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Circolare 223 del 16 settembre 1991
Oggetto: Riscatto dei contributi CD/CM relativi al periodo 1957/1961. Istruttoria e definizione delle domande. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.
All. 4
Con messaggio n. 40838 del 16 luglio 1991 (v. all. 1)
e' stato portato a conoscenza delle Sedi il contenuto del
D.M. 10 giugno 1991, con il quale il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del
Tesoro e dell'Agricoltura, ha determinato i limiti di
reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla
tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 (1), da
valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura
delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Con lo stesso messaggio e con quello successivo del 18
luglio 1991, recante il n. 41533 (v. all. 2), e' stato reso
noto, altresi', il contenuto dei DD.MM. 6 maggio 1991 e 26
giugno 1991, con i quali il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha fissato in lire 55.537 e in lire
58.159 il reddito medio convenzionale giornaliero da valere
in corrispondenza di ciascuna fascia della predetta tabella
D, rispettivamente per l'anno 1990 e per l'anno 1991.
L'emanazione dei decreti predetti consente di dare
inizio alle operazioni per l'istruttoria e la definizione
delle domande di riscatto dei contributi relativi al periodo
1957/61 presentate dai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 233/1990 e della
successiva norma integrativa di cui all'art. 13, comma
3-bis, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella
legge 1 giugno 1991, n. 166.
Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni.
1 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE DA AMMETTERE A
RISCATTO.
Sulla base delle indicazioni fornite dall'assicurato
nella domanda di riscatto, le Sedi provvederanno ad accer-
tare l'effettivo numero di giornate d'iscrizione negli
elenchi 1957/61 per gli anni per i quali l'assicurato
medesimo ha chiesto di esercitare la facolta' di riscatto. A
tal fine dovranno essere consultati l'archivio centrale LA
e, qualora la posizione non sia presente in archivio, il
tabulato di mod. CD/CM 8 in possesso delle Sedi. In ogni
caso i dati contenuti nell'archivio e nel tabulato dovranno
essere controllati verificando le risultanze della coda di
stampa relativa agli elenchi suppletivi 1957/61 la cui
trasmissione e' stata comunicata alle Sedi con messaggio n.
20344 del 13 maggio 1991 (v. all. 3).
Accertato il numero di giornate di iscrizione negli
elenchi (si rammenta che le iscrizioni per il periodo
1957/61 possono essere state effettuate anche senza attri-
buzione di giornate), il numero di giornate di contribuzione
da ammettere a riscatto e' quello occorrente per raggiungere
il limite di 156 o 104 giornate annue, secondo quanto
precisato nella circolare n. 155 del 13 giugno 1991.
2 - CALCOLO DELL'ONERE DI RISCATTO.
Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 233 l'onere da
porre a carico dell'assicurato per il riscatto dei contri-
buti deve essere calcolato con le modalita' di cui all'art.
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (2).
Fino a quando non sara' aggiornata la procedura auto-
matizzata per la gestione dei "riscatti, ricongiunzioni e
rendite", per le operazioni di calcolo dell'onere di ri-
scatto, di emissione dei bollettini di pagamento, di chiu-
sura pratica, ecc., dovranno essere applicate le modalita'
operative vigenti anteriormente all' introduzione della
suddetta procedura automatizzata.
Cio' premesso, si fa presente che per un corretto
calcolo dell'onere e' indispensabile accertare preliminar-
mente, prendendo, se necessario, opportuni contatti con i
competenti Uffici provinciali dello SCAU, l'esatta posizione
assicurativa degli interessati nella Gestione speciale CD/CM
alla data della domanda di riscatto.
Si precisa che la quota di pensione annua (ovvero la
quota annua di supplemento di pensione o di pensione sup-
plementare) derivante dai contributi oggetto dell'operazione
di riscatto dovra' essere determinata con riferimento alla
sola contribuzione fatta valere dall'interessato nella
Gestione speciale dei CD/CM, applicando le norme di cui agli
artt. 8 e 9 della legge n. 233 e le relative disposizioni di
attuazione impartite con la circolare n. 242 del 20 novembre
1990 (3).
