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Messaggio 14206 del 10 settembre 2013
Oggetto: Cumulabilità pensioni – reddito da lavoro. Assegno ordinario di invalidità e congedo straordinario di cui al D.lgs. n. 151 del 2001.
Con messaggio n. 8773 del 4 aprile 2007 erano state date indicazioni nell’ipotesi di percezione dell’indennità per congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001 e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro.
In particolare, muovendo dal presupposto che la citata indennità per congedo straordinario avesse natura sostitutiva della retribuzione, era stato affermato il principio secondo cui l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, in presenza di detta indennità doveva essere assoggettato alle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 ed alle trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ridefinito la natura della menzionata indennità per congedo straordinario evidenziandone la natura assistenziale.
Pertanto, a seguito dell’ indirizzo interpretativo ministeriale, si modificano le precedenti istruzioni, nel senso che l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l’indennità per congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro.
Il Direttore Generale
Nori