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Circolare 156 del 12 luglio 1988
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita' in favore dei
lavoratori italiani occupati in Paesi extra-comunitari con i quali non
vigono accordi di sicurezza sociale: D.L. 31 luglio 1987, n. 317,
convertito con modifiche dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
PREMESSA
Con sentenza n. 369 del 19 dicembre 1985 la Corte Costituzionale aveva
dichiarato, come e' noto, l' illegittimita' costituzionale dell' art. 1 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui, limitando il campo di
azione dell' INPS al territorio nazionale, veniva di fatto ad escludere dall'
obbligo delle assicurazioni sociali i lavoratori italiani occupati, alle
dipendenze di imprese italiane, in Paesi extra-comunitari con i quali non erano
in vigore accordi di sicurezza sociale.
Sulla scorta dell' anzidetta pronuncia, ed al fine di estendere ai sog-
getti in epigrafe la tutela previdenziale in atto per la generalita' dei
lavoratori occupati in Italia, erano stati via via emanati i seguenti provve-
dimenti normativi:
- D.L. 18 novembre 1986 n. 761 (entrato in vigore il 20 novembre 1986);
- D.L. 17 gennaio 1987, n. 6 (entrato in vigore il 19 gennaio 1987);
- D.L. 1 aprile 1987, n. 130 (entrato in vigore il 4 aprile 1987);
- D.L. 1 giugno 1987, n. 211 (entrato in vigore il 3 giugno 1987);
tutti decaduti per mancata conversione nei termini, ai quali aveva da ultimo
fatto seguito il D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni ed
integrazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Premesso che la legge in questione fa comunque salvi gli effetti prodotti
ed i rapporti giuridici insorti sulla base dei sopraelencati decreti (1), si
illustrano di seguito, con specifico riferimento all' area delle prestazioni
economiche di malattia e di maternita' , gli aspetti salienti della nuova
normativa prevista a favore dei lavoratori di cui trattasi, facendo riserva di
successive istruzioni non appena saranno perfezionate le necessarie intese con
il Ministero degli Affari Esteri (vedi piu' avanti).
1) LAVORATORI AVENTI DIRITTO
Ai sensi dell' art. 1 della norma in oggetto, sono obbligatoriamente
iscritti all' assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e mater-
nita' , ed hanno quindi titolo alle correlate indennita' a carico dello
Istituto, i lavoratori italiani - appartenenti, ovviamente, ai settori ed alle
categorie aventi diritto secondo la normativa in vigore sul territorio nazio-
nale - operanti all' estero, in Paesi extra-comunitari con cui non sono in
vigore accordi di sicurezza sociale, i quali siano alle dipendenze dei datori
di lavoro italiani o stranieri appresso individuati.
I datori di lavoro in questione, tenuti all' applicazione della predetta
normativa sono:
a) quelli italiani o anche stranieri, residenti, domiciliati o aventi la
propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale, che, per l' esecu-
zione di opere commesse o attivita' comunque lavorative nei Paesi sopra indi-
cati, si avvalgono appunto di lavoratori italiani appositamente assunti in
Italia o trasferiti all' estero;
b) le Societa' costituite all' estero, sia con partecipazione italiana
(persone fisiche o giuridiche) di controllo ai sensi del I comma dell' art.
2359 del Codice Civile (2), sia con partecipazione - diretta o indiretta -
minoritaria, ma in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale
sociale, che utilizzano l' anzidetto personale per gli stessi fini negli Stati
summenzionati.
Hanno altresi' diritto alle prestazioni di cui trattasi i lavoratori
italiani emigrati, la cui assunzione venga fatta direttamente nei suddetti
Paesi extra-comunitari da ditte aventi i requisiti di cui sopra e' cenno (3).
Non rientrano per contro nella sfera di applicazione della presente normativa,
oltre ai lavoratori inviati all' esterno in trasferta (4) (ai quali si applica
percio' la normativa generale, salvo quanto precisato in ordine alla misura
dell' indennita' di trasferta assoggettabile a contributo, peraltro gia'
applicabile alla contribuzione di malattia ai sensi dell' art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41 in "Atti Ufficiali" pag. 337), quelli assunti o tra-
sferiti dalla Pubblica Amministrazione, nonche' i marittimi italiani imbarcati
su navi battenti bandiera straniera e gli appartenenti a personale di volo,
dipendenti dai datori di lavoro suindicati.
2) ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA E LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA'
DI MALATTIA
In relazione alla particolare situazione logistica in cui viene a trovarsi
il lavoratore ammalato, le modalita' per l' ottenimento delle prestazioni
economiche di malattia differiscono parzialmente da quelle in vigore per i
lavoratori italiani in patria.
Il I comma dell' art. 3 della legge prevede l' onere da parte del lavora-
tore che si ammali in uno dei Paesi extra-comunitari di cui trattasi di tra-
smettere, entro cinque giorni dalla data del rilascio, il certificato di
malattia - con diagnosi e prognosi - alla locale rappresentanza diplomatica o
consolare, e di inviare in pari tempo al datore di lavoro un certificato medico
attestante l' inizio e la durata dell' episodio morboso.
La legge stabilisce che il certificato di malattia pervenuto all' auto-
rita' diplomatica o consolare sia da questa, tramite un medico di propria
fiducia, opportunamente "verificato", e solo successivamente inoltrato in
Italia all' INPS.
Sul contenuto della predetta "verifica", cosi' come sulle modalita' del
controllo medico-legale dei lavoratori ammalati - che la legge espressamente
prevede possa essere richiesto alla rappresentanza diplomatica o consolare da
parte dell' azienda o dell' Istituto - e' d' uopo far rinvio alle future
intese, in corso di perfezionamento, con il citato Ministero degli Esteri.
Per quanto riguarda invece il sistema di liquidazione e pagamento dell'
indennita' in favore del lavoratore ammalato nei Paesi in argomento, esso e'
identico a quello previsto per i lavoratori che si ammalano in patria: antici-
pazione del trattamento da parte del datore di lavoro, con successivo congua-
glio in sede di versamento contributivo, ovvero pagamento diretto a cura dell'
Istituto nei casi di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (5).
Al fine di semplificare gli adempimenti dell' Autorita' diplomatica o
consolare, e di consentire possibili tempestivi controlli amministrativi circa
la regolarita' dei conguagli operati dall' azienda, la Sede dell' Istituto cui
viene trasmessa la documentazione sanitaria e' quella dove vengono versati i
contributi (6). Tale Sede provvedera' quindi a rimettere la predetta certifi-
cazione alla SAP nella cui giurisdizione si trova la residenza italiana del
lavoratore, che curera' gli ordinari adempimenti connessi alla gestione delle
pratiche di cui trattasi.
In relazione a quanto sopra, nel mentre si sottolinea l' opportunita' di
adeguati raccordi tra le due Sedi anzidette in tutti i casi di pagamento a
conguaglio delle indennita' , si chiarisce, per quanto forse superfluo, che
analoga esigenza non si pone nell' ipotesi di erogazione diretta delle
prestazioni economiche, da operarsi - come di norma - a cura della suddetta
Sede di residenza italiana del lavoratore.
In tale ultima fattispecie, quindi (7), la Sede di immatricolazione dell'
azienda si limitera' a girare alla consorella, con la massima tempestivita', la
documentazione acquisita.
Tanto i contributi quanto le prestazioni economiche di malattia e mater-
nita' , sono calcolati sulla base di retribuzioni convenzionali fissate
annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di
concerto con il Ministro del Tesoro, con riferimento, e comunque in misura non
inferiore, i contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per
settori omogenei.
In aderenza a quanto precede, e' stato emanato in data 22 ottobre 1987 un
primo decreto interministeriale (all. 2), contenente la tabella delle
retribuzioni valevoli a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio
1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1987 (8).
A tale atto ha fatto quindi seguito il decreto 9 febbraio 1988 (all. 3),
con il quale sono stati stabiliti gli importi retributivi da prendere a base
per il calcolo dei contributi dovuti per l' arco di tempo compreso tra il
periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 e fino a tutto quello in corso al 31
dicembre dello stesso anno.
La determinazione delle predette retribuzioni convenzionali comporta la
necessita' , relativamente ai casi di pagamento diretto dell' indennita' da
parte dell' Istituto, che le pratiche di malattia e maternita,' eventualmente
gia' liquidate sulla scorta dei minimali retributivi vigenti all' atto dell'
evento, giusta disposizione contenuta nella circolare n. 819 RCV - n. 1120
EAD/233 del 10 dicembre 1986 (punto 3.2) (9), siano quanto prima possibile
riesaminate e definite con i dovuti conguagli. Analoghi conguagli, nei casi di
anticipazione a cura del datore di lavoro, dovranno essere operati direttamente
dall' azienda, con l' osservanza delle disposizioni vigenti (10).
In materia di conguagli si deve altresi' sottolineare che, stante la
possibilita' per il lavoratore italiano di essere obbligatoriamente assicurato
contro le malattie in forza della legislazione del Paese di lavoro, nel caso
che allo stesso venga corrisposto un qualche indennizzo da parte dell' Ente
straniero, la prestazione a carico dell' Istituto deve essere
corrispondentemente ridotta. Tale conclusione, e' evidente, vale anche le
aziende che anticipano il trattamento di malattia ai propri dipendenti, ai
quali pertanto, in ragione di quanto sopra, provvederanno a liquidare soltanto
l' eventuale differenza.
L' esistenza di una "lex loci" che preveda forme obbligatorie di garanzia
per il prestatore di lavoro contro il verificarsi del rischio di malattia,
dovra' essere evidenziata dal datore di lavoro sul mod. DM 10/M - RS (in uno
con l' ammontare della prestazione economica spettante al titolo suddetto dal
dipendente), nonche' dal lavoratore sulla speciale "Dichiarazione" di cui sara'
detto piu' avanti.
La medesima circostanza dovrebbe parimenti essere segnalata dalla locale
Autorita' diplomatica o consolare italiana, unitamente alla indicazione dei
criteri informatori essenziali dell' assicurazione estera, al fine di consen-
tire alle SAP interessate la prevista riduzione dell' indenita' , ovvero il
controllo sulla regolarita' del conguaglio operato dall' azienda. Sul punto si
fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni, non appena il Ministero degli
Esteri avra' dato il proprio benestare e fornito le relative istruzioni alle
proprie dipendenze periferiche.
Nelle more, sara' cura delle SAP, nelle ipotesi di pagamento diretto, di
avvertire contestualmente il lavoratore in ordine alla possibilita' di ripeti-
zione dell' indebito, in conseguenza dell' intervento risarcitorio dello Ente
di previdenza straniero. In merito al predetto intervento, si deve peraltro
rilevare che condizione necessaria e sufficiente per la configurazione dell'
indebito e' la semplice previsione legislativa locale di un trattamento econo-
mico di malattia in favore dei lavoratori di altri Paesi, indipendentemente,
ossia, dalla concreta corresponsione della prestazione, che potrebbe essere
eventualmente negata per inadempienze amministrative imputabili allo stesso
lavoratore o all' azienda.
Da ultimo, va ricordato che nei casi di sospensione o risoluzione del
rapporto di lavoro, qualora l' Istituto debba provvedere - in costanza dello
stato morboso - alla prosecuzione del pagamento dell' indennita' (11), l'
azienda e' tenuta a comunicare alla SAP competente (12) tutti i dati allo scopo
necessari (nominativo, indirizzo e recapito attuale del lavoratore, nonche'
somma gia' corrisposta) (13).
Per l' ipotesi infine che il lavoratore rientri in patria per (o durante
la) malattia e' di tutta evidenza come l' ulteriore corresponsione delle
prestazioni economiche debba essere regolata dalle disposizioni ordinarie
vigenti.
* * *
L' impossibilita' di disporre nei Paesi extra-comunitari in epigrafe di un
modulario per la certificazione di malattia analogo a quello in vigore sul
territorio nazionale, comporta la necessita' di acquisire per altra via tutte
le informazioni ivi richieste, ai fini tanto di una tempestiva liquidazione
delle competenze dovute, quanto della preordinazione di un razionale sistema di
controlli (sia sanitari che amministrativi).