Cio' posto, ai sensi delle disposizioni citate, le Sedi
dovranno procedere alla determinazione della quota di
pensione annua derivante dai contributi da riscattare
(differenza tra la pensione annua corrispondente a tutti i
contributi accreditati o accreditabili nella Gestione, ivi
compresi quelli da riscattare, e la pensione annua corri-
spondente ai contributi preesistenti all'operazione di
riscatto) applicando sia il sistema di calcolo contributivo
sia il sistema di calcolo retributivo. La quota di pensione
d'importo piu' elevato, risultante dai due calcoli predetti,
e' quella da assumere ai fini della determinazione della
riserva matematica da porre a carico dell'assicurato.
Ovviamente, nel caso di titolari di pensione con
decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982, il calcolo della
riserva matematica dovra' essere effettuato con riferimento
alla pensione calcolata con il solo sistema contributivo.
Nel caso che i contributi da riscattare siano utili a
supplemento, il calcolo con il sistema retributivo deve
essere effettuato soltanto se il supplemento ha decorrenza
dal 1 luglio 1990 in poi.
Per quanto concerne i due sistemi di calcolo, contri-
butivo e retributivo, da applicare per la determinazione
della quota di pensione annua derivante dai contributi da
riscattare, si richiama l'attenzione delle Sedi sulle
seguenti particolarita'.
Ai fini del calcolo contributivo deve essere computato,
per ciascuna giornata ammessa a riscatto, il contributo base
di lire 2 per gli uomini e di lire 1,50 per le donne e i
ragazzi.
Riguardo al sistema di calcolo retributivo si rammenta
che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 233, agli
assicurati che risultino non piu' iscritti alla Gestione
alla data del 1 luglio 1990, deve essere attribuito per i
periodi di contribuzione anteriori alla data predetta un
reddito "pensionabile" pari al reddito attribuibile per
l'anno 1990 alle unita' appartenenti alla prima fascia della
tabella D.
Tale reddito, tenuto conto che il reddito convenzionale
giornaliero stabilito per il 1990 dal D.M. 6 maggio 1991 e'
di lire 55.537, ammonta a lire 8.663.772 annue (L.55.537 x
156 gg).
Per i soggetti che risultino iscritti alla Gestione
alla data del 1 luglio 1990 e' necessario, ai fini
dell'attribuzione del reddito "pensionabile", accertare
presso gli Uffici SCAU la fascia di reddito della tabella D
in cui e' stata inserita l'azienda di appartenenza dell'in-
teressato in base alla denuncia aziendale di cui all'art. 14
della legge n. 233. In tali casi la conoscenza della pre-
detta fascia di reddito e', infatti, indispensabile per
individuare il reddito annuo da attribuire agli interessati
sia per i periodi di contribuzione dal 1 luglio 1990 in poi
sia per i periodi di contribuzione anteriori a tale data.
Per questi ultimi periodi, come e' noto, il gia' citato
comma 4 dell'art. 8 della legge n. 233 stabilisce che deve
essere preso in considerazione il reddito spettante per
l'anno 1990 in corrispondenza della fascia della tabella D
in cui risulta inserita l'azienda.
Si precisa che ai fini della definizione delle domande
di riscatto e' sufficiente accertare, relativamente ai
periodi dal 1 luglio 1990 in poi, la sussistenza dell'ob-
bligo assicurativo e la fascia di reddito della tabella D
alla quale deve essere assegnato l'assicurato. Non si
ritiene invece necessario attendere che gli interessati
abbiano effettuato il versamento dei contributi dovuti, in
base al nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge n.
233, per il conguaglio del secondo semestre 1990 e per la
copertura dell'anno 1991, riguardo ai quali l'art. 13 della
citata legge 1 giugno 1991, n. 166, ha stabilito il diffe-
rimento dei termini di pagamento rispettivamente al 31
ottobre 1991 (per il conguaglio del 2 semestre 1990) e al
giorno 10 del mese di novembre 1991 e dei mesi di gennaio,
marzo e maggio 1992 (per le rate dei contributi relativi al
1991).
L'attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi
di cui trattasi si rende, al contrario, necessaria, nei casi
in cui contestualmente alla domanda di riscatto, debba
essere definita anche una domanda di trattamento pensioni-
stico.
Determinata la quota di pensione annua derivante dai
contributi oggetto dell'operazione di riscatto, per il
calcolo della riserva matematica da porre a carico dell'in-
teressato dovranno essere applicate, secondo quanto preci-
sato nella circolare n. 148 del 4 luglio 1988 (4), le
tabelle allegate alla circolare n. 90 del 3 maggio 1988 (5).
