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Messaggio 18072 del 07 novembre 2012
Oggetto: Fondo di Quiescenza Poste – requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia – Precisazioni.
Da diverse sedi territoriali è pervenuta la richiesta di chiarimenti riguardo l’applicabilità ai dipendenti iscritti al Fondo di Quiescenza Poste delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 6 e 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di deroghe all’innalzamento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, in particolare quelle che prevedono deroghe per dipendenti non vedenti o affetti da invalidità superiore all’80 per cento.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che l’art. 1, comma 1, del menzionato D. Lgs n. 503/1992, ha innalzato l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 anni per le donne.
Peraltro, nei confronti dei lavoratori non vedenti sono stati confermati (cfr. art. 1 citato, comma 6) i requisiti più favorevoli in vigore alla data del 31 dicembre 1992. L’elevazione dei limiti di età, inoltre, non ha trovato applicazione nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento (cfr. art. 1 citato, comma 8).
L’art. 5, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 503/1992, poi, ha esteso ai dipendenti statali i nuovi requisiti di cui al sopra ricordato art. 1 precisando “ … omissis…fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego”.
Ciò premesso, si osserva che i trattamenti pensionistici a favore degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste continuano ad essere liquidati secondo le norme contenute nel D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Pertanto, poiché i limiti di età per la pensione di vecchiaia, fissati dal menzionato Testo Unico (art. 4) e vigenti alla data del 31 dicembre 1992, risultavano superiori a quelli stabiliti dal citato comma 1 dell’art. 1 del Dlgs n. 503/1992 e, considerato che per i dipendenti in questione la normativa di riferimento era quella contenuta nel Testo Unico, ne consegue che le deroghe di cui dal citato Decreto non possono trovare applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste non vedenti e/o invalidi in misura non inferiore all’80 per cento.
IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI
USELLI