Eureka Previdenza

Circolare 223 del 16 settembre 1991

Oggetto: Riscatto dei contributi CD/CM relativi al periodo 1957/1961. Istruttoria e definizione delle domande. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

All. 4
     Con  messaggio  n. 40838 del 16 luglio 1991 (v. all. 1)
e' stato portato a conoscenza delle Sedi  il  contenuto  del
D.M.  10  giugno 1991, con il quale il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto  con  i  Ministri  del
Tesoro  e  dell'Agricoltura,  ha  determinato  i  limiti  di
reddito agrario  annuo  per  ciascuna  fascia  di  cui  alla
tabella  D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 (1), da
valere ai fini del calcolo dei  contributi  e  della  misura
delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
     Con lo stesso messaggio e con quello successivo del  18
luglio  1991, recante il n. 41533 (v. all. 2), e' stato reso
noto, altresi', il contenuto dei DD.MM. 6 maggio 1991  e  26
giugno  1991,  con  i  quali  il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha fissato  in  lire  55.537  e  in  lire
58.159  il reddito medio convenzionale giornaliero da valere
in corrispondenza di ciascuna fascia della predetta  tabella
D, rispettivamente per l'anno 1990 e per l'anno 1991.
     L'emanazione dei  decreti  predetti  consente  di  dare
inizio  alle  operazioni  per l'istruttoria e la definizione
delle domande di riscatto dei contributi relativi al periodo
1957/61  presentate  dai  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
coloni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 233/1990 e della
successiva norma  integrativa  di  cui  all'art.  13,  comma
3-bis,  del  D.L.  29  marzo  1991, n. 103, convertito nella
legge 1  giugno 1991, n. 166.
     Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni.
1 -  DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE DA AMMETTERE A
     RISCATTO.
     Sulla base delle  indicazioni  fornite  dall'assicurato
nella  domanda  di riscatto, le Sedi provvederanno ad accer-
tare  l'effettivo  numero  di  giornate  d'iscrizione  negli
elenchi  1957/61  per  gli  anni  per  i  quali l'assicurato
medesimo ha chiesto di esercitare la facolta' di riscatto. A
tal  fine  dovranno essere consultati l'archivio centrale LA
e, qualora la posizione non sia  presente  in  archivio,  il
tabulato  di  mod.  CD/CM  8 in possesso delle Sedi. In ogni
caso i dati contenuti nell'archivio e nel tabulato  dovranno
essere  controllati  verificando le risultanze della coda di
stampa relativa  agli  elenchi  suppletivi  1957/61  la  cui
trasmissione  e' stata comunicata alle Sedi con messaggio n.
20344 del 13 maggio 1991 (v. all. 3).
     Accertato  il  numero  di  giornate di iscrizione negli
elenchi (si  rammenta  che  le  iscrizioni  per  il  periodo
1957/61  possono  essere state effettuate anche senza attri-
buzione di giornate), il numero di giornate di contribuzione
da ammettere a riscatto e' quello occorrente per raggiungere
il limite di  156  o  104  giornate  annue,  secondo  quanto
precisato nella circolare n. 155 del 13 giugno 1991.
2 - CALCOLO DELL'ONERE DI RISCATTO.
     Ai  sensi  dell'art.  11  della legge n. 233 l'onere da
porre a carico dell'assicurato per il riscatto  dei  contri-
buti  deve essere calcolato con le modalita' di cui all'art.
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (2).
     Fino  a  quando non sara' aggiornata la procedura auto-
matizzata per la gestione dei  "riscatti,  ricongiunzioni  e
rendite",  per  le  operazioni  di calcolo dell'onere di ri-
scatto, di emissione dei bollettini di pagamento,  di  chiu-
sura  pratica,  ecc., dovranno essere applicate le modalita'
operative  vigenti  anteriormente  all'  introduzione  della
suddetta procedura automatizzata.
     Cio' premesso, si  fa  presente  che  per  un  corretto
calcolo  dell'onere  e' indispensabile accertare preliminar-
mente, prendendo, se necessario, opportuni  contatti  con  i
competenti Uffici provinciali dello SCAU, l'esatta posizione
assicurativa degli interessati nella Gestione speciale CD/CM
alla data della domanda di riscatto.
     Si precisa che la quota di pensione  annua  (ovvero  la
quota  annua  di  supplemento di pensione o di pensione sup-
plementare) derivante dai contributi oggetto dell'operazione
di  riscatto  dovra' essere determinata con riferimento alla
sola  contribuzione  fatta  valere  dall'interessato   nella
Gestione speciale dei CD/CM, applicando le norme di cui agli
artt. 8 e 9 della legge n. 233 e le relative disposizioni di
attuazione impartite con la circolare n. 242 del 20 novembre
1990 (3).
     Cio' posto, ai sensi delle disposizioni citate, le Sedi
dovranno  procedere  alla  determinazione  della  quota   di
pensione   annua  derivante  dai  contributi  da  riscattare
(differenza tra la pensione annua corrispondente a  tutti  i
contributi  accreditati  o accreditabili nella Gestione, ivi
compresi quelli da riscattare, e la  pensione  annua  corri-
spondente   ai  contributi  preesistenti  all'operazione  di
riscatto) applicando sia il sistema di calcolo  contributivo
sia  il sistema di calcolo retributivo. La quota di pensione
d'importo piu' elevato, risultante dai due calcoli predetti,
e'  quella  da  assumere  ai fini della determinazione della
riserva matematica da porre a carico dell'assicurato.
     Ovviamente,  nel  caso  di  titolari  di  pensione  con
decorrenza anteriore al 1  gennaio 1982,  il  calcolo  della
riserva  matematica dovra' essere effettuato con riferimento
alla pensione calcolata con il solo sistema contributivo.
     Nel  caso  che i contributi da riscattare siano utili a
supplemento, il calcolo  con  il  sistema  retributivo  deve
essere  effettuato  soltanto se il supplemento ha decorrenza
dal 1  luglio 1990 in poi.
     Per  quanto  concerne i due sistemi di calcolo, contri-
butivo e retributivo, da  applicare  per  la  determinazione
della  quota  di  pensione annua derivante dai contributi da
riscattare,  si  richiama  l'attenzione  delle  Sedi   sulle
seguenti particolarita'.
     Ai fini del calcolo contributivo deve essere computato,
per ciascuna giornata ammessa a riscatto, il contributo base
di lire 2 per gli uomini e di lire 1,50 per  le  donne  e  i
ragazzi.
     Riguardo al sistema di calcolo retributivo si  rammenta
che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 233, agli
assicurati che risultino non  piu'  iscritti  alla  Gestione
alla  data  del 1  luglio 1990, deve essere attribuito per i
periodi di contribuzione anteriori  alla  data  predetta  un
reddito  "pensionabile"  pari  al  reddito  attribuibile per
l'anno 1990 alle unita' appartenenti alla prima fascia della
tabella D.
     Tale reddito, tenuto conto che il reddito convenzionale
giornaliero  stabilito per il 1990 dal D.M. 6 maggio 1991 e'
di lire 55.537, ammonta a lire 8.663.772 annue  (L.55.537  x
156 gg).
     Per i soggetti che  risultino  iscritti  alla  Gestione
alla  data  del  1   luglio  1990  e'  necessario,  ai  fini
dell'attribuzione  del  reddito  "pensionabile",   accertare
presso  gli Uffici SCAU la fascia di reddito della tabella D
in cui e' stata inserita l'azienda di appartenenza  dell'in-
teressato in base alla denuncia aziendale di cui all'art. 14
della legge n. 233. In tali casi la  conoscenza  della  pre-
detta  fascia  di  reddito  e',  infatti, indispensabile per
individuare il reddito annuo da attribuire agli  interessati
sia per i periodi di contribuzione dal 1  luglio 1990 in poi
sia per i periodi di contribuzione anteriori a tale data.
     Per questi ultimi periodi, come e' noto, il gia' citato
comma 4 dell'art. 8 della legge n. 233 stabilisce  che  deve
essere  preso  in  considerazione  il  reddito spettante per
l'anno 1990 in corrispondenza della fascia della  tabella  D
in cui risulta inserita l'azienda.
     Si precisa che ai fini della definizione delle  domande
di  riscatto  e'  sufficiente  accertare,  relativamente  ai
periodi dal 1  luglio 1990 in poi, la  sussistenza  dell'ob-
bligo  assicurativo  e  la fascia di reddito della tabella D
alla  quale  deve  essere  assegnato  l'assicurato.  Non  si
ritiene  invece  necessario  attendere  che  gli interessati
abbiano effettuato il versamento dei contributi  dovuti,  in
base  al  nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge n.
233, per il conguaglio del secondo semestre 1990  e  per  la
copertura  dell'anno 1991, riguardo ai quali l'art. 13 della
citata legge 1  giugno 1991, n. 166, ha stabilito il  diffe-
rimento  dei  termini  di  pagamento  rispettivamente  al 31
ottobre 1991 (per il conguaglio del 2  semestre 1990)  e  al
giorno  10  del mese di novembre 1991 e dei mesi di gennaio,
marzo e maggio 1992 (per le rate dei contributi relativi  al
1991).
     L'attestazione dell'avvenuto versamento dei  contributi
di cui trattasi si rende, al contrario, necessaria, nei casi
in cui  contestualmente  alla  domanda  di  riscatto,  debba
essere  definita  anche una domanda di trattamento pensioni-
stico.
     Determinata  la  quota  di pensione annua derivante dai
contributi  oggetto  dell'operazione  di  riscatto,  per  il
calcolo  della riserva matematica da porre a carico dell'in-
teressato dovranno essere applicate, secondo  quanto  preci-
sato  nella  circolare  n.  148  del  4  luglio 1988 (4), le
tabelle allegate alla circolare n. 90 del 3 maggio 1988 (5).
3 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'ONERE DI RISCATTO.
     Per quanto riguarda le modalita' e i termini  di  paga-
mento  dell'onere  di riscatto, nulla disponendo la legge al
riguardo, dovra' essere applicata la disciplina vigente  per
la generalita' dei riscatti.
4 - ISTRUZIONI CONTABILI
     Ai  fini  del versamento della somma dovuta a titolo di
riscatto,   le   Sedi   dovranno   predisporre,    a    nome
dell'interessato,  un bollettino di c/c postale indicando il
numero di c/c di Sede previsto per le  "Riscossioni  varie",
l'importo da versare e sul retro la seguente causale:
- riscatto art. 11 L. 233/90
- conto CMR 22/79 o CMR 52/11, la cui denominazione e' stata
variata (v. all. 4),  a  seconda  che  il  versamento  venga
effettuato in unica soluzione o ratealmente.
     In quest'ultimo caso sara' necessario intestare ad ogni
interessato una scheda di mod.  IP  47bis  per  la  gestione
delle rate riscosse.
     L'Ufficio contabilita', al ricevimento  del  bollettino
di  versamento, effettuera' la rilevazione del flusso finan-
ziario movimentando il conto indicato nella causale.
     In  caso  di versamento rateale, al momento della chiu-
sura delle singole  partite,  i  relativi  importi  dovranno
essere stornati dal conto CMR 52/11 ai conti CMR 22/79 e CMR
24/10 rispettivamente per  la  quota  capitale  e  la  quota
interessi.
     Analoga operazione  dovra'  essere  effettuata  a  fine
esercizio  per  le  partite  ancora in essere al 31 dicembre
secondo le modalita' previste, per il conto FPR 52/11, dalla
circolare n. 60 B. del 9 dicembre 1974 (6).
     Ovviamente  nell'esercizio  successivo,  dovra'  essere
effettuato   l'annullamento   della  suddetta  scrittura  di
assestamento con l'articolo:
                diversi       a     CMR 52/11
                CMR 22/79
                CMR 24/10
5 - EFFICACIA DELLE GIORNATE DI CONTRIBUZIONE RISCATTATE.
