Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Decreti DE 1997 Decreto 187 dell'8 maggio 1997
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 5688
Decreto 187 dell'8 maggio 1997
Regolamento recante modalita' applicative delle disposizioni
contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilita' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Vigente al: 22-11-2013
IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da
calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del
compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo,
nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermita'
non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si
trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa;
Viste le norme che disciplinano la liquidazione dei trattamenti di
pensione nelle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria indicate all'articolo 2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare:
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
recante approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli articoli 209 e
seguenti di tale testo unico per i dipendenti delle Ferrovie dello
Stato S.p.a. e le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni
ed integrazioni, per i dipendenti dell'Ente poste italiane;
legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la ex Cassa pensioni per i dipendenti degli enti
locali e per la ex Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di
scuole elementari parificate;
legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed
integrazioni per la ex Cassa pensioni ai sanitari;
legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni per la ex Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari e ai
coadiutori;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle
modalita' applicative previste dall'articolo 2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, "in linea con i principi di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, come modificati dalla presente legge";
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della
disciplina della invalidita' pensionabile nell'assicurazione
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed, in
particolare, l'articolo 2 concernente la pensione ordinaria di
inabilita';
Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che prevede, tra l'altro, le modalita' di calcolo della pensione di
inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo il
sistema contributivo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
eseguita con atto n. 223813 del 12 marzo 1997;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Pensione di inabilita'
1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme
di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonche' le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme
di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1996 per
infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali si
trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa, hanno diritto a conseguire il
trattamento di pensione di cui all'articolo 2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato "pensione di
inabilita'".
2. La pensione di inabilita' e' riversibile ai superstiti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Requisiti
1. La pensione di inabilita' spetta ai dipendenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) anzianita' contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre
nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di
inabilita', computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218;
b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' non dipendenti
da causa di servizio;
c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente
impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa conseguente
all'infermita' di cui alla precedente lettera b).
Art. 3.
Presentazione e contenuto della domanda
1. La pensione di inabilita' e' attribuita a domanda.
2. La domanda e' presentata, per il tramite dell'ufficio presso il
quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo
servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione
dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato
medico attestante lo stato di inabilita' assoluta e permanente a
svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
3. La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi
allegati 1 e 2. E' fatta salva la possibilita' di regolarizzazione
della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi
agli schemi allegati.
4. L'amministrazione o ente invita il dipendente a presentare la
domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per l'applicazione
delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere
all'accertamento delle sue condizioni di salute e della sussistenza
di eventuali cause di assoluta e permanente inabilita' a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
Art. 4.
Istruttoria
1. L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di
inabilita' conforme a quanto indicato all'articolo 3, comma 3,
dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilita' presso
gli organi sanitari cui e' demandato tale accertamento in caso di
infermita' dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in
vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.
2. L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di
inabilita' senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del
requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed, inoltre,
del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi
di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di
presentazione della domanda.
Art. 5.
Commissioni mediche
1. La commissione medica competente secondo quanto indicato
all'articolo 4, comma 1, ricevuta la domanda dall'amministrazione o
ente, provvede entro sessanta giorni a dare comunicazione
all'interessato della data in cui e' convocato per gli accertamenti
sanitari.
2. Il presidente della commissione, per ciascuna pratica medico -
legale, designa un membro relatore, il cui nominativo e' comunicato
all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari. In caso di
giustificato motivo, il presidente puo' sostituire il membro
relatore, facendone annotazione nel verbale di visita e dandone
comunicazione all'interessato.
3. La commissione esegue gli accertamenti sanitari mediante visita
diretta nella propria sede. Nei casi di comprovate gravi condizioni
di salute dell'interessato, che non gli permettano di recarsi nella
sede della commissione, il presidente puo' disporre l'esecuzione
della visita domiciliare a cura del membro relatore e, se ritenuto
necessario, di altro membro della commissione.
4. La commissione puo' esaminare i documenti sanitari eventualmente
esibiti dall'interessato quali elementi di orientamento per gli
accertamenti diagnostici. Inoltre, la commissione puo' pronunciare il
suo giudizio utilizzando anche documentazione sanitaria rilasciata da
strutture pubbliche, in originale o in copia conforme, e puo'
altresi' disporre il ricovero e richiedere accertamenti sanitari
anche presso tali strutture.
5. L'interessato ha la facolta' di farsi assistere, nel corso degli
accertamenti, da un medico di fiducia, riservandosi di indicarne il
nominativo alla commissione fino alla data di convocazione a visita
medica. Il medico di fiducia puo' formulare osservazioni e chiederne
la trascrizione nel processo verbale di cui al successivo articolo 6.
6. Le spese relative al medico di fiducia sono a carico
dell'interessato.
7. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari
infermita', il presidente puo' chiamare a far parte della
commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico
specialista con voto consultivo.
8. La commissione si pronuncia a maggioranza; l'eventuale membro
dissenziente fa inserire a verbale i motivi del dissenso.
Art. 6.
Accertamenti sanitari
1. Il membro relatore della commissione, al termine degli
accertamenti sanitari, redige un processo verbale dal quale devono
risultare:
a) la data di definizione del verbale e le generalita'
dell'interessato;
b) gli accertamenti eseguiti;
c) il giudizio diagnostico sulle infermita' riscontrate con
l'indicazione della menomazione complessiva che compromette
l'efficienza psico - fisica;
d) il giudizio sulle conseguenze che le infermita' riscontrate
determinano sulla idoneita' al servizio, indicando se queste
costituiscano o meno impedimento temporaneo o permanente alla
prestazione lavorativa;
e) la sussistenza o meno dell'assoluta e permanente impossibilita'
a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, determinata da infermita'
che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di
lavoro;
f) se la eventuale inabilita' di cui ai precedenti punti d) ed e)
e' determinata da infermita' dipendenti o non dipendenti da causa di
servizio. Nei casi di coesistenza di infermita' dipendenti e non
dipendenti da causa di servizio, occorre precisare se la inabilita'
e' determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre;
g) le eventuali osservazioni del medico di fiducia;
h) le eventuali osservazioni del membro dissenziente della
commissione, in caso di giudizio non unanime;
i) la qualifica e la firma di tutti i membri della commissione.
2. La commissione restituisce all'amministrazione o ente
richiedente il verbale, redatto secondo quanto indicato al precedente
comma 1, entro sessanta giorni dalla data della sua definizione.
3. La commissione, decorso il termine di trenta giorni dalla data
fissata per gli accertamenti, restituisce inevasa la pratica
dell'interessato che non si sia presentato, entro il predetto
termine, senza darne comunicazione.
Art. 7.
Risoluzione del rapporto di lavoro
e armonizzazione degli accertamenti sanitari
1. L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti
sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilita'
assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa,
provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente,
ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di
lavoro e' gia intervenuta.
2. Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo
6 attesti uno stato di inabilita' permanente al servizio non si
procede ad ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi
adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per
l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze.
3. Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di
lavoro per infermita' dipendenti e non dipendenti da causa di
servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo
3, i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai
competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle
disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle
norme che disciplinano il rapporto di lavoro.
Art. 8.
Liquidazione, pagamento e decorrenza
1. L'amministrazione o ente, cui sono demandati ai sensi delle
disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento
di pensione ordinario, provvedono alla liquidazione e al pagamento
della pensione di inabilita'.
2. La pensione di inabilita' decorre dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla
data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo
3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro.
3. Per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di
infermita' non dipendenti da causa di servizio, intervenuti in data
compresa tra il 1 gennaio 1996 e quella di emanazione del presente
decreto, la pensione di inabilita' decorre dalla data di risoluzione
del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo degli accertamenti
sanitari previsti ai precedenti articoli 5 e 6 per il riconoscimento
dello stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa.
4. L 'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un
provvedimento di diniego della pensione di inabilita' in caso di
mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente
inabilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Art. 9.
M i s u r a
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni, il trattamento
di pensione di inabilita' e' calcolato, secondo la normativa vigente
in base al sistema retributivo, considerando l'anzianita' posseduta
alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del
periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del
compimento del limite di eta', o di servizio in assenza del limite di
eta', previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di
appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianita'
superiore a 40 anni.
2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianita'
contributive indicate all'articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, osservando, per quanto
attiene alla determinazione dell'aliquota di rendimento, l'articolo
17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dall'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo
le disposizioni in vigore negli ordinamenti previdenziali di
appartenenza.
3. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, l'anzianita' posseduta alla data di risoluzione del rapporto
di lavoro e' incrementata, secondo il sistema contributivo, del
periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di
eta' dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianita'
contributiva complessiva non puo' risultare superiore a 40 anni.
4. L'importo del trattamento di pensione di inabilita' non puo'
superare l'80% della base pensionabile ne' l'ammontare del
trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilita'
riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Art. 10.
Incompatibilita'
1. La pensione di inabilita' e' incompatibile con lo svolgimento da
parte del titolare di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente e
autonoma ed e' revocato in caso di recupero della capacita' fisica e
di svolgimento di attivita' lavorativa. E' fatto obbligo agli
interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in
presenza delle quali e' stato attribuito il trattamento.
Art. 11.
R i n v i i
1. Ai fini del procedimento per l'attribuzione della pensione di
inabilita' trovano applicazione le disposizioni adottate da ciascuna
amministrazione o ente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento alle fattispecie di risoluzione del rapporto di
lavoro a seguito di infermita' e di liquidazione delle pensioni
ordinarie.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto trovano
applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n.
222, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle
pensioni di inabilita', nonche' nell'articolo 13 della citata legge,
al fine di garantire in particolare l'aggiornamento
tecnicoscientifico e quello obbligatorio professionale del personale
medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli
accertamenti sanitari.
3. In materia di accertamenti sanitari trovano applicazione, per
quanto non previsto nel presente decreto, le corrispondenti
disposizioni previste nei distinti ordinamenti previdenziali per le
infermita' dipendenti da causa di servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 maggio 1997
p. Il Ministro del tesoro
Pennacchi
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Treu
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 305
Allegato 1
(art. 3, comma 3)
Al . . . . . . . . . . . .
(Amministrazione o ente)
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . il . . . . . . residente a . . . . . . .
in, in servizio presso codesta amministrazione con qualifica di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiede
la pensione di inabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermita' non dipendente da causa
di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Allega:
1) certificato medico attestante il giudizio diagnostico
dell'infermita' riportata e lo stato di inabilita' assoluta e
permanente di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa; (1)
2) cartelle cliniche e documentazione medico - ospedaliera;
(eventuali).
Il richiedente
. . . . . . . . . . . . . . .
------------
(1) redatto secondo lo schema dell'allegato 2, al decreto.
Allegato 2
(art. 3, comma 3)
CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE
DELLA PENSIONE DI INABILITA'
Cognome e nome nat . . il . . . . .. domiciliat . . a via stato
civile . . . . . . . . . . . .. figli n . . documento di
riconoscimento n. . . . . . . . . . . rilasciato il dal occupazione
attuale data della cessazione del lavoro . . . . . . . . . . . . . .
per . . . . . . . . . . . . .
Anamnesi remota e prossima: (in particolare evidenza ricoveri
ospedalieri) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E' titolare di rendita - pensione - indenizzi ecc. . . . . . . . .
Specificare tipo e percentuale di invalidita' . . . . . . . . . . .
Stato generale: . . . . . . alt. m . . . . . . peso kg . . . . . .
cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosita',
dermatosi, ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici,
sfregi, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
App. cardiovascolare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polso: . . . . . . . . . . .. respiro: . . . . . . . . . press.
arter: . . . . . . .
Vasi:
App. respiratorio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
App. digerente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ernie: (sede, riducibilita', uso di cinti) . . . . . . . . . . .
Organi ipocondriaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
App. osteoarticolare: (in particolare evidenza le limitazioni
funzionali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolazioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E' provvisto di apparecchio protesico: . . . . . . . . . . . . .
Sistema endocrino: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistema nervoso e psiche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Occhi e vista: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orecchio e udito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
App. urogenitale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altri organi e' apparati: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche
- accertamenti sanitari, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventuali terapie praticate: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnosi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per la menomazione complessiva dell'integrita' psico - fisica
accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per
ritenere che il dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SI TROVA NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE
QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA.
Data . . . . . . .
Timbro del medico (con indirizzo)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma del medico
. . . . . . . . . . . .
------------
(1) Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai
ricoveri stessi.