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Circolare 177 dell'11 Novembre 2003
Allegati 7
OGGETTO:
Compatibilità contribuzione CD/CM e contestuale attività svolta in altri settori.
SOMMARIO:
Premessa,
Iscrizione anni 1957/1961,
Iscrizione anni 1962 e successivi
Compatibilità contribuzione CD/CM e altre attività,
Adempimenti delle Sedi.
5.1 Valutazioni operative.
5.2 Situazioni particolari.
5.2.1. Periodi di contestuale attività autonoma.
5.2.2. Periodi A.G.O. frazionati nell’ambito di un biennio.
6. Utilizzazione ai fini pensionistici della contribuzione CD/CM contestuale alla contribuzione per attività svolta in altri settori.
Da parte dei Direttori di Sede in più occasioni è stata rappresentata l’esigenza di poter disporre di un riepilogo del quadro normativo e delle disposizioni attuative in materia, al fine di una corretta valutazione in merito alle problematiche connesse alla compatibilità della contribuzione accreditata nella gestione CD/CM in presenza di contestuale contribuzione versata nella altre gestione dell’Istituto (obg, art.comm, ecc.) ovvero a fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’A.G.O., nonché per sovrapposizioni di periodi di attività svolte all’estero (CEE, EXTRACEE).
In linea con le disposizioni fornite in materia dall’ex SCAU nonché con circolari e messaggi dell’Istituto, nel loro complesso cronologicamente riepilogati al successivo punto 5, con la presente circolare sono precisati alcuni comportamenti operativi delle Sedi in ottica di normalizzazione e certificazione dei conti assicurativi (operazione estratto conto).
Innanzitutto è essenziale ricordare che la permanenza dell’iscrizione alla gestione previdenziale dei soggetti titolari e/o collaboratori attivi di una azienda diretto-coltivatrice o mezzadrile discende da una valutazione complessiva di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge.
In tale contesto si ricorda che, per gli anni di iscrizione 1957/1961, il dettato dell’art. 1 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 nella parte in cui recita: “….. abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi e dell’allevamento …..” è avvalorato dalla presenza di un effettivo riscontro di “continuità temporale” di appartenenza (presenza nel nucleo alla data del 31 dicembre di ogni anno) e di attività svolta nell’ambito dell’azienda.
A tale proposito con circolare dell’ex SCAU n. 33 del 1 aprile 1992, allegata alla circolare dell’Istituto n. 135 del 19 maggio 1992, veniva confermata, in linea di principio, la “definitività” degli elenchi 1957/1961 escludendo il ricorso ad interventi di cancellazione ad eccezione delle ipotesi in cui viene accertata l’esistenza di una “effettiva prova” di mancato svolgimento dell’attività agricola in azienda.
Il principio della “definitività” dei citati elenchi ha trovato, altresì, conferma nel disposto dell’art. 4 ter delle legge 17 marzo 1993 n. 63, laddove, nel valutare il servizio militare prestato per periodi inferiori all’anno, con assenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione (requisito di appartenenza al nucleo), non prevede la cancellazione dagli elenchi, mentre rimane confermata la cancellazione nel caso di assenza per l’intero anno (1 gennaio – 31 dicembre) conformemente a quanto disposto dalla circolare ex SCAU n. 66 del 3 ottobre 1993 ribadito dalla circolare INPS n. 217/1994 .
3. Iscrizione anni 1962 e successivi.
La legge 9 gennaio 1963 n. 9 all’art. 2, secondo comma, introduce, ai fini della valutazione dei requisiti per l’iscrizione alla gestione, il criterio della “prevalenza” nella parte in cui recita: “il requisito dell’abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi e nell’allevamento ----omissis ---- si ritiene sussistente quando i soggetti ---- omissis ….si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività”.
Nel successivo terzo comma la norma precisa: “ per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito”.
E’ di tutta evidenza che la norma novellata appare più restrittiva rispetto alla precedente dizione dell’art. 1 della citata legge n. 1047/1957 perché presuppone il perfezionamento del requisito per l’iscrizione alla gestione non più sulla base di un criterio “semplicistico” di abitualità, bensì tenendo presente due ordini di fattori a valenza annuale:
· tempo impiegato nell’azienda;
· fonte di maggior reddito che deve derivare dall’attività esercitata in azienda.
4. Compatibilità contribuzione CD/CM e altre attività.
Il quadro di riferimento illustrato in precedenza consente di avvalorare da un lato le disposizioni già richiamate e dall’altro di esemplificare una serie di comportamenti, a livello decisionale di Sede, in ottica di normalizzazione e certificazione del conto-assicurativo per gli iscritti alla gestione.
Al riguardo, come precisato al punto 2 ed al successivo punto 3.1 della presente circolare assumono rilevanza ai fini decisori:
· l’effettiva valutazione dell’”abitualità” e “continuità temporale” con riferimento alle iscrizioni per gli anni 1957/1961;
· la comparata analisi dell’”abitualità” e “prevalenza” con riferimento alle iscrizioni anno 1962 e successive;
· l’esatta individuazione dei periodi di attività svolti in altri settori;
· la ricognizione temporale in cui si evidenzia la duplicazione dell’attività lavorativa che deve essere rapportata nell’arco di un intero anno di iscrizione e quindi non limitata ai soli periodi di stretta contestualità temporale.
Preliminarmente al fine di uniformare i comportamenti delle Sedi e fornire disposizioni esaustive in tema di compatibilità della contribuzione accreditata a soggetti iscritti negli elenchi CD/CM che abbiano svolto nello stesso periodo un’altra attività di lavoro, di seguito sono riepilogate, cronologicamente, le circolari diramate dall’ex SCAU, nonché circolari e messaggi dell’Istituto che si intendono integralmente richiamati:
· circolare ex SCAU 1 aprile 1992 n. 33 (All. 1)
Accertamento coltivatori diretti nel quinquennio 1957/1961.
· circolare INPS 19 maggio 1992 n. 135 (All. 2)
CD/CM occupati in altra attività lavorativa alla data del 31 dicembre degli anni 1957/1961.
· stralcio da “manuale per l’addestramento dei funzionari addetti all’attività di vigilanza ex SCAU”(All. 3)
estratto: abitualità e prevalenza.
· circolare ex SCAU 18 marzo 1993 n. 21 (All. 4)
Accertamento requisito della prevalenza di cui all’art. 2 legge n. 9/1963.
· circolare INPS 19 luglio 1994 n. 217 (All. 5)
Art. 4 ter della legge 17 marzo 1993 n. 63 – CD/CM assenti dai rispettivi nuclei familiari, per assolvere gli obblighi di leva, alla data del 31 dicembre degli anni 1957/1961.
· messaggio 21 settembre 1998 n. 33537 (All. 6)
Valutazione periodi CD/CM coincidenti con lavoro all’estero.
· circolare 30 marzo 1999 n. 70 (All. 7)
Lavoratori agricoli autonomi. Accertamento requisito della prevalenza. Precisazioni alla circolare n. 111/98.
In tale contesto, considerato che la normativa in materia sviluppatasi nel corso degli ultimi dieci anni, si presenta regolata e frammentata in molteplici circolari ecc. ….. perdendo, nel tempo, il necessario carattere di organicità, con la presente circolare si ritiene di puntualizzare i comportamenti operativi delle Sedi per un corretto iter istruttorio esemplificando le soluzioni da adottare in dipendenza delle variabili che possono evidenziarsi.
A fronte di svariate casistiche che possono presentarsi all’operatore deputato alla normalizzazione del conto assicurativo si ritiene utile distinguere innanzitutto tre fattispecie:
· periodi brevi e sporadici di occupazione in altro settore;
· periodi consistenti e frazionati di attività in altro settore;
· inizio di attività continuativa in altro settore.
Al riguardo si osserva che per tutte le tre ipotesi occorre tenere conto di alcuni principi di carattere generale che sono stati più volte ribaditi dalle circolari richiamate al punto 5:
· l’analisi e l’esame con riferimento all’esercizio contemporaneo di attività diverse deve essere valutato in relazione all’anno intero di iscrizione negli elenchi;
· la contestuale attività svolta in qualità di bracciante agricolo dipendente non determina incompatibilità nel limite massimo di 150 giornate ad eccezione dell’ipotesi in cui siano, nello stesso anno, presenti altri periodi coperti da assicurazione (es. 2 settimane in settore extragricolo);
· l’inizio di altra attività continuativa (dipendente e/o autonoma) in altro settore nel corso dell’anno determina la cancellazione dagli elenchi dei CD/CM dalla data di inizio della nuova attività;
· la valutazione di periodi brevi e sporadici di occupazione svolta in altro settore nell’arco dell’anno, non incidono sulla posizione CD/CM a condizione che nel loro complesso abbiano determinato un accredito contributivo inferiore o pari a 26 settimane. Ciò in dipendenza del fatto che nella fattispecie non vengono meno i presupposti richiesti dalla norma: “continuità”, “abitualità” e “prevalenza”;
· l’esistenza di contribuzione versata per periodi consistenti e frazionati per attività svolte in altro settore che si sovrappongono, nell’arco dell’anno di riferimento, all’iscrizione negli elenchi CD/CM, determina la cancellazione per l’intero anno quando i predetti periodi totalizzano un parametro superiore a 26 settimane. Al riguardo, tuttavia, si osserva che, in ogni caso, è opportuno procedere ad una verifica dell’entità delle retribuzioni e della misura dei contributi versati su tali retribuzioni. Ciò in quanto nell’ipotesi di prestazioni lavorative di scarsa entità (ad es. uno o due giorni la settimana) che comunque determinino l’accredito di un contributo settimanale, può non configurarsi la perdita del requisito della prevalenza, posto che per la parte residua della settimana è da considerarsi prevalente l’attività di coltivatore diretto, mezzadro o colono con convalida dell’intero anno di iscrizione nell’elenco.
Spesso la Direzione di Progetto è stata interessata da richieste di chiarimenti e quesiti in ordine a particolari situazioni di sovrapposizione di contributi versati o accreditati in altra gestione e concomitanti in toto con l’iscrizione negli elenchi annuali dei CD/CM. Ai punti che seguono vengono fornite le direttive utili per la risoluzione dei casi prospettati.
5.2.1 Periodi di contestuale attività autonoma.
Come accennato in precedenza, la eventuale iscrizione alle altre gestioni assicurative dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) escludono una contestuale iscrizione in qualità di CD/CM e quindi determinano la cancellazione dagli elenchi dalla data di inizio della nuova attività.
Il principio va avvalorato anche in presenza di attività svolte (es. commercianti) per brevi periodi (es. mesi).
Ne consegue che, in siffatta ultima ipotesi, le Sedi dovranno procedere alla cancellazione “a periodo chiuso” attivando l’opzione prevista dall’attuale procedura di gestione.
5.2.2 Periodi A.G.O. frazionati nell’ambito di un biennio.
Qualora un soggetto abbia svolto attività lavorativa con versamento della relativa contribuzione al F.P.L.D. per periodi consistenti che si collocano a cavallo di dua anni di iscrizione (es. 5 giugno 1971 – 4 settembre 1972 per n. 63 settimane) si dovrà procedere alla cancellazione parziale dagli elenchi “ a periodo chiuso” in quanto si ritiene che, nella fattispecie, a partire dal mese di giugno, il soggetto interessato abbia intrapreso una nuova attività.
Al riguardo si osserva che, su segnalazione della parte interessata corredata della documentazione probante l’esiguità e la parcellizzazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore dipendente, nel merito potrebbe configurarsi per entrambi gli anni una conferma dell’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri o coloni secondo quanto illustrato all’ultimo capoverso del punto 5.1.
6. Utilizzazione ai fini pensionistici della contribuzione CD/CM contestuale alla contribuzione per attività svolta in altri settori.
Fermo restando che ai fini dell’accertamento dell’abitualità o della prevalenza della contribuzione CD/CM, contestuale ad attività svolta in altri settori, trovano applicazione i criteri delineati in precedenza, per l’utilizzazione ai fini pensionistici si richiamano le circolari n. 185 del 17 giugno 1994 e n. 156 del 17 luglio 1998.
Si conferma che la procedura pensione, al pari della procedura estratto conto certificativo, opera una riduzione dei contributi accedenti la capienza, considerando correttamente accreditati i contributi validati dalla Sede.
IL DIRETTORE GENERALE FF.
TOMASSINI