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Circolare 244 del 15 novembre 1984
Oggetto:
Artt. 6 e 8 della Legge n. 638/1983. Rilevanza sulle prestazioni concesse ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia ai sensi del D.L. n. 622/1970.
Come noto, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L.
28 agosto 1970, n. 622 (1), l'Istituto corrisponde ai
cittadini italiani rimpatriati dalla Libia che non
hanno ottenuto la pensione da parte dell'Istituto
assicuratore libico (INAS) i cosiddetti "assegni
temporanei mensili" di importo pari al trattamento
minimo di pensione vigente in Italia.
Il diritto a tali assegni viene conseguito sulla
base della valutazione dei periodi di assicurazione e
di lavoro compiuti sia in Libia che in Italia (cfr.
circolare n. 3100 Prs del 5 ottobre 1970) (2).
Tenuto conto, in particolare, della circostanza
che le prestazioni in questione non sono determinate
su basi contributive o retributive, ma sono liquidate
per un importo "standard", cioe' pari ai trattamenti
minimi di legge ed a condizione che i richiedenti non
siano titolari di altro trattamento pensionistico a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di
forme di previdenza sostitutive, integrative della
suddetta assicurazione o esclusive o esonerative della
stessa, la questione della rilevanza o meno sulle
prestazioni di cui trattasi degli artt. 6 e 8 della
Legge 11 novembre 1983, n. 638 (3), e' stata
sottoposta all'esame degli Organi Collegiali.
Agli Organi Collegiali e' stata anche
rappresentata la situazione degli ex pensionati a
carico dell'Istituto assicuratore libico, rimpatriati
in Italia, ai quali l'Istituto corrisponde, ai sensi
dell'art. 16 del citato Decreto Legge n. 622, le quote
della pensione libica non piu' pagate dal predetto
Ente libico e, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge
stesso, le quote di integrazione al trattamento minimo
(cfr. citata circolare n, 3100 Pers/1970).
In merito alla suesposta problematica si e'
ritenuto che, stante l'incompatibilita' dell'assegno
temporaneo mensile con altre prestazioni
pensionistiche e la sua conseguente equiparazione alla
"integrazione al trattamento minimo", non si puo'
sostenerne la spettanza in presenza di redditi
"propri" di importo superiore ai limiti previsti dai
citati artt. 6 e 8 della Legge 11 novembre 1983, n.
638.
Analoga considerazione e' stata espressa per
quanto concerne i ratei delle pensioni libiche di
invalidita' pagati dall'Istituto ai sensi dell'art. 16
del D.L. n. 622/1970 nonche' per le quote di
integrazione al minimo erogate sulle pensioni libiche
di invalidita', vecchiaia e superstiti ai sensi
dell'art. 15 del Decreto Legge stesso.
Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, con la
Deliberazione n. 213 del 28 settembre 1984 (v.
allegato 1) ha stabilito che le disposizioni di cui
agli artt, 6 e 8 della Legge n. 638/1983 debbono
ritenersi rilevanti nei confronti dei titolari degli
assegni temporanei mensili concessi ai sensi degli
artt. 18 e 19 del D.L. n. 622/1970 nonche' nei
confronti dei titolari delle prestazioni di cui agli
artt. 15 e 16 del citato D.L. n. 622/1970.
Per l'attuazione della suddetta Deliberazione, si
fa riferimento alle istruzioni fornite per
l'applicazione dei menzionati artt. 6 e 8 della Legge
n. 638/1983 in quanto compatibili con la particolare
natura degli assegni temporanei mensili che, come
detto, non sono determinati su basi contributive o
retributive e delle quote di pensioni libiche che non
sono suscettibili di perequazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(*) Si omette l'allegato, in quanto, gia' pubblicato
in "Atti ufficiali" 1984 (settembre), pag. 2814.
(1) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 966.
(2) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 1318.
(3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
Allegato
DELIBERAZIONE N. 213
OGGETTO: Artt. 6 e 8 della legge n. 638/1983 -
Eventuale rilevanza sulle prestazioni
concesse ai cittadini italiani rimpatriati
dalla Libia ai sensi del D.L. n. 622/1970.
... omissis ....