a pensione deve tenere conto della sola contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva.
Tanto premesso, si evidenzia che, in relazione al paragrafo 1.1 della nota operativa INPDAP n. 56/2010, continuano a pervenire da parte delle Strutture territoriali richieste di chiarimenti, con riguardo alla lavorazione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc., presentate dagli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010.
Con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti indicazioni per una omogenea applicazione sul territorio dei criteri contenuti nella nota operativa INPDAP n. 56/2010.
1. Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010
1.1 Assicurati alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) cessati prima del 31 luglio 2010
Per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO ai sensi della legge n. 322/1958 e dell’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.
La costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti effettuata ai sensi delle disposizioni citate, ratione temporis applicabili, è obbligatoria e, a prescindere da una esplicita richiesta dell’interessato, avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione; è, quindi, un istituto speciale che opera ope legis con carattere prioritario e inderogabile[1].
A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, si precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, salvo che l’interessato non intenda attendere - essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta - la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati in premessa.
Si precisa inoltre che, ai soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo dei venti anni alla predetta data di cessazione, che non intendano attendere il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è data facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
1.2 Assicurati alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), alla Cassa pensioni sanitari (CPS), alla Cassa pensioni insegnanti (CPI) e alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG) cessati prima del 31 luglio 2010
Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010 la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, opera esclusivamente a domanda degli interessati (cfr. l’ultimo periodo dell’art. 38 della legge n. 1646/1962).
Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali specificati in premessa (per le ricongiunzioni restano salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo 2.1).
Laddove gli iscritti alle Casse di cui al presente paragrafo non presentino la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958, la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.
2. Assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010
Per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010 si conferma che, a seguito dell’abrogazione della legge n. 322/1958, è data la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accrediti figurativi, oltre i termini decadenziali specificati in premessa.
La possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e riconoscimento del servizio militare di leva è estesa anche ai superstiti dell’assicurato, riconoscendo in capo agli stessi le medesime prerogative del de cuius titolare della posizione assicurativa.
Sulla base dei quesiti pervenuti, si coglie l’occasione per fornire le seguenti indicazioni di carattere generale.
2.1 Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979
La ricongiunzione dei periodi assicurativi in un unico ordinamento pensionistico, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, può essere effettuata al ricorrere di uno dei seguenti casi:
con iscrizione in atto nella gestione previdenziale in cui si esercita la facoltà (destinataria dei contributi);
senza iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi. In tale caso è necessario avere maturato un’anzianità pari ad almeno otto anni di contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.
Si evidenzia che per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG non risulta abrogato l’articolo 9 della legge n. 274/1991 per il quale la facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle predette Casse, esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, è attribuita:
a) ai dipendenti già iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attività, non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza;
b) ai dipendenti appartenenti all'area pubblica.
Conseguentemente, nei casi di domanda di ricongiunzione presentata dall’assicurato (ex iscritto CPDEL, CPS, CPI e CPUG) in costanza di iscrizione al FPLD dell’AGO, si devono osservare le limitazioni previste dal citato articolo 9 della legge n. 274/1991.
2.2 Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990
L'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, prevede che la ricongiunzione di periodi già coperti da assicurazione per liberi professionisti si possa effettuare nella gestione presso la quale sia in atto, da ultimo, e cioè al momento della domanda, l'iscrizione del richiedente.
Analogamente, la facoltà di ricongiunzione prevista al comma 2 del medesimo articolo 1 è riconosciuta in favore di coloro che si trovino nella situazione inversa di essere stati prima iscritti presso una forma di previdenza obbligatoria, come lavoratori dipendenti o autonomi, e poi presso la Cassa professionale ove l'iscrizione sia in atto al momento della presentazione della domanda e dove possono, pertanto, chiedere la ricongiunzione stessa.
Soltanto dopo il compimento dell'età pensionabile, in alternativa alle ipotesi sopra delineate, è prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo 1 la possibilità di chiedere la ricongiunzione in esame presso una qualsiasi delle gestioni pensionistiche, a condizione che i richiedenti possano ivi fare valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in relazione ad attività effettivamente prestata.
L’assicurato, come individuato dalla nota operativa INPDAP n. 56/2010, non essendo iscritto all’atto della domanda di ricongiunzione alla Gestione dipendenti pubblici, potrà presentare domanda di ricongiunzione verso le predette Casse soltanto alle condizioni di cui al citato comma 4 dello stesso articolo 1.
3. Chiarimenti in merito alla decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo da parte dell’assicurato di cui alla nota operativa INPDAP n. 56/2010
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo, sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa dell’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 6 del 22 gennaio 2020).
Con riferimento agli iscritti alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e CPUG si richiamano l’articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973 e l’articolo 33 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui si prevede che il trattamento pensionistico decorra dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro laddove a tale data siano stati maturati i relativi requisiti.
A seguito dell’abrogazione della legge n. 322/1958, al paragrafo 3 della circolare INPDAP n. 18/2010 è stato previsto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico anche se i relativi requisiti vengano soddisfatti successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (c.d. pensione differita). In tali fattispecie la pensione decorre dalla maturazione dei prescritti requisiti.
Tenuto conto di quanto sopra, si conferma che per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, laddove il requisito contributivo venga soddisfatto a seguito della presentazione di una domanda di riscatto, computo, ricongiunzione e accredito figurativo presentata oltre i termini decadenziali, il relativo trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda, ferma restando l’applicazione della disciplina delle decorrenze laddove prevista.
4. Annullamento della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO
La nota operativa INPDAP n. 56/2010 ha ribadito che nei confronti degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici continuano a trovare applicazione le norme che prevedono l’annullamento della costituzione della posizione assicurativa e, in particolare:
- l’articolo 42 della legge n. 1646/1962 per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG. In base a tale norma, l’annullamento della posizione assicurativa già costituita è previsto in caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria a una delle citate Casse pensionistiche. La domanda di annullamento della costituzione della posizione assicurativa deve essere chiesta dall’interessato entro l’ultimo giorno di servizio;
- l’articolo 127 del D.P.R. n. 1092/1973 per gli iscritti alla CTPS, il quale dispone che una posizione assicurativa può essere annullata quando il dipendente, dopo la sua costituzione, assume un nuovo servizio per il quale si rende necessario effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. La riunione dei servizi, così come prevista dall’articolo 112 del D.P.R. n. 1092/1973, non opera d’ufficio quando per il servizio precedente è stato liquidato un trattamento pensionistico (pensione o indennità). In tali fattispecie, infatti, è necessario che il dipendente manifesti la sua volontà per l’unione delle prestazioni nei termini tassativi di 6 mesi, previsti dall’articolo 151 del medesimo D.P.R. (cfr. il messaggio n. 2575 del 13 luglio 2021).
5. Competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO per il personale iscritto alla CTPS
Per l’individuazione della competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO di cui alla legge n. 322/1958 occorre fare riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro degli interessati.
In particolare, la competenza in merito all’adozione di tale provvedimento per il personale statale cessato dal servizio senza diritto a pensione prima delle progressive e diversificate date di subentro da parte dell’ex INPDAP, resta di competenza dell’Amministrazione statale presso cui il soggetto ha prestato servizio.
Per le date di subentro occorre fare riferimento alla tabella allegata alla circolare n. 16 del 6 maggio 2011 del Ministero dell’Economia e delle finanze e dell’INPDAP (Allegato n. 1).
Per quanto precede, le singole Amministrazioni statali dovranno procedere, con la massima sollecitudine, alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nell’AGO per le posizioni assicurative di propria competenza.
Nell’ipotesi in cui, nelle more dell’emissione del provvedimento di costituzione d’ufficio della posizione assicurativa, l’ex iscritto alla CTPS presenti una domanda di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, deve essere preliminarmente effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO e solo successivamente potrà perfezionarsi il trasferimento verso le Casse professionali.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
Allegato 1
[1] Cfr. Corte dei Conti, Sez Contr. Det., n. 2043 del 15 dicembre 1988; Corte dei Conti, Sez. III Pens. civ., n. 61758 dell’11 maggio 1988; Cass., Sez. lavoro, n. 1427 dell’8 febbraio 1992; Cass. Sez. lavoro, n. 14381/2020; Cass., Sez. lavoro, n. 20522/2019; Cass. n. 35532/2023; Cass. n. 23985/2023.