Eureka Previdenza

Circolare 99 del 22 luglio 2011

OGGETTO:     

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.
SOMMARIO:     

Premessa.

    Obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.
    Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.
    Contribuzione relativa all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Premessa

Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio2011 haintrodotto, all’art. 18, comma 11 ss., disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

La norma ha altresì definitivamente chiarito la portata della disposizione di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps.

1. Permanenza dell’obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.

L’art. 18, comma 11 del decreto in parola impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, all’adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell’ottica dell’obbligatorietà dell’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività.  

Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti.

Il successivo comma 12 inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall’ambito di operatività dell’art. 2, co. 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale.

Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall’interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.

2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.

Il comma 12 dell’articolo 18 del decreto legge 98 introduce una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/95, art. 2, comma26, inordine al novero dei soggetti destinatari dell’obbligo contributivo presso la gestione separata.

Tale disposizione conferma l’orientamento costantemente seguito dall’Istituto sin dall’istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell’ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.

Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

-        mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito

-        esercizio di attività di tirocinio o praticantato

-        esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della qualela Cassadi appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.

Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Infatti il principio contenuto nell’art. 2, co. 26 della l. 335/95, che aveva previsto, tra l’altro, l’obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, deve essere letto in coordinato disposto con il precedente art. 2, co. 25, che prevede testualmente “la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”.

In tale senso il D.M. 281/96, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, all’art. 6 haesplicitato che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.

Si rammenta che l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata (cfr. circolare n. 124/96).

3. Contribuzione relativa all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

La disposizione contenuta nel comma 13 dell’art. 18, nulla aggiungendo rispetto alla normativa e prassi vigente, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur trattandosi di un ente compreso tra quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, i relativi iscritti, ricorrendone i requisiti, sono altresì soggetti all’obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

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