Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 1978 Circolare 468 del 7 settembre 1978
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 14057
Circolare 468 del 7 settembre 1978
Oggetto: Criteri vari in materia di riscatto nell'assicurazione IVS del periodo di corso legale di laurea (art. 50, legge 30 aprile 1969, n. 153 abrogato e sostituito dall'ari. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114).
Nella definizione di singole pratiche in materia di riscatto del periodo di corso legale di laurea nell'assicurazione I.V.S. esaminate da questa Direzione generale a seguito di quesiti rivolti dalle Sedi ovvero di ricorsi proposti dagli interessati al competente Comitato, sono stati adottati criteri, nelle varie fattispecie, che si ritiene opportuno portare a conoscenza delle Sedi, affinché possano adeguarvisi nella soluzione dei casi analoghi in trattazione, nonché di quelli che potranno presentarsi in futuro. Le pratiche già definite in modo difforme, le quali sulla base dei criteri riportati nella presente circolare avrebbero potuto ricevere soluzione in senso più favorevole per gli interessati, potranno essere riprese in esame qualora non siano ancora decorsi i termini per proporre ricorso amministrativo. In pratica, tenuto conto del principio stabilito con delibera consiliare n. 128 del 12 settembre 1975, tale riesame sarà possibile se, alla data della relativa richiesta, non si sia ancora compiuto il termine di prescrizione decennale previsto per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
1 ) Studi compiuti all'estero.
Le lauree conseguite all'estero possono essere ammesse a riscatto, ricorrendo tutte le altre condizioni, qualora siano state riconosciute da Università italiana o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Il riscatto è ammesso entro i limiti della durata legale del corrispondente corso di laurea in Italia o della durata degli studi effettivamente compiuti all'estero, se inferiore. Per quanto concerne la collocazione temporale dei periodi da ammettere a riscatto, si dovrà in linea di principio seguire lo stesso criterio applicato per le lauree conseguite in Italia, e cioè quello di riferire il riscatto al periodo di frequenza del corso Poiché, però, spesso non risulta agevole acquisire la documentazione atta ad individuare il periodo in argomento, si potrà adottare il criterio o di ammettere a riscatto il periodo immediatamente precedente la data del conseguimento della laurea ovvero di individuare il periodo stesso sulla base di dichiarazione di responsabilità del richiedente. Può verificarsi, inoltre, che pur essendo stati gli studi universitari compiuti all'estero in tutto od in parte, gli interessati siano stati ammessi all'esame di laurea presso Università italiana ovvero all'iscrizione presso Università italiana ad un anno di corso successivo al primo, previo riconoscimento, evidentemente, degli studi già compiuti all'estero. Anche in lali situazioni, i periodi di studio estero potranno essere ammessi a riscatto, sempre nel rispetto del limite della durata del corso legale di laurea italiano e della durata degli studi esteri, con l'osservanza, per quanto concerne la collocazione temporale dei periodi di studio estero, dei criteri più sopra indicati (11.
2) Corsi di studi superiori che non danno luogo al conferimento di laurea
Attraverso l'analisi della documentazione presa in esame e sulla base delle risposte fornite di volta in volta dal Ministero della pubblica istruzione, è stato possibile stabilire che diversi corsi di studi superiori non danno luogo al conferimento di laurea e di conseguenza non possono essere ammessi a riscatto. Si riporta di seguito un'elencazione di lali corsi, ponendo in rilievo che la stessa non esaurisce tutta la casistica che può presentarsi, in quanto è limitata alle fattispecie die sono state prese in esame. Nondimeno lale casistica può costituire un utile punto di riferimento per valutare titoli similari. Corsi di studi superiori che non possono dar luogo a riscatto: corso di studi per assistente sociale; corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari Ipresso Facoltà di magistero); corso di studi presso l'Accademia di belle arti di Venezia e presso l'Accademia di belle arti di Carrara; corso di studi presso il Conservatorio statale di musica « G. Verdi » di Torino; corso di studi che hanno dato luogo al conferimento del diploma in Farmacia, previsto dalla tabella XXVIII annessa al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, (attualmente non più esistente a seguito di modifica degli Statuti universitari); corso biennale di perfezionamento di industrie meccaniche ed elettriche (istituito a norma delle poi soppresse disposizioni dell'ari. 92 del Regolamento approvato con R.D. 5 gennaio 1908, n. 98); corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale; corsi di ostetricia presso Università; corsi che hanno dato. luogo al diploma in educazione tisica; corsi presso la Scuola di amministrazione industriale annessa alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino; corsi presso la Scuola superiore per interpreti e t raduttori (Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna); corso biennale per il conseguimento del diploma in statistica (qualora non sia seguito dal conseguimento della laurea in scienze statistiche); corsi presso la « Scuola per tecnici di Istituti medico-biologici » di Milano.
3) Lauree varie ed altri titoli di studio di grado universitario.
Con particolare riguardo ad alcuni tipi di laurea e di altri titoli di studio si forniscono le seguenti precisazioni: a) le lauree rilasciate dalla Scuola superiore di architettura navale di Trieste possono dare luogo a riscatto in quanto la predetta Scuola è da comprendersi tra le istituzioni universitario previste dal T.U. delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
b) presso l'Università di Roma ed il Politecnico di Torino esistono Scuole in Ingegneria aeronautica, cui si accede con la laurea in Ingegneria. Le lauree rilasciate da tali Scuole (in Ingegneria aerospaziale e Ingegneria aeronautica! (2) non possono dar luogo a riscatto, qualora -gli interessati abbiano effettuato il riscatto del corso di laurea in ingegneria in precedenza seguito. Quanto sopra in base al principio dell'inammissibilità del riscatto di una pluralità di periodi di corso di laurea;
c) dell'Università Internazionale degli Studi Sociali Pro Deo in Roma sono riconosciute soltanto le seguenti Facoltà: - Economia e commercio istituita con D.P.R. 5 maggio 1966, n. 436 (Gazzetta ufficiale 25 giugno 1966, n. 155) a decorrere dall'anno accademico 1966/67; - Scienze politiche istituita con D.P.R. 31 maggio 1967, n. 482 (Gazzetta ufficiate 4 luglio 1967, n. 165) a decorrere dall'anno accademico 1967/68 Le lauree nelle discipline predette conseguite rispettivamente dall'anno accademico 1966/67 (Economia e Commercio) e dall'anno accademico 1967/68 (Scienze Politiche) in poi possono, pertanto, dar luogo a riscatto
d} I titoli in discipline Teologiche rilasciate da Facoltà diverse (ad es.: Facoltà Valdese) da quelle indicate nella circolare n. 458 C. e V. del 23 maggio 1978 (3) non possono dar luogo a riscatto in quanto non esistono norme di legge o di regolamento che ne prevedano il riconoscimento;
e) i corsi universitari di specializzazione e di perfezionamento frequentati dopo il conseguimento della laurea non possono essere ammessi a riscatto. Si citano, a titolo di esempio, oltre alle varie branche di specializzazione in medicina, il corso di perfezionamento in Industrie Tessili presso il Politecnico di Torino, il corso per il conseguimento del diploma di Perito Forestale.
4) Lauree conseguite nella sessione estiva di esami dell'ultimo anno di corso
Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea nella sessione estiva di esami dell'ultimo anno del periodo di corso legale di laurea (ad esempio: giugno, luglio, ecc. possono riscattare per intero anche l'ultimo anno di corso che termina, com'è noto, il 31 ottobre.
5) Criterio della neutralizzazione previsto dalla circolare n. 259 C. e V. del 10 marzo 1971 (4)
Il criterio della neutralizzazione, previsto dalla circolare in epigrafe per coloro che hanno compiuto in tutto od in parte il corso legale di laurea mentre prestavano servizio militare durante il periodo della seconda guerra mondiale (10 giugno 1940/15 ottobre1946). si applica anche se il periodo di servizio militare non è coperto da contributi figurativi, bensì (la contribuzione effettiva [ad esempio: impiegati richiamati, militari che hanno ottenuto la costituzione della posizione assicurativa in base alla legge 2 aprile 1958. n. 322 151 e art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (6)].
6) Passaggio ad altro corso di laurea con riconoscimento degli studi compiuti presso le Facoltà di provenienza
Non è infrequente il caso di soggetti die sono passati ad altro corso di laurea, ottenendo l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo della nuova Facoltà, ili quanto sono slati loro riconosciuti gli studi compiuti in precedenza. Tale riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della Facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso. In tali fattispecie, gli anni da ammettere a riscatto saranno rappresentati da quelli di corso della nuova Facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché dagli anni di corso della Facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scella degli interessati. Si intende che i! numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea. Si riporta, a titolo di esempio, il seguente caso.
Un soggetto risulta iscritto al corso di laurea in Economia e Commercio per i quattro anni di corso legale (1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/19671 e come fuori corso nell'anno accademico 1967/1968, senza conseguire il diploma di laurea. Nell'anno accademico 1969/1970 chiede ed ottiene il trasferimento alla facoltà di Scienze Economiche e Bancarie (della durata legale di 4 anni) dove viene ammesso direttamente al 3° anno, frequentando successivamente il 4° anno nell'anno accademico 1970/1971, a conclusione del quale consegue la laurea. Nel caso ipotizzato, l'interessato potrà essere ammesso al riscatto di complessivi quattro anni, di cui due del corso di laurea di Scienze Bancarie (1969/1970 e 1970/1971) e gli altri due da individuarsi, a sua scelta, tra i quattro del precedente corso legale di laurea di Economia e Commercio (1963/1964, 1964/1965, 1965/1966 e 1966/1967». IL DIRETTORE GENERALE BIONDO