Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 1990 Circolare 198 del 24 agosto 1990
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 5242
Circolare 198 del 24 agosto 1990
Oggetto:
Ex titolare di prestazione pensionistica di invalidità revocata o non confermata. Diritto all'assegno di invalidità. Requisiti contributivi. Sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Lavoro n.849/90.
Con sentenza n.849/90 del 7 febbraio 1990, la Corte di
Cassazione, nel decidere una controversia conseguente a revoca di
pensione di invalidita', ha esaminato e deciso alcune dibattute
questioni interpretative in materia di invalidita' pensionabile.
Essendo ragionevolmente da escludere, sulla specifica materia un
mutamento di indirizzo della Suprema Corte, si ravvisa la necessita'
di adeguare l'operato dell'Istituto ai principi sanciti dalla citata
sentenza che vengono qui di seguito succintamente illustrati.
1 - Ripristino, con decorrenza differita, della pensione di
invalidita' revocata o dell'assegno di invalidita' revocato o
non confermato. Requisito contributivo relativo.
Da parte di alcune S.A.P. sono stati segnalati, nel recente
passato, i casi di lavoratori gia' titolari di pensione di
invalidita' revocata per cessazione dello stato invalidante nei
confronti dei quali, in sede di contenzioso amministrativo, era
stato nuovamente riconosciuto sussistente, da data successiva a
quella della revoca, uno stato di invalidita'.
Alla richiesta di conoscere a quale data dovesse farsi
riferimento per accertare l'esistenza o meno del requisito
contributivo relativo, questa Direzione Generale, richiamandosi ad
un principio a suo tempo affermato dalla Corte di Cassazione, ha
dato risposta rilevando, pregiudizialmente che, nel ricorso avverso
il provvedimento di revoca potesse ritenersi compresa una implicita
e subordinata domanda di prestazione con decorrenza dal primo giorno
del mese successivo a quello di insorgenza del nuovo stato
invalidante: di qui la conclusione che il requisito contributivo nel
quinquennio dovesse sussistere alla data di proposizione del ricorso
amministrativo avverso il provvedimento di revoca.
Con la sentenza in precedenza citata la Corte di Cassazione ha
ripreso in esame la questione affermando che, nel caso in cui la
soglia invalidante risulti reintegrata in epoca successiva a quella
della revoca, il trattamento previdenziale di invalidita' deve
essere ripristinato dalla data di insorgenza del nuovo stato di
invalidita' senza necessita' di accertare nuovamente l'esistenza del
requisito contributivo relativo ritenendosi sufficiente quello
accertato con riferimento alla domanda amministrativa che ha dato
luogo per la prima volta al riconoscimento della prestazione.
Per quanto concerne in particolare l'ex titolare di assegno di
invalidita' revocato o non confermato per cessazione dello stato
invalidante, il diritto ad ottenere nuovamente la prestazione a
decorrere dalla reintegrazione della soglia invalidante si fonda,
secondo la Corte di Cassazione, sul dettato dell'art.9, ultimo
comma, della legge n.222/1984, a mente del quale "in caso di
aggravamento delle infermita' documentato ai sensi del comma 3 del
presente articolo, l'interessato puo' chiedere la revisione del
provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione": revisione
che, secondo la Suprema Corte, non richiede la sussistenza di un
requisito contributivo riferito alla data in cui viene richiesta.
Resta pertanto fermo che nel caso in cui, a seguito di ricorso
avverso il provvedimento di revoca o di mancata conferma del
trattamento pensionistico di invalidita' per cessazione dello stato
invalidante, si accerti la sopravvenienza di un nuovo stato di
invalidita' deve farsi luogo alla concessione della prestazione dal
primo giorno del mese successivo all'insorgenza del nuovo stato
invalidante ritenendo automaticamente soddisfatto il requisito
contributivo relativo e questo anche nel caso in cui la relativa
misura risulti superiore a quella richiesta al tempo della prima
concessione della prestazione revocata o non confermata.
2 - Domanda di assegno di invalidita' presentata da ex titolare di
trattamento pensionistico di invalidita' (pensione o assegno)
revocato o non confermato per cessazione dello stato
invalidante.
Nel caso in cui il lavoratore gia' titolare di trattamento
pensionistico di invalidita' (pensione o assegno) revocato o non
confermato per cessazione dello stato invalidante presenti nuova
domanda di assegno, il riconoscimento del diritto e' subordinato,
oltre che all'esistenza di un nuovo stato invalidante, alla
sussistenza del requisito contributivo relativo nel quinquennio
precedente la data di presentazione della domanda.
Per l'ipotesi che la nuova domanda venga presentata da ex
titolare di assegno di invalidita' revocato la Corte di Cassazione
ha affermato che, ai fini del conseguimento del requisito
contributivo nel quinquennio, devono considerarsi utili i periodi di
godimento dell'assegno di invalidita', nei quali non sia stata
prestata attivita' lavorativa".
In tal senso, secondo la Suprema Corte, deve essere interpretato
l'art.1, comma 6 , della legge n.222/1984 il quale, nel sancire la
non reversibilita' dell'assegno di invalidita', prevede
ulteriormente che "ai fini del conseguimento dei requisiti di
contribuzione di cui al comma 2 del successivo articolo 4, si
considerano utili i periodi di godimento dell'assegno, nei quali non
sia stata prestata attivita' lavorativa.
La suddetta previsione - si legge nella sentenza della Suprema
Corte - non contiene specifici riferimenti ad alcun tipo di pensione
e deve pertanto ritenersi autonoma, malgrado la suo collocazione,
rispetto alla prima parte dello stesso comma riguardante la pensione
ai superstiti.
Ne consegue che, in caso di domanda di assegno di invalidita'
presentata da ex titolare della stessa prestazione revocata o non
confermata per cessazione dello stato invalidante o per mancata
richiesta di conferma, i requisiti contributivi devono essere
accertati ritenendo utili i periodi di godimento dell'assegno
revocato o non confermato durante i quali non sia stata prestata
attivita' lavorativa: restando esclusa, secondo la previsione
normativa, la valutabilita' di tali periodi ai fini della misura
della prestazione.
Le presenti istruzioni devono trovare applicazione per i casi
futuri e per quelli in corso di trattazione: i casi gia' definiti in
difformita' saranno riesaminati a domanda degli interessati e
definiti conformemente.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA