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Circolare 184 dell'11 luglio 1991
OGGETTO : Legge 2 agosto 1990, n. 233, di riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi. Aggiornamento
delle procedure di nuova liquidazione e di ricostitu-
zione delle pensioni.
1 - PREMESSA
Con circolare n. 242 del 20 novembre 1990 sono stati forniti i
criteri di applicazione della legge 2 agosto 1990, n.233, che ha
introdotto per i lavoratori autonomi un sistema di calcolo delle
pensioni commisurato al reddito.
A scioglimento della riserva formulata con l' anzidetta circola-
re, si comunica che la procedura di nuova liquidazione delle
pensioni con il calcolo passante e la procedura LP1, nonche' la
procedura di ricostituzione PGM 480 sono state aggiornate per
consentire l'applicazione della nuova normativa.
Si forniscono di seguito le istruzioni per la segnalazione dei
dati necessari ai fini del calcolo delle pensioni in conformita'
ai criteri introdotti dalla legge n. 233/1990.
Per il momento, non possono essere calcolate in base ai nuovi
criteri le pensioni a carico della gestione speciale dei coltiva-
tori diretti, mezzadri e coloni, non essendo ancora operante per
tale gestione il nuovo sistema di imposizione contributiva. Pa-
rimenti, non possono essere calcolati con il sistema reddituale i
supplementi con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 da li-
quidare in relazione a contributi della gestione in parola. Tali
prestazioni continuano pertanto ad essere liquidate con il solo
sistema contributivo.
2 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON
LA PROCEDURA DI CALCOLO PASSANTE PGM 3445
2.1 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN
FORMA RETRIBUTIVA
I dati necessari per il calcolo della pensione in forma
'retributiva' devono essere acquisiti nei campi da 30 a 33 del
pannello AV2.
Nel caso di pensione da liquidare sulla base di contribuzione
versata in piu' gestioni assicurative, deve essere effettuata una
registrazione 'retributiva' per ciascuna gestione.
Al riguardo si ricorda che, a norma dell' art. 16 della legge
n. 233, per i trattamenti da liquidare sulla base di contribuzio-
ne versata in piu' gestioni, l' importo della pensione e' deter-
minato dalla somma delle singole quote di pensione calcolate in
relazione ai periodi di iscrizione in ciascuna gestione.
2.1.1 - SOTTOCAMPO 'DECOR.'
Nei primi due caratteri del sottocampo 'DECOR', per le pensioni
dei lavoratori autonomi deve essere segnalato il codice della
gestione assicurativa alla quale si riferisce l'elemento retri-
butivo, anziche', come per le pensioni dei lavoratori dipendenti,
il mese di decorrenza dell'elemento stesso.
In particolare, devono essere segnalati i seguenti codici gestio-
ne:
- '71', per i periodi di contribuzione nell'assicurazione genera-
le obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- '72', per i periodi di contribuzione nella gestione dei colti-
vatori diretti, coloni e mezzadri;
- '73', per i periodi di contribuzione nella gestione degli arti-
giani;
- '74', per i periodi di contribuzione nella gestione degli eser-
centi attivita' commerciali.
Nel caso di liquidazione di pensioni con contribuzione versata in
piu' gestioni assicurative, gli elementi di calcolo retributivi
devono essere registrati in ordine crescente di codice gestione.
Nel terzo e quarto carattere del sottocampo ' DECOR.' deve essere
segnalato l'anno (AA) di decorrenza della pensione; per le pen-
sioni con decorrenza anteriore al 1990, deve essere segnalato
l'anno '90'.
2.1.2 - SOTTOCAMPO 'SETT.'
Nel sottocampo 'SETT.' deve essere segnalato il numero delle set-
timane di anzianita' contributiva relative a ciascun elemento
retributivo.
Come gia' chiarito con la citata circolare n. 242, eventuali
periodi di contribuzione in gestioni diverse sono utili ai fini
del calcolo della misura della pensione, anche se temporalmente
sovrapposti, a condizione peraltro che si tratti di gestioni as-
sicurative tra loro compatibili.
Il numero delle settimane di anzianita' contributiva relative a
ciascun elemento retributivo non puo' essere superiore a 2080.
I contributi versati o accreditati relativamente a lavoro
agricolo per periodi anteriori al 1* gennaio 1984 da utilizzare
per la liquidazione di pensioni dei lavoratori autonomi non sono
soggetti alla rivalutazione di cui all'art. 7, comma 12, della
legge 11 novembre 1983, n. 638, che trova applicazione soltanto
per i trattamenti da liquidare a carico dell'assicurazione gene-
rale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
2.1.3 - SOTTOCAMPO 'RETRIB.'
Nel sottocampo 'RETRIB.' deve essere segnalata la retribuzione
media settimanale pensionabile o il reddito medio settimanale
pensionabile, a seconda che la registrazione si riferisca a pe-
riodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti ( codice gestione '71') ovvero in una
delle gestioni per i lavoratori autonomi ( codici gestione '72',
'73' e '74').
2.2 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DEI SUPPLEMENTI
CONTESTUALMENTE ALLA PENSIONE
I dati per il calcolo in forma reddituale dei supplementi per
contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, da
segnalare contestualmente alla liquidazione di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipenden-
ti o delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, devono es-
sere acquisiti nell'apposita sezione del pannello AV2, con le
modalita' in uso per i supplementi da liquidare per contribuzione
da lavoro dipendente.
Relativamente ai supplementi per contributi da lavoro autonomo
peraltro, oltre al numero delle settimane di anzianita'
contributiva ed al reddito medio settimanale pensionabile, deve
essere segnalato anche l'importo IVS ai fini del calcolo in forma
contributiva, che, come e' noto, deve continuare ad essere effet-
tuato fino al 31 dicembre 1995.
3 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON
LA PROCEDURA LP1
3.1 - LIQUIDAZIONE IN VIA PROVVISORIA
La procedura LP1 puo' essere utilizzata per la liquidazione in
via provvisoria delle pensioni dei lavoratori autonomi sulla base
della sola contribuzione versata nella gestione assicurativa alla
quale fa carico la pensione. Non e' possibile procedere alla li-
quidazione provvisoria delle pensioni in parola sulla base di
contribuziobe versata in piu' gestioni.
Il reddito medio settimanale pensionabile calcolato con i criteri
di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, deve essere segnalato
nel campo 10 del pannello LP1; il numero delle settimane di an-
zianita' contributiva deve essere segnalato nel campo 06 dello
stesso pannello.
Le pensioni dei lavoratori autonomi non possono essere liquidate
in via provvisoria sulla base del reddito medio dell'ultimo anno;
i campi 11 e 12 del pannello LP1 non possono pertanto essere uti-
lizzati per la liquidazione delle pensioni in argomento.
3.2 - LIQUIDAZIONE IN VIA DEFINITIVA
La procedura LP1 puo' essere utilizzata per la liquidazione in
via definitiva delle pensioni dei lavoratori autonomi costituite
anche sulla base di contribuzione versata in piu' gestioni assi-
curative, provvedendo ad integrare i dati registrati nel pannello
LP1 con l'acquisizione degli ulteriori dati direttamente nel fa-
scicolo di pensione predisposto in via automatica. A tal fine e'
necessario, come di norma, segnalare il codice 'Y' nel campo 03
del pannello LP1 e provvedere successivamete a richiamare in cor-
rezione il fascicolo di pensione per l'acquisizione degli altri
dati occorrenti.
4 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI
4.1 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI
IN FORMA RETRIBUTIVA
I dati necessari per la riliquidazione con il nuovo sistema di
calcolo delle pensioni gia' liquidate in forma contributiva devo-
no essere segnalati utilizzando la sezione 'Variazione dei dati
per il calcolo della pensione retributiva' del pannello VCA con
le seguenti modalita'.
Nel campo 'VAR.' deve essere segnalato il codice '1 '.
Nei primi due caratteri del campo 'DECORR.' deve essere segnalato
il codice relativo alla gestione assicurativa alla quale si rife-
risce l'elemento di calcolo. Devono essere segnalati gli stessi
codici previsti al punto 2.1.1 per le pensioni di nuova liquida-
zione.
Nel terzo e quarto carattere del campo 'DECORR.' deve essere se-
gnalato l'anno (AA) di decorrenza della pensione; per le pensioni
con decorrenza anteriore al 1990, deve essere segnalato l'anno
'90'.
Nei campi 'N.SETT' e 'RETR.SETT.' devono essere acquisiti, ri-
spettivamente, il numero delle settimane di anzianita' contribu-
tiva e la retribuzione o il reddito medio settimanale pensionabi-
le relativi alla gestione alla quale si riferisce l' elemento di
calcolo.
5.2 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DEI SUPPLEMENTI
I dati necessari per la liquidazione in forma 'retributiva' dei
supplementi per contributi versati nelle gestioni dei lavoratori
autonomi, aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1990, devono
essere segnalati a mezzo del pannello VS1 con le modalita' in uso
per la liquidazione dei supplementi per contributi da lavoro di-
pendente.
Relativamente ai supplementi per contributi da lavoro autonomo
peraltro, oltre al numero delle settimane di anzianita' contribu-
tiva ed al reddito medio settimanale pensionabile, deve essere
segnalato anche l'importo IVS ai fini del calcolo in forma con-
tributiva.
6 - PROGRAMMI
I programmi per la liquidazione e la ricostituzione delle pensio-
ni dei lavoratori autonomi in applicazione della legge n. 233
sono gia' operativi.
I programmi sono stati aggiornati anche al fine di evidenziare
sul Mod. TE08 i dati relativi alla liquidazione della pensione in
forma retributiva. Sullo stesso modulo, per le pensioni liquidate
con il nuovo sistema di calcolo, viene inoltre riportata la se-
guente annotazione: 'LA PENSIONE E' CALCOLATA SIA CON I CRITERI
PREVISTI DALLA LEGGE N. 233/1990 SIA CON LE NORME PRECEDENTI E
POSTA IN PAGAMENTO NELL'IMPORTO PIU' ELEVATO'.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA