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Messaggio 10000 del 13 giugno 2012
Oggetto: Trasferimento e ricongiunzione di posizioni assicurative – effetti sull’autorizzazione ai versamenti volontari.
Da più parti sono pervenute richieste in merito agli effetti che si determinano sull'autorizzazione alla prosecuzione volontaria nei casi in cui la posizione assicurativa venga successivamente trasferita ad altro ordinamento pensionistico ovvero diventi oggetto di ricongiunzione.
Tenuto conto che, nelle ipotesi di trasferimento ad altro ordinamento pensionistico e/o di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD, i periodi interessati mantengono la stessa natura rivestita nella gestione di provenienza, si ritiene che l'autorizzazione ai versamenti volontari debba essere, essa stessa, oggetto di trasferimento e che, in tali casi, possa conservare la sua efficacia.
Va tuttavia evidenziato che l’interessato - per poter utilizzare tale autorizzazione ai fini di ulteriori versamenti volontari nell'ordinamento destinatario della contribuzione trasferita – dovrà espressamente richiedere il c.d. “cambio di gestione”.
Per contro, nei casi di ricongiunzione ad altro Ente, i contributi ricongiunti - per espressa previsione normativa (art. 7, c. 1, legge 29/1979 e art. 5, c. 1, legge 45/1990) - sono equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori versati direttamente nella gestione accentrante, perdendo la loro originaria natura e sono valutati ai fini pensionistici secondo la normativa vigente nella gestione accentrante.
In tali ipotesi si ritiene che l'autorizzazione ai versamenti volontari perda la sua efficacia, anche ai fini delle eventuali deroghe in materia pensionistica.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE
PENSIONI ENTRATE CONTRIBUTIVE
Uselli Crudo