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Circolare 10 del 12 gennaio 1990
Oggetto:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, concernente elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.
Si fa seguito al messaggio n. 2883 del 5 gennaio 1990
(allegato 1) e si impartiscono le disposizioni per l'applicazione
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre
1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.299 del
23 dicembre 1989, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 2,
della legge 29 dicembre 1988, n.544, concernente la riliquidazione
delle pensioni con decorrenza compresa nel periodo dal 1ø gennaio
1984 al 31 dicembre 1989, conseguite per effetto di un numero di
settimane di contribuzione non inferiore a 781, e l'elevazione dei
limiti massimi di retribuzione pensionabile per le pensioni aventi
decorrenza compresa nel periodo dal 1ø gennaio 1971 al 31 dicembre
1984 (allegato 2).
1 - PENSIONI CONSEGUITE PER EFFETTO DI UN NUMERO DI SETTIMANE DI
ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA EFFETTIVA E
FIGURATIVA NON INFERIORE A 781 (articolo 1).
L'articolo 1 del decreto in esame prevede la
riliquidazione, con effetto dal 1ø gennaio 1990, delle pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidita', vecchiaia e
superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia,
conseguite sulla base di almeno 781 settimane di assicurazione e
contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa.
2
La disposizione riguarda le pensioni, aventi decorrenza
compresa nel periodo dal 1ø gennaio 1984 al 31 dicembre 1989,
integrate al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge
11 novembre 1983, n. 638 (comma 1), o anche, nei limiti che saranno
in seguito specificati, di importo superiore al trattamento minimo
stesso (comma 2).
Per l'individuazione delle pensioni di reversibilita' da
riliquidare deve farsi riferimento, secondo quanto disposto dal
comma 3 dello stesso articolo 1, alla data di decorrenza della
relativa pensione diretta.
Si ritiene utile ribadire che, secondo le disposizioni
impartite a suo tempo con circolare n. 691 E.A.D. - n. 60068 A.G.O.
- n. 8907 O. del 27 giugno 1981, l'accertamento del requisito delle
781 settimane di contribuzione per le pensioni di riversibilita' va
effettuato con riferimento all'intera posizione assicurativa del
dante causa alla data della morte, e cio' indipendentemente dalla
circostanza che solo parte di essa sia stata utilizzata per la
liquidazione della pensione diretta.
Dalla riliquidazione sono esclusi gli assegni di invalidita'
liquidati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, poiche' non
sono integrabili al trattamento minimo a norma dell'art. 6 della
legge n. 638/1983.
1.1 - Pensioni integrate al trattamento minimo.
I miglioramenti disposti dall'articolo 1 del decreto in
esame debbono essere attribuiti, analogamente a quanto operato a suo
tempo ai fini della riliquidazione prevista dall'articolo 4 della
legge 15 aprile 1985, n.140, per le pensioni acquisite con almeno
781 settimane di contribuzione effettiva e figurativa aventi
decorrenza anteriore al 1ø gennaio 1984, oltre che alle pensioni
totalmente integrate al trattamento minimo, anche alle pensioni
integrate parzialmente ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della
citata legge n. 638/1983, nonche' alle pensioni integrate al
trattamento minimo il cui importo sia "cristallizzato", a norma
dell'articolo 6, comma 7, della stessa legge, per effetto del
successivo superamento dei limiti di reddito.
1.2 - Criteri per l'attribuzione degli incrementi.
La riliquidazione prevista dall'articolo 1 del decreto
presidenziale consiste nell'attribuzione, sull'importo della
pensione adeguata in essere al 31 dicembre 1989, di una
maggiorazione mensile pari a lire 2.500 per ogni anno di
contribuzione effettiva e figurativa fatta valere dal pensionato
alla data di decorrenza della pensione, con esclusione, quindi,
della eventuale contribuzione volontaria, nonche' della contribuzione
effettiva e figurativa successiva alla data di decorrenza della
pensione.