     Le giornate di contribuzione riscattate hanno la stessa
efficacia delle giornate di iscrizione negli  elenchi.  Esse
pertanto  sono  utili non solo per la liquidazione dei trat-
tamenti pensionistici ma anche  per  il  raggiungimento  dei
requisiti per l'autorizzazione ai versamenti volontari.
     Le giornate riscattate, in conformita' con  i  principi
di  carattere  generale che disciplinano i riscatti, dispie-
gano i loro effetti dalla data della domanda di riscatto.
6 - REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO DELLE GIORNATE RISCATTATE.
     Si fa riserva di prossime istruzioni  per  quanto  con-
cerne  la  registrazione  dei contributi riscattati nell'ar-
chivio centrale LA.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.to BILLIA
(1) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(2) V. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709
(3) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 2907
(4) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1790
(5) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1161
(6) V. "Atti Ufficiali" 1974, pag. 2659
                    ---------------
                                            ALL. 1
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
UFFICIO 10
               MESSAGGIO N. 40838 DEL 16.07.1991
                          AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI,
                             ZONALI E REGIONALI
                          AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Assicurazione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri
         e coloni. Decreti ministeriali emanati ai sensi
         dell'art. 7 della legge n. 233/1990 per il calcolo
         dei contributi e per la misura delle pensioni.
     Sulla  G.U.  n. 144 del 21 giugno 1991 e' stato pubbli-
cato il D.M. 10 giugno 1991 con il  quale  il  Ministro  del
Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  di  concerto  con il
Ministro del Tesoro e il Ministro dell'Agricoltura  e  delle
Foreste,  ha  determinato  i limiti di reddito agrario annuo
per ciascuna fascia di cui alla  tabella  D,  allegata  alla
legge  2  agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo
dei contributi e della misura delle pensioni dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni.
     Detti limiti risultano cosi' fissati:
- prima fascia: fino a L. 700.000;
- seconda fascia: da L. 700.001 a L. 3.000.000;
- terza fascia: da L. 3.000.001 a L. 7.000.000;
- quarta fascia: oltre L. 7.000.000.
     L'emanazione del decreto predetto consente agli  Uffici
Provinciali  dello  SCAU  di  procedere,  sulla  base  delle
denunce  aziendali  di  cui  all'art.  14  della  legge   n.
233/1990,  all'inquadramento  delle  aziende  nelle  singole
fasce di reddito di cui alla citata tabella D e alla  compi-
lazione  degli  elenchi  dei lavoratori soggetti all'obbligo
assicurativo con  l'indicazione  della  relativa  fascia  di
appartenenza.
     Nella  stessa  G.U. n. 144 e' stato pubblicato anche il
D.M. 10 giugno 1991, con il quale il Ministro del  Lavoro  e
della  Previdenza  Sociale,  di  concerto con i Ministri del
Tesoro e dell'Agricoltura e Foreste, ha stabilito,  a  norma
dell'art.  7,  comma  6,  della  legge n. 233, i criteri per
l'inclusione, nelle fasce di reddito della tabella D,  delle
imprese agricole di allevamento  di  animali  per  le  quali
manchi, in tutto o in parte, il reddito agrario.
     Infine,  con  D.M. 6 maggio 1991, pubblicato sulla G.U.
n. 116 del 20 maggio 1991, il Ministro del  Lavoro  e  della
Previdenza  Sociale  ha fissato nella misura di L. 55.537 il
reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno
1990,  ai  fini  del  calcolo  dei contributi e della misura
delle pensioni, per ciascuna fascia di  reddito  agrario  di
cui alla tabella D.
     Quest'ultimo  decreto  consentira',  una  volta che gli
Uffici provinciali dello SCAU avranno  proceduto  all'inqua-
dramento  delle aziende nelle fasce di reddito della tabella
D e alla conseguente compilazione degli elenchi dei  lavora-
tori  soggetti  all'obbligo  assicurativo, di determinare il
reddito annuo  da  attribuire  per  l'anno  1990  a  ciascun
assicurato, ai fini sia del calcolo dei contributi che della
determinazione della misura della  pensione.  Tale  reddito,
come  e'  noto, e' dato dal prodotto del reddito giornaliero
di L. 55.537 per il numero delle giornate  (156;  208;  260;
312)  corrispondenti  alla  fascia  di reddito agrario della
tabella D in cui risulta inserito l'assicurato.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to BILLIA
                    ---------------
                                            All. 2
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
UFFICIO 10
             MESSAGGIO N. 41533 DEL 18.07.1991
                              AI DIRIGENTI LE SEDI
                              PROVINCIALI,ZONALI E REGIONALI
                              AI DIRETTORI DEI CENTRI
                              OPERATIVI
OGGETTO: Assicurazione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri
         e coloni. Reddito medio convenzionale giornaliero
         da valere per l'anno 1991 ai fini del calcolo dei
         contributi e della misura delle pensioni.
         Si fa seguito al messaggio n. 40838 del  16/07/1991
per  comunicare  che,  con  D.M.  26 giugno 1991, pubblicato
sulla G.U. n. 156 del 5 luglio 1991, il Ministro del  Lavoro
e  della  Previdenza  Sociale  ha fissato nella misura di L.
58.159 il reddito medio convenzionale giornaliero da  valere
per  l'anno 1991, ai fini del calcolo dei contributi e della
misura  delle  pensioni,  per  ciascuna  fascia  di  reddito
agrario di cui alla tabella D, allegata alla legge 233/1990.
         Quest'ultimo  decreto, pertanto, consente di deter-
minare il reddito annuo da  attribuire  per  l'anno  1991  a
ciascun interessato.
         Come  e'  noto,  detto reddito e' dato dal prodotto
del reddito giornaliero di L. 58.159  per  il  numero  delle
giornate  (156; 208; 260; 312) corrispondenti alla fascia di
reddito agrario della tabella  D  in  cui  risulta  inserito
l'assicurato.
                              IL DIRIGENTE CENTRALE
                                  F.to  Ferri
                    ---------------
                                            All. 3
I.N.P.S.
E.A.D. LAV. AUTONOMI
MITTENTE: 0043
                  MESSAGGIO N. 20344 DEL 13.05.1991
OGGETTO: Messa in linea coda di stampa suppletivi CD/CM
         57-61 "LACDS".
                          AL DIRIGENTE LA SEDE
                          AL DIRIGENTE L'AREA AUTOMATIZZATA
                          AL DIRIGENTE L'UFFICIO G.P.A.
                          AL DIRIGENTE L'UFFICIO PENSIONI
                          AGLI OPERATORI DI CONTROLLO
     In data 7 maggio 1991 e' stata messa in linea  la  coda
di  stampa "LACDS" in ambiente CICX concernente le posizioni
dei coltivatori diretti, coloni e  mezzadri  presenti  negli
elenchi suppletivi (CD 4 ACCR e CM 4 ACCR) del periodo 57-61
emessi dal 1977 ad oggi e le cui risultanze  non  sono  pre-
senti nell'archivio magnetico in linea.
     Sara' cura degli operatori di controllo stampare  detta
coda in tante copie per quante sono le SAP della provincia.
                               IL DIRIGENTE L'UFFICIO
                                      SPADACCIA
                    ---------------
                                            All. 4
                  VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
                 -------------------------------
Tipo variazione:  V
Codice conto   :  CMR 52/11
Denom. completa:  Versamenti ed accreditamenti delle rate
                  di riscatto del periodo del corso di lau-
                  rea di cui all'art. 50 legge n. 153/1969
                  e di periodi diversi scoperti di assicu-
                  razione - Da ripartire
Denom. abbrev. :  VERSAM. RATE RISCATTO ART.50 L. 153/69 E
                  DIV. DA RIP.

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