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Circolare 11 del 9 gennaio 1991
OGGETTO: Malattia insorta durante periodi di ferie. Deliberazione consiliare n.60 del 14.9.1990.
PREMESSA
Con circolare n. 134381 AGO/246 del 4 dicembre 1981 (1) sono state
emanate - conformemente agli orientamenti giurisprudenziali allora
prevalenti, successivamente ribaditi dalla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 1832 del 23 marzo 1982 - istruzioni dirette a
regolare i rapporti tra malattia e ferie, nel senso che la malattia
intervenuta durante il periodo di ferie non poteva considerarsi di per se'
causa di sospensione delle stesse (2). Il lavoratore ammalato non aveva
quindi diritto a percepire l'indennita' economica di malattia, essendo gia'
retribuito per "ferie" dall'azienda, se non nei casi in cui la
contrattazione, collettiva o individuale, avesse attribuito alla malattia
l'effetto sospensivo in questione (3).
Sulla materia, come e' noto (vds. messaggio n.31125 del 30 luglio
1988), e', poi, intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n.
616 del 30 dicembre 1987, ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, l'illegittimita' dell'art. 2109 c.c. "nella parte in
cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo di ferie ne
sospenda il decorso".
Parallelamente all'affermazione del principio della sospensione delle
ferie in caso di malattia, l'Alta Corte ha peraltro individuato la
necessita' di una regolamentazione della materia, auspicando al riguardo un
intervento del legislatore, che avrebbe potuto scegliere tra un
provvedimento specifico ed il semplice rinvio alla contrattazione
collettiva.
Nella perdurante attesa della cennata disciplina legislativa, il
Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha ritenuto, in considerazione
dell'efficacia immediatamente esecutiva della surrichiamata sentenza
costituzionale, confermata anche da numerose sentenze della magistratura,
di non poter ulteriormente esimersi dal conformarsi al nuovo principio,
provvedendo, contestualmente, all'emanazione delle opportune
direttive(all.1).
Tanto premesso, si forniscono le istruzioni che seguono, da valere nei
confronti dei lavoratori aventi diritto all'indennita' di malattia secondo
la normativa generale vigente che si ammalino nel corso di un periodo
feriale gia' iniziato (4).
DISPOSIZIONI OPERATIVE
L'attuazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la
sentenza richiamata in premessa postula, come si e' detto, una disciplina
di dettaglio che indichi chiaramente quali sono i periodi di incapacita'
lavorativa dovuti a malattia che danno luogo a sospensione delle ferie agli
effetti dell'erogazione del relativo trattamento economico a carico
dell'Istituto.
Poiche' ai fini dell'individuazione della predetta disciplina la
Consulta ha esplicitamente citato - sia pure esemplificativamente -
l'art.16 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (5) (contratto dipendenti
"parastato"), e' ad esso che la delibera consiliare di cui al richiamato
all.1 ha inteso espressamente riferirsi, stabilendo - per gli aspetti di
stretta pertinenza - che "agli effetti dell'erogazione delle prestazioni
economiche di malattia, le infermita' di durata superiore ai tre giorni
insorte durante un periodo di ferie retribuito ne interrompono il decorso,
sempre che abbiano comportato la necessita' di ricovero in ambito
ospedaliero, ovvero nei casi in cui il datore di lavoro e la Sede INPS del
luogo ove si e' verificato l'evento morboso siano stati posti in condizioni
di verificarle sulla base della documentazione e nei termini e modi
previsti dalla legge".
Rispetto all'anzidetta norma del DPR n.509, la delibera consiliare ha
quindi anche opportunamente previsto (a carico del lavoratore) l'obbligo
della notifica dell'evento pure nei confronti dell'azienda, la quale, alla
pari dell'Istituto, deve essere messa in grado non solo di ricevere notizia
dell'insorgere della malattia, ma anche di accertarne - secondo le
modalita' di legge - l'effettiva esistenza.
Come e' dato rilevare, due sono dunque le condizioni per riconnettere
alla malattia l'effetto sospensivo in parola: in primo luogo deve trattarsi
di malattia che superi in durata i tre giorni; in secondo luogo, che la
medesima abbia comportato la necessita' di ricovero ospedaliero o, in
alternativa, che sia stata tempestivamente ed adeguatamente notificata
all'Istituto e al datore di lavoro, nei modi e nei termini di legge, ai
fini sopra indicati.
Quanto al primo requisito, si precisa che l'arco temporale minimo
richiesto ha carattere tassativo, nel senso che infermita' che non si
potraggano per almeno quattro giorni non realizzano la condizione medesima.
A tal fine la durata di ciascuna malattia insorta durante il periodo
feriale e' da considerarsi autonomamente; la suddetta precisazione vale
anche nell'ipotesi in cui l'episodio morboso considerato costituisca
"ricaduta" di un altro precedente (che, a sua volta, puo' indifferentemente
essere iniziato e concluso prima dell'inizio del periodo di ferie, oppure
insorto prima del periodo di ferie precedentemente stabilito ma concluso
successivamente (6), ovvero, infine, ricompreso all'interno del periodo
feriale stesso).
Quanto alla seconda condizione, la stessa deve coesistere con la prima:
non e' sufficiente che l'infermita' superi i tre giorni, occorrendo
altresi' che essa sia tale da richiedere o un periodo di ricovero in ambito
ospedaliero (7), o, in diversa ipotesi, che sia accertabile in quanto tale
dall'Istituto e dallo stesso datore di lavoro sulla base della
documentazione e nei termini e modi previsti dalla legge.
Cio' significa che, nelle situazioni di cui sopra, in assenza di
ricovero (relativamente al quale non si pone ovviamente alcun problema di
reperimento del lavoratore o di ritardata notifica) il lavoratore, ai fini
del riconoscimento dell'indennita', da erogare nei limiti, alle condizioni
e secondo le modalita' previste per il settore e categoria di appartenenza,
e' tenuto - sia nei confronti dell'Istituto che del datore di lavoro - alla
osservanza di tutte le disposizioni vigenti nella materia in tema di
documentazione dello stato di malattia (8) e di invio della relativa
certificazione, di reperibilita' durante le fasce orarie e di comunicazione
del temporaneo recapito, eventualmente diverso da quello abituale.
Ricorrendo tale ultima ipotesi, ad evitare possibili disguidi, il
lavoratore dovra' indicare sulla certificazione -da inviare, per la
tempestiva predisposizione dei controlli ritenuti opportuni, alla SAP di
fatto competente nella diversa localita'- anche il domicilio abituale onde
identificare la Sede INPS tenuta alla trattazione della pratica, alla
quale, a cura della suddetta SAP, a conclusione dell'episodio morboso,
sara' trasmesso il relativo carteggio.
Resta inteso, sempre nell'ipotesi di evento morboso non comportante
ricovero, che, qualora l'infermita' venga denunciata in ritardo e sia gia'
sanitariamente conclusa (anche se relativamente alla sola prognosi indicata
sul certificato di cui trattasi), nessuna giornata di tale periodo di
malattia potra' essere indennizzata, stante il fatto che l'Istituto e/o il
datore di lavoro, secondo quanto sancito nella deliberazione consiliare in
oggetto, non sono stati messi in condizione di verificarla.
Tale particolare "ritardo" rileva, pero', soltanto ai fini
dell'indennizzabilita' dei giorni di prognosi indicati nel relativo
certificato, lasciando impregiudicata, agli altri effetti (collocazione
della carenza; durata minima dell'evento agli effetti interruttivi di cui
trattasi; elevazione della misura dell'indennita' dopo il 20 giorno; ecc.)
la durata dell'intera malattia comunque documentata (9).
Nei casi in cui il certificato medico di parte venga spedito (o
recapitato) oltre i due giorni previsti dalla legge, ma entro il periodo di
prognosi attestato, si richiamano le istruzioni contenute nella circ. n.11
PMMC/179 dell'8.8.1985, punto B.
MALATTIE INSORTE NEL CORSO DI FERIE IN PAESI ESTERI
Le indicazioni che precedono devono intendersi riferite (salvo,
ovviamente,la notifica alla Sede del luogo in cui il lavoratore si ammala)
anche alle malattie insorte nel corso di ferie in Paesi esteri, tenendo
presente che, nella circostanza, si deve distinguere tra Paesi CEE, Paesi
exstracomunitari con i quali vigono accordi di sicurezza sociale estesi
alla tutela del rischio di malattia, ed il resto dei Paesi terzi (vds.
circolare n.12 PMMC, n.1096 C.I./180 dell'8 agosto 1985, punto 1).
Per quanto concerne i primi due (Paesi CEE e convenzionati), la
notifica dell'evento morboso alla Sede INPS territorialmente competente
secondo la residenza italiana del lavoratore e' disciplinata da specifici
accordi internazionali (Regolamenti CEE e Convenzioni bilaterali).
Tali accordi prevedono, generalmente, che il lavoratore si premunisca,
prima di recarsi all'estero in temporaneo soggiorno, dell'apposito
formulario E 111 od altro equipollente (a seconda del Paese di
destinazione), da esibire all'istituzione sanitaria straniera competente, a
disposizione della quale il lavoratore medesimo dovra' mettersi in caso di
malattia, e che provvedera' a trasmettere in Italia la certificazione
medica acquisita, in uno con i referti dei controlli eventualmente
effettuati (di iniziativa o su richiesta).
Ai fini della sospensione del periodo feriale nonche' dell'erogazione
delle prestazioni economiche, resta in ogni caso a carico del lavoratore
l'onere di documentare al proprio datore di lavoro, entro due giorni dalla
data del rilascio del certificato, lo stato di malattia.
Per quanto riguarda invece i Paesi stranieri che non intrattengono con
l'Italia rapporti convenzionali nella specifica materia, i soggetti
interessati dovranno partecipare nei termini contrattuali, e comunque entro
due giorni, l'evento morboso alla propria azienda, trasmettendo
contemporaneamente all'Istituto la prevista certificazione sanitaria.
Tanto vale sempreche' si tratti di soggetti che lavorano normalmente in
Italia e che si recano nei Paesi sopraindicati per ferie. Ove invece si
tratti di lavoratori italiani, dipendenti da aziende tenute agli
adempimenti contributivi in Italia ai sensi della legge n. 398/1987,i quali
siano occupati nei suddetti Paesi e decidano di fruire negli stessi del
loro periodo feriale, vale ovviamente la relativa normativa, illustrata con
circolare n. 156 del 12 luglio 1988.
Ove la certificazione di malattia non risulti gia' legalizzata al
momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potra'
avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, prima di
qualsiasi anticipazione aziendale dell'indennita' economica (10).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE
Attesi gli indirizzi che in piu' circostanze sono stati dettati e
ribaditi in materia di verifica da esercitarsi nelle varie proiezioni nei
confronti delle prestazioni economiche di malattia e considerati, altresi',
gli oneri che potranno intendersi legati alle situazioni oggetto della
presente circolare, nell'intento di ovviare ad eventuali abusi, si richiama
l'attenzione delle dipendenze periferiche interessate sul piu' attento
svolgimento di ogni dovuta attivita' di controllo sia sul piano interno,
sulla base della documentazione posseduta, che su quello esterno.
Circa l'eventuale effetto sospensivo delle ferie in caso di
concomitanza di effettuazione di cure idrotermali - premesso che al
momento, in linea generale e fatte salve le eccezioni indicate nella
circolare n. 156/1989 vale nella materia la riserva a suo tempo formulata
in ordine ai criteri di erogazione delle prestazioni economiche nella
fattispecie - le relative precisazioni saranno impartite non appena
possibile.
Posta l'efficacia temporale riconosciuta alle pronunce di
illegittimita' costituzionale, la nuova regolamentazione - secondo i
criteri dianzi indicati - e' applicabile, su istanza del lavoratore, a
tutte le situazioni pregresse per le quali sia ancora possibile esercitare
la tutela giurisdizionale del diritto (non siano decorsi, cioe', i termini
di prescrizione, ovvero non sia intervenuta sentenza passata in giudicato).
Quanto sopra, nell'ovvio presupposto del rispetto, a suo tempo, della
normativa vigente in tema di documentazione dello stato di malattia e di
termini di invio della stessa.
Cio' premesso, e fatte salve, comunque, le risultanze connesse ad
eventuali omissioni nei confronti dell'Istituto, i datori di lavoro,
qualora non sia ancora trascorso un anno dalla scadenza del periodo (o dei
periodi) di paga durante il quale viene riconosciuta la sospensione delle
ferie per malattia (termine entro cui, ai sensi di legge, doveva essere
erogata l'indennita', ovvero l'"anticipazione") potranno, previa richiesta
del lavoratore - anche se nel frattempo cessato - da conservare ai propri
atti, e ferma restando la necessita' delle relative rettifiche nelle
registrazioni sui libri paga, erogare l'indennita' dovuta, riferita alle
giornate di malattia cadenti nel periodo feriale, ponendola a conguaglio
con i contributi; contestualmente si provvedera', come ovvio, agli
adempimenti contributivi conseguenti alla eventuale corresponsione di
trattamenti a carico del datore di lavoro (integrazione delle indennita' di
malattia anticipate, pagamento della carenza). Quanto sopra presuppone,
ovviamente, che, a seguito del riconoscimento, nell'ambito aziendale,
dell'effetto sospensivo delle ferie di cui trattasi, al lavoratore, per il
relativo periodo, sia stata corrisposta, in aggiunta al trattamento di
malattia, l'indennita' sostitutiva delle ferie non godute (11), ovvero sia
stato consentito lo spostamento ad altra data delle ferie come tali non
fruite.
Per l'eventuale riconoscimento, ai fini dei conguagli di cui trattasi,
dell'indennizzabilita' di eventi morbosi di data anteriore al suddetto
termine prescrizionale di un anno, fermo restando il presupposto di cui al
capoverso precedente, occorre invece un esplicito benestare dell'Istituto,
subordinato all'esistenza di formali, validi atti interruttivi della
prescrizione, avanzati dai lavoratori (o da loro rappresentanti) nei
confronti dell'Istituto stesso.
Circa le modalita' di conguaglio, relativamente ai casi pregressi, se
per l'evento non e' stata operata dal datore di lavoro alcuna anticipazione
per conto dell'Istituto (quando cioe' la malattia e' iniziata e terminata
nell'ambito del periodo feriale), i relativi dati dovranno essere
regolarmente esposti nell'apposito rigo prestampato del Mod. DM 10/2-89 del
mese in cui viene effettuato il conguaglio medesimo, unitamente a quelli
delle altre indennita' di malattia erogate. In caso contrario, saranno
seguite le istruzioni relative alla "Rideterminazione indennita' di
malattia e maternita" di cui al fascicolo "Istruzioni per la compilazione
delle denunce DM 10/89".
Per l'eventualita' che a seguito delle indicazioni di cui alla presente
circolare le aziende risultino debitrici nei confronti dell'Istituto, per
effetto di errate anticipazioni economiche nei confronti dei propri
dipendenti ammalatisi in periodo feriale, saranno ovviamente seguite le
istruzioni contenute nel medesimo fascicolo alla voce "Restituzione
indennita' di malattia e di maternita' indebitamente erogate e poste a
conguaglio".
Per le fattispecie, infine, di pagamento diretto non prescritte o
comunque ancora riconoscibili (qualora, ovviamente, per la casistica sia
ipotizzabile il godimento di "ferie"), agli adempimenti necessari
provvedera' l'Istituto, a domanda del lavoratore, il quale dovra' produrre
allo scopo l'attestazione del datore di lavoro che la malattia subita - si
ribadisce, superiore a tre giorni - e' stata ora considerata sospensiva del
periodo feriale a suo tempo in corso, con conseguente fruizione delle
relative giornate in altra data, ovvero, in caso contrario, con erogazione
del corrispondente compenso per ferie non godute. (11)
Anche in tale ipotesi la circostanza dovra' trovare conferma in
parallele registrazioni rettificative dei libri paga, se previsti.
DISPOSIZIONI FINALI
In relazione a tutto quanto precede, si ricorda che le istruzioni di
cui alla presente circolare hanno efficacia, oltre che - ovviamente - fino
all'emanazione della prevista regolamentazione legislativa, solo in assenza
di diversa previsione contrattuale riferita alla durata minima della
malattia o al tipo della stessa, agli effetti interruttivi delle ferie.
Sono, comunque, applicabili, in quanto compatibili, gli altri criteri sopra
illustrati.
Su tutti gli aspetti di rilevanza per i lavoratori e le aziende, le
Sedi vorranno dare adeguata informativa attraverso i consueti canali.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
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NOTE:
(1) V."Atti Ufficiali" 1981, pag.2877.
(2)Secondo i cennati orientamenti giurisprudenziali, le ferie non
iniziavano invece a decorrere affatto allorche' la malattia fosse
insorta prima della data di inizio delle ferie stesse e si fosse
prolungata oltre tale data: in tal caso, l'indennita' di malattia poteva
essere erogata ancorche' al lavoratore venisse corrisposto dall'azienda,
nei casi previsti (ad esempio, ferie collettive), il compenso per "ferie
non godute".
(3)In merito, si ricorda che ai sensi dell'art. 6, 2 comma, della legge 11
gennaio 1943, n.138, l'indennita' di malattia non e' dovuta allorquando
il relativo trattamento economico e' corrisposto per legge o per
contratto dal datore di lavoro o da altri Enti.
(4)Per le malattie iniziate prima del decorso delle ferie, si richiama, ad
ogni buon conto, quanto precisato alla nota 2).
(5)Erroneamente riportato con il n.501. E' noto che attualmente vige il DPR
23.8.1988, n.395.
(6) In tale ipotesi si rammenta peraltro quanto precisato alla nota 2).
(7)Sul punto, si precisa che le prestazioni ospedaliere di pronto soccorso,
cosi' come quelle fruite in regime di "day hospital", non rientrano
nella definizione di degenza di cui alla piu' volte nominata delibera
consiliare di cui trattasi; analogamente, la natura del luogo di cura -
ospedale pubblico, casa di cura convenzionata, clinica privata - non
assume rilevanza ai fini di cui trattasi.
(8)E' da notare che la prestazione di pronto soccorso, ove non venga
attestata altrimenti l'incapacita' al lavoro, non e' valida, di per se',
come certificazione di malattia.
(9) A maggior chiarimento, valgono le seguenti esemplificazioni:
Esempio n.1
I certificato - prognosi gg.5 dall'1/8, trasmesso il 7/8;
II certificato (o ricovero) - prognosi gg.3 dal 6/8, trasmesso il 7/8:
sono indennizzabili le sole giornate dal 6/8 all'8/8.
Esempio n.2
I certificato - prognosi gg.20 dall'1/8, trasmesso il 22/8;
II certificato - prognosi gg.10 dal 21/8, trasmesso il 23/8: sono
indennizzabili, ai 2/3, le giornate dal 21 al 30/8.
(10)Se del caso, opportuni raccordi saranno posti in essere tra l'azienda e
la Sede INPS interessata.
(11)Si richiamano ad ogni buon conto le istruzioni di cui alla circolare
n.93 PMMC del 9.5.1988 secondo le quali i compensi per ferie non godute
non devono essere inclusi tra gli elementi di retribuzione utili ai
fini del calcolo dell'indennita' di malattia da erogare.
F.to BILLIA