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Circolare 139 del 20 giugno 1988
Allegati n.5
OGGETTO: Legge 20 maggio 1988, n. 160. Nuove norme concernenti le prestazioni di disoccupazione.
La legge 20 maggio 1988. n. 160, pubblicata sulla G.U. del 21 maggio 1988 n. 118, nel convertire, con modificazioni, il D.L. 21 marzo 1988, n. 86 ha disposto, per il solo anno 1988, all'art. 7, modifiche rilevanti alla normativa previgente riguardanti rispettivamente: 1.la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione; 2.l'estensione dell'assicurazione in esame anche ai lavoratori di cui all'art. 40, parr. 8 e 9, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; 3.l'introduzione di un requisito lavorativo ridotto in mancanza del requisito ordinario di contribuzione e di particolari criteri, ricorrendo tale ipotesi, per la liquidazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione; 4.i criteri per la determinazione della durata dell'indennità ordinaria in favore dei lavoratori agricoli. La legge medesima ha inoltre riconosciuto, all'art. 7 bis, il diritto al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228 (1), anche in relazione ai periodi di sosta stagionale; in merito a tale prestazione si fa riserva di disposizioni specifiche. Per l'applicazione della normativa concernente l'indennità ordinaria - di cui si allega il testo comprensivo delle modifiche intervenute in sede di conversione - si impartiscono le istruzioni che seguono, distintamente indicate per materia. A) INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA (LAVORATORI CON REQUISITI NORMALI) Come sarà precisato al successivo par. C) la legge ha previsto la possibilità di ottenere l'indennità in parola anche con un particolare requisito ridotto. Le istruzioni del presente paragrafo A) si riferiscono, pertanto, esclusivamente alle prestazioni spettanti ai disoccupati in possesso dei normali requisiti contributivi previsti dalla normativa già in vigore. 1. Nuovo importo giornaliero - Decorrenza. Come già anticipato con messaggio n. 50939 del 30 aprile scorso il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 1988 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ha elevato, all'art. 7, 1° comma, l'importo dell'indennità in parola dalla misura fissa di L. 800 giornaliere a quella del 7,5 per cento della retribuzione. La nuova misura della prestazione - che riguarda non solo l'indennità ordinaria ma anche il trattamento di disoccupazione di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402 (2) - spetta, pertanto, con effetto dal 23 marzo 1988 sia per le prestazioni in corso di erogazione a tale data sia, in questo caso per l'intera durata, per quelle aventi decorrenza successiva al 22 marzo. L'aumento suddetto deve trovare applicazione anche ai fini della determinazione dell'assegno natalizio di cui alla legge 23 dicembre 1949, n. 952 da liquidarsi ai disoccupati per l'anno 1988 in presenza delle condizioni prescritte dalla legge medesima. 2. Retribuzioni di riferimento per la determinazione dell'indennità di disoccupazione. In applicazione di quanto stabilito all'art. 7, 2° comma, 1° periodo, della legge, la retribuzione da prendere a base per la determinazione della misura della prestazione in parola è quella media soggetta a contribuzione dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate, fatta eccezione per l'indennità in favore dei lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, il cui importo deve essere calcolato avuto riguardo alla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria. Nel fare riserva di portare a conoscenza delle S.A.P. la tabella delle citate retribuzioni convenzionali non appena il Ministero predetto avrà reso note le proprie decisioni in merito, si ritiene opportuno che nel frattempo la liquidazione del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati con carico di famiglia continui ad essere disposto nella misura fissa di L. 800 giornaliere - salvo riliquidazione dello stesso in un momento successivo - al fine di consentire la tempestiva erogazione, in favore dei medesimi, del trattamento di famiglia spettante. Analoga riserva si esprime per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità ordinaria in favore dei lavoratori italiani all'estero ai sensi di quanto disposto dalle legge 3 ottobre 1986, n. 398. Per quanto concerne, invece, la generalità dei disoccupati, ai fini del calcolo dell'importo giornaliero dell'indennità occorre accertare, su dichiarazione del datore di lavoro: a) l'ammontare di tutti gli emolumenti soggetti a contribuzione ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 spettanti, al lordo di qualsiasi ritenuta, nel trimestre di calendario da individuare con riferimento all'ultimo giorno di lavoro effettivamente prestato. Fra tali emolumenti non devono in ogni caso essere compresi l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità per ferie non godute nonché la retribuzione eventualmente corrisposta ad integrazione di prestazioni previdenziali, mentre dovranno essere computati i ratei di 13a mensilità e di altre mensilità aggiuntive; b) il numero delle giornate di lavoro effettuate nel trimestre di volta in volta preso in considerazione, trimestre che, in caso di piena occupazione, dovrà considerarsi articolato sempre su novanta giornate tranne che in tale arco di tempo cada il mese di febbraio, nel qual caso le giornate da computarsi saranno 88 ovvero 89 per gli anni bisestili. Diversamente, qualora il trimestre non risulti interamente lavorato, dal suddetto numero di giornate dovranno essere detratte quelle di assenza dal lavoro sia per cause soggettive riferibili al lavoratore (malattia, maternità, infortunio, servizio militare e periodi assimilati, sciopero, permessi non retribuiti) sia per cause oggettive riferibili all'impresa (sospensione dell'attività a qualunque titolo intervenuta, periodi indennizzati con le prestazioni della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria). La retribuzione media giornaliera sarà, pertanto, determinata dividendo la retribuzione complessiva di cui alla lett. a) per il numero delle giornate accertate con i criteri indicati alla lett. b). Tenuto conto che la disposizione intende garantire agli interessati una prestazione non inferiore al 7,50% della retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, il datore di lavoro dovrà, altresì, rilasciare, sotto la propria responsabilità, espressa dichiarazione attestante che la retribuzione di cui alla precedente lett. a) non è inferiore a quella dovuta sulla base del contratto di volta in volta applicabile. Attesa la necessità di garantire agli interessati una tempestiva liquidazione delle prestazioni richieste, si dispone che le S.A.P. provvedano alla liquidazione medesima sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro anche nel caso che il disoccupato rappresenti la violazione della normativa contrattuale, procedendo successivamente all'eventuale riliquidazione dell'indennità di disoccupazione nella nuova misura che dovesse spettare a conclusione degli accertamenti esperiti in merito dagli Organi competenti, ovvero sulla base di atti definitivi di natura sia giudiziale che stragiudiziale. Ove, invece, la dichiarazione risulti incompleta ovvero mancante, il datore di lavoro dovrà essere invitato, previa assegnazione di un congruo termine, al rilascio della medesima ovvero all'indicazione dei dati necessari per determinare l'importo dell'indennità; nel caso di non ottemperanza nel termine assegnato, le S.A.P. disporranno gli opportuni accertamenti in merito secondo le modalità già previste con la circolare n. 382/Prs.del 13 gennaio 1969 (3) per la liquidazione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (4). B) INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (LAVORATORI CON REQUISITI NORMALI) In favore dei lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennità ordinaria - in quanto in possesso dei requisiti del biennio di anzianità assicurativa, di 102 giornate di contribuzione nel biennio con prevalenza di attività agricola nel biennio stesso e con prevalenza di attività dipendente nell'anno - e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione (lavoro a tempo indeterminato in agricoltura, lavoro a tempo determinato in agricoltura per meno di 101 giornate ovvero lavoro promiscuo per meno di 151 giornate) il trattamento di cui al 1° comma della legge n. 160 è corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate in settore agricolo e non agricolo alle dipendenze di terzi nell'anno 1987. L'importo della prestazione per le giornate di lavoro agricolo a tempo determinato va calcolato sulla base della retribuzione media convenzionale stabilita per ciascuna provincia per l'anno 1987 con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (5). L'importo della prestazione per le giornate prestate a tempo indeterminato in agricoltura ovvero in settore extragricolo va invece calcolato in percentuale sulla retribuzione percepita secondo le modalità fissate al successivo paragrafo C). Nell'ipotesi di concorso di giornate di lavoro a tempo determinato con giornate a tempo indeterminato o lavorate in settore non agricolo le S.A.P., ai fini della liquidazione della prestazione, dovranno richiedere agli interessati di esibire la dichiarazione del datore di lavoro contenuta nel mod. D.L. 86/88 bis attestante le giornate di lavoro effettivamente prestate nonché la relativa retribuzione corrisposta. Il numero complessivo delle giornate da indennizzare per disoccupazione agricola, sommato a quello delle giornate lavorate alle dipendenze di terzi e in proprio, alle giornate lavorate presso i cantieri scuola o di servizio militare nonché quelle indennizzate per malattia, maternità, infortunio; CIG, CISOA, disoccupazione non agricola, non può superare le 365 giornate nell'anno (anno solare). In caso contrario occorrerà ridurre il numero delle giornate da indennizzare per disoccupazione. Deve pertanto ritenersi inapplicabile per quanto concerne l'indennità ordinaria il parametro 270. Si fa presente infine che il limite massimo di giornate indennizzabili a titolo di indennità di disoccupazione agricola e non agricola resta ovviamente di 180 e che continua ad applicarsi in materia la disciplina del cumulo tra prestazioni di disoccupazione e trattamenti pensionistici diretti. Si fa riserva di istruzioni per quanto riguarda l'accreditamento dei contributi figurativi a favore dei lavoratori agricoli percettori della sola indennità ordinaria in base alla normativa di cui al comma 4° della legge n. 160. Per i lavoratori agricoli aventi diritto anche ai trattamenti speciali resta invece in vigore la normativa preesistente. Di conseguenza, per la determinazione del numero di giornate spettanti a titolo di indennità ordinaria e di trattamento speciale dovrà operarsi la detrazione da 270 delle giornate di lavoro dipendente e in proprio nonché delle giornate indennizzate per malattia, maternità, e infortunio. Le prime 90 giornate verranno liquidate a titolo di trattamento speciale di importo, a seconda dei casi, pari al 40 o al 66% della retribuzione media convenzionale, mentre le residue giornate a titolo di indennità ordinaria verranno liquidate nella misura di lire 800 giornaliere. Con l'occasione si rammenta che l'art. 6, comma 29°, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 (6), recependo il termine già stabilito con la deliberazione consiliare n. 143 del 15 luglio 1983, ha disposto che «il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa» (scadenza per il 1987 al 30 marzo 1988). Per quanto riguarda, inoltre, le provvidenze a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche succedutesi nel periodo giugno 1986/settembre 1987 si fa rinvio a quanto disposto con circolare n. 110 del 18 maggio 1988. C) INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE - LAVORATORI CON REQUISITO RIDOTTO 1. Campo di applicazione e accertamento del diritto alla prestazione. La legge, al 3° comma, riconosce il diritto all'indennità di disoccupazione con riferimento all'anno 1987, in favore dei lavoratori agricoli e non agricoli, i quali non possono far valere il normale requisito contributivo rispettivamente previsto per il settore di appartenenza. La norma stessa prevede, infatti, che l'indennità predetta competa al sussistere delle seguenti condizioni: a) biennio di anzianità assicurativa nell'assicurazione per la disoccupazione involontaria alla data del 31 dicembre 1987; b) attività lavorativa prestata per almeno settantotto giornate nel corso dell'anno 1987 in relazione alla quale siano stati versati o siano dovuti contributi nell'assicurazione obbligatoria. Tale contribuzione deve intendersi riferita all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ovvero ad una delle forme previste dagli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima (7). Ai fini del perfezionamento del requisito di cui alla lett. b), una settimana piena di lavoro dovrà considerarsi comunque equivalente a numero sei giornate anche se l'orario contrattuale ordinario risulti articolato in cinque giorni anziché sei. Dovranno, inoltre, essere computate per il raggiungimento del diritto anche le festività infrasettimanali e le domeniche purché effettivamente lavorate. Al contrario non dovranno essere considerate utili al fine predetto i giorni di assenza per ferie, per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio o comunque verificatisi per altra causa. Nell'ipotesi di lavoratori che abbiano svolto in modo esclusivo od anche parziale attività agricola a tempo determinato, le S.A.P., prima di procedere all'istruttoria delle pratiche, dovranno acquisire apposita attestazione da parte del locale U.Pro.C.A.U. 2. Retribuzione di riferimento per la determinazione dell'indennità Come stabilito dalla legge, al 2° comma, la retribuzione di riferimento è quella soggetta a contribuzione relativa all'intero anno 1987 e riguardante le singole giornate di lavoro effettivamente prestate nel corso dell'anno medesimo anche se presso datori di lavoro diversi. Per le giornate di lavoro prestate in settore agricolo a tempo determinato la retribuzione è quella media convenzionale stabilita per ciascuna provincia per l'anno 1987 con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Nell'ammontare complessivo dei predetti emolumenti non dovranno essere computate le somme corrisposte per indennità sostitutiva del preavviso, per ferie godute o non godute ovvero ad integrazione di prestazioni previdenziali. L'ammontare retributivo così determinato verrà diviso per il numero di giornate di effettivo lavoro già prese in considerazione ai fini del diritto alla prestazione secondo quanto previsto al precedente par. 1). Anche in presenza di requisito contributivo ridotto dovranno essere seguiti i criteri illustrati per la liquidazione immediata delle prestazioni ove venga rappresentata dal lavoratore la mancata applicazione della normativa contrattuale. 3. Dichiarazione del datore di lavoro Si richiama l'attenzione delle S.A.P. sulla rilevanza che assume la dichiarazione del datore di lavoro tanto ai fini dell'accertamento del diritto che della determinazione della prestazione. A tale riguardo infatti la legge obbliga i datori di lavoro al rilascio di un'apposita dichiarazione «attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta» . La norma stessa dispone, inoltre, l'irrogazione di una sanzione amministrativa di L. 200.000, per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce, ove la stessa non venga rilasciata ovvero risulti infedele. 4. Durata della prestazione La prestazione in parola - per il cui pagamento si prescinde dal controllo dello stato di disoccupazione e, quindi, dall'iscrizione nelle liste di collocamento - deve essere corrisposta per un numero di giornate pari a quelle considerate utili ai fini dell'accertamento del diritto e comunque non superiore alla differenza fra il parametro 312 e il numero di tali giornate, diminuito altresì del numero delle giornate indennizzate nell'anno 1987 a titolo di prestazioni di disoccupazione per qualsiasi motivo erogate, ivi compresi i trattamenti speciali e le relative proroghe. Trattandosi comunque di indennità ordinaria di disoccupazione, ai fini della determinazione della sua durata occorre attenersi anche ai seguenti criteri: a) in presenza di periodi indennizzati nel corso dell'anno 1987 con prestazioni previdenziali ovvero non indennizzabili a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (periodi di servizio militare di leva ed assimilati, di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperi, ecc.) i periodi medesimi dovranno essere detratti prendendo a riferimento il parametro 365 (e cioè dall'intero anno solare), fermi restando ovviamente gli specifici limiti espressamente indicati dalla norma in esame; b) ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modifiche, in ogni caso per ciascun disoccupato non potranno essere erogate, per l'anno 1987, più di 180 giornate a titolo di indennità ordinaria sia che la medesima sia stata maturata con i requisiti normali sia con quelli ridotti di cui al precedente par. 1 lett. c). 5. Termine per la presentazione delle domande La legge di conversione ha disposto, infine, all'art. 7, 5° comma, che il termine di decadenza per la presentazione delle domande da parte dei disoccupati che possono far valere i requisiti di cui al 3° comma sia fissato definitivamente al 30 giugno 1988. 6. Accreditamento dei contributi figurativi Si fa riserva di istruzioni per quanto riguarda l'accreditamento dei contributi figurativi a favore dei soggetti beneficiari del nuovo trattamento di disoccupazione previsto dal comma 3 dell'art. 7. D) TRATTAMENTI DI FAMIGLIA a) Lavoratori che percepiscono un trattamento di disoccupazione non agricola ordinario o speciale (lavoratori con requisiti normali) Per la definizione delle domande di disoccupazione contenenti richieste di assegno per il nucleo familiare per periodi a decorrere dalla gennaio 1988, poiché nulla è innovato in materia, si fa rinvio alle specifiche istruzioni impartite con circolare n. 59 del 24 marzo 1988 (8). b) Lavoratori che percepiscono un trattamento di disoccupazione agricola (lavoratori con requisiti normali) Anche per tali lavoratori nulla è innovato rispetto alla previgente disciplina e si rinvia pertanto alle istruzioni in precedenza impartite e in particolare per la liquidazione dei trattamenti di famiglia a saldo dell'anno 1987, al punto 1), della circolare n. 111 del 19 maggio 1988. c) Lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione per l'anno 1987 con requisito ridotto Stabilito, in base alle istruzioni di cui alla precedente letto C, par. 4, il numero annuo di giornate indennizzabili per l'anno 1987, si procederà come appresso: - si distribuiscono dette giornate proporzionalmente per ciascun mese suddividendole per dodici. Le eventuali frazioni vanno sommate a quelle maturate nei mesi successivi fino a raggiungere l'unità intera, che va attribuita al mese in cui l'anzidetta sommatoria raggiunge l'unità; - qualora la somma delle anzidette giornate con quelle di corresponsione dei trattamenti di famiglia per attività di lavoro o in connessione a prestazioni previdenziali (integrazioni salariali, trattamenti di disoccupazione, indennità di malattia e maternità, ecc.) rilevabili dalla dichiarazione del datore di lavoro (mod. D.L. 86/88fbis integrativo) ovvero dagli atti in possesso della S.A.P., superi nel mese il massimo di 26, le giornate eccedenti tale numero dovranno essere ridistribuite nei restanti mesi (ovviamente fino al massimo sempre di 26); - sulla base della prescritta documentazione prodotta dagli interessati in allegato alla domanda modo D.L. 86/88, verranno determinati gli importi spettanti in relazione al carico ed al reddito familiare tenendo conto degli importi già corrisposti dal datore di lavoro, risultanti dall'anzidetta dichiarazione modo D.L. 86/88 bis (integrativo) o dagli atti in possesso della S.A.P. (in caso di pagamenti diretti). Per quanto riguarda in particolare i lavoratori che abbiano svolto esclusivamente attività di lavoro agricolo dipendente, si precisa che la liquidazione non verrà effettuata con procedura automatizzata e pertanto dovranno provvedervi direttamente le S.A.P. E) ADEMPIMENTI PROCEDURALI I lavoratori sopra citati alla lettera A), per i quali sono previsti i requisiti normali, avendo diritto alle prestazioni di disoccupazione con i nuovi criteri a far tempo dal 23 marzo 1988, devono consentire all'Istituto l'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione delle prestazioni. A tal fine è stato predisposto il modello provvisorio DS 22 unificato integrativo (che si allega al n. 5). Tale modello, da considerarsi parte integrante del Mod. DS 22 unificato, deve essere messo a disposizione di tutti i lavoratori che dovranno presentare la domanda di disoccupazione. Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori che hanno già inoltrato la domanda, e che hanno diritto alla indennità per periodi successivi al 22 marzo 1988, deve essere inviato ai rispettivi datori di lavoro per la compilazione e la restituzione. Per quanto riguarda i lavoratori agricoli sopra menzionati alla lettera B) gli stessi, ad integrazione della documentazione che hanno già inoltrato entro i termini di legge, devono far pervenire direttamente all'INPS le dichiarazioni del datore di lavoro compilate sui modelli DL 86/88/bis (all.to n. 3) e DL 86/88/bis integrativo (all.to n. 4). I lavoratori di cui sopra alla lettera C) che hanno diritto alla indennità sulla base dei requisiti ridotti, devono compilare la domanda sul mod. DL 86/88(all.to n. 2) a cui devono accludere, compilate dal datore di lavoro, le dichiarazioni sui citati modelli. Qualora siano già state presentate le domande con la sola dichiarazione contenuta sul mod. DL 86/88/bis, dovrà essere richiesta al datore di lavoro, a completamento della documentazione, la dichiarazione di cui al modo DL 86/88/bis (integrativo). In tal caso le Sedi avranno cura di attenersi alle disposizioni di cui alla lettera circolare del 9 giugno 1988, n. 09. Si rammenta che ai sensi di legge, per i lavoratori con i requisiti contributivi ridotti, la domanda di disoccupazione deve pervenire alla Sezione di collocamento improrogabilmente entro il termine di decadenza del 30 giugno 1988. Le domande presentate direttamente all'Istituto anche senza l'utilizzo della modulistica regolamentare, devono essere considerate prodotte nei termini, anche se necessitano di successiva regolarizzazione. Tutti i modelli allegati, che già sono stati inviati con separate comunicazioni alle Sedi per consentirne la tempestiva riproduzione, devono essere stampati in loco per il fabbisogno del corrente anno. Gli stessi modelli oltre che essere messi in distribuzione presso gli sportelli delle Sedi, devono essere consegnati in congruo numero anche all'Ufficio del Lavoro e ai patronati. F) ISTRUZIONI OPERATIVE TECNICHE Premessa Per la liquidazione dei trattamenti in argomento, si è reso necessario integrare il pannello della sezione contributiva con i seguenti nuovi campi per l'acquisizione della retribuzione del trimestre precedente l'inizio dello stato di disoccupazione e del numero di giornate effettivamente lavorate nel trimestre considerato ai fini della determinazione della retribuzione media da prendere a base per il calcolo dei trattamenti ordinari spettanti per i periodi successivi al 22 marzo 1988: DATI RETR. TOT. RETRlB. TRIM. N. GG LAVORATI RETR. MEDIA PER. DS.ORD …….. Il campo retribuzione media non deve essere acquisito poiché il relativo valore è determinato automaticamente. Per quanto riguarda il contenuto della stampa del DSP1, si precisa che ave la prestazione risulti a cavaliere del 22 marzo 1988, il campo «IMPORTO INDENNITÀ» risulterà contrassegnato con un asterisco e nella riga sottostante sarà riportato l'importo dell'indennità giornaliera erogabile nella misura fissa di lire 800 ed il numero delle giornate indennizzabili fino al 22 marzo 1988 e quella commisurata al 7,50% della retribuzione media erogabile dal23 marzo 1988 con l'indicazione del numero delle giornate indennizzabili fino al termine della prestazione. Premesso quanto sopra, in ordine alle diverse fattispecie, si precisa quanto segue in ordine alle possibilità elaborative previste dalle modifiche apportate ai programmi della procedura. a) Prestazioni da liquidare a.1 - Domande di disoccupazione ordinaria e doppi trattamenti (ordinaria e speciale L. 1115/68 o L. 427/75 in «Atti ufficiali», pag. 1910) non ancora liquidate. Se il periodo indennizzabile si colloca a cavaliere od 01 tre la data del 22 marzo 1988, la procedura calcola correttamente il trattamento dovuto a titolo di ds. ordinaria ove risultino acquisiti i nuovi dati retributivi. In mancanza di tali dati la fase di istruttoria pone in evidenza la domanda ed emette una richiesta documenti (DS.22 unificato e relativo DS.22 integrativo - la Sede avrà cura di depennare il documento di cui è già in possesso). Si precisa che nel caso di trattamento ordinario e speciale L. 1115/68 la procedura opera la riduzione prevista dall'articolo 26 L. 41/86 (9) nella misura vigente nei vari periodi sull'importo del trattamento speciale al netto del trattamento ordinario, se contestualmente liquidato. Per le domande di sola prestazione ordinaria poste in evidenza o respinte, l'operatore, per la richiesta dei documenti retributivi, dovrà entrare in variazione per riproporre la domanda in istruttoria (sub-opzione 6 - fine variazioni -). Nel caso invece abbia a disposizione i dati retributivi e debba inserirli al fine della definizione della pratica, dovrà entrare in variazione (sub-opzione 4 - variazione sezione contributiva -) e riproporla in istruttoria. Per le domande di doppio trattamento poste in evidenza o respinte intendendo per tali: - in evidenza sia l'ordinaria che la speciale; - respinte sia l'ordinaria che la speciale; - in evidenza l'ordinaria e respinta la speciale; - respinta l'ordinaria ed in evidenza la speciale l'operatore, per richiedere i dati retributivi dovrà entrare in variazione per riproporre la domanda in istruttoria (sub-opzione 6 - fine variazione -). Nel caso invece abbia a disposizione i dati retributivi e debba inserirli al fine della definizione della pratica, dovrà entrare in variazione (sub-opzione 4 - variazione sezione contributiva -) e riproporla in istruttoria. a.2 - Doppio trattamento di ordinaria e speciale L. 427/75. Nel caso in cui sia stato liquidato il solo trattamento speciale e non liquidata l'ordinaria (DSP1 emesso per la speciale e ordinaria in evidenza o respinta), l'operatore ove voglia richiedere i documenti retributivi per la prestazione ordinaria dovrà entrare in variazione per riproporre la domanda in istruttoria (sub-opzione 6 - fine variazioni -). Nel caso invece abbia a disposizione i dati retributivi e debba inserirli al fine della liquidazione del trattamento ordinario, dovrà entrare in variazione (sub-opzione 4 - variazione sezione contributiva -) e riproporla in istruttoria. b) Prestazioni già liquidate b.1 - Domande di sola prestazione ordinaria già liquidate (DSP1 emesso). b.2 - Domande di doppio trattamento (ordinaria e L. 1115/68 o L. 427/75) già liquidate (DSP1 già emesso per entrambe le prestazioni). b.3 - Doppio trattamento di ordinaria e speciale L. 1115/68 per il quale sia stato liquidato il solo trattamento speciale (DSP1 emesso per la speciale L.1115/68 e ordinaria in evidenza o respinta). Tali pratiche formeranno oggetto di richiesta automatica dei dati retributivi e di riliquidazione con le modalità e le istruzioni operative che saranno fornite nel corso dell'ultimo trimestre del corrente anno. Ad ogni buon fine si anticipa che tale riliquidazione sarà possibile solo se risulterà acquisito il Mod. DS56 sulla base del quale sarà possibile individuare l'esatto periodo per la determinazione automatica del conguaglio spettante. Si precisa che le domande di cui al punto B3 potranno nel frattempo essere poste in istruttoria per la richiesta dei dati retributivi. b.4 - Doppi trattamenti acquisiti con codice domanda di singolo trattamento speciale In tali casi è possibile, con le modalità di seguito indicate ai punti 1 e 2, modificare il codice domanda solo se le stesse risultino «non definite» (codice esito «L» - Mod. DS56 non acquisito). Quelle che invece risultino definite (Mod. DS56 acquisito), sempre con codice domanda errato, e si vogliano riconsiderare come doppio trattamento, dovrà essere attivato il programma 4730 dopo aver contattato la Sede Regionale Puglia. I. Doppio trattamento di ordinaria e speciale L. 427/75 acquisito con codice domanda 8 anziché 5. In tal caso l'operatore dovrà entrare in variazione (sub-opzione 1 - variazione sezione anagrafica -), modificare il codice domanda in 5 e riproporre la stessa in istruttoria. II. Doppio trattamento di ordinaria e speciale L. 1115/68 acquisito con codice domanda 7 anziché 4. Possono ricorrere i seguenti due casi: - trattamento speciale in evidenza o respinto: in tal caso l'operatore dovrà entrare in variazione (sub-opzione 1 - variazione sezione anagrafica), modificare il codice domanda in 4 e riproporre la stessa in istruttoria che nella circostanza emetterà la richiesta dei dati retributivi. - trattamento speciale liquidato (emesso DSP1): in tal caso l'operazione dovrà entrare in variazione (sub-opzione 1 - variazione sezione anagrafica -), modificare il codice domanda in 4 e non riproporre la domanda alla fase istruttoria poiché tali pratiche formeranno oggetto di richiesta automatica dei dati retributivi e di riliquidazione con le modalità e le istruzioni operative che saranno fornite nel COTSO dell'ultimo trimestre del corrente anno. Ad ogni buon fine si anticipa che tale riliquidazione sarà possibile solo se risulterà acquisito il Mod. DS56 sulla base del quale sarà possibile individuare l'esatto periodo per la determinazione automatica del conguaglio spettante. Si precisa che nelle ipotesi previste nei precedenti punti 1 e 2, qualora il vecchio Mod. DSP1 riguardante il trattamento speciale sia stato restituito dall'Organo Erogatore, la Sede avrà cura di annotare sul Mod. DSP1 emesso per il trattamento ordinario, le eventuali variazioni conseguenti alle risultanze del modello DSP1 restituito. b.5 - Prestazioni ai rimpatriati (legge n. 402/75) I trattamenti erogati per periodi successivi al 22 marzo 1988 formeranno oggetto di riliquidazione sulla base della retribuzione convenzionale che sarà determinata con decreto del Ministro del Lavoro. b.6 - Indennità ordinaria con requisiti ridotti Nel corso del mese di ottobre 1988 saranno disponibili i programmi per la liquidazione dei trattamenti di che trattasi. In attesa del rilascio di tali programmi, al fine di acquisire nell'archivio della procedura le relative domande, a breve termine saranno rilasciati nuovi programmi che consentiranno l'acquisizione dei soli dati anagrafici e fornite prime istruzioni per la fase istruttoria. G) PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Si fa riserva di impartire alle S.A.P., con apposito messaggio, le norme relative alla procedura automatizzata per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione e/o di assegni familiari in agricoltura. H) ADEMPIMENTI CONTABILI Per quanto riguarda gli adempimenti operativi le Sedi si atterranno, adattandole opportunamente, alle istruzioni contenute nella circolare n. 448/Prs. - n. 971/G.S. - n. 18045/0. del 30 ottobre 1975, prg XXIV (10) (dal settimo cpv. in poi), le quali prevedono la predisposizione di un Mod. DSP1 «ex novo» a mezzo del quale gli OO.EE. proseguiranno il pagamento. (1) V. «Atti ufficiali» 1984, pag. 1797. (2) V, «Atti ufficiali» 1975, pag. 1678. (3) V. «Atti ufficiali» 1969, pag. 49. (4) V. «Atti ufficiali» 1968, pag. 1322. (5) V. «Atti ufficiali» 1972, pag. 1925. (6) V. «Atti ufficiali» 1988, pag. 507. (7) L'elencazione di tali ordinamenti è contenuta nell'all. 1) della circolare n. 505/R.C.V. - n. 13121/0. - n. 181/B. del 22 novembre 1979 (V. «Atti ufficiali», pag. 2364). (8) V. «Atti ufficiali» 1988, pag. 910. (9) V. «Atti ufficiali» 1986. pag. 337. (10) V. «Atti ufficiali» 1975, pag. 2149. N.B.: La presente circolare nelle more della composizione e della stampa tipografiche, è stata trasmessa in fotocopia per consentirne l'immediata conoscenza e applicazione. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI