Eureka Previdenza

Circolare 173 del 26 giugno 1991

Oggetto:
Art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120. Benefici pensionistici ai lavoratori privi della vista.

L'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113, ha riconosciuto in favore dei centralinisti non vedenti, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva. (V. Circolare n. 849 R.C.V., n. 53639 A.G.O. n. 5204/O. del 26 maggio 1987).
L'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del giorno 11 aprile 1991 ed entrata in vigore il 26 aprile 1991 - ha ampliato il campo di operativita' della norma sopracitata disponendo testualmente:
"Le attivita' lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti: conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianita' assicurativa".
Ai fini dell'applicazione della norma citata
nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. si forniscono le
seguenti istruzioni.
1) DESTINATARI DELLA NORMA.
Dal coordinamento dell'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 con
l'art. 1 della stessa legge - che per definire la condizione di
privo della vista richiama il primo comma dell'art. 6 della legge 2
aprile 1968, n. 482 - discende che il beneficio riconosciuto
dall'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113 ai centralinisti
non vedenti viene esteso a tutti i lavoratori privi della vista
intendendo per tali "coloro che sono colpiti da cecità assoluta o
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli
occhi con eventuale correzione".
2) NATURA ED ENTITA' DEL BENEFICIO
Per quanto concerne i contenuti del beneficio riconosciuto
ai lavoratori in questione, l'art. 2 della legge n. 120/1991,
interpretando autenticamente l'art. 9, comma 2, della legge n.
113/1985, stabilisce che il beneficio dalla stessa previsto in
favore dei centralinisti non vedenti viene esteso agli altri
lavoratori privi della vista "anche agli effetti dell'anzianita'
assicurativa".
Cio' significa che il beneficio di quattro mesi di
contribuzione figurativa per ogni anno di servizio deve essere
considerato utile sia ai fini della determinazione dell'anzianita'
contributiva sia ai fini dell'anzianita' assicurativa.
Si precisa che il beneficio va concesso, proporzionalmente,
anche per periodi di attivita' inferiori all'anno aumentando di un
terzo il numero delle settimane di lavoro svolto.
Resta fermo, peraltro, che il riconoscimento disposto dalla
norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi
sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di
anzianita' priva di collocazione temporale che assume rilevanza solo
in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico.
3) PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO.
La maggiorazione di anzianita' riconoscibile ai destinatari
della norma va rapportata solo ai periodi di attivita', con
esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione
volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad
attivita' lavorativa.
A tal fine dovranno essere presi in considerazione i
periodi di lavoro svolto in concomitanza con il possesso del
requisito sanitario richiesto (cecita' assoluta ovvero residuo
visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione) anche se anteriori all'entrata in vigore della
legge n. 120/91 (26.4.1991) che siano valutabili ai fini della
liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche
aventi decorrenza successiva a tale data.
4) MOMENTO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA'
La maggiorazione di anzianita' va attribuita all'atto della
liquidazione della pensione.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di
posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a
norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve
prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola.
Della maggiorazione spettante sara' tenuto conto
direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento
della liquidazione della pensione, in relazione ai vari periodi di
servizio totalizzati dall'interessato nei diversi trattamenti
previdenziali.
Deve invece tenersi conto della maggiorazione di anzianita'
in discorso in sede di determinazione della riserva matematica,
secondo i criteri dell'art. 13 della legge 1338/62, nelle varie
ipotesi in cui e' previsto il ricorso a tali modalita' di calcolo.
5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
L'attribuzione del beneficio in argomento e' subordinato
alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati
o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione.
Al riguardo si precisa preliminarmente che i privi della
vista possono appartenere alle seguenti categorie: ciechi civili,
ciechi di guerra, invalidi per servizio ciechi e invalidi del lavoro
ciechi.
Cio' posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie
richieste dalla legge (cfr. precedente p. 3), potra' risultare dalla
documentazione appresso specificata.
Ciechi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato
dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento
dell'invalidita' civile.
Ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal Ministero del
Tesoro, Direzione Generale per le pensioni di guerra.
Ciechi invalidi per servizio: Mod. 69 ter rilasciato dalle
Pubbliche Amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento
della cecita'.
Ciechi invalidi del lavoro: corrispondente documento di
riconoscimento rilasciato dall'INAIL.
6) LIQUIDAZIONE E RICOSTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.
La maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva
e' utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle
prestazioni pensionistiche (assegni di invalidita', pensioni dirette
e indirette (1), autonome e supplementari, supplementi di pensione)
aventi decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della
L. n. 120/1991 (2).
Al riguardo l'art. 2 della legge in esame stabilisce
espressamente che il beneficio e' utile "anche agli effetti
dell'anzianita' assicurativa".
Ne consegue che la data di inizio dell'assicurazione dei
lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un
numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione
convenzionale dell'anzianita' contributiva riconoscibile nei singoli
casi.
L'anzianita' contributiva utile ai fini del diritto (3) e
della misura della prestazione deve essere determinata maggiorando
quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di
settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai
sensi dell'art. 9 della legge n. 113/1985.
Si ricorda che, ai fini della riduzione dei requisiti di
eta', di contribuzione e di assicurazione prevista dalla norma
citata, per lavoratori ciechi si intendono coloro che siano stati
colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non
superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione.
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(1) La maggiorazione convenzionale non e' utile ai fini della
liquidazione delle pensioni di riversibilita' spettanti ai
superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza
anteriore all'entrata in vigore della legge n. 120/91.
(2) In presenza di domande di pensione diretta in corso alla data
anzidetta ed accoglibili per effetto della maggiorazione
convenzionale, la prestazione deve essere concessa, a norma
dell'art. 18 del DPR n. 488/1968, in "Atti Ufficiali" pag. 459, dal
primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei
requisiti e comunque da data non anteriore al 1 maggio 1991.
(3) I requisiti di assicurazione e contribuzione per il
riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in favore dei
lavoratori ciechi sono quelli stabiliti dal penultimo comma
dell'art. 9, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218
(v.circ.n.53401 Prs. del 25 marzo 1970, paragrafo 3 in "Atti
Ufficiali" pag. 382).
Ne consegue che i lavoratori con residuo visivo superiore
ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione hanno diritto alla maggiorazione
convenzionale dell'anzianita' di cui all'art. 9 della legge n.
113/1985 ma non hanno diritto alla riduzione dei requisiti per la
pensione di vecchiaia.
La retribuzione media pensionabile utile ai fini della
misura della pensione deve essere determinata, secondo le norme
comuni, in corrispondenza delle ultime 260 settimane di
contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o
accreditata sulla posizione assicurativa dell'interessato.
Come e' stato precedentemente rilevato, il beneficio
attribuito dall'art. 9 della legge n. 113/1985 consiste in una
maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva priva di
una sua collocazione temporale: ne consegue che il requisito di
contribuzione relativo al quinquennio precedente la domanda di
assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' (ovvero al
quinquennio precedente il decesso in caso di pensione ai superstiti)
deve considerarsi automaticamente perfezionato nel caso in cui, nel
quinquennio considerato, risulti versato per lavoro effettivamente
svolto dall'interessato un numero di contributi che, maggiorato ai
sensi del citato art. 9, integri, eventualmente in concorso con gli
altri contributi versati o accreditati nel quinquennio, il requisito
di contribuzione richiesto.
7) RIESAME DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DEI CENTRALINISTI NON
VEDENTI RESPINTE PER CARENZA DEL REQUISITO DI ASSICURAZIONE
Al paragrafo 5, della circolare n. 849 R.C.V. del 26 maggio
1987, nel dare istruzioni per l'applicazione dell'art. 9 della legge
n. 113/1985 nei confronti dei centralinisti non vedenti, e' stato
precisato che "la maggiorazione dell'anzianita' contributiva non influisce
sull'anzianita' assicurativa che deve essere sempre calcolata a far tempo dal
primo contributo versato o accreditato in favore dell'assicurato".
L'art. 2 della legge n. 120/1991, interpretando
autenticamente il sopracitato art. 9 della legge n.113/1985,
stabilisce che il beneficio riconosciuto dalla norma in questione
deve essere considerato utile "anche agli effetti dell'anzianita'
assicurativa".
Ne consegue che l'utilizzabilita' della maggiorazione
convenzionale agli effetti dell'anzianita' assicurativa deve
intendersi operante anche ai fini del riesame delle domande di
prestazioni pensionistiche richieste dai centralinisti non vedenti
con decorrenza compresa tra la data di entrata in vigore della legge
n. 113/1985 e quella di entrata in vigore della legge n. 120/1991
che, respinte in passato per carenza del requisito di assicurazione,
risultino ora accoglibili in virtu' della nuova normativa.
Le domande in questione saranno riesaminate a domanda degli
interessati e definite conformemente ai nuovi criteri.
8) CRITERI OPERATIVI
La segnalazione dei dati per la liquidazione e la
ricostituzione delle pensioni che hanno titolo all'applicazione del
beneficio previsto dalla disposizione in esame deve essere
effettuata con le modalita' indicate con messaggio n. 17956 del 4
agosto 1987, concernente i trattamenti pensionistici dei
centralinisti non vedenti (allegato 1).
Va peraltro tenuto presente che, per le pensioni di
vecchiaia, deve essere segnalato il codice "1" al campo 20/09 del
Pannello AV1 soltanto nel caso che i titolari abbiano diritto alla
riduzione dei requisiti stabiliti per il diritto a pensione, ai
sensi del penultimo comma dell'art. 9, sub art.2, della legge 4
aprile 1952, n. 218.
Delle maggiorazioni convenzionali di anzianita'
riconosciute ai sensi della norma in esame dovra' essere tenuta
apposita evidenza in vista delle istruzioni contabili che saranno
impartite in materia.
P. IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA

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