Poiche' il sistema di computo dell'anzianita' contributiva e'
articolato su base settimanale, anche l'importo di lire 2.500
mensili per ogni anno di contribuzione dovra' essere rapportato a
settimana; pertanto, per ogni settimana di contribuzione effettiva e
figurativa sara' attribuito l'importo di lire 48,077, pari a 1/52 di
lire 2.500.
Il comma 4 dell'articolo 1 dispone, altresi', che l'importo
complessivo di pensione conseguente alla riliquidazione assorbe la
maggiorazione ex articolo 14 quater, commi 3 e 4, della legge 29
febbraio 1980, n.33, eventualmente corrisposta. Si ricorda che
l'ipotesi puo' riguardare soltanto le pensioni aventi decorrenza
compresa tra il 1ø gennaio 1984 e il 31 maggio 1985. Infatti, in
conseguenza dell'abrogazione, prevista dall'art. 4, comma 8, della
legge n. 140/1985, delle disposizioni di cui all'articolo 14 quater,
commi 3 e 4, della legge n.33/1980, le pensioni aventi decorrenza
dal 1ø giugno 1985 in poi, ancorche' conseguite per effetto di almeno
781 settimane di contribuzione effettiva e figurativa, non hanno
beneficiato della maggiorazione prevista dalla disposizione
abrogata.
Per le pensioni ai superstiti, a norma di quanto previsto
dal comma 4 dell'articolo 1, la maggiorazione dovuta dal 1ø gennaio
1990 deve essere ridotta in proporzione alle aliquote di
reversibilita'.
1.3 - Misura minima degli incrementi.
Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che la riliquidazione
effettuata secondo i criteri innanzi indicati non puo' comportare, in
ogni caso, un incremento perequabile di pensione inferiore a lire
50.000 mensili rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre
1989, con riassorbimento, per le pensioni aventi decorrenza compresa
tra il 1ø gennaio 1984 ed il 31 maggio 1985, della maggiorazione di
cui all'articolo 14 quater, commi 3 e 4, della legge n.33/1980.
Da cio' consegue che, per le pensioni totalmente integrate
al trattamento minimo alla data del 31 dicembre 1989, l'importo
spettante al 1ø gennaio 1990 non puo' comunque essere inferiore a
lire 534.500 mensili, essendo pari a lire 484.500 il trattamento
minimo mensile vigente al 31 dicembre 1989. Lo stesso importo
mensile e', quanto meno, dovuto anche ai pensionati che al 31
dicembre 1989 percepivano, in aggiunta al trattamento minimo, la
maggiorazione ex articolo 14 quater, commi 3 e 4, della legge
n.33/1980, giacche' tale maggiorazione, come espressamente disposto
dallo stesso comma 5 dell'articolo 1 del decreto, e' riassorbita
nell'incremento minimo dovuto per effetto della riliquidazione.
L'importo risultante al 1ø gennaio 1990 dalla
riliquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 costituisce il
nuovo importo della pensione adeguata. Di conseguenza, le pensioni
totalmente integrate al trattamento minimo al 31 dicembre 1989
risulteranno dal 1ø gennaio 1990 di importo superiore a tale
trattamento e, quindi, dalla stessa data non saranno piu' soggette,
fra l'altro, alla disciplina dell'articolo 6 della legge n.638/1983
per quanto riguarda l'accertamento del diritto all'integrazione.
Nel caso, invece, di pensioni integrate parzialmente al
trattamento minimo o con trattamento minimo "cristallizzato", il
nuovo importo della pensione riliquidata risultera', o meno,
superiore a quello del trattamento minimo di lire 484.500, a seconda
della misura della pensione spettante al 31 dicembre 1989.
1.4 - Pensioni di importo superiore al trattamento minimo.
Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto presidenziale
prevede la maggiorazione anche per le pensioni, conseguite per
effetto di almeno 781 settimane di contribuzione obbligatoria
effettiva e figurativa, di importo, al 31 dicembre 1989, superiore
al trattamento minimo di lire 484.500, ma inferiore all'ammontare
complessivo costituito dal trattamento minimo stesso aumentato, ai
sensi del comma 1, in ragione di lire 2.500 mensili per ogni anno di
contribuzione effettiva e figurativa fatta valere dal pensionato
alla data di decorrenza della pensione. In tali casi, la misura
della pensione in pagamento al 31 dicembre 1989 e' aumentata, dal 1ø
gennaio 1990, fino a raggiungere il suddetto importo complessivo, a
condizione che sussistano per il pensionato i presupposti di legge
per il diritto all'integrazione al trattamento minimo.
In pratica, per ciascun pensionato interessato, si calcola
l'importo complessivo che spetterebbe al medesimo ai sensi del comma
1 come se la pensione fosse integrata al trattamento minimo alla
data del 31 dicembre 1989. Tale importo complessivo, se superiore a
quello percepito al 31 dicembre 1989, e' corrisposto dal 1ø gennaio
1990, sempre che sussistano le condizioni per l'integrazione al
trattamento minimo. L'applicazione del comma 2 dell'articolo 1 non
puo' prescindere, pertanto, dalla valutazione della situazione
reddituale del pensionato, a meno che questi non benefici di altra
pensione integrata al trattamento minimo, che escluderebbe di per se'
l'integrabilita' della pensione di cui trattasi.
Anche alle pensioni di cui al comma 2 e' dovuto, come
minimo, dal 1ø gennaio 1990, l'importo complessivo di lire 534.500,
spettante alle pensioni totalmente integrate ai sensi dell'art. 6
della legge n. 638/1983.
Si ritiene, infine, che non possano essere escluse dagli
aumenti le pensioni il cui importo in pagamento al 31 dicembre 1989,
benche' superiore all'importo complessivo costituito dal trattamento
minimo di lire 484.500 aumentato di lire 2.500 mensili per ogni anno
di contribuzione effettiva e figurativa fatta valere dal pensionato,
sia tuttavia di ammontare inferiore a lire 534.500 mensili, e cioe'
all'importo complessivo da erogare, come minimo, dal 1ø gennaio
1990, alle pensioni totalmente integrate al trattamento minimo. Le
pensioni in parola saranno poste anche esse in pagamento, dal 1ø
gennaio 1990, nella misura di lire 534.500.
1.5 - Riliquidazione delle pensioni.
La riliquidazione delle pensioni in applicazione
dell'articolo 1 del decreto sara' effettuata in via automatica,
secondo i tempi che saranno comunicati successivamente, senza che si
renda necessario alcun adempimento da parte delle Sedi, salva
l'eventuale acquisizione dei dati reddituali per le pensioni di
importo superiore al mimino ai fini dell'accertamento delle
condizioni richieste per il diritto all'integrazione.
In sede di emissione generalizzata dei modelli reddituali,
si provvedera' in via automatica all'individuazione delle pensioni di
cui trattasi, ai fini dell'invio agli interessati del modulo per la
dichiarazione dei dati necessari.
2 - AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER LE
PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI
DIPENDENTI AVENTI DECORRENZA COMPRESA NEL PERIODO DAL 1ø GENNAIO
1971 AL 31 DICEMBRE 1984 (articolo 2)
L'articolo 2 del provvedimento piu' volte citato modifica il
limite massimo di retribuzione annua pensionabile preso a base per
determinare l'importo delle pensioni, autonome e supplementari,
liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti con decorrenza compresa nel periodo dal 1ø
gennaio 1971 al 31 dicembre 1984.
La norma prevede, piu' esattamente, una diversa, crescente
entita' dei "tetti" in questione, in funzione dell'anno di decorrenza
originaria del trattamento pensionistico.
Per le pensioni di reversibilita', a norma del comma 5
dell'articolo in esame, il nuovo "tetto" da prendere a base ai fini
del ricalcolo dalla prestazione deve essere individuato con
riferimento all'anno di decorrenza della pensione diretta del dante
causa.
2.1 - Nuovi limiti massimi di retribuzione pensionabile.
Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che il limite massimo
di retribuzione annua, ai fini della determinazione delle pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti liquidate con decorrenza compresa nel periodo dal 1ø
gennaio 1971 al 31 dicembre 1984, e' fissato nella misura indicata
nella tabella seguente, nella quale si e' ritenuto utile riportare
anche la misura dei tetti validi per i periodi antecedenti la data
dalla quale ha effetto la riliquidazione.
L'applicazione pratica del provvedimento comportera' la
necessita' di procedere alla rideterminazione della retribuzione
pensionabile da prendere a base per la riliquidazione delle
pensioni. A tale fine dovranno essere osservati tutti i criteri
vigenti all'epoca della decorrenza originaria della pensione, con
l'ovvio riferimento, per quel che attiene al limite massimo di
retribuzione pensionabile, alla nuova misura fissata dal decreto
presidenziale.
Si ritiene opportuno precisare che per le pensioni
liquidate con l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge n.
336/1970, e successive modificazioni, la retribuzione pensionabile
da utilizzare ai fini della riliquidazione di cui trattasi deve
essere individuata anche con riferimento alla "retribuzione
tabellare" a suo tempo comunicata dall'Ente datore di lavoro.
MASSIMALI DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE
=======================================================================
! !MASSIMALI DI RETRIBUZIONE!Perc/le !MASSIMALI DI RETRIBUZION
! ANNO !PENSIONABILE PER PERIODI !commisu-!PENSIONABILE PER PERIODI
!DECORRENZA!ANTE D.P.C.M. 16 DIC.1989!razione !POST D.P.C.M. 16 DIC.198
! PENSIONE ! !pensione!
! ! IMPORTO ! IMPORTO ! alla ! IMPORTO ! IMPORTO
! ! ANNUO ! SETT/LE !retr/one! ANNUO ! SETT/LE
!----------!------------!------------!--------!------------!-----------
! 1971 ! 12.601.680 ! 242.340 ! 74 ! 13.157.000 ! 253.020
! ! (1) ! ! ! !
! 1972 ! 12.601.680 ! 242.340 ! 74 ! 13.725.000 ! 263.943
! 1973 ! 12.601.680 ! 242.340 ! 74 ! 14.419.0000000000000000
! 277.289 ! ! 1974 ! 12.601.680 ! 242.340 ! 74 ! 15
! 302.231 ! ! 1975 ! 12.601.680 ! 242.340 ! 74 ! 17
! 338.327 ! ! 1976 ! 12.601.680 ! 242.340 ! 80 ! 18
! 363.808 ! ! 1977 ! 12.601.680 ! 242.340 ! 80 ! 20
! 385.885 !
! 1978 ! 12.601.680 ! 242.340 ! 80 ! 22.178.000 ! 426.500
! 1979 ! 12.601.680 ! 242.340 ! 80 ! 23.113.000 ! 44444444
.481 ! ! 1980 ! 12.601.680 ! 242.340 ! 80 ! 24.235.000
.058 ! ! 1981 ! 18.500.000 ! 355.770 ! 80 ! 26.035.000
.673 ! ! ! (2) ! ! !
! ! 1982 ! 18.500.000 ! 355.770 ! 80 ! 27.705.000
.789 ! ! 1983 ! 20.271.000 ! 389.827 ! 80 ! 29.457.000
.481 ! ! ! (3) ! ! !
! ! 1984 ! 21.271.000 ! 409.058 ! 80 ! 30.321.000
.097 ! ==========================================================
=======
(artt. 11 e 14).
(2) Legge 23 aprile 1981, n. 155 (art. 19).
(3) Legge 29 maggio 1982, n. 297 (art. 3).
3
2.2 - Criteri di riliquidazione delle pensioni.
I commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto in esame prevedono
che la rideterminazione dell'importo della pensione sulla base dei
nuovi limiti di retribuzione pensionabile sia effettuata a seguito
di presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e
che la pensione riliquidata sia posta in pagamento a far tempo dal
1ø gennaio 1990, sempre che la relativa domanda venga presentata
entro il 30 giugno dell'anno medesimo.
Per le domande presentate in epoca posteriore al 30 giugno
1990, la pensione ricalcolata secondo i nuovi parametri retributivi
sara' posta in pagamento dal mese successivo a quello di
presentazione delle domande stesse.
Per la presentazione della domanda, come precisato con
messaggio n. 2883 del 5 gennaio 1990, possono essere utilizzati i
modelli Vo - Io - So 3, sui quali gli interessati specificheranno
che la richiesta e' intesa ad ottenere la riliquidazione di cui
all'art. 2 del decreto 16 dicembre 1989. Dovranno comunque essere
considerate valide le domande presentate allo stesso fine in
qualsiasi forma.
Si ritiene che le eventuali domande presentate in epoca
anteriore alla pubblicazione del Decreto, sulla base delle notizie
diffuse dagli Organi di informazione, possano considerarsi
validamente presentate ai fini della riliquidazione della pensione
con effetto dal 1ø gennaio 1990, sempre che ovviamente ricorrano le
condizioni di legge.
Il comma 3 del decreto stabilisce che l'aumento derivante
alle pensioni interessate dalla riliquidazione effettuata
utilizzando i nuovi "tetti" non venga attribuito per intero.
L'anzidetto comma dispone, infatti, che la differenza tra l'importo
conseguente alle operazioni di riliquidazione, aumentato di tutte le
rivalutazioni intervenute tra la data di decorrenza originaria del
trattamento pensionistico e la data dalla quale ha effetto la
riliquidazione, previo riassorbimento di quanto eventualmente
corrisposto a norma degli artt. 5 e 3, rispettivamente, delle leggi
n. 140/1985 e n. 544/1988, e l'importo della pensione in pagamento
deve essere corrisposta nella misura del 60 per cento.
Gli articoli 5 e 3 delle anzidette leggi riguardano, com'e'
noto, gli aumenti concessi in misura percentuale diversa, in
funzione della decorrenza, alle pensioni d'importo superiore al
trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1ø luglio
1982. Inizialmente contenuti entro limiti prefissati, e con
erogazione scaglionata nel triennio 1985-1987, detti aumenti sono
stati attribuiti dal 1ø gennaio 1988 anche per la parte eccedente
tali limiti.
In fase di attuazione dell'articolo 2 in esame, quindi,
l'importo della pensione rideterminato in base al nuovo tetto di
retribuzione pensionabile alla data di decorrenza deve essere
incrementato degli aumenti di perequazione automatica intervenuti
tra la data di decorrenza originaria della pensione e la data dalla
quale ha effetto la riliquidazione, con esclusione degli aumenti di
cui ai sopra citati articoli 5 e 3 delle leggi n. 140/1985 e n.
544/1988.
La differenza risultante tra il nuovo importo cosi'
determinato e la misura della pensione gia' in pagamento alla data
dalla quale ha effetto la riliquidazione dovra' essere attribuita,
come gia' detto, in ragione del 60 per cento.
Qualora, peraltro, dalle operazioni sopra descritte dovesse
risultare piu' favorevole l'importo del trattamento in essere alla
predetta data, sara' lasciato in pagamento quest'ultimo importo. Tale
circostanza potra' verificarsi soprattutto per le pensioni con
decorrenza anteriore al 1ø luglio 1982, sulle quali sono stati
attribuiti gli aumenti previsti dagli articoli 5 e 3 delle leggi n.
140/1985 e n. 544/1988.
2.3 - Riliquidazione dei supplementi retributivi.
Il comma 4 dell'art. 2 detta disposizioni per l'estensione
dei nuovi piu' favorevoli limiti di retribuzione pensionabile anche
ai supplementi retributivi liquidati a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza
compresa nel periodo dal 1ø giugno 1981 al 31 dicembre 1984, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Le operazioni di riliquidazione dei supplementi in
questione dovranno essere effettuate con gli stessi criteri
illustrati per le pensioni, tenendo conto, ai fini della
individuazione del tetto, della decorrenza del supplemento.
2.4 - Informativa agli interessati.
Le Sedi sono invitate a dare la massima diffusione, tramite
i consueti canali di informazione, sia ai pensionati che agli Enti
di patronato, alle disposizioni contenute nella presente circolare,
con particolare riferimento a quelle riguardanti le modalita' di
presentazione della domanda.
2.5 - Istruzioni operative.
Per l'attuazione dell'articolo 2 si fa riserva di
successive istruzioni in ordine alla segnalazione dei dati una volta
che siano state messe a punto le relative procedure, nonche' i
programmi di calcolo.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA
ALLEGATO 1
MESSAGGIO N. 02883 DEL 5.1.1990
MITTENTE: SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
dicembre 1989, concernente elevazione dei livelli dei
trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.
La Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.299 del 23
dicembre 1989, ha pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 dicembre 1989, emanato in attuazione dell'articolo
3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n.544, concernente
elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
pensioni.
1 - Pensioni attribuite per effetto di un numero di settimane di
contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa non inferiore
a 781.
L'articolo 1 del provvedimento in esame prevede per le
pensioni al minimo conseguite per effetto di un numero di settimane
di assicurazione e contribuzione effettiva e figurativa non
inferiore a 781, liquidate con decorrenza compresa tra il 1ø gennaio
1984 e il 31 dicembre 1989 a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale
minatori e del soppresso fondo IVS per gli operai delle miniere di
zolfo della Sicilia, una maggiorazione di lire 2.500 mensili per
ogni anno di contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa
Analogo beneficio compete, altresi', alle pensioni
conseguite sulla base dello stesso numero di contributi di importo
superiore al minimo, ma inferiore all'ammontare complessivo
costituito dal minimo aumentato della predetta maggiorazione, sempre
che per tali pensioni sussistano i requisiti per la integrabilita'
al minimo.
4
L'individuazione e la riliquidazione delle pensioni
interessate sara' effettuata d'ufficio in via automatica, senza che
si renda necessaria alcuna domanda da parte dei pensionati.
2 - Aumento del limite massimo di retribuzione pensionabile per le
pensioni dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori
dipendenti liquidate con decorrenza compresa nel periodo dal 1ø
gennaio 1971 al 31 dicembre 1984.
L'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la
riliquidazione delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, con decorrenza compresa nel periodo dal 1ø
gennaio 1971 al 31 dicembre 1984, sulla base di piu' elevati limiti
massimi di retribuzione pensionabile, fissati in relazione alla
decorrenza della pensione.
Oltre che alle pensioni, la disposizione in esame si
applica, per espressa previsione normativa, anche ai supplementi di
pensione retributivi liquidati con decorrenza compresa nel periodo
dal 1ø giugno 1981 al 31 dicembre 1984.
Ai fini della riliquidazione di cui trattasi, gli
interessati devono presentare apposita domanda utilizzando i modelli
Vo-Io-So 3 con l'indicazione della specifica richiesta. Dovranno
essere comunque considerate valide le domande presentate, in
qualsiasi forma, allo stesso fine.
La riliquidazione ha effetto dal 1ø gennaio 1990 per le
domande presentate entro il 30 giugno 1990, ovvero dal mese
successivo a quello della presentazione, se posteriore a tale data.
* *
*
Con circolare in corso di emanazione vengono fornite piu'
dettagliate istruzioni.
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
FAMILIARI