3 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'ONERE DI RISCATTO.
Per quanto riguarda le modalita' e i termini di paga-
mento dell'onere di riscatto, nulla disponendo la legge al
riguardo, dovra' essere applicata la disciplina vigente per
la generalita' dei riscatti.
4 - ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini del versamento della somma dovuta a titolo di
riscatto, le Sedi dovranno predisporre, a nome
dell'interessato, un bollettino di c/c postale indicando il
numero di c/c di Sede previsto per le "Riscossioni varie",
l'importo da versare e sul retro la seguente causale:
- riscatto art. 11 L. 233/90
- conto CMR 22/79 o CMR 52/11, la cui denominazione e' stata
variata (v. all. 4), a seconda che il versamento venga
effettuato in unica soluzione o ratealmente.
In quest'ultimo caso sara' necessario intestare ad ogni
interessato una scheda di mod. IP 47bis per la gestione
delle rate riscosse.
L'Ufficio contabilita', al ricevimento del bollettino
di versamento, effettuera' la rilevazione del flusso finan-
ziario movimentando il conto indicato nella causale.
In caso di versamento rateale, al momento della chiu-
sura delle singole partite, i relativi importi dovranno
essere stornati dal conto CMR 52/11 ai conti CMR 22/79 e CMR
24/10 rispettivamente per la quota capitale e la quota
interessi.
Analoga operazione dovra' essere effettuata a fine
esercizio per le partite ancora in essere al 31 dicembre
secondo le modalita' previste, per il conto FPR 52/11, dalla
circolare n. 60 B. del 9 dicembre 1974 (6).
Ovviamente nell'esercizio successivo, dovra' essere
effettuato l'annullamento della suddetta scrittura di
assestamento con l'articolo:
diversi a CMR 52/11
CMR 22/79
CMR 24/10
5 - EFFICACIA DELLE GIORNATE DI CONTRIBUZIONE RISCATTATE.
Le giornate di contribuzione riscattate hanno la stessa
efficacia delle giornate di iscrizione negli elenchi. Esse
pertanto sono utili non solo per la liquidazione dei trat-
tamenti pensionistici ma anche per il raggiungimento dei
requisiti per l'autorizzazione ai versamenti volontari.
Le giornate riscattate, in conformita' con i principi
di carattere generale che disciplinano i riscatti, dispie-
gano i loro effetti dalla data della domanda di riscatto.
6 - REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO DELLE GIORNATE RISCATTATE.
Si fa riserva di prossime istruzioni per quanto con-
cerne la registrazione dei contributi riscattati nell'ar-
chivio centrale LA.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
(1) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(2) V. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709
(3) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 2907
(4) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1790
(5) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1161
(6) V. "Atti Ufficiali" 1974, pag. 2659
---------------
ALL. 1
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
UFFICIO 10
MESSAGGIO N. 40838 DEL 16.07.1991
AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI,
ZONALI E REGIONALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Assicurazione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni. Decreti ministeriali emanati ai sensi
dell'art. 7 della legge n. 233/1990 per il calcolo
dei contributi e per la misura delle pensioni.
Sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 1991 e' stato pubbli-
cato il D.M. 10 giugno 1991 con il quale il Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il
Ministro del Tesoro e il Ministro dell'Agricoltura e delle
Foreste, ha determinato i limiti di reddito agrario annuo
per ciascuna fascia di cui alla tabella D, allegata alla
legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo
dei contributi e della misura delle pensioni dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni.
Detti limiti risultano cosi' fissati:
- prima fascia: fino a L. 700.000;
- seconda fascia: da L. 700.001 a L. 3.000.000;
- terza fascia: da L. 3.000.001 a L. 7.000.000;
- quarta fascia: oltre L. 7.000.000.
L'emanazione del decreto predetto consente agli Uffici
Provinciali dello SCAU di procedere, sulla base delle
denunce aziendali di cui all'art. 14 della legge n.
233/1990, all'inquadramento delle aziende nelle singole
fasce di reddito di cui alla citata tabella D e alla compi-
lazione degli elenchi dei lavoratori soggetti all'obbligo
assicurativo con l'indicazione della relativa fascia di
appartenenza.
