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Messaggio 13983 del 4 settembre 2013
Oggetto:
Prestazioni di invalidità civile a favore dei cittadini stranieri extracomunitari - art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n° 388. Sentenze Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale è più volte intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno - Permesso di soggiorno CE di lungo periodo - la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.
In particolare, il comma in questione, è stato censurato con riferimento all'indennità di accompagnamento (sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013), alla pensione di inabilità (sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013), all'assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187/2010) e all’indennità di frequenza (sentenza n. 329/2011 e successiva ordinanza n° 588, del 12 luglio 2013, del Tribunale di Pavia).
Ciò premesso, al fine di ottemperare a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.
Le pronunce della Corte non potranno trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, eventuali domande di riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato.
Con l'occasione si fa presente che si è provveduto ad aggiornare il sito web dell'Istituto - sezione informazioni>la pensione>pensioni e prestazioni invalidi civili - precisando che le prestazioni spettano ai cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (D. lgs. n. 30/2007) e ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Infine, si raccomanda alle Sedi, in attesa delle necessarie implementazioni del data base pensioni, di tenere apposita evidenza delle prestazioni accolte, anche al fine di monitorare costantemente il permanere del diritto alla prestazione e la data di scadenza del titolo di soggiorno.
A tale riguardo è stato predisposto il file allegato, in cui sarà possibile annotare i dati anagrafici dei soggetti destinatari del provvedimento di concessione e la data di scadenza del titolo (inserita la data di scadenza del titolo di soggiorno, cliccare “dati” e poi “ordina” per ordinare le date di scadenza), in modo da poter attivare tempestivamente, ove ritenuto opportuno, controlli incrociati con gli uffici della Questura competente per territorio.
Al riguardo si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative.
Il Direttore generale
Nori