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Circolare 116 del 30 Giugno 2003
OGGETTO:
Legge n. 81/2003: disposizioni in materia di indennità di mobilità lunga.
SOMMARIO:
Nuove disposizioni in materia di indennità di mobilità lunga in favore dei lavoratori che saranno licenziati, ai sensi della legge n. 81/2003, entro il 31 dicembre 2004.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ LUNGA
L’articolo 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003, ha esteso il beneficio della mobilità lunga di cui all’articolo 1-septies della legge n. 176/1998, e successive modificazioni, nel limite di 7.000 unità, in favore dei lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 dalle imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell’anno 2002 e fino al 15 giugno 2003.
Le imprese o gruppi di imprese interessate alle disposizioni di cui all’articolo 1-bis in parola devono presentare entro il 30 giugno 2003 domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sulla base dei requisiti e dei criteri di priorità indicati dalla norma in esame, emanerà uno specifico decreto.
Le imprese, così individuate, predisporranno gli elenchi dei nominativi dei lavoratori destinatari della mobilità lunga, nei limiti delle unità assegnate. Tali elenchi dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per l’Impiego, Via Fornovo 56, 00195 ROMA, e all’INPS, Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, tramite e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
, utilizzando un file formato EXCEL, specificando il cognome e il nome del lavoratore, nonché data e comune di nascita, residenza, indirizzo e matricola aziendale.
Si precisa che per effetto di quanto disposto dall’articolo 1-septies della legge n. 176/1998, ai lavoratori interessati è stato esteso soltanto il beneficio della mobilità lunga per pensione di anzianità, di cui all’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991.
Pertanto, i singoli lavoratori, per poter accedere alla mobilità lunga di cui all’articolo 1-bis della legge n. 81/2003, dovranno far valere all’atto del licenziamento il requisito di 28 anni di contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Per quanto riguarda l’età anagrafica si precisa quanto segue: l’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, stabilisce che i lavoratori all’atto della cessazione del rapporto di lavoro debbono aver compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia; poiché l’articolo 6, comma 10-bis, della legge n. 236/1993, stabilisce che la determinazione dei requisiti di età in parola deve essere effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 (60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne), e quest’ultima norma non è stata modificata dall’articolo 1-bis, possono accedere alla mobilità lunga in parola gli uomini che abbiano compiuto 50 anni e le donne 45 anni, all’atto del licenziamento.
Tuttavia, restando fermo il principio stabilito dall’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, in base al quale l’indennità di mobilità non può essere comunque corrisposta per un periodo superiore a dieci anni, l’età anagrafica per le donne - secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - utile per l’accesso alla mobilità lunga finalizzata al pensionamento di anzianità, non può essere inferiore a 47 anni di età.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI
I predetti lavoratori licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti dall’articolo 59, comma 6 (tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449), salvo che non si tratti di operai o lavoratori precoci, per i quali continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995 (allegati 1 e 2).
Per quanto riguarda la decorrenza della pensione, i lavoratori che risultino in possesso dei relativi requisiti entro il primo trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se compiono i 57 anni entro giugno; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° ottobre dello stesso anno, se compiono i 57 anni entro settembre; i lavoratori che perfezionino i requisiti entro il terzo trimestre possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° aprile dell’anno successivo (allegati 3 e 4).
I lavoratori in questione possono conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni secondo le norme previste per le gestioni stesse ai fini del perfezionamento dei requisiti: 58 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica (allegato 5).
Per i lavoratori collocati in mobilità lunga il requisito di età pensionabile, ai fini del pensionamento di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria è fissato al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne (articolo 11, tabella A, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE
Gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità dei lavoratori destinatari di mobilità lunga di anzianità, di cui all’articolo 1-bis della legge n. 81/2003, oltre la durata ordinaria della stessa, stabilita ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2 (età e ubicazione dell’impresa), e comma 4 (anzianità aziendale), dovranno essere posti a carico dell’impresa che ha attuato la procedura di mobilità, secondo le istruzioni contenute al punto 3 della circolare n. 185 dell’11 agosto 1998, con le modifiche disposte con messaggio n. 32182 del 27 maggio 1999.
ISTRUZIONI CONTABILI
Per quanto concerne la rilevazione contabile degli oneri a carico delle imprese si richiamano le istruzioni contenute nel messaggio 2000/0014/000026 del 25.01.2000.
Circa le modalità di versamento degli oneri stessi si fa rinvio, invece, al messaggio 2003/0023/000022 del 18.02.2003 che ha previsto la sostituzione dei bollettini di c/c postale con il mod. F 24 e l’indicazione, nel modello stesso, del codice contributo “MOBL”.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO