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Circolare 184 del 22 agosto 1988
SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI
Oggetto:
Art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. Proroga del diritto agli assegni familiari per i figli studenti fino al 21' anno di età che frequentano corsi di istruzione media (secondaria, tecnica ed artistica), corsi di recupero anni e corsi di preparazione agli esami da privati.
In relazione al numero crescente di scuole private che
presentano ordinamenti didattici, programmi e orari di insegnamento
diversi e comunque non conformi a quelli delle corrispondenti
istituzioni statali, si e' posta l'esigenza di un aggiornamento dei
criteri vigenti in materia di proroga del diritto agli assegni
familiari per i figli studenti fino al 21' anno di eta' che
frequentano corsi di istruzione media, corsi di recupero anni e corsi
di preparazione agli esami da privati.
Per la ricerca di una adeguata soluzione la questione e'
stata portata all'esame del Comitato speciale per gli assegni
familiari il quale ha espresso il parere che la frequenza dei corsi
di recupero anni e dei corsi di preparazione agli esami, tenuti da
privati funzionanti con provvedimento di "presa atto" del Ministero
della Pubblica Istruzione, dia diritto agli assegni familiari per i
figli studenti fino al 21' anno di eta'.
Pertanto le Sedi, sulla base delle richieste dei soggetti
interessati, procederanno alla ridefinizione delle specifiche
situazioni nei limiti, ovviamente, della prescrizione quinquennale.
In particolare, avuto riguardo ai ricorsi al comitato
speciale per gli assegni familiari sulla materia, ove gli stessi non
siano stati ancora inoltrati a questa Sede Centrale o siano stati
esaminati dal Comitato ma le relative decisioni di reiezione non
siano state ancora comunicate agli interessati, le Sedi
riesamineranno le relative domande sulla base del criterio in
questione e, in presenza di tutti i prescritti requisiti, le
accoglieranno precisando nella comunicazione della decisione che il
ricorso si intende superato.
Per quanto concerne i giudizi pendenti sullo specifico
oggetto in ogni stato e grado, si avra' cura di definirli al piu'
presto in via bonaria con il riconoscimento della prestazione, nel
concorso ovviamente di ogni altra condizione di legge e con
auspicabile compensazione delle spese processuali.
In relazione a quanto sopra si precisa che, ai fini della
individuazione della scuola funzionante con provvedimento di "presa
d'atto" del Ministero della Pubblica Istruzione, il certificato
scolastico di frequenza dovra' contenere la indicazione della data e
del numero di protocollo del provvedimento ministeriale.
A tale riguardo e' da tenere presente che i corsi forniti
dell' "autorizzazione" rilasciata dal Ministero della Pubblica
Istruzione in data anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 36 del 19 giugno 1958 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 3
e i primi 3 commi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 86 in
quanto subordinavano l'apertura di un istituto di istruzione privata
ad una "autorizzazione" dell'amministrazione scolastica) possono
essere qualificati come corsi funzionanti con "presa d'atto"
ministeriale, come precisato dallo stesso Ministero.
Per gli eventuali casi dubbi dovranno essere acquisiti i
necessari elementi di valutazione rivolgendosi ai competenti
Provveditorati agli Studi.
Si ritiene, infine, opportuno precisare che per le
modificazioni intervenute nella normativa in materia di trattamenti
di famiglia con l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (1)
convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153 (2), istitutivo
dell'assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti
(Modificazioni riguardanti, tra l'altro, l'eliminazione del requisito
del carico ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione
suddetta e l'esclusione dal nucleo dei figli studenti
ultradiciottenni), a partire dal 1' gennaio 1988 le presenti
disposizioni restano limitate, oltre alle domande riferite a periodi
antecedenti la predetta data, alle richieste riguardanti i figli
studenti, fino al 21' anno di eta' dei lavoratori autonomi e dei
pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
relativamente ai quali, come precisato con circolare n. 59 del 24
marzo 1988 (3), continuano ad essere applicate le specifiche
normative relative agli assegni familiari e alle quote di
maggiorazione delle pensioni.
Le presenti disposizioni si applicano altresi' in tutti i
casi in cui la cessazione del diritto alla corresponsione dei
trattamenti di famiglia e dell'assegno al nucleo non comporti la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a
carico e/o ad essa connessi, tra i quali, ad esempio, il diritto
all'assistenza di malattia per i familiari a carico (secondo la
normativa sugli assegni familiari) dei soggetti tenuti al versamento
dei contributi per l'assistenza stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 675.
(2) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1113.
(3) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 910.