Eureka Previdenza

Circolare 99 del 2 maggio 1984

Oggetto:
Art. 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Problemi interpretativi. Deliberazione consiliare n. 59 del 2 marzo 1984.
1) REDDITI DA LAVORO SUPERIORI AI LIMITI DI LEGGE: CONDIZIONE OSTATIVA AL
PAGAMENTO DELLA PENSIONE
Con circolare n. 53599 A.G.O. - n. 20250 O. del 27 dicembre 1983 (1) e'
stata fatta riserva di fornire istruzioni per cio' che concerne la
definizione delle domande di pensione di invalidita' presentate dal
settembre 1983 per coloro che avessere superato, nel medesimo anno 1983, il
limite di reddito da lavoro dipendente o autonomo o professionale e di
impresa fissato, com'e' noto, per l'anno 1983, in L. 10.765.950.
Si fa presente ora che il Consiglio di Amministrazione, con la
deliberazione allegata, interpretando le norme contenute nell'art. 8 della
legge 11 novembre 1983, n. 638 (2), ha stabilito che le domande di pensione
per invalidita' dovranno essere istruite sottoponendo i richiedenti agli
accertamenti sanitari e definite stabilendone decorrenza ed importo secondo
le disposizioni vigenti alla data della domanda, e cio' ancorche' la
dichiarazione dei redditi non risulti presentata contestualmente alla
domanda; sara' dato corso alla corresponsione della pensione, come sopra
definita, subordinatamente alla presentazione dell'apposita dichiarazione
reddituale, e sospendendone il materiale pagamento, in caso di redditi da
lavoro superiori al limite previsto.
la pensione di invalidita' cosi' liquidata sara' soggetta alle
perequazioni automatiche ed agli eventuali supplementi.
Le Sedi, pertanto, sulla scorta di quanto deliberato, provvederanno a
definire le domande pendenti, senza peraltro inviare agli Uffici pagatori
gli ordinativi di pagamento.
La comunicazione di accoglimento della domanda e di contestuale
sospensione della corresponsione della pensione sara' effettuata secondo il
modello allegato.
Delle pensioni sospese dovra' essere tenuta particolare evidenza.
2) LAVORATORI CIECHI
Il Consiglio medesimo, esaminato altresi' l'ultimo comma dell'art. 8,
ha ritenuto che, con la formulazione usata dal legislatore, il medesimo
abbia inteso escludere dall'applicazione della norma i titolari di pensione
di invalidita' privi di vista anche se possessori di redditi da lavoro
superiori a quelli fissati dalla legge.
A tal proposito si chiarisce che, a norma della legge 27 maggio 1970,
n. 282 art. 1 (3), debbono intendersi rientrare nella previsione
legislativa non solo i ciechi assoluti ma anche coloro che abbiano un
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione.
La circostanza di cui sopra dovra' essere attestata dalla U.S.L.
competente.
3) RIPRISTINO DELLE PENSIONI SOSPESE
La corresponsione della pensione di invalidita' sospesa a norma del
primo comma dell'art. 8 deve essere ripristinata per i periodi in cui non
si verificano le condizioni di reddito che determinarono la sospensione
stessa e comunque al raggiungimento dell'eta' prevista per il pensionamento
di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
Poiche' il Decreto legge n. 463, convertito in legge n. 638 del 1983,
e' entrato in vigore il 12 settembre 1983, la sospensione riguarda i ratei
di pensione afferenti a periodi successivi e posti in pagamento dopo tale
data, vale a dire, in concreto, i ratei decorrenti dall'1 ottobre 1983 (4).
Ai fini che interessano sara' ovviamente considerato anche il reddito
percepito anteriormente a tale data, sempre nell'anno 1983.
Escluso l'anno 1983, per gli anni successivi a questo - eccezione fatta
per il compimento dell'eta' pensionabile - la sospensione, cosi' come il
ripristino, agisce per anni interi, come puo' evincersi dal 1 comma in
relazione al penultimo comma dell'art. 8.
Ne consegue che, come il superamento del limite reddituale previsto per
ciascun anno comporta la sospensione dei ratei di pensione per l'intero
anno con recupero successivo di quanto indebitamente corrisposto, cosi',
nel caso di mancato superamento del reddito negli anni successivi -
derivante, ad esempio, da cessazione dal servizio nel corso dell'anno o da
altra causa - il pagamento della pensione va ripristinato per l'intero
anno, ovviamente operando le trattenute previste dall'art. 20 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (5), per i periodi di attivita' di lavoro
dipendente.
Invece, nel caso di superamento del reddito, a nulla rileva il fatto
che vi sia stata cessazione dal servizio nel corso dell'anno, non potendo
la pensione essere messa in pagamento se non negli anni successivi,
subordinatamente alla esistenza delle richieste condizioni reddituali.
La pensione dovra' essere altresi' posta in pagamento al raggiungimento
dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi
ordinamenti (55 anni per le donne, 60 per gli uomini nel Fondo pensioni
Lavoratori dipendenti; 60 per le donne, 65 per gli uomini per le gestioni
dei lavoratori autonomi): in concreto dal 1 giorno del mese successivo con
corresponsione della tredicesima per intero.
4) RECUPERO DEI RATEI INDEBITAMENTE PERCEPITI DAL 1 GENNAIO DI CIASCUN ANNO
In sede di ripristino vanno recuperati i ratei di pensione
indebitamente percepiti.
A tale proposito si precisa che, anche per il periodo 1 ottobre 1983 -
31 dicembre 1983, il recupero comprendera' non solo i ratei mensili, ma
anche la tredicesima mensilita' nella sua interezza, tenuto conto, appunto,
che trattasi di sospensione e non di revoca e che la sospensione stessa
colpisce tutto cio' che giuridicamente doveva essere corrisposto
successivamente al 1 ottobre 1983.
Il recupero comprendera' anche gli assegni familiari o le quote
aggiuntive di famiglia, eventualmente corrisposti dal 1 ottobre 1983 in
poi. Tuttavia, nella ipotesi di attivita' di lavoro dipendente, nel caso
che i lavoratori abbiano chiesto gli assegni familiari ai rispettivi datori
di lavoro, le Sedi avranno cura di accertare da quale data gli stessi siano
stati corrisposti, escludendo dal recupero quanto risulta erogato a tale
titolo sulla pensione per il periodo anteriore.
Secondo il disposto normativo, il recupero avviene anche in deroga ai
limiti posti dalla normativa vigente.
Poiche' l'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede che il
recupero non possa eccedere il quinto della pensione facendo, in ogni caso,
salvo il trattamento minimo, la nuova norma sta a significare che nelle
azioni che traggono origine dall'applicazione dell'art. 8 non si terra'
conto delle limitazioni suddette.
Allo scopo tuttavia di contemperare l'esigenza delle gestioni di essere
reintegrate delle somme indebitamente corrisposte con l'esigenza di
conservare il carattere alimentare della pensione da rimettere in
pagamento, si dispone quanto segue.
Nel caso di ripristino della pensione per raggiungimento del limite di
eta' previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti,
qualora l'interessato non sia cessato dal servizio e percepisca pertanto
emolumenti in conseguenza del proseguimento della sua attivita' lavorativa
il recupero sara' effettuato in unica soluzione mediante reincasso delle
rate da porre in pagamento.
Uguale comportamento potra' essere tenuto nell'ipotesi in cui siano
venute meno le condizioni di reddito che hanno determinato la sospensione,
nel caso che vi sia un arretrato da corrispondere all'interessato in
conseguenza del ripristino dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale
avviene il ripristino stesso, per un periodo, quindi, coincidente con
l'espletamento di attivita' lavorativa, oppure nell'ipotesi di accertata
percezione di una cospicua indennita' di fine rapporto.
Nei casi diversi da quelli sopra ipotizzati, si lascia al prudente
apprezzamento dei dirigenti preposti ai reparti interessati di fissare le
modalita' di recupero di quanto risulti indebitamente corrisposto;
modalita' che, comunque, come gia' detto, dovranno tener conto sia del
carattere alimentare della prestazione sia delle condizioni economiche del
pensionato.
Comunque il recupero sara' effettuato in misura non inferiore al quinto
dell'importo della pensione, anche nel caso che questa ultima sia pari al
trattamento minimo, tenendo conto pero', in tal caso, della eventuale
percezione di altre pensioni.
A quest'ultimo proposito si precisa che, in ipotesi di premorienza, il
recupero dovra' essere effettuato nei confronti degli eredi.
E' appena il caso di precisare che l'Istituto non puo' rivalersi sulla
pensione di riversibilita' - pensione che e' percepita iure proprio - senza
esplicito consenso dei beneficiari, ma dovra' iniziare una specifica azione
per il recupero delle somme indebitamente erogate al dante causa.
Il recupero delle somme in questione non sembra possa essere soggetto a
prescrizione. Tuttavia, per coloro nei cui confronti e' stato assunto un
provvedimento di sospensione, le Sedi provvederanno, a titolo cautelativo,
ad interrompere il corso della prescrizione prima della scadenza del
decennio.
Come gia' precisato con la precedente circolare n. 53599 A.G.O. - n.
20250 O./241 del 27 dicembre 1983 e come risulta esplicitamente dalla
deliberazione n. 59 allegata alla presente, sussiste, anche per le pensioni
sospese - oltre che per le pensioni i cui titolari non abbiano superato il
reddito previsto, ma siano tuttora in attivita' lavorativa - la
possibilita' di sottoporre a visita di revisione i pensionati, ai fini
dell'eventuale revoca della pensione.
In questi'ultimo caso, non essendo previsto il ripristino della
corresponsione della pensione, il recupero di quanto eventualmente risulti
indebitamente erogato sara' effettuato nei confronti del debitore, anche
ratealmente, con le normali procedure amministrative e giudiziarie.
In relazione a taluni quesiti inoltrati dalle Sedi si ribadisce che,
per reddito da lavoro ai fini della sospensione della pensione, vanno
considerati tutti quegli emolumenti anche di carattere previdenziale che
sono rapportati alla retribuzione conseguente al rapporto di lavoro in
atto; non vanno invece considerati quei redditi, come ad esempio
l'indennita' post sanatoriale, che hanno origine e natura diversa.
Inoltre vanno considerati quei redditi effettivamente percepiti in
ciascun anno e non quelli che, pur di pertinenza di un determinato anno,
vengano posti in pagamento nell'anno successivo concorrendo, quindi, nel
coacervo dei redditi relativi a detto anno.
Si fa riserva di successive istruzioni per cio' che concerne le
sanzioni amministrative previste dall'art. 8, per coloro che non hanno
dichiarato al datore di lavoro la propria qualita' di pensionato o per i
datori di lavoro che hanno omesso di comunicare all'Istituto i nominativi
dei dipendenti che beneficiano di pensione di invalidita'.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3345
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961
(3) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 603
(4) E' allo studio la questione relativa al recupero o meno dei ratei di
pensione per coloro che hanno cessato la loro attivita' di lavoratori
dipendenti o autonomi, di professionisti o di imprenditori
anteriormente al 12 settembre 1983, e non abbiano in concreto percepito
reddito dopo tale data per tale loro attivita'. In tali casi le Sedi
notificheranno l'entita' del recupero da effettuare facendo riserva di
operare le trattenute in tempo successivo.
(5) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446
Allegato 1: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59. Art. 8
del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge 11 novembre 1983, n. 638.
- O M I S S I S -
Allegato 2: Lettera di accoglimento della pensione di invalidita' e
sospensione ai sensi dell'art. 8 della legge 11 novembre 1983,
n. 638.
- O M I S S I S -

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