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Messaggio 13142 del 6 agosto 2012
Oggetto: Applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di disoccupazione nei rapporti con la Svizzera.
Premessa
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore il regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e il regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
In materia di disoccupazione l’Istituto ha pubblicato i seguenti messaggi e circolari applicative, a cui si rimanda integralmente:
1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.
2) Circolare n. 85 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione.
3) Circolare n. 100 del 23 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.
4) Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010. Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.
5) Circolare n. 136 del 28 ottobre 2010. Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.
6) Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.
7) Circolare n. 161 del 22 dicembre 2011. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.
8) Messaggio n. 28706 del 16/11/2010 . Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro; calcolo delle prestazioni.
9) Messaggio n. 14726 del 15/07/2011. Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di lavoratori frontalieri, lavoratori diversi dai frontalieri e lavoratori stagionali; articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.
Come evidenziato con la circolare n. 82 del 1° luglio 2010, la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica, a decorrere dal 1° maggio 2010, solo ai 27 Stati membri dell’Unione europea.
Peraltro, le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72, continuavano a trovare applicazione nei rapporti con i seguenti Stati :
i tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia (vedi
in particolare le circolari n. 47 del 12 febbraio 1994 e n. 166 del 12 giugno 1995); la Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’ Unione europea (vedi in particolare le circolari n. 118 del 25 giugno 2002, n. 78 del 14 aprile 2003, n. 138 del 28 novembre 2006, n. 35 del 7 febbraio 2007 e il messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009).
Ai sensi della Decisione n.1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.
Le nuove disposizioni in materia di disoccupazione sono contenute nel capitolo 6 del regolamento di base (CE) n. 883/2004 (articoli da 61 a 65), nel titolo III (articoli da 54 a 57) e, relativamente ai rimborsi delle prestazioni, nel titolo IV (articolo 70) del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.
Tanto premesso, in attesa della pubblicazione della circolare, che, con riferimento all’applicazione della nuova regolamentazione comunitaria alla Svizzera, riporterà precisazioni in materia di prestazioni a sostegno del reddito, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni, in particolare, in materia di erogazione delle prestazioni di disoccupazione e di rimborsi.
1) Disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento n. 883/2004), pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente.
In caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento 883/2004, diversamente da quanto previsto dalla precedente regolamentazione comunitaria, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Istituzione competente.
Pertanto, le sedi non dovranno più erogare, anche per conto delle Istituzioni svizzere, prestazioni di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° aprile 2012.
Per le persone rimaste disoccupate in Italia, che siano titolari di prestazione di disoccupazione e che si rechino in Svizzera in cerca di lavoro, le sedi dovranno rilasciare il documento portatile U2 e sospendere il pagamento della prestazione fino a quando l’ufficio del lavoro svizzero non avrà comunicato, con il PAPER SED U009, l’avvenuta Iscrizione presso detto ufficio.
Le Sedi sono invitate a porre particolare attenzione a quanto sopra al fine di evitare pagamenti non dovuti, in quanto in caso di prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004 non è previsto alcun rimborso da parte dell’Istituzione competente.
2) Erogazione delle prestazioni e rimborsi
Si evidenzia (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso disciplinata dai nuovi regolamenti riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento 883/2004, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).
Si ribadisce, inoltre, come già precisato dalla circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, a cui si rinvia integralmente, che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, nonché il lavoratore stagionale (vedi messaggio n. 14726 del 15/07/2011), beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione durante l’ultima occupazione.
Tali prestazioni sono corrisposte dall’Istituzione dello Stato di residenza; tuttavia, l’Istituzione competente dello Stato membro di ultima occupazione è tenuta a rimborsare l’intero importo delle prestazioni erogate durante i primi tre mesi, nei limiti, peraltro, dell’importo erogabile dallo Stato membro competente.
Il periodo del rimborso può essere prolungato a cinque mesi se ricorrono le condizioni illustrate dalla suindicata circolare.
Tuttavia, esclusivamente per il lavoratore diverso dal frontaliero che rientra in Italia, le Sedi dovranno preliminarmente accertare che la persona disoccupata non abbia maturato il diritto a prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004, a carico dell’Istituzione dello Stato alla cui legislazione era stata assoggettata da ultimo.
In tale ipotesi, le prestazioni a carico dell’Istituto sono sospese per il periodo nel corso del quale spettano le prestazioni stesse a carico dell’Istituzione competente (articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base). L’erogazione decorre, quindi, dalla scadenza di tale periodo per l’eventuale durata residua.
Per quanto riguarda le richieste di rimborso, si rammenta che, per l’Italia, sono effettuate tramite la Direzione Regionale INPS del Lazio, secondo le disposizioni impartite al punto 5 della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999 ed al punto 5, Parte II, della circolare n. 85 del 1° luglio 2010.
Le Sedi, per lo scambio documentale con la Direzione Regionale Lazio, dovranno utilizzare i PAPER SED della serie U, allegati alla citata circolare 161 del 22 dicembre 2011, debitamente compilati e firmati. Si precisa che lo scambio riguarda esclusivamente i PAPER SED da U020 a U023 e la relativa trasmissione deve essere effettuata nel rigoroso rispetto dei termini previsti.
In particolare, le richieste devono essere inoltrate entro la scadenza del semestre nel corso del quale è avvenuto l’ultimo pagamento delle prestazioni di cui si chiede il rimborso e, comunque, entro il 31 luglio ( per le prestazioni il cui ultimo pagamento è stato effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno) ovvero entro il 31 gennaio (per le prestazioni il cui pagamento è stato effettuato tra il 1° luglio e il 31 dicembre).
Il Direttore generale
Nori