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Circolare 25 del 5 febbraio 1981
OGGETTO: Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per
le giornate di riposo fruite dai dipendenti donatori di sangue.
La legge 13 luglio 1967, n. 584 (all. 1) riconosce al lavoratore
dipendente che ceda il proprio sangue gratuitamente il diritto ad una
giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione per
tale giornata: il datore di lavoro, a sua volta, ha facolta' di chiedere
il rimborso della retribuzione "all'Istituto di Assicurazione contro le
malattie al quale e' iscritto il donatore".
All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni lo Stato concorre
con un contributo annuo di L. 100.000.000 da ripartirsi tra gli Istituti
di malattia in proporzione ai rimborsi effettuati.
Le norme di attuazione della legge n. 584/1967 sono contenute nel
Decreto Ministeriale 8 aprile 1968 (all. 2) il quale disciplina, tra
l'altro, le modalita' ed i termini che il datore di lavoro e' tenuto ad
osservare per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta per la
giornata di riposto fruita dal donatore di sangue.
Peraltro la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (art. 1, 2 comma) (1) ha
posto a carico dell'Istituto (2) l'onere dei rimborsi di cui sopra; si
forniscono, quindi, le istruzioni applicative di seguito riportate.
1. - Soggetti per i quali compete il rimborso.
La Legge riconosce il diritto alla giornata di riposo ed alla
relativa retribuzione a tutti i lavoratori dipendenti senza riguardo alla
categoria ed al settore di appartenenza.
Conseguentemente i datori di lavoro hanno diritto al rimborso della
retribuzione corrisposta anche se al dipendente donatore non e'
riconosciuto, in caso di malattia, il diritto alla relativa indennita'.
2. - Giornate di riposto per le quali compete il rimborso.
L'I.N.P.S. e' tenuto a rimborsare le retribuzioni corrisposte per le
donazioni successive al 31 dicembre 1979; per il rimborso delle
retribuzioni corrisposte per le donazioni antecedenti il 1 gennaio 1980
resta ferma la competenza dei singoli Enti di malattia (3).
3. - Condizioni alle quali e' subordinato il rimborso.
a) Limite quantitativo minimo della donazione . Il limite
quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, perche'
sussistano il diritto del lavoratore alla giornata di riposto ed alla
relativa retribuzione e di conseguenza la facolta' del datore di lavoro di
chiedere il rimborso, e' fissato in 250 grammi.
Il quantitativo si sangue prelevato deve essere indicato nel
certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del
sangue, indicante anche i dati anagrafici del donatore (rilevati da un
valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere
annotati), la gratuita' della donazione, il giorno e l'ora del prelievo.
b) Centri autorizzati al prelievo. Il prelievo di sangue deve
risultare effettuato presso un Centro di raccolta fisso o mobile, ovvero
presso un Centro trasfusionale, ovvero presso un Centro di produzione di
emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanita'.
Gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati nel
certificato attestante l'avvenuto prelievo, di cui alla lettera a).
c) Dichiarazione del donatore. Il godimento della giornata di riposto
e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonche' la
gratuita' della cessazione del sangue, devono risultare (art. 6 del citato
D.M. 8 aprile 1968) dalla dichiarazione rilasciata dal donatore secondo il
fac-simile allegato (all.3).
4. - Misura del rimborso.
A norma dell'art. 3 del D.M. 8 aprile 1968, la giornata di riposo
spettante al donatore "viene computata in 24 ore a partire dal momento in
cui il lavoratore si e' assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo
del sangue": ne consegue che la retribuzione spettante al donatore e'
quella corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di
riposo come sopra computata (4).
La misura della retribuzione da corrispondersi ai donatori di sangue
- e quindi la misura del rimborso ai datori di lavoro - deve essere
determinata per i lavoratori retribuiti non in misura fissa, con gli
stessi criteri previsti per le festivita' nazionali dall'art. 5, 1 comma,
della legge 27 maggio 1949, n. 260 nel testo sostituito dall'art. 1 della
legge 31 marzo 1954, n. 90 (5). Il datore di lavoro, pertanto, deve
corrispondere ai donatori di sangue la "normale retribuzione globale di
fatto giornaliera (6), compreso ogni elemento accessorio" - esclusi,
tuttavia, quegli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente
o che siano corrisposti subordinatamente alla effettiva prestazione
d'opera, quale, ad esempio, il lavoro straordinario - che "sara'
determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario
settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i
lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di
compensi mobili, si calcolera' il valore delle quote mobili sulla media
oraria delle ultime quattro settimane".
Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile,
quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale o settimanale, la
retribuzione da corrispondere per la giornata di riposo si ottiene
dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6
(D.M. 8 aprile 1968, art. 4).
Ai lavoratori (compresi quelli agricoli) appartenenti alle categorie
per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, la
"normale retribuzione" che il datore di lavoro, ai sensi del D.M. in
parola, e' tenuto a corrispondere al donatore di sangue e' quella
effettiva e deve essere determinata secondo i criteri di cui sopra.
Si ricorda che la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo
ha natura indennitaria e, pertanto, non e' assoggettabile a contributo.
Le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue devono essere
assoggettate a contributo solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non
si avvalga della facolta' di chiederne il rimborso.
5. - Rimborso ai datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva di
Mod. DM 10/M UN.
La legge n. 33/1980 prevede che i datori di lavoro pongano a
conguaglio le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue con i
contributi e le alte somme dovute all'I.N.P.S., comunicando i dati
relativi nella denuncia contributiva di Mod. DM 10/M UN.
Ne consegue che i datori di lavoro predetti non sono tenuti a
presentare la domanda di rimborso di cui al D.M. 8 aprile 1968: resta
fermo, peraltro, nei loro confronti, l'obbligo di conservare agli atti i
certificati medici e le dichiarazioni dei donatori di cui alle lettera a)
e c) del punto 3), per un periodo di 10 anni e di operare i conguagli di
cui trattasi non oltre il mese successivo a quello in cui la retribuzione
per la donazione e' corrisposta al lavoratore.
Inoltre dovra' essere trasmesso alla competente Sede dell'I.N.P.S. un
elenco (vds. all. 5) delle retribuzioni per donazioni di sangue
conguagliate nel mese.
Qualora i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze anche
lavoratori per i quali il versamento dei contributi non e' effettuato a
mezzo del modello DM 10/M UN possono porre a conguaglio nella denuncia
contributiva anche le retribuzioni eventualmente corrisposte per le
donazioni di sangue di questi ultimi dipendenti: e' tale il caso delle
aziende agricole aventi alle dipendenze impiegati (per i quali il
versamento dei contributi e' effettuato con il Mod. DM 10/M UN) e operai
agricoli (per i quali il versamento e' effettuato allo S.C.A.U.).
Si conferma (7) che l'importo complessivo corrisposto ai donatori
deve essere esposto in un rigo in bianco del quadro D del Mod. DM 10/M UN
(somme a credito del datore di lavoro) preceduto, nella casella "COD." dal
codice S 110 e dalla dizione "Donatori di sangue". I dati relativi non
devono essere invece esposti sui Modd. DM 10/M-RS.
Il modulario e' disponibile presso le Sedi provinciali e zonali.
6. - Rimborso ai datori di lavoro non tenuti alla compilazione della
denuncia contributiva di Mod. DM 10/M UN ed agli artigiani che
occupano solo apprendisti.
Per i datori di lavoro di cui al titolo, la corresponsione del
rimborso da parte dell'Istituto e' subordinata alla presentazione della
relativa domanda alla competente Sede provinciale o zonale dell'I.N.P.S.
Il rimborso sara' effettuato dall'I.N.P.S. mediante pagamento diretto.
Per la richiesta di rimborso e' stato predisposto apposito modulo di
domanda cumulativa con relativo elenco allegato (all. 4 e 5).
Alla domanda devono essere allegati, altresi' , per ciascun donatore,
la dichiarazione del donatore stesso ed il certificato medico di cui alle
lettere a) e c) del punto 3.
La domanda di rimborso deve essere inoltrata entro la fine del mese
successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue (D.M. 8
aprile 1968, art. 5).
Devono essere considerate utili, ai fini del riconoscimento del
diritto al rimborso della retribuzione, le domande non corredate della
prescritta documentazione o per le quali la documentazione stessa sia
incompleta o inesatta purche' presentate entro il termine suddetto.
Il diritto al rimborso resta peraltro condizionato alla
regolarizzazione della domanda da parte del datore di lavoro.
Considerato che la mancanza del modulario relativo alle richieste di
rimborso - ora disponibile presso le Sedi provinciali e zonali - puo' non
aver consentito ai datori di lavoro il rispetto dei termini sopra
indicati, le domande inoltrate in ritardo potranno essere ritenute valide
purche' avanzate entro il mese successivo alla diramazione delle presenti
istruzioni.
7. - Modalita' di pagamento diretto.
Il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo
fruite dai dipendenti donatori di sangue deve essere effettuato
all'indirizzo indicato dalla ditta con il mezzo ritenuto piu' celere e
conveniente (assegno circolare/assegno bancario o assegno di c/c postale)
(8).
Qualora la ditta stessa abbia espressamente richiesto nella domanda
anche le modalita' di riscossione delle somme anticipate, la Sede, ove
nulla osti, puo' aderire alla richiesta stessa.
Le Sedi avranno cura di riportare come causale dei pagamenti la
dicitura: donatori di sangue - L. 584/67 -.
All'atto della emissione degli ordinativi di pagamento, la Sede
provvedera' ad effettuare il carico dell'impegno su apposito modello "P
26" - da istituire - il quale sara' contrassegnato dalle lettere R.D.S.
(rimborso donatori di sangue).
La gestione dei dati da riportare sul Mod. P 26 R.D.S. dinanzi citato
sara' simile a quella degli altri modd. P. 26 in uso, con l'avvertenza che
per ogni pagamento dovra' essere indicato anche il numero dei dipendenti
per i quali viene effettuato il rimborso nonche' il numero dei datori di
lavoro in caso di mandato collettivo.
Per quanto concerne l'aspetto fiscale, si precisa che nessuna
trattenuta deve essere operata dalle Sedi in quanto nella fattispecie
l'Istituto non e sostituto d'imposta.
Gli estremi contabili del pagamento disposto saranno riportati come
di consueto, nel prospetto di liquidazione della prestazione di cui
trattasi.
8. - Istruzioni contabili.
Gli importi delle retribuzioni ai donatori di sangue, anticipate dai
datori di lavoro e portate a conguaglio sulle denunce DM 10/M-UN, saranno
imputate, in sede di specificazione contabile dei saldi risultanti dalle
denunce medesime, al conto IMR 30/88 (9) - rimborso ai datori di lavoro
delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori donatori di sangue ai sensi
dell'art. 2 della legge 13 luglio 1967 n. 584 e poste a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.
Gli importi relativi alle retribuzioni corrisposte ai donatori di
sangue dai datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva e quindi
non rientranti nel sistema del conguaglio, il cui rimborso deve essere
effettuato direttamente dall'I.N.P.S., saranno imputati al conto IMR 30/89
(10) - Rimborso diretto ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte
ai lavoratori donatori di sangue ai sensi dell'art. 2 della legge n.
584/1967.
Eventuali recuperi di prestazioni a donatori di sangue indebitamente
percepite saranno imputate al conto IMR 24/36 (10) - recuperi e reintroiti
di rimborsi ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori donatori di sangue ai sensi dell'art. 2 della legge n.
584/1967.
Per quanto riguarda l'evidenza del debito per somme non riscosse dai
beneficiari delle prestazioni predette, si conferma la imputazione al
conto IMR 10/31 (v. al riguardo il messaggio n. 106302 del 3 luglio 1980
che prevede l'imputazione diretta al partitario del conto GPA 10/31 con
l'indicazione del codice di bilancio "60").
* * *
La domanda di rimborso (allegato n. 4), l'elenco dei lavoratori che
hanno donato il sangue (allegato n. 5) e la dichiarazione del donatore
(allegato n. 3) saranno riprodotti a cura delle Sedi con i mezzi ritenuti
piu' opportuni.
Il testo della presente circolare, fino al punto 6) compreso, sara'
riprodotto per i datori di lavoro a cura di codeste Sedi, enucleando,
ovviamente, le note che fanno riferimento ad atti interni dell'Istituto.
