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Decreto 22 ottobre 1997
Riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato
effettuati dai promotori finanziari, di cui all'art. 1, comma 198,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(GU n.263 del 11-11-1997)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che consente, ai soggetti che svolgono attivita' in qualita' di
praticanti promotori finanziari ai sensi dell'art. 8 del regolamento
Consob n. 5388/91, di procedere all'atto dell'iscrizione all'INPS. al
riscatto degli anni di praticantato;
Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il quale dispone
che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti
l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari;
Visti l'art. 8 del regolamento approvatao dalla Consob con
deliberazione n. 5388 del 2 luglio 1991 e l'art. 13 del regolamento
approvato dalla Consob con deliberazione n. 10629 dell'8 aprile 1997,
che prevedono, nell'ambito dell'albo dei promotori finanziari,
l'iscrizione dei praticanti promotori un'apposita sezione;
Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti aventi titolo al riscatto ai fini pensionistici
degli anni di praticantato
1. Hanno titolo ad avvalersi della facolta' di riscatto di cui
all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
promotori finanziari iscritti all'INPS i quali siano stati iscritti
in qualita' di praticanti promotori nell'apposita sezione dell'albo
dei promotori finanziari cosi' come previsto dall'art. 13 del
regolamento n. 10629/97 approvato dalla Consob con deliberazione
dell'8 aprile 1997.
2. La facolta' di riscatto puo' essere esercitata per i periodi di
praticantato non copertri da contribuzione obbligatoria ai fini
pensionistici.
Art. 2.
Modalita' e termini di esercizio della facolta' di riscatto
1. La domanda di riscatto va presentata entro il termine perentorio
di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario
dell'INPS.
2. Il riscatto viene esercitato mediante presentazione di apposita
istanza alla sede competente dell'INPS, corredata dalla
certificazione della Consob attestante il periodo di svolgimento del
praticantato, ovvero, in luogo di questa, da autocertificazione resa
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. In via tansitoria e per i periodi di praticantato esauriti
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il termine di sei mesi di cui al comma 1 decorre da tale data.
Art. 3.
Pagamento dell'onere di riscatto
1. Il riscatto di cui al presente decreto comporta l'autorizzazione
al versamento per l'intero periodo di praticantato, e
proporzionalmente alla durata di esso, degli oneri previsti dall'art.
2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
2. Il pagamento dell'onere di riscatto deve essere effettuato, a
pena di decadenza, in unica soluzione entro sessanta giorni dalla
data di ricezione della lettera dell'INPS di comunicazione
dell'accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.
3. A domanda dell'interessato, da presentare entro il medesimo
termine di sessanta giorni indicato nel comma 2, il versamento
dell'onere di riscatto puo' essere effettuato in non piu' di quattro
rate semestrali, con la maggiorazione dell'interesse annuo al tasso
legale.
Roma, 22 ottobre 1997
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Treu
p. Il Ministro del tesoro
Pinza