Eureka Previdenza

Messaggio 709 del 12 gennaio 2012

OGGETTO:     Gestione Separata – operazione PoseidOne – chiarimenti in ordine all’obbligo contributivo dei professionisti con Cassa.

Nel mese di giugno u.s. questo Istituto ha inviato, nell’ambito delle operazioni di verifica delle posizioni contributive, denominata PoseidOne, le lettere di invito al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, relative ai soggetti che hanno dichiarato redditi da arti e professioni nel quadro RE del modello Unico PF anno 2006, periodo di imposta 2005.

I redditi interessati dall’operazione sono stati quelli provenienti da attività denunciate con codici ateco 47111 (studi legali), 7420E –74.20F74.20.2 (studi di architettura, ingegneria e ingegneria integrata), 74.12.A (commercialisti), 74.12.B (Ragionieri), 85.14.2 (attività professionali paramediche).

Successivamente all’invio delle comunicazioni ai contribuenti, alla luce anche delle disposizioni relative all’art. 18, comma 11 e 12, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito alla legittimità dell’imposizione contributiva INPS in capo al professionista che iscritto al proprio albo di categoria si trova a versare il solo contributo integrativo alla propria Cassa.

A seguito degli approfondimenti intervenuti in sede ministeriale, si forniscono le seguenti precisazioni.

Con circolare n. 99 del 22 luglio 2011 questo Istituto ha precisato l’obbligo contributivo dei soggetti pensionati che svolgono e percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale. A tali soggetti infatti, non sottoposti ad obbligo contributivo pressola Gestioneseparata, saranno restituiti i contributi pagati con espressa riserva di ripetizione. Per i soggetti che hanno presentato richiesta di annullamento dell’accertamento, la sede provvederà ad annullare il provvedimento con motivazione: <altro > Legge 111/2011 art. 18 comma 11.

Il comma 12 dell’art. 18 del decreto 98/2011, nell’introdurre una norma di interpretazione autentica dell’art. 2 comma 26 della Legge 335/95, ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/96, confermando la possibilità che la separazione di competenza possa venire meno nei casi in cui le singole casse professionali abbiano, all’interno delle proprie norme istitutive, ipotesi di esclusione dall’obbligo assicurativo o di opzione di iscrizione.

Qualora dunque le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l’iscrizione facoltativa la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare obbligo contributivo alla gestione separata; poiché infatti l’obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione delle casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa.

In presenza però di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla cassa per alcune tipologie di professionisti, rimane confermato l’obbligo contributivo alla gestione Separata.  

Pertanto nel caso in cui il professionista, che ha ricevuto l’accertamento, espliciti la sua volontà al pagamento della contribuzione alla propria Cassa di appartenenza, la sede provvederà all’annullamento dell’accertamento con motivazione <Obbligato presso altra Cassa Professionale: - scelta della cassa interessata > previa acquisizione della documentazione, quale:

-         Copia della ricevuta di pagamento in caso di versamento del contributo.

-         Copia del provvedimento della Cassa di autorizzazione al pagamento dei contributi dovuti per l’anno di riferimento dell’accertamento stesso

-         Copia della delibera di riscatto

Diversamente, se il regime di riferimento prevede l’esclusione dall’obbligo assicurativo[1], l’accertamento non potrà essere annullato.

Si comunica infine che questa Direzione Centrale sta predisponendo i dati da inviare alle Casse Nazionali (Forense, Commercialisti, Ragionieri, Ingegneri ed architetti e ENPAPI) relativi ai soggetti il cui accertamento è stato annullato per contributo dovuto alla propria cassa di appartenenza. Si invitano pertanto le sedi ad aggiornare con urgenza le posizioni in sospeso.
      Il Direttore Generale     
      Nori     

[1] Ad esempio INARCASSA (art. 7, co 5 dello Statuto), che esclude dall’obbligo d’iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, anche se iscritti all’Albo ed in possesso di partita IVA.

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