Eureka Previdenza

Circolare 36 del 17 febbraio 2003

Oggetto:
Costituzione di rendita vitalizia : art. 13,  legge 12  agosto 1962 n. 1338.
SOMMARIO:

    Premessa.
    Figli minori.
    Prove documentali.
    Ammissibilità della domanda per periodi antecedenti l’iscrizione negli elenchi.
    Nucleo  mezzadrile.

 
1.      Premessa.

Con circolare n. 32 del 1 febbraio 2002 sono state fornite le prime disposizioni attuative in merito alla applicabilità al collaboratore del nucleo diretto-coltivatore, diverso dal titolare, del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, ex art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338, per  periodi contributivi prescritti.
In dipendenza di numerose ed articolate  situazioni rappresentate dagli assicurati e dagli Enti di Patronato che, talvolta, hanno determinato incertezze e comportamenti disomogenei nella fase  istruttoria demandata alle Sedi, sono state esaminate le tematiche di maggior rilievo al fine di fornire utili indicazioni per la definizione delle domande in sede di prima istanza e/o in fase di contenzioso amministrativo:

·        figli minori

·        prove documentali: certificato storico di famiglia

·        ammissibilità della domanda per periodi antecedenti l’iscrizione negli elenchi

·        nucleo mezzadrile

 
2.      Figli minori.

Sulla base delle esperienze maturate nel primo periodo di applicazione della norma, particolare attenzione viene dedicata alle numerose variabili, con riferimento alla presenza del figlio minore nel nucleo aziendale, che hanno formato oggetto di diversi quesiti e che in sostanza si ricollegano a tre differenti tipologie di situazioni:

    minore “collaboratore unità attiva” senza giornate accreditate in quanto non attribuite o attribuite in misura ridotta;

    minore iscritto negli elenchi come “unità a carico”;

    minore non iscritto.

Nella prima ipotesi, che si colloca temporalmente negli anni 1957/1961, si conferma che il richiedente fa valere il titolo di “status professionale” riferito all’attività esercitata e lo “status familiare”, costituito dalla posizione di parentela ed affinità con il titolare dell’impresa. Al riguardo nulla osta all’accoglimento della domanda, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore.
Parimenti l’ipotesi di minore iscritto negli elenchi come unità a carico fa riferimento a situazioni che si ricollegano al quinquennio 1957/1961, tuttavia, necessita di elementi probatori dello “status professionale”.
La particolare posizione del minore non iscritto negli elenchi in qualità di unità attiva o unità a carico richiede una approfondita fase istruttoria in quanto deve essere documentata (onere del richiedente)  l’esistenza di un rapporto di collaborazione, nonché la collocazione temporale del rapporto stesso. E’ di tutta evidenza che la circostanza può interessare anche periodi successivi al quinquennio 1957/1961 dal momento che, con la pubblicazione degli elenchi 1962 e seguenti venivano iscritti esclusivamente soggetti con copertura  I.V.S..
Nell’ambito delle ultime due ipotesi rientra anche la particolare problematica della posizione del minore “studente” ricorrendone i presupposti secondo quanto precisato al punto 4 del messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002.
E’ appena il caso di ricordare che per quanto attiene alla durata del rapporto di collaborazione, come già precisato  nella citata circolare n. 32/2002, può essere fornita prova anche testimoniale.
3.      Prove documentali.

Al punto 3 della circolare  n. 32/2002 sono stati illustrati gli orientamenti giurisprudenziali in tema di “prova certa” dell’esistenza del rapporto di collaborazione. Al riguardo, preliminarmente, si sottolinea che il certificato storico di famiglia  non costituisce di per sé una prova certa, ma rappresenta esclusivamente lo “status di appartenenza” del richiedente al nucleo familiare.
In altri termini,  il certificato è condizione di ammissibilità per l’ulteriore istruttoria della domanda, e, come precisato al punto 3 sub a) della citata circolare, per il periodo 1957/1961 assume  rilevanza di documento essenziale.
La prova documentale del rapporto di collaborazione, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione  con una recente sentenza (14 dicembre 2000 – 8 febbraio 2001 n. 1778/2001) ai fini dell’ammissibilità alla costituzione della rendita vitalizia, deve necessariamente fare riferimento ad una data “certa” risultante da documentazione, atti ecc. …che attesti la costituzione del rapporto. Come più volte ribadito la dichiarazione sostitutiva dell’interessato ovvero una attestazione rilasciata “ora per allora” non è prova sufficiente a dimostrare  l’esistenza della collaborazione, ad eccezione dell’ipotesi di documentazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni e/o Enti gestori dell’attività agricola.

In tale contesto, ad esempio,  rivestono  caratteristiche di “prova certa”:

·        dichiarazione del Sindaco attestante che dalla consultazione degli archivi riportanti la consistenza del nucleo familiare, per i periodi di riferimento, alla colonna “annotazioni” risultano registrazioni del tipo:

-         agricoltore

-         contadino

-         lavoratore della terra

Correlate alle predette annotazioni, l’Ufficio dell’Anagrafe comunale riporta, spesso, anche la qualifica del soggetto  quale studente: es.  minore -  studente – contadino;

·        attestazione dell’Ente Utenti Macchine Agricole (UMA) o del Consorzio Agrario ove negli appositi registri risulti la firma del richiedente la costituzione di rendita vitalizia apposta in occasione del prelievo, per conto dell’azienda, di carburante, concimi, ecc. ….;

·        attestazione della ASL dalla quale risulti che il richiedente all’epoca è stato colpito da infortunio durante il lavoro nei campi. La circostanza è registrata, a norma, in appositi registri del  Pronto Soccorso.

Le considerazioni di cui sopra valgono anche per tutte le altre unità che hanno superato il 18° anno di età.

A tale proposito si evidenziano ulteriori esempi di atti  validabili come “prova certa”:

·        rogito notarile  attestante la presenza del coadiuvante all’atto della stipula e che, con riferimento allo status professionale, riporti la specifica annotazione della qualifica: “agricoltore, contadino, ecc. ….”;

·        sentenza che nel dispositivo riconosca il  rapporto di lavoro, partecipazione, collaborazione ecc. del soggetto con il titolare dell’azienda autonoma.

·        foglio matricolare recante l’indicazione della professione agricola: contadino, ecc….

·        fogli di licenza agricola nell’ambito del servizio militare o di esonero per motivi connessi con lo svolgimento dell’attività agricola.

4.      Ammissibilità della domanda per periodi antecedenti l’iscrizione negli elenchi.

Nella citata circolare n. 32/2002  è stata ammessa come prova documentale l’iscrizione negli elenchi con lo stesso titolare per periodi diversi da quello per il quale si richiede di esercitare la facoltà in esame.
Al riguardo, alcune Sedi hanno chiesto di conoscere  se l’iscrizione possa costituire prova del rapporto di lavoro anche per anni precedenti.
A tale proposito, si rappresenta che la Corte di Cassazione, con la citata sentenza  n.1778/2001, ha stabilito che la regola, secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo,  non può essere invece estesa oltre  l’ipotesi in cui la data del documento è certa (ed è questo il caso dell’estratto contributivo  in quanto applicativo degli elenchi pubblicati).
Pertanto la domanda finalizzata al riconoscimento di un  rapporto instaurato in epoca precedente non può dirsi in nessun modo fondata sulla prova documentale che ha avvalorato l’esistenza del rapporto, prova che per la circostanza  depone in senso opposto.
Ne consegue che se la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro oggetto della costituzione della rendita vitalizia, è costituita dall’iscrizione negli elenchi (certificata dall’estratto contributivo) non la si potrà considerare valida anche per periodi precedenti.
5.      Nucleo mezzadrile.

Per quanto attiene all’ammissibilità alla costituzione di rendita vitalizia per i soggetti coadiuvanti nell’ambito del nucleo mezzadrile, le numerose sentenze  della Cassazione hanno acclarato il diritto all’esercizio dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 con riferimento ai collaboratori di impresa familiare (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) al fine di coprire periodi non più sanabili per intervenuta prescrizione e la cui responsabilità è attribuita al titolare dell’azienda.
Con riferimento alla portata della norma, il contratto di mezzadria vede come attori il mezzadro ed il concedente cui fa carico la responsabilità del pagamento dei contributi e pertanto non si colloca nella fattispecie delle imprese familiari.

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE    F.F. PRAUSCELLO

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