Nella stessa G.U. n. 144 e' stato pubblicato anche il
D.M. 10 giugno 1991, con il quale il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del
Tesoro e dell'Agricoltura e Foreste, ha stabilito, a norma
dell'art. 7, comma 6, della legge n. 233, i criteri per
l'inclusione, nelle fasce di reddito della tabella D, delle
imprese agricole di allevamento di animali per le quali
manchi, in tutto o in parte, il reddito agrario.
Infine, con D.M. 6 maggio 1991, pubblicato sulla G.U.
n. 116 del 20 maggio 1991, il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha fissato nella misura di L. 55.537 il
reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno
1990, ai fini del calcolo dei contributi e della misura
delle pensioni, per ciascuna fascia di reddito agrario di
cui alla tabella D.
Quest'ultimo decreto consentira', una volta che gli
Uffici provinciali dello SCAU avranno proceduto all'inqua-
dramento delle aziende nelle fasce di reddito della tabella
D e alla conseguente compilazione degli elenchi dei lavora-
tori soggetti all'obbligo assicurativo, di determinare il
reddito annuo da attribuire per l'anno 1990 a ciascun
assicurato, ai fini sia del calcolo dei contributi che della
determinazione della misura della pensione. Tale reddito,
come e' noto, e' dato dal prodotto del reddito giornaliero
di L. 55.537 per il numero delle giornate (156; 208; 260;
312) corrispondenti alla fascia di reddito agrario della
tabella D in cui risulta inserito l'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
---------------
All. 2
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
UFFICIO 10
MESSAGGIO N. 41533 DEL 18.07.1991
AI DIRIGENTI LE SEDI
PROVINCIALI,ZONALI E REGIONALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI
OPERATIVI
OGGETTO: Assicurazione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni. Reddito medio convenzionale giornaliero
da valere per l'anno 1991 ai fini del calcolo dei
contributi e della misura delle pensioni.
Si fa seguito al messaggio n. 40838 del 16/07/1991
per comunicare che, con D.M. 26 giugno 1991, pubblicato
sulla G.U. n. 156 del 5 luglio 1991, il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale ha fissato nella misura di L.
58.159 il reddito medio convenzionale giornaliero da valere
per l'anno 1991, ai fini del calcolo dei contributi e della
misura delle pensioni, per ciascuna fascia di reddito
agrario di cui alla tabella D, allegata alla legge 233/1990.
Quest'ultimo decreto, pertanto, consente di deter-
minare il reddito annuo da attribuire per l'anno 1991 a
ciascun interessato.
Come e' noto, detto reddito e' dato dal prodotto
del reddito giornaliero di L. 58.159 per il numero delle
giornate (156; 208; 260; 312) corrispondenti alla fascia di
reddito agrario della tabella D in cui risulta inserito
l'assicurato.
IL DIRIGENTE CENTRALE
F.to Ferri
---------------
All. 3
I.N.P.S.
E.A.D. LAV. AUTONOMI
MITTENTE: 0043
MESSAGGIO N. 20344 DEL 13.05.1991
OGGETTO: Messa in linea coda di stampa suppletivi CD/CM
57-61 "LACDS".
AL DIRIGENTE LA SEDE
AL DIRIGENTE L'AREA AUTOMATIZZATA
AL DIRIGENTE L'UFFICIO G.P.A.
AL DIRIGENTE L'UFFICIO PENSIONI
AGLI OPERATORI DI CONTROLLO
In data 7 maggio 1991 e' stata messa in linea la coda
di stampa "LACDS" in ambiente CICX concernente le posizioni
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri presenti negli
elenchi suppletivi (CD 4 ACCR e CM 4 ACCR) del periodo 57-61
emessi dal 1977 ad oggi e le cui risultanze non sono pre-
senti nell'archivio magnetico in linea.
Sara' cura degli operatori di controllo stampare detta
coda in tante copie per quante sono le SAP della provincia.
IL DIRIGENTE L'UFFICIO
SPADACCIA
---------------
All. 4
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
-------------------------------
Tipo variazione: V
Codice conto : CMR 52/11
Denom. completa: Versamenti ed accreditamenti delle rate
di riscatto del periodo del corso di lau-
rea di cui all'art. 50 legge n. 153/1969
e di periodi diversi scoperti di assicu-
razione - Da ripartire
Denom. abbrev. : VERSAM. RATE RISCATTO ART.50 L. 153/69 E
DIV. DA RIP.