I dirigenti delle Sedi regionali, ove lo ritengano opportuno per
motivi di rapidita' di fornitura e di economia di spesa, potranno
accentrare le operazioni di stampa della circolare e del modulario
occorrente presso una delle Sedi provinciali o presso la Sede regionale.
Le Sedi avranno cura di fornire la circolare in parola alle
Organizzazioni di categoria e ai consulenti del lavoro perche' provvedano
a loro volta alla piu' ampia divulgazione della stessa.
Gli elenchi dei lavoratori che hanno donato il sangue, per i quali i
datori di lavoro hanno conguagliato le relative retribuzioni con i
contributi, saranno trasmesse al Reparto riscossioni contributi della Sede
competente, il quale provvedera' ad inserirli nei fascicoli aziendali.
In attesa di una eventuale diversa regolamentazione, si procedera',
fatta salva la normale attivita' di vigilanza esterna, ai controlli degli
importi specificati sull'elenco di cui trattasi con quelli indicati sul
modello di denuncia contributiva al quale si riferisce, nelle misure e nei
casi in cui cio', anche a seguito di programmi preordinati a cura delle
Sedi, sia ritenuto opportuno in relazione alle situazioni esistenti in
particolari settori o singole aziende.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 284.
(2) Le Cassa Marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, a
cui restano affidati i compiti in materia di erogazione di prestazioni
economiche per maternita', malattie e infortunio (art. 1, ultimo comma,
del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980,
n. 33), continuano altresi' nelle operazioni di rimborso della
retribuzione corrisposta dai datori di lavoro ai dipendenti iscritti alle
Casse stesse.
(3) Si ricorda che il rimborso delle retribuzioni corrisposte dai
datori di lavoro ai dipendenti iscritti alle Casse Marittime per gli
infortuni sul lavoro e le malattie continua ad essere effettuato dalle
Casse predette anche successivamente a tale data.
(4) In virtu' di tale principio il lavoratore puo' non avere titolo
ad alcuna retribuzione (es.: donazione effettuata di sabato in caso di
settimana corta) ovvero puo' avere titolo ad una retribuzione inferiore a
quella giornaliera (es.: lavoratore che si assenta per la donazione nella
giornata di sabato prima del termine dell'orario di lavoro).
(5) V. "Atti ufficiali", 1954, pag. 131.
(6) Qualora il lavoratore non abbia titolo alla retribuzione per
l'intera giornata (v. nota n. 4) per la determinazione della retribuzione
spettante dovra' farsi riferimento alla sua misura oraria.
(7) V. circolare n. 625 E.A.D. - n. 134362 A.G.O. del 22 aprile 1980
(V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 1008) punto 2). Detta circolare dava,
altresi', facolta' ai datori di lavoro di porre a conguaglio, in occasione
delle prime denunce contributive utili, le retribuzioni corrisposte per le
donazioni di gennaio e febbraio e non conguagliate nelle denunce relative
a tali mesi: in relazione a detta facolta' le eventuali domande presentate
dai datori di lavoro per ottenere il rimborso delle retribuzioni in
questione devono considerarsi automaticamente annullate a seguito
dell'operazione di conguaglio.
(8) Per quanto concerne i pagamenti da effettuare sulla piazza di
zonali le istruzioni inviate con nota n. 22101199 del 27 novembre 1978.
(9) Conto istituito e comunicato con circolare n. 210 B./172 del 6
agosto 1980.
(10) Conto istituito e comunicato con messaggio n. 114403 del 10
ottobre 1980.
ALLEGATO 1
LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 584
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A UNA GIORNATA DI RIPOSO DAL LAVORO AL DONATORE
DI SANGUE DOPO IL SALASSO PER TRASFUSIONE E ALLA CORRESPONSIONE DELLA
RETRIBUZIONE.
- OMISSIS -
ALLEGATO 2
DECRETO MINISTERIALE 8 APRILE 1968
NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 584, PER IL
RICONOSCIMENTO AL DONATORE DI SANGUE DEL DIRITTO AD UNA GIORNATA DI RIPOSO
E ALLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE.