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Messaggio 21166 del 21 dicembre 2012
OGGETTO:
personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva: incremento aliquota contributiva pensionistica.
Decorrenza e modalità di regolarizzazione.
L’articolo 1, c. 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto l’aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza di detto incremento, per espressa previsione legislativa, la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può comunque superare il 33 per cento.
In relazione a tale ultima previsione, l’Istituto - nel disciplinare la materia - aveva ritenuto di escludere dalla sfera di operatività della norma l’intera platea degli iscritti al Fondo volo. Ciò in quanto, nel citato Fondo, per tutte le categorie di lavoratori, il carico contributivo pensionistico complessivo era superiore al 33%, alla data di entrata in vigore della norma.
In considerazione delle perplessità sollevate dal Comitato di vigilanza del Fondo, con particolare riguardo all’operatività della disposizione con riferimento al personale iscritto al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, si è ritenuto di interessare il Ministero del Lavoro. Il citato Dicastero, “tenuto conto del diverso ambito operativo, o meglio della diversa finalità delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 5 e 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164”, si è pronunciato in merito all’applicabilità della norma di cui trattasi.
Secondo gli orientamenti ministeriali, “la prima di dette disposizioni attiene all'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti di cui trattasi prevedendone l'allineamento a quelle in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria, la seconda - di natura peraltro strutturale - predispone, invece, la provvista funzionale alla copertura degli oneri connessi all'anticipo al pensionamento ai sensi dell'art. 3, comma 11, dello stesso decreto legislativo n. 164 del 1997. Detta differenziazione comporta ontologicamente il necessario raccordo tra l’art. 1, comma 5, del citato D.Lgs n. 164 del 1997 e l'art. 1, comma 769, della legge n. 296 del 2006”.
La materia è stata oggetto di ulteriori e ripetute riflessioni che hanno riguardato sia il merito della disposizione sia le conseguenze della sua applicazione. Avuto riguardo a tale ultimo profilo, lo stesso Comitato – con delibera del 17 maggio 2010 - ha richiesto all’Istituto di effettuare ulteriori approfondimenti prima di emanare le istruzioni operative finalizzate a richiedere alle aziende il versamento della maggiore contribuzione a carico del personale interessato.
Stante l’arco temporale trascorso, appare adesso improcrastinabile la regolamentazione della materia.
Conseguentemente, a partire dal periodo di paga “gennaio 2008”, le aziende che occupano personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, dovranno incrementare l’aliquota pensionistica complessivamente dovuta della percentuale dello 0,30%, a esclusivo carico del lavoratore.
Aggiornamento procedure e modalità di regolarizzazione.
La procedura di calcolo delle denunce contributive aziendali, a partire dal periodo di paga “dicembre 2012”, sarà adeguata al fine di recepire quanto precede e, di conseguenza, incrementerà l’aliquota pensionistica della percentuale dello 0,30%, a esclusivo carico del lavoratore.
Ai fini del versamento delle somme arretrate, riferite ai periodi di paga da “gennaio 2008 a novembre 2012”, i datori di lavoro - in corrispondenza dell’elemento <AltrePartiteADebito> <CausaleADebito> del flusso Uniemens – esporranno
la causale “M233” avente il significato di “Arretrati incremento contributo iscritti al Fondo Volo successivamente al 31/12/1995”, nell’elemento <SommaADebito>, l’importo della contribuzione da versare e, nell’elemento <Retribuzione>, l’imponibile riferito ai periodi - complessivamente oggetto di sistemazione - cui la contribuzione si riferisce.
Le operazioni di regolarizzazione potranno essere effettuate, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione del presente messaggio, ai sensi della delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.
Il Direttore Generale
Nori