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Circolare 216 del 18 novembre 1983
Oggetto:
Pensione privilegiata da invalidità: criteri interpretativi dell'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Com'e' noto l'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (1)
riconosce al lavoratore iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria
e ai suoi superstiti il diritto alla pensione privilegiata di invalidita'
o indiretta per causa di servizio in deroga ai normali requisiti
assicurativi e contributivi richiesti per l'ordinario pensionamento di
invalidita'.
In particolare la norma dispone che il diritto alla prestazione
insorge a condizione "che l'invalidita' o la morte risultino in rapporto
causale diretto con finalita' di servizio" e che dall'evento non derivi
all'assicurato o ai superstiti il diritto a una rendita secondo le norme
che regolano l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
Per quel che concerne il menzionato nesso di causalita' fra servizio
ed evento lesivo o mortale, l'Istituto ha costantemente ritenuto che si
trattasse di un collegamento con lo svolgimento dell'attivita' lavorativa
in termini di diretta consequenzialita' e che quindi rientrassero
nell'ipotesi normativa solo gli eventi ricollegabili al servizio da quel
"rischio specifico" o da quel "rischio generico aggravato" che, secondo la
consolidata giurisprudenza, caratterizzano necessariamente la "occasione
di lavoro"; la quale - come e' noto - rappresenta una delle condizioni
richieste ai fini della indennizzabilita' di certi eventi lesivi o della
morte in base alle disposizioni che riguardano la tutela
antinfortunistica.
La preferenza interpretativa per un siffatto rigoroso nesso
eziologico, accompagnata dalla menzionata esclusione, dalla tutela
dell'art. 12, degli eventi per i quali sussiste il diritto a una rendita a
carico dell'I.N.A.I.L. o di Enti assimilati, hanno in pratica finito per
limitare la concessione della pensione ai soli casi in qualche modo
caratterizzati da aspetti infortunistici ma non indennizzabili, come ad
esempio quelli in cui l'infortunio non rientra nell'ambito delle
"attivita' protette", oppure non si e' verificato per "causa violenta".
Tipica esclusione dal beneficio dell'art. 12 e' stata - nella logica
di detto orientamento - quella riguardante l'infortunio (c.d.in itinere)
che, al di fuori della "occasione di lavoro" e in connessione quindi con
un rischio generico comune a tutti gli assicurati, colpisce il lavoratore
quando si reca al lavoro o ne torna.
Proprio in relazione a casi di infortuni in itinere non tutelati
dall'ordinamento infortunistico, l'interpretazione data dall'Istituto
all'art. 12 e' stata recentemente e piu' volte smentita dalla Suprema
Corte di Cassazione la quale, ai fini del diritto a pensione privilegiata,
ha ritenuto riconducibili nell'ambito delle "finalita' di servizio" tutte
le situazioni che, pur senza un rapporto causale diretto con la
prestazione lavorativa, sono tuttavia anche semplicemente finalizzate
all'espletamento del servizio, come per l'appunto si verifica nel viaggio
che si effettua per raggiungere il luogo di lavoro o per tornarne.
Ha infatti affermato e ribadito la Suprema Corte - cosi' confermando
il nuovo indirizzo in materia - che per il riconoscimento del diritto a
pensione ex art. 12 il nesso di casualita' diretto fra finalita' di
servizio ed evento non si identifica con la "occasione di lavoro" e
neppure che l'attivita' ricollegabile al servizio sia caratterizzata dal
"rischio specifico" o dal c.d. "rischio generico aggravato", bensi' si
realizza allorche' l'evento lesivo o mortale sia riconducibile nella sfera
del c.d. "rischio generico" connaturato alla prestazione lavorativa.
A tale estensiva interpretazione dell'art. 12 la Corte di Cassazione
e' pervenuta sulla base del riconoscimento della funzione sostitutiva e
sussidiaria della pensione privilegiata di invalidita' rispetto alla
correlata rendita prevista dal T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: l'art. 12 soccorre infatti -
ha sostenuto la Corte - quando l'evento non rientra tra le ipotesi
contemplate nella predetta assicurazione antinfortunistica o quando per la
sua indennizzabilita' manca il requisito della occasione di lavoro.
In sostanza, per quel che concerne il criterio da seguire, deve
ritenersi configurata l'ipotesi prevista dall'art. 12 ogni qualvolta
l'invalidita' o la morte si siano verificate per cause di lavoro non
costituenti infortunio sul lavoro o malattia professionale. Inoltre,
sempre ai fini dell'applicabilita' della norma, per "rapporto causale
diretto fra invalidita' (o morte) e finalita' di servizio" deve intendersi
qualsiasi attivita' o comportamento del lavoratore finalizzato
all'espletamento del servizio.
L'adozione del principio anzidetto comporta naturalmente - giova
sottolinearlo - la concedibilita' della pensione di cui trattasi anche nel
caso di infortunio "in itinere", non coperto dall'assicurazione
antinfortunistica per difetto di rischio specifico o di rischio generico
aggravato.
In proposito va tuttavia considerato come proprio in tale situazione
-astrattamente riconducibile nell'ambito del rischio generico comune - non
e' impossibile che modalita' e circostanze dell'infortunio evidenzino o
facciano fondatamente ritenere che in realta' l'evento e' esclusivamente
imputabile al comportamento dell'assicurato (2), come appunto talvolta
accade negli incidenti stradali in cui rimangono coinvolti gli stessi
lavoratori a bordo di propri automezzi.
Per tale eventualita' la concessione della pensione e' da escludersi
in quanto, secondo il combinato disposto degli artt. 1886 e 1900 del
codice civile, l'Istituto non e' obbligato per i "sinistri cagionati da
dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario".
In relazione a quanto sopra devono ritenersi modificate e integrate
le istruzioni in precedenza impartite sull'argomento.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1965, pag. 786
(2) Le Sedi dovranno acquisire agli atti le sentenze e la
documentazione dalle quali risulti l'esistenza del dolo o colpa
grave esclusiva.