Eureka Previdenza

Circolare 221 del 26 novembre 1983

Oggetto:
REVISIONE E SOSPENSIONE PENSIONI DI INVALIDITA'.
L'ART.8, 3 COMMA, DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N.463, CONVERTITO
IN LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N.638, PREVEDE L'OBBLIGO, PER I DATORI DI
LAVORO DI COMUNICARE ALL'ISTITUTO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE - E CIOE' ENTRO IL 27
DICEMBRE 1983 - I NOMINATIVI DEI DIPENDENTI TITOLARI DI PENSIONE DI
INVALIDITA', INDICANDO PER CIASCUNO DI ESSI, L'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE
CORRISPOSTA.
A SUA VOLTA IL QUARTO COMMA PONE L'OBBLIGO PER I LAVORATORI
DIPENDENTI DI DICHIARARE AI PROPRI DATORI DI LAVORO LA LORO QUALITA' DI
PENSIONATI DI INVALIDITA'.
IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE O DI COMUNICAZIONE INFEDELE IL
DATORE DI LAVORO E' TENUTO AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI
LIRE UN MILIONE PER OGNI DIPENDENTE CUI SI RIFERISCE L'INADEMPIENZA, IL
LAVORATORE INVECE, IN CASO DI OMISSIONE, E' TENUTO A VERSARE ALL'ISTITUTO
UNA SOMMA PARI AL DOPPIO DEI RATEI INDEBITAMENTE PERCEPITI.
CIO' POSTO, SI FA SEGUITO ALLA CIRCOLARE N.53592 A.G.O. N.11160
O. - N.173794 SN. - N.1167 S.A. - N.848 E.A.D. DEL 23 GIUGNO 1983, CON LA
QUALE SONO STATE IMPARTITE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE PROGRAMMATA DELLE
PENSIONI DI INVALIDITA', PER FAR PRESENTE CHE IL SUDDETTO OBBLIGO, POSTO A
CARICO DEI DATORI DI LAVORO, RENDE SUPERATE LE ISTRUZIONI IMPARTITE PER LA
REVISIONE DELLE PENSIONI IN GODIMENTO DI SOGGETTI DI ETA' COMPRESA TRA I
50 E I 60 ANNI, NELLA PARTE IN CUI E' STATO PREVISTO CHE LE SEDI, IN
ATTESA DELLA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITI PROGRAMMI, PRENDANO OPPORTUNI
CONTATTI CON I DATORI DI LAVORO AL FINE DI CONOSCERE I NOMINATIVI DEI
DIPENDENTI TITOLARI DI PENSIONE DI INVALIDITA'.
SI FA, ALTRESI', PRESENTE CHE AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AL
DISPOSTO DI LEGGE, LE SEDI, DOVRANNO COMUNICARE CON APPOSITA CIRCOLARE AI
DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON L'ISTITUTO, LA NECESSITA' DI ADEGUARSI
NEI TERMINI ALL'OBBLIGO PREVISTO NEI LORO CONFRONTI, RAPPRESENTANDO,
INOLTRE, L'OPPORTUNITA' DI SOLLECITARE IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI
SCRITTE CUI SONO TENUTI I DIPENDENTI PENSIONATI PER INVALIDITA'.
ANALOGHE ED APPOSITE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE ANCHE
ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE NON HANNO RAPPORTI CON L'ISTITUTO
REPERENDO I DESTINATARI CON I MEZZI CHE LOCALMENTE SARANNO RITENUTI PIU'
IDONEI.
NELLA COMUNICAZIONE CHE I DATORI DI LAVORO INVIERANNO ALLE SEDI
DELL'ISTITUTO E' NECESSARIO CHE VENGA INDICATO ANCHE IL NUMERO E LA
CATEGORIA DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' DI CIASCUN DIPENDENTE, L'IMPORTO
DELLA RETRIBUZIONE MENSILE, AL NETTO DEI SOLI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
POSTI A CARICO DEL DIPENDENTE MEDESIMO, COMPRENSIVA OVVIAMENTE DELLE
EVENTUALI TRATTENUTE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DOPO IL
PENSIONAMENTO, QUELLA CORRISPOSTA NELL'INTERO ANNO 1983, NONCHE' IL
PERIODO CUI SI RIFERISCE LA RETRIBUZIONE ANNUALE.
SI FA RISERVA DI FORNIRE ULTERIORI ISTRUZIONI SULLA INTERA
PROBLEMATICA DI CUI AL PREDETTO ART.8 APPENA POSSIBILE.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI

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