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Messaggio 14804 del 19 settembre 2013
Oggetto:
Operazioni di Salvaguardia ulteriori istruzioni operative in merito ai controlli sullo svolgimento di attività lavorativa
Allegati: 2
Premessa
Si fa seguito al messaggio n. 12577 del 02/08/2013 e, per la Gestione Dipendenti pubblici, al messaggio n. 12998 del 12/08/2013, con i quali sono state fornite le prime istruzioni concernenti la terza salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per fornire istruzioni operative relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari e dei cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo che sono stati esclusi dalle precedenti salvaguardie dei “65.000” e dei “55.000” a causa dello svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione o cessazione dell’attività lavorativa (v. in proposito punti 2.2. lettera d) e 2.3 lettera d) del messaggio n. 12577 e punti 2 e 3 del messaggio n. 12998).
1) Controlli per l’accesso alla pensione in salvaguardia
Come già precisato con i messaggi n. 6645 del 22/04/2013 e n. 12926 dell’ 08/08/2013, per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione che accedono alla salvaguardia “65.000” e “55.000”, la condizione del mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla titolarità effettiva della pensione.
Pertanto, le Strutture territoriali devono verificare la sussistenza di detto requisito anche al momento della liquidazione del trattamento pensionistico, compresi i casi in cui sia stata rilasciata la certificazione di accesso al beneficio di cui alle operazioni di salvaguardia in argomento.
Al riguardo, si segnala che a livello centrale, prima dell’invio sia della lettera generica che certifica l’esistenza del diritto a pensione con i requisiti previgenti, che della lettera con l’indicazione della decorrenza, sono stati effettuati i controlli sullo svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione/autorizzazione nell’ambito della salvaguardia “65.000”, mentre per la salvaguardia “55.000” è stato verificato, prima di effettuare il caricamento delle domande, lo svolgimento o meno di attività lavorativa dopo l’autorizzazione da parte dei soli prosecutori volontari, non risultando, a livello centrale, sempre disponibile la data di risoluzione del rapporto per la categoria dei cessati. In ogni caso il controllo a livello sarà effettuato prima dell’invio sia della lettera generica che della lettera con l’indicazione della decorrenza.
Anche per quanto riguarda la terza salvaguardia c.d. “10.130”, al momento della liquidazione della pensione le Strutture territoriali avranno cura di verificare la permanenza della condizione che il reddito annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del 4 dicembre 2011, (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012, (cessati per accordi individuali o collettivi), non sia superiore ad € 7.500,00. Ciò vale sia per i soggetti esclusi dalle salvaguardie “65.000” e “55.000” (per i quali apposite istruzioni vengono fornite al successivo punto 2 del presente messaggio), sia per i soggetti che presentano per la prima volta istanza di accesso al beneficio pensionistico nell’ambito della salvaguardia “10.130”.
Nei casi in cui, a seguito delle verifiche di cui al presente messaggio, sussistano situazioni per le quali non vi sia la piena certezza circa lo svolgimento di attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione e/o circa i redditi derivanti dalla stessa, le Sedi territoriali, prima di procedere all’eventuale esclusione dal beneficio della salvaguardia dei potenziali beneficiari, dovranno contattare i soggetti interessati al fine di consentire agli stessi di fornire le informazioni e la documentazione utile in loro possesso.
Al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione delle posizioni, va tenuto presente che ogni controllo circa lo svolgimento di attività lavorativa dovrà essere effettuato preliminarmente alle attività di verifica del conto assicurativo.
2) Salvaguardia “10.130” (art. 1, commi 231-234, L. 228/2012)
Come illustrato nei messaggi citati in premessa, per i lavoratori appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari e dei cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo l’accesso alla salvaguardia “10.130” è consentito anche in caso di svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione/cessazione - causa ostativa, invece, per l’accesso alle salvaguardie “65.000” e “55.000” – purché dopo il 4 dicembre 2011 (prosecutori volontari) o il 30 giugno 2012 (cessati per accordi individuali o collettivi) sia stato percepito un reddito lordo annuo pari o inferiore ad € 7.500,00.
Le posizioni dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra descritte, già individuate dalla Direzione Centrale Pensioni tra quelle dei soggetti esclusi dalle salvaguardie “65.000” e “55.000”, saranno segnalate alle competenti Direzioni Regionali al fine di consentire alle Sedi territoriali di verificare, per ogni singola posizione, il reddito annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del 4 dicembre 2011, (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012, (cessati per accordi individuali o collettivi), in modo tale da escludere dalla platea dei potenziali beneficiari della salvaguardia “10.130” coloro che hanno conseguito in tale periodo un reddito annuo lordo superiore ad € 7.500,00.
Con riferimento a coloro che risultano iscritti presso Casse professionali o Enti privatizzati, si richiama il punto 3 del messaggio n. 1500 del 2013 nel quale, tra l’altro, è stato precisato che in tali situazioni occorre distinguere i casi in cui la contribuzione versata derivi da svolgimento effettivo di attività lavorativa o rappresenti solamente la contribuzione minima da versare per poter mantenere l’iscrizione all’albo/ente di appartenenza.
Ciò posto, sarà cura delle Sedi territoriali, nell’ambito delle lavorazioni previste per la salvaguardia “10.130”, contattare i prosecutori volontari o i cessati che risultino aver percepito, per l’attività svolta dopo le date del 4 dicembre 2011 e 30 giugno 2012, un reddito annuo lordo pari o inferiore ad € 7.500,00 al fine di rammentare agli stessi che per accedere - in presenza di tutti i requisiti di legge - al beneficio della salvaguardia in argomento, devono presentare rispettivamente all’Inps e alle DTL competenti istanza entro il 25 settembre 2013, secondo le modalità indicate nel citato messaggio n. 12577 del 2013.
Ai fini della determinazione del reddito annuo per procedere a detta verifica, si precisa che ciò che rileva è il reddito legato all’attività svolta nel corso dell’anno (periodo gennaio – dicembre), a prescindere dalla circostanza che i relativi importi siano percepiti solamente per uno o più mesi dell’anno.
Al riguardo, con riferimento al reddito percepito negli anni 2011 e 2012, in cui si collocano le date del 4 dicembre 2011 per i prosecutori volontari e del 30 giugno 2012 per i lavoratori cessati, si richiama quanto chiarito nel messaggio n. 12577 del 2 agosto 2013, punti 2.2 lettera e) e 2.3 lettera e) e si precisa quanto segue.
Per tutte le posizioni trattate e soggette al limite reddituale, ai fini dell’accesso al beneficio della salvaguardia “10.130”, prima di procedere alla trattazione del conto, le Sedi avranno cura di verificare che:
- gli autorizzati al versamento dei contributi volontari abbiano conseguito, per l’attività svolta dopo il 4 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo pari o inferiore ad € 7.500,00; pertanto non rileva il reddito lordo percepito per attività lavorativa svolta dopo l’autorizzazione e sino al 4 dicembre 2011;
- i lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo abbiano conseguito, per l’attività svolta dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012, un reddito annuo lordo pari o inferiore ad € 7.500,00; pertanto non rileva il reddito lordo percepito per attività lavorativa svolta dopo la cessazione e sino al 30 giugno 2012.
Per gli anni successivi rispettivamente al 2011 per i prosecutori volontari e al 2012 per i lavoratori cessati, il reddito complessivo da valutare ai fini dell’accesso alla salvaguardia “10.130” è di 7.500,00 euro lordi annui, tenuto conto dell’intero periodo da gennaio a dicembre.
Nei casi in cui, a seguito delle suddette verifiche, sussistano situazioni per le quali non vi sia certezza sui redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa successivamente all’autorizzazione/cessazione e alle predette date del 4 dicembre 2011 e del 30 giugno 2012, le Sedi territoriali, prima di procedere all’eventuale esclusione dei soggetti interessati al beneficio della salvaguardia, avranno cura di contattare gli stessi richiedendo il rilascio di una dichiarazione di responsabilità, con specifica del periodo di svolgimento di attività lavorativa dopo l’autorizzazione/cessazione e dopo le predette date ed il relativo reddito annuo lordo percepito per tale attività.
I soggetti interessati, a corredo della predetta dichiarazione, possono produrre ogni utile documentazione in loro possesso.
Le domande per le quali il requisito reddituale risulti superato dovranno essere respinte prima della trattazione del conto. E’ stata a tal fine predisposta apposita motivazione.
3) Istruzioni operative per effettuare i controlli di rioccupazione
Le posizioni assicurative possono essere consultate sull’Estratto Conto Integrato (ECI) dove sono riportati tutti i periodi assicurativi in ordine cronologico indipendentemente dall’ente e dalla gestione.
I riscatti e le ricongiunzioni, se non collocabili nel tempo, per effetto dei regolamenti delle diverse casse previdenziali, sono riportati all’inizio del nastro contributivo esposto.
Al fine di determinare l’attività svolta si definisce in via generale il criterio della presenza di contributi utili al diritto e/o alla misura, con relative retribuzioni:
a) Regime AGO, Sostitutivi, esclusivi, esonerativi, Gestione Separata INPS ed INPGI
· Per verificare la presenza di attività da lavoro dipendente, autonomo, gestione separata ed attività professionale, la contribuzione da tenere in considerazione deve essere riferibile ad attività lavorative effettivamente svolte dopo la data di cessazione per accordi individuali o collettivi ed autorizzazione ai versamenti volontari. La contribuzione figurativa a qualsiasi titolo non dovrà essere tenuta in considerazione ai fini di tale verifica.
· Eventuali riscontri possono essere effettuati, per la sola contribuzione delle gestioni private INPS sull’estratto UNEX e, in particolare, nel caso di presenza di gestione separata, sulla pagina intranet Rendicontazione della Gestione Separata dove vengono elencati i mesi di versamento.
· In presenza di retribuzioni senza contributi utili, si dovrà verificare se tali retribuzioni siano riferibili a periodi precedenti la data di riscontro o a casi di denuncia e-mens presente senza giorni lavorati o settimane coperte.
· In presenza di contributi non figurativi senza retribuzioni, in particolare per i lavoratori agricoli, la sede dovrà effettuare gli approfondimenti dovuti.
Un valido riscontro per gli ultimi due casi potrà essere effettuato sulle diverse procedure afferenti all’area web “Soggetto contribuente” (Hydraweb, Aziende e Lavoratori Dipendenti, Servizi per l’Agricoltura, etc.).
b) Regimi dei liberi professionisti e della previdenza complementare obbligatoria Enasarco
· Nel caso di presenza nel quadro A dell’ECI di reddito riferibile ad attività professionale o volume di affari IVA l’attività si deve ritenere effettivamente svolta
· Nel caso di presenza della nota “DICHIARAZIONE ALL'ENTE NON DOVUTA” o “DICHIARAZIONE ALL’ENTE NON PRESENTATA” nella colonna “Retribuzione o reddito”, i contributi dovuti e versati, rilevabili dal quadro B dell’ECI, se il soggetto è rioccupato, dovranno essere superiori a quelli minimi per l’anno in esame, come da tabella allegata (allegato 1); nel caso contrario, sono quelli obbligatori conseguenti all’iscrizione all’albo professionale e/o alla Cassa e non riconducibili ad attività lavorativa effettivamente svolta.
· In particolare per l’Enpam è sufficiente che siano presenti contributi in fondi diversi dal Fondo Generale Quota A riscontrabili nella colonna Fondo/Gestione.
· La contribuzione presso la fondazione Enasarco presuppone anche il versamento della quota obbligatoria AGO presso la corrispondente gestione INPS dei lavoratori autonomi. Pertanto, nel caso in cui si riscontri la presenza di contributi Enasarco in mancanza di contributi INPS, si rimanda ad eventuali ulteriori approfondimenti.
· Per ogni ulteriore chiarimento in merito alla contribuzione presente presso gli Enti privatizzati e le Casse professionali, potranno essere inviate richieste alle caselle PEI più avanti segnalate.
c) Altre indicazioni di carattere generale
· La contribuzione relativa a “indennità sostitutiva di preavviso” NON è da attribuirsi a periodi lavorativi.
· L’accesso degli operatori alla consultazione dell’ECI può essere autorizzato dai Direttori di sede o dai loro delegati secondo le modalità fissate dal sistema Identity Manager.
· Nel caso in cui dalla documentazione presentata dai soggetti interessati o comunque da dichiarazione degli stessi risulti un reddito superiore rispetto a quello riscontrabile negli archivi dell’Istituto, ai fini della verifica del diritto all’accesso alla salvaguardia “10.130” andrà considerato il maggiore importo comunicato dall’assicurato.
d) Attività a carico della Direzione Centrale
Prima della definitiva liquidazione del trattamento, le Sedi trasmetteranno, attraverso le caselle istituzionali Salvaguardia65, Salvaguardia55 e Salvaguardia10.130, le richieste di verifica sulla sussistenza di contributi da lavoro occasionale accessorio (c.d. voucher) alla Direzione Centrale Pensioni, che effettuerà i relativi controlli a livello centrale.
Le richieste dovranno indicare all’oggetto il titolo “controllo voucher” e dovranno riportare i dati anagrafici del soggetto: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, norma salvaguardia, data verifica e tipologia (cessazione o autorizzazione ai vv), da inviare con tabella allegata al messaggio di posta in formato MS Excel (si allega il relativo modello file, allegato 2).
Il file elaborato con i riscontri positivi e negativi verrà restituito a tutte le sedi richiedenti con l’indicazione della relativa norma di salvaguardia secondo il seguente tracciato:
• Codice Fiscale,
• Norma salvaguardia (*)
• Data verifica
• Inizio ultima attività
• Fine ultima attività
• Numero voucher
• Importo complessivo
(*) “55”, “65”, “10130”
4) Modalità operative specifiche per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti pubblici, sarà cura dell’Ufficio I della D.C. Previdenza verificare, per ogni singola posizione, il reddito annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del 4 dicembre 2011, (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012, (cessati per accordi individuali o collettivi), in modo tale da escludere dalla platea dei potenziali beneficiari della salvaguardia “10.130” coloro che hanno conseguito in tale periodo un reddito annuo lordo superiore ad € 7.500,00.
Ciò posto, l’Ufficio I della D.C. Previdenza, nell’ambito delle lavorazioni previste per la salvaguardia “10.130”, provvederà a contattare i prosecutori volontari o i cessati che risultino aver percepito, per l’attività svolta dopo le date del 4 dicembre 2011 e 30 giugno 2012, un reddito annuo lordo pari o inferiore ad € 7.500,00 al fine di rammentare agli stessi che per accedere - in presenza di tutti i requisiti di legge - al beneficio della salvaguardia in argomento, devono presentare rispettivamente all’Inps e alle DTL competenti istanza entro il 25 settembre 2013, secondo le modalità indicate nel messaggio n. 12998 del 12 agosto 2013.
Il Direttore generale
Nori