In conseguenza di cio' , e' stata predisposta l' acclusa "Dichiarazione"
(all. 4) che dovra' essere compilato dal lavoratore ammalato e da questi
trasmessa al locale ufficio diplomatico o consolare unitamente alla certifica-
zione di malattia. Il modulo si compone di una parte A contenente i dati
anagrafici del prestatore di lavoro e di una parte B che, riguardando anche
taluni dati aziendali non soggetti a variazione, potra' essere compilata in via
preventiva con il diretto ausilio dell' azienda stessa.
Tra i dati della parte B particolare importanza assume quello relativo
alla titolarita' o meno del diritto, da parte del lavoratore, alle prestazioni
economiche di malattia, nonche' quello afferente alla Sede INPS ove vengono
versati i contributi assicurativi. I dati anzidetti, in effetti, si rivelano
decisivi per la corretta gestione delle richieste di visite mediche di con-
trollo inoltrate agli uffici diplomatici e consolari, attesa la sostanziale
estraneita' dell' Istituto ai controlli di soggetti non aventi diritto all'
indennita' , nonche' per l' individuazione della SAP competente cui i cennati
uffici devono indirizzare, in Italia, la documentazione di malattia acquisita.
Il modulo di cui trattasi, riprodotto a cura delle sedi in parola, sara'
da esse inviato in congrue quantita' alle aziende proprie iscritte che rien-
trino nella sfera di applicazione della legge n. 398/1987, le quali potranno,
se del caso, provvedere successivamente in proprio alla duplicazione, al fine
di una piu' sollecita consegna ai prestatori di lavoro.
Nella lettera che allo scopo le SAP anzidette faranno pervenire alle
aziende, dovra' essere evidenziata la necessita' che i moduli in questione,
compilati con grafia leggibile in ogni loro parte, accompagnino sia il certi-
ficato di inizio malattia che quello, o quelli, di continuazione.
Di tanto, cosi' come dei contenuti essenziali della nuova normativa, si
ritiene opportuno che i datori di lavoro diano adeguata informativa ai propri
dipendenti, fornendo loro, ove necessario, ogni utile assistenza per la con-
creta fruizione delle prestazioni previdenziali loro accordate dalla normativa
in oggetto. In tal senso, sara' convenientemente sollecitata la collaborazione
delle predette aziende.
Contestualmente, sara' loro chiarito che nella richiesta di visita medica
di controllo del lavoratore ammalato, da rivolgersi direttamente alla rappre-
sentanza diplomatica o consolare, dovranno essere indicati gli stessi dati
contenuti nel summenzionato modulo, ove non si preferisca allegare alla ri-
chiesta medesima - da farsi sempre per iscritto, anche quando preceduta da
altra telefonica - un esemplare dello stesso debitamente compilato, sia pure
privo della sottoscrizione del prestatore di lavoro.
3) ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA E LIQUIDAZIONE DELLA
INDENNITA' DI MATERNITA'
Ferme restando le disposizioni che precedono circa l' individuazione dei
lavoratori aventi diritto, nonche' dei datori di lavoro tenuti alla applica-
zione della normativa di cui trattasi, si ritiene di dover formulare talune
precisazioni in ordine agli aspetti piu' salienti dei principi relativi all'
accertamento dei diritto ed alla liquidazione delle prestazioni economiche di
maternita' .
L' indennita' di maternita' , ai sensi dell' art. 3 punto c) della legge
n. 398/1987, e' dovuta per i periodi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge n.
1204/1971 (14), dietro presentazione al datore di lavoro - gia' individuato tra
quelli di cui al punto 1 della presente circolare - e all' INPS di apposita
domanda (v. all. 5, coincidente, nella declaratoria, con il modulo da accludere
alla certificazione di malattia).
Per quanto attiene in particolare alle certificazioni da allegare ai fini
del godimento delle prestazioni di cui trattasi, si sottolinea che le stesse,
ai sensi dell' art. 3, punto c) della legge in oggetto, dovranno essere corre-
date da un visto di verifica medico-legale da parte di un sanitario di fiducia
della locale rappresentanza diplomatica o consolare, secondo le precisazioni
gia' formulate al paragrafo precedente.
Una particolare attenzione dovra' essere posta nei casi in cui ricorrendo
le condizioni di cui all' art. 5 della gia' menzionata legge n. 1204/1971, la
rappresentanza diplomatica o consolare, a richiesta dell' interessata, potra'
disporre, sulla base di accertamento di un medico di fiducia, l' interdizione
anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o piu'
periodi, rilasciando a tal fine apposita autorizzazione scritta (v. all. 6).
Come gia' osservato, sia i contributi che le prestazioni economiche di
maternita' sono liquidati sulla base di retribuzioni convenzionali, con moda-
lita' analoghe a quelle in vigore nel territorio nazionale.
Come nella malattia, anche per l' indennita' di maternita' vale il prin-
cipio in base al quale la prestazione a carico dell' INPS deve essere ridotta
in corrispondenza, allorquando sia prevista analoga prestazione a carico dell'
eventuale Ente straniero.
Per quanto non diversamente precisato, valgono le disposizioni impartite
in materia con la circolare n. 134382 AGO/17 del 26 gennaio 1982 (15) e suc-
cessive, tenendo presente - ad ogni buon fine - che la legge n. 398/1987 non
prevede il riconoscimento dell' astensione facoltativa, ne' dei riposi giorna-
lieri per allattamento e delle correlative indennita' .
4) DISPOSIZIONE TRANSITORIA E VARIE
Dopo quanto e' stato detto fin qui, emerge con sufficiente chiarezza che
l' impalcatura normativa predisposta dal legislatore della 398/1987 per esten-
dere ai connazionali che prestano lavoro nei Paesi extra-comunitari in oggetto
l' assicurazione di malattia e maternita' garantita in patria, ha bisogno, per
operare concretamente e compiutamente, che i Ministeri citati nella legge - in
particolare quello degli Affari Esteri - portino a compimento gli atti di
pertinenza (16).
In attesa che il predetto dicastero degli Esteri fornisca alle proprie
rappresentanze diplomatiche e consolari le necessarie istruzioni operative in
materia di gestione della certificazione di malattia e maternita' e dei con-
trolli medico-legali richiesti, relativamente alle quali si fa riserva di
successive comunicazioni, le SAP di residenza del lavoratore sono per intanto
pervenuta (direttamente dagli interessati, ovvero dalle aziende), per la quale
sara' aperto regolare fascicolo, tenendo presente le ulteriori precisazioni di
cui appresso.
Preliminarmente, si dovra' provvedere, ove necessario, alla relativa
traduzione in italiano della certificazione, conservando la stessa nel relativo
fascicolo.
Per essere considerato valido il certificato di malattia dovra' essere
redatto su carta intestata del medico o del luogo di cura, e contenere, in
aggiunta ai dati identificativi del soggetto cui inerisce, la diagnosi e la
prognosi.
Ove dalla diagnosi si inferisca l' origine traumatica dell' evento morbo-
so, od anche la sua natura professionale, saranno richiesti al lavoratore - se
del caso anche tramite l' azienda - gli ulteriori elementi di conoscenza utili
a supportare l' eventuale azione di surroga, ovvero la segnalazione della
"pratica" all' INAIL.
A proposito delle malattie professionali di competenza INAIL, va osservato
che la tabella attualmente vigente in Italia sara' "aggiornata in relazione
alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la
propria attivita' , con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, sentito l' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro" (art. 3, primo comma, punto a).
In relazione a quanto precede, gli episodi morbosi caratterizzati da
diagnosi non sufficientemente chiare o comunque inusuali, saranno tenuti in
debita evidenza ai fini del successivo confronto con la suddetta tabella
aggiornata.
Per quanto si riferisce infine alla possibilita' per le SAP di richiedere
controlli medici dei lavoratori ammalati all' autorita' diplomatica e consola-
re, nell' attuale fase transitoria gli stessi dovranno essere limitati allo
stretto indispensabile, tenendo altresi' conto del lasso di tempo necessario
alla richiesta per arrivare a destinazione.
5) DECORRENZA
Le disposizioni di cui alla legge 398/1987 si applicano per gli eventi
insorti successivamente all' inizio dell' obbligo assicurativo, che decorre dal
periodo di paga in corso alla data del 9 gennaio 1986.
La decorrenza del 9 gennaio 1986, giorno successivo a quello di pubblic-
azioe sulla Gazzetta Ufficiale (n. 1 - Serie Speciale - dell' 8 gennaio 1986)
della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 369/1985, e' stata stabi-
lita recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, appositamente interpel-
lato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in ordine al momento
di insorgenza dell' obbligo assicurativo introdotto dalla sentenza medesima.
Ne deriva che gli eventi insorti successivamente all' inizio dell' obbligo
assicurativo (vds. 1 cpv. del presente paragrafo), sempre che opportunamente
documentati e non ancora prescritti (17) possono essere assunti a carico dello
Istituto, qualora ovviamente ne sussistano tutti gli altri presupposti (18).
Al riguardo, va peraltro fatto osservare che i criteri di liquidazione
delle indennita' , in specie per quanto afferisce al termine entro il quale la
certificazione deve essere spedita, variano in connessione con l' epoca di
manifestazione dell' evento.
Tale conclusione consegue alla non uniforme disciplina normativa delineata
dalla successione dei decreti reiterati, nonche' all' esplicita previsione
della legge di conversione, che fa salvi i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti decaduti.
In considerazione di quanto sopra, nonche' del fatto che solo a partire
dal D.L. 1 aprile 1987, n. 130 - il terzo della serie, entrato in vigore il 4
aprile 1987, come gia' indicato in premessa - e' stato stabilito il termine di
cinque giorni per l' invio della certificazione di malattia da parte del
lavoratore infermo, si deve ritenere che solo i certificati rilasciati dopo il
3 aprile 1987 sono soggetti alla nuova disciplina (5 gg.). Tutti gli altri,
vale a dire quelli redatti precedentemente al 4 aprile 1987, sono invece
sottoposti alla regola generale, che prevede la notifica dell' evento entro due
giorni dalla data del rilascio del certificato medico.
* * *
Come in precedenza rilevato, si fa riserva di successive istruzioni non
appena possibile.
Similmente, dicesi, per le modifiche apportate alla normativa in epigrafe
dal citato art. 11 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui viene adombrata la possibilita' di una
diversa disciplina per i lavoratori utilizzati dalle aziende di cui al primo
comma dello stesso articolo.
p. IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
NOTE:
(*) Si omettono gli allegati nn. 1, 2 e 3, in quanto gia' pubblicati, lo
all. 2 in "Atti ufficiali" 1987 (dicembre), pag. 2933, gli all. 1 e 3 in "Atti
ufficiali" 1988 (aprile e marzo), rispettivamente alle pagg. 1005 e 695.
(1) Per il testo del D.L. n. 317/1987, coordinato con la legge di conver-
sione n. 398/1987, v. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2526. In allegato viene
invece riportato il testo dell' art. 11 del D.L. 30.12.1987, n. 536, quale
risulta dalla legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 48, il quale ha par-
zialmente modificato talune disposizioni della predetta legge n. 398/1987 (all.
1).
(2) L' articolo e' riprodotto nel richiamato testo coordinato della legge
n. 398/1987.
(3) Al personale dipendente da aziende esercenti servizi di trasporto, pur
se svolga attivita' analoga a quella degli agenti dipendenti da aziende cui si
applica in Italia la disciplina prevista dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, non
sono estensibili le norme contenute nel predetto Regio Decreto.
(4) L' esclusione dei lavoratori inviati all' estero in trasferta (da non
confondere con quelli trasferiti all'estero) dalla sfera di applicazione della
legge n. 398/1987 si ricava, oltre che dal contenuto logico del primo comma
dell' art. 5, dalla modifica apportata al predetto comma dal citato art. 11 del
D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, (all. 1), nella parte in cui si afferma che i
soggetti cui si riferisce il cennato art. 5 non sono quelli di cui all' art. 2
(come da precedente formulazione), bensi' , appunto, i lavoratori inviati in
trasferta all' estero.
(5) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
(6) Nel caso di societa' costituite all' estero, la SAP presso cui saranno
svolti gli adempimenti contributivi sara' indicata dall' azienda, attraverso la
richiesta di immatricolazione.
(7) L' individuazione della casistica di interesse, cosi' come delle due
SAP di cui si parla nel testo, e' agevolata dalle notizie fornite in uno con la
denuncia della malattia come sara' detto piu' oltre.
(8) Circa l' origine dell' anzidetta data del 9 gennaio 1986, v. infra prg.
5.
(9) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 2553.
(10) Cfr. circolare n. 625 EAD - 134362 AGO/84 del 22 aprile 1980, in "Atti
ufficiali" , pag. 1008.
(11) Al riguardo, si rammenta che nel rapporto di lavoro a tempo determinato
la cessazione dello stesso comporta, parallelamente, la cessazione della
erogazione della prestazione.
(12) Si ribadisce che la SAP competente alla trattazione e liquidazione
della pratica di malattia e maternita' e' quella nella cui giurisdizione si
trova la residenza in Italia del lavoratore, la quale dovra' ricevere la
documentazione relativa, salvo quanto precisato al successivo prg. 4, dalla
Sede dove l' azienda risulta immatricolata.
(13) Nella fattispecie di interesse si ritiene opportuno che, prima di
procedere all' emissione del titolo di pagamento dell' indennita' sia acquisita
conferma scritta, da parte del lavoratore, dell' indirizzo cui localizzare il
pagamento stesso. Qualora tale pagamento sia da effettuare all' estero, dovra'
essere ovviamente osservata la particolare normativa prevista per tale circo-
stanza. Nel caso di pagamento a persona designata dal lavoratore, la firma
sull' atto di delega dovra' essere opportunamente autenticata (eventualmente,
anche secondo modalita' in uso localmente, purche' le stesse siano riconosciute
- ed attestate - come valide dall' autorita' diplomatica o consolare italiana).
(14) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73.
(15) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 240.
(16) Per quanto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si deve
rilevare che la legge affida ad esso, oltre che la ricordata pubblicazione
annuale delle retribuzioni convenzionali, anche la prescritta autorizzazione
preventiva per la assunzione o il trasferimento dei lavoratori italiani da
impiegare nei Paesi stranieri di cui trattasi.
(17) La prescrizione annuale del diritto alle prestazioni economiche di
malattia, in assenza di diversa disposizione legislativa, si deve ritenere
decorra dall' anzidetta data del 9 gennaio 1986.
(18) Cio' significa che le ditte che abbiano a suo tempo effettivamente
anticipato le previste indennita' di malattia o maternita' , e che non abbiano
a tutt' oggi provveduto a conguagliare quanto erogato al titolo di cui tratta-
si, sono autorizzate a farlo nella prima denuncia utile contributiva, esponendo
ovviamente i relativi dati analitici sul Mod. DM-10/M-RS.
Allegato 1
Testo del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 coordinato con la legge di
conversione 29 febbraio 1988, n. 48 recante: "Fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per
settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell' I.N.P.S.".
... omissis ...
Allegato 2
DECRETO 22 ottobre 1987.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il
calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei
lavoratori italiani operanti all' esterno.
... omissis ...
Allegato 3
DECRETO 9 febbraio 1988
Determinazione delle retribuzioni convenzio-
nali da prendere a base, per l' anno 1988, ai fi-
ni del calcolo dei contributi dovuti per le
assicurazioni obbligatorie a favore dei lavo-
ratori italiani operanti all' estero (pubblicato
nella "Gazzetta ufficiale" dell' 8 marzo 1988,
n. 56).
... omissis ...
Allegato 4
Da allegare a cura del lavoratore al certificato
di malattia rilasciato nei Paesi extra-comunitari
con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale
(legge n. 398/87).
Per la compilazione vedere avvertenze sul retro.
D I C H I A R A Z I O N E
(scrivere a macchina o in stampatello)
(A) Il sottoscritto....................................... nato il ...........
(cognome e nome)
codice fiscale _______________________ residente in .....................
(indirizzo in Italia)
........................................( Sede INPS (1) .................)
(Via, numero civico, CAP, Comune, Provincia)
attualmente dimorante a ..................................................
( indirizzo completo durante la malattia )
presso ..............................................................(2).
D I C H I A R A
- che l' incapacita' al lavoro e' stata causata da (3) :
__ malattia comune; __ infortunio sul lavoro; __ malattia professionale; __
responsabilita' di terzi;
- di avere n. _____ famigliari a carico;
- di avere ripreso il lavoro in data ....................;
di non avere
(B) - ------------ (4) diritto all' indennita' di malattia a carico dell' INPS
di avere
- che l' indennita' di malattia a carico dell' INPS deve essere corrisposta (3)
___ a cura del datore di lavoro col sistema del conguaglio;
___ direttamente dall' INPS in quanto appartenente ad una delle seguenti
categorie:(3)
____ lavoratore sospeso, ovvero disoccupato;
____ lavoratore a tempo determinato, con meno di 30 giorni lavorati negli
ultimi 12 mesi;
____ lavoratore dello spettacolo; disoccupato; saltuariamente o a tempo
determinato;
____ ...................................................................;
di non avere
- ------------ (4) diritto alle prestazioni economiche di malattia da parte
di avere dell' eventuale Ente previdenziale del Paese estero di
temporaneo soggiorno;
di essere
- --------------- (4) alle dipendenze della Ditta .........................
di essere stato (denominazione e sede in
.....................................................
Italia o , in mancanza, all' estero)
con attivita' in ..............................................................
( indirizzo completo del luogo di lavoro )
la quale versa ( o ha versato) i contributi assicurativi presso la sede INPS
di.......................
Data, ...................... Firma del lavoratore
____________________________________
note:
(1) Precisare la Sede INPS territorialmente competente secondo la residenza in
Italia del lavoratore.
(2) Indicare, se del caso, il nome dell' albergo, pensione, famiglia ecc. ,
presso cui e' fissata l' attuale dimora.
(3) Barrare la casella di interesse.
(4) Cancellare l' ipotesi che non ricorre.
AVVERTENZE PER IL LAVORATORE AMMALATO
Per ottenere le prestazioni economiche di malattia a carico dell'INPS, il
lavoratore deve trasmettere entro cinque giorni dalla data del rilascio, il
certificato di malattia alla locale rappresentanza diplomatica o consolare, ed
inviare in pari tempo al datore di lavoro copia del predetto certificato priva
di diagnosi.
Al riguardo, si rammenta che il ritardo nell' invio o nella presentazione
della documentazione sanitaria comporta la perdita dell' indennita' giornaliera
per ciascun giorno di ritardo.
Prima di spedire o recapitare il certificato, e' necessario accertare che
lo stesso riporti, in maniera leggibile, cognome, nome, diagnosi, prognosi e
data di compilazione.
Il lavoratore dovra' altresi' spillare ad ogni certificato la presente
dichiarazione, debitamente compilata sia nella parte (A) che nella parte (B)
(quest' ultima con l'ausilio, se del caso, del datore di lavoro ), e tenersi a
disposizione, per tutta la durata della malattia dell' Autorita' diplomatica o
consolare italiana che potra' effettuare controlli medico-legali ( domiciliari
ed ambulatoriali) sullo stato di salute.
Si ricorda infine che l' assenza ingiustificata alla visita domiciliare di
controllo, o la mancata presentazione a quella ambulatoriale, sono sanzionate
con la perdita dell' indennita' giornaliera per i giorni di malattia previsti
dall' art. 5 della legge 11.11.1983, n. 638.
Analogo effetto produce anche la mancata o inesatta comunicazione del
proprio recapito che renda impossibile l' effettuazione del controllo medesimo.
_____________________
Allegato 5
.... VEDI SUPPORTO CARTACEO ....
Allegato 6
Timbro dell' Ambasciata o del
Consolato Italiano a .................
LA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DI
VISTA la richiesta avanzata da ...........................................
tendente ad ottenere il riconoscimento della facolta' di assentarsi dal lavoro
prima dell' inizio del riposo obbligatorio ante-parto previsto dall' articolo 4
della legge 30.12.1971 n.1204 .
RILEVATO che l'istanza e corredata della certificazione sanitaria prevista
dall'Art.18 del regolamento di esecuzione della citata Legge 30.12.1971, n.
1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, approvato con D.P.R. 25.11.1976, n.
1026.
VISTO il certificato medico di gravidanza nel quale il parto e previsto
per il giorno ___________________;
TENUTO CONTO degli accertamenti sanitari eseguiti dal proprio medico di
fiducia
VISTO l'art. 5 della legge 30.12.1971, n. 1204;
D I S P O N E
che la lavoratrice Sig.ra ___________________________________________________
si assenti dal lavoro dal ______________________ al _________________________
LI ________________
Il Rappresentante Diplomatico
_____________________________