Eureka Previdenza

Decreto 22 ottobre 1997

Riscatto  ai   fini  pensionistici   degli  anni   di  praticantato
effettuati dai  promotori finanziari, di  cui all'art. 1,  comma 198,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(GU n.263 del 11-11-1997)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  1, comma 198, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662,
che  consente, ai  soggetti  che svolgono  attivita'  in qualita'  di
praticanti promotori finanziari ai  sensi dell'art. 8 del regolamento
Consob n. 5388/91, di procedere all'atto dell'iscrizione all'INPS. al
riscatto degli anni di praticantato;
  Visto l'art. 5  della legge 2 gennaio 1991, n.  1, il quale dispone
che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti
l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari;
  Visti  l'art.  8  del   regolamento  approvatao  dalla  Consob  con
deliberazione n. 5388  del 2 luglio 1991 e l'art.  13 del regolamento
approvato dalla Consob con deliberazione n. 10629 dell'8 aprile 1997,
che  prevedono,  nell'ambito   dell'albo  dei  promotori  finanziari,
l'iscrizione dei praticanti promotori un'apposita sezione;
  Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Soggetti aventi titolo al riscatto ai fini pensionistici
                     degli anni di praticantato
  1.  Hanno titolo  ad avvalersi  della facolta'  di riscatto  di cui
all'art.  1, comma  198,  della legge  23 dicembre  1996,  n. 662,  i
promotori finanziari  iscritti all'INPS i quali  siano stati iscritti
in qualita'  di praticanti promotori nell'apposita  sezione dell'albo
dei  promotori  finanziari  cosi'  come  previsto  dall'art.  13  del
regolamento  n. 10629/97  approvato  dalla  Consob con  deliberazione
dell'8 aprile 1997.
  2. La facolta' di riscatto puo'  essere esercitata per i periodi di
praticantato  non  copertri  da contribuzione  obbligatoria  ai  fini
pensionistici.

                             Art. 2.
     Modalita' e termini di esercizio della facolta' di riscatto
  1. La domanda di riscatto va presentata entro il termine perentorio
di  sei  mesi dalla  data  di  iscrizione del  promotore  finanziario
dell'INPS.
  2. Il riscatto viene  esercitato mediante presentazione di apposita
istanza   alla    sede   competente   dell'INPS,    corredata   dalla
certificazione della Consob attestante  il periodo di svolgimento del
praticantato, ovvero, in luogo  di questa, da autocertificazione resa
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  3.  In via  tansitoria e  per  i periodi  di praticantato  esauriti
precedentemente alla data di entrata  in vigore del presente decreto,
il termine di sei mesi di cui al comma 1 decorre da tale data.

                               Art. 3.
                   Pagamento dell'onere di riscatto
  1. Il riscatto di cui al presente decreto comporta l'autorizzazione
al   versamento    per   l'intero   periodo   di    praticantato,   e
proporzionalmente alla durata di esso, degli oneri previsti dall'art.
2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
  2. Il  pagamento dell'onere di  riscatto deve essere  effettuato, a
pena di  decadenza, in  unica soluzione  entro sessanta  giorni dalla
data   di  ricezione   della  lettera   dell'INPS  di   comunicazione
dell'accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.
  3.  A domanda  dell'interessato,  da presentare  entro il  medesimo
termine  di  sessanta giorni  indicato  nel  comma 2,  il  versamento
dell'onere di riscatto puo' essere  effettuato in non piu' di quattro
rate semestrali,  con la maggiorazione dell'interesse  annuo al tasso
legale.
   Roma, 22 ottobre 1997
                                     Il Ministro del lavoro
                                   e della previdenza sociale
                                              Treu
 p. Il Ministro del tesoro
           Pinza

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