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Circolare 102 del 12 giugno 2003
OGGETTO:
Artigiani ed esercenti attività commerciali. Imponibile contributivo. Reddito d’impresa.
SOMMARIO:
Precisazioni in materia di reddito imponibile ai fini del pagamento dei contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
1) REDDITO D’IMPRESA.
In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione in ordine al reddito d’impresa rilevante ai fini dell’imposizione dei contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, si richiamano le direttive a suo tempo impartite e si forniscono le precisazioni che seguono.
Come è noto, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n.438, i contributi previdenziali in argomento sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.
Si evidenzia, a tal riguardo, che la Corte Costituzionale, con sentenza 25.9/7.11.2001, n.354, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, confermando che i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell’attività che ha dato luogo all’iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento, quali i redditi di partecipazione riportati nel quadro RH del modello UNICO-persone fisiche.
E’ parimenti noto che il rinvio alle norme fiscali operato dall’art.3 bis della disposizione citata legittima la individuazione dei suddetti redditi in quelli d'impresa propriamente detti ( vale a dire quelli disciplinati dal capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi - DPR 22 dicembre 1986, n.917 - artt. 51/79) ed in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato Testo unico.
Con particolare riferimento all’art.51 del TUIR non appare superfluo precisare che costituiscono redditi d’impresa non solo quelli che derivano dall’esercizio, per professione abituale, delle attività indicate nell’art.2195 del codice civile, ma anche quelli derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art.2195 citato.
In relazione all’art.6 del TUIR, si evidenzia che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e come tali attribuiti ai singoli soci in ragione della loro partecipazione agli utili.
A tal proposito preme evidenziare che anche l’attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone o di capitali (S.r.l.) A tale conclusione non può pervenirsi, invece, allorché detta attività costituisca l’oggetto sociale dell’attività svolta da una società semplice.
In ordine alla concreta individuazione dell’ammontare del reddito di impresa da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa, al lordo dell’eventuale quota agevolata ai fini DIT ed al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.
Si fa presente a tal riguardo che in riferimento al reddito d’impresa in contabilità ordinaria (quadro RF del modello UNICO 2003) la base imponibile si determina sommando l’importo del rigo RF 45 col.3 con quelli dei righi RF 49 ed RF 52; in riferimento al reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata, la base imponibile si ottiene sommando l’importo del rigo RG 29 col.3 con quelli dei righi RG 31 e RG 35; in relazione, da ultimo, ai redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate la base imponibile si ottiene sommando l’importo del rigo RH 12 con quello del rigo RH 15.
2) REDDITO IMPONIBILE PER I SOCI DI S.r.l.
Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e,quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l’ importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.
Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l’anno solare, per l’individuazione del reddito d’impresa dovrà farsi riferimento all’ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
A tal proposito preme sottolineare che, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all’iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’art.3bis della legge n.438/1992 citata.
3) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER PERIODI INFERIORI ALL’ANNO.
Le modalità di determinazione della base imponibile per i periodi di iscrizione inferiori all’anno hanno formato oggetto, in riferimento alla generalità dei contribuenti, di reiterate disposizioni, alle quali si fa rinvio (1).
Per quanto riguarda i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal primo gennaio 1996, o successivamente a tale data, si rammenta che il massimale contributivo di cui all’art.2, comma 18, della legge n.335/1995, non è frazionabile a mese (2).
Consegue da quanto premesso, nei casi di attività svolta per una parte soltanto dell’anno dai soggetti in argomento, l’obbligo di far riferimento all’intero ammontare del reddito prodotto nell’anno, applicando le previste aliquote sul reddito complessivamente considerato. Così, in riferimento all’anno 2003 per un artigiano si applicherà l’aliquota del 16,80% sino alla prima fascia di reddito, pari ad euro 36.959,00 e l’aliquota del 17,80% sulla restante parte di reddito e sino al massimale di euro 80.391,00, qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione.
In ogni caso deve essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività.
Si precisa che il rapporto ai mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell’ambito di una compagine societaria, il commerciante o l’artigiano, pur cessando o iniziando l’attività lavorativa in corso d’anno, mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d’impresa per la restante parte dell’anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.
IL DIRETTORE GENERALE ff
PRAUSCELLO
1) Circolare n 182 del 10 giugno 1994, messaggio n. 13196 del 28.6.1994.
2) Circolari n. 46 del 4 marzo 1997, e n.177 del 9 settembre 1996.