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Circolare 242 del 10 ottobre 1991
OGGETTO: Liquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi ai
sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Chiarimenti.
Con circolare n. 184 dell' 11 luglio 1991 sono state fornite le
istruzioni per la segnalazione dei dati necessari ai fini del
calcolo delle pensioni in conformita' ai criteri introdotti dalla
legge 2 agosto 1990, n. 233.
Su taluni aspetti della nuova normativa in merito ai quali sono
state manifestate perplessita' da parte delle Sedi, si forniscono
le seguenti istruzioni.
1 - Liquidazione in forma reddituale delle pensioni a carico
della Gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni
e mezzadri nei confronti dei soggetti che hanno cessato l'
attivita' anteriormente al 1 luglio 1990.
Ai sensi dell' art. 8, comma 5, della legge n. 233, per gli
iscritti alla Gestione in argomento che hanno cessato l'
attivita' anteriormente al 1 luglio 1990, ai fini del calcolo
del reddito pensionabile deve essere attribuito, per il periodo
anteriore a tale data, un reddito pari a quello attribuibile per
l' anno 1990 alle aziende classificate nella prima fascia di
reddito della tabella D allegata alla stessa legge n. 233.
Tenuto conto che con D.M. 6 maggio 1991 e' stato fissato in lire
55.537 il reddito convenzionale giornaliero per l' anno 1990,
il reddito attribuibile per l' anno 1990 alle aziende in
questione ammonta a lire 8.663.772 (55.537 x 156), pari ad un
reddito settimanale di lire 166.611.
Ai fini della liquidazione, o riliquidazione, della pensione con
i criteri introdotti dalla legge n. 233/1990 nei confronti degli
assicurati in questione, per i periodi di contribuzione
obbligatoria, volontaria e figurativa fatti valere nella gestione
anteriormente al 1* luglio 1990 da utilizzare per il calcolo del
reddito medio settimanale pensionabile, deve essere pertanto
attribuito un reddito pari a quello stabilito per l' anno 1990.
Ai fini dell' applicazione dei coefficienti di rivalutazione di
cui all' art. 3 della legge n. 297/1982, i redditi degli anni
anteriori al 1990 debbono essere valutati, a norma del comma 6
dell' art. 8 gia' citato, alla stregua del reddito dell' anno
1990.
Sulla base delle indicazioni anzidette puo' pertanto procedersi,
nei casi di lavoratori cessati anteriormente al 1* luglio 1990,
al calcolo in forma reddituale delle pensioni a carico della
gestione in argomento e dei supplementi da liquidare con
decorrenza successiva al 30 giugno 1990 per contributi della
stessa gestione.
Gli stessi criteri dovranno essere ovviamente seguiti per il
calcolo, ai sensi dell' art. 16 della legge n. 233, della quota
di pensione per contributi CD/CM nei casi di pensione liquidata
con contribuzione a carico di piu' gestioni.
2 - Criteri di valutazione della contribuzione agricola ai fini
della liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi.
Al punto 2.1.2 della citata circolare n. 184 dell' 11 luglio 1991
e' stato precisato che ai contributi agricoli da utilizzare per
la liquidazione di pensioni a carico delle gestioni dei
lavoratori autonomi non e' applicabile la rivalutazione prevista
dall' art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto tale
disposizione trova applicazione soltanto per i trattamenti di
pensione da liquidare a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
In relazione a perplessita' manifestate dalle Sedi in ordine ai
criteri da seguire per la determinazione della retribuzione
pensionabile, ed in particolare alla necessita' o meno di
integrare fino a 5,19 giornate le settimane di contribuzione
agricola per le quali non risulta contribuzione diversa, si
rileva che l' intera disciplina dettata dalla disposizione in
questione e', per espressa previsione legislativa, riferita alle
pensioni da liquidare a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Tale disciplina non puo' essere pertanto applicata ai fini della
liquidazione di pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi con il cumulo di contributi versati in
qualita' di lavoratore agricolo, in quanto il rinvio dell' art.
16 della legge n. 233 alle norme di calcolo delle singole
gestioni incontra in tale ipotesi il limite espressamente
fissato dal legislatore all' ambito di operativita' dell' art. 7
della legge n. 638/1983.
D'altra parte, va considerato che i particolari criteri di
calcolo della pensione stabiliti da quest'ultima disposizione
risultano strettamente collegati alle innovazioni introdotte
dallo stesso art. 7 in materia di requisiti per il diritto a
pensione nell' assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti.
Tale aspetto e' stato tenuto presente dal Consiglio di
Amministrazione nella deliberazione n.210 del 24 settembre 1984,
nella quale l' elevazione a 270 del numero minimo delle giornate
da considerare per ciascun anno, ai fini del calcolo della
retribuzione pensionabile ai sensi dell' art. 15 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e' stata correlata proprio alla nuova
disciplina dei requisiti di contribuzione per il diritto a
pensione introdotta dal piu' volte citato art. 7 della legge n.
638/1983.
Per le considerazioni sopra esposte, essendo inapplicabile nei
casi in esame la disciplina di cui al citato art. 7 della legge
n. 638/1983, continuano a trovare applicazione, per il calcolo
della retribuzione pensionabile, le disposizioni di cui all' art.
15 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo le quali devono
essere integrate fino a 3 giornate, per gli uomini, ed a 2
giornate, per le donne e per i ragazzi, le settimane coperte di
sola contribuzione agricola per un numero inferiore di giornate.
3 - Utilizzazione della contribuzione figurativa per periodi di
servizio militare ai fini del calcolo del reddito
pensionabile nelle gestioni dei lavoratori autonomi
Qualora per il calcolo del reddito pensionabile ai sensi della
legge n. 233/1990 nelle gestioni degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali si debba utilizzare un periodo di
contribuzione figurativa per servizio militare, il valore
reddituale da attribuire a tale periodo deve essere determinato
con i criteri stabiliti dall' art. 8 della legge 23 aprile 1981,
n.155.
Ne consegue che a ciascuna settimana di contribuzione figurativa
deve essere attribuito il reddito medio settimanale relativo ai
periodi di contribuzione obbligatoria fatti valere nella gestione
per l' anno nel quale si colloca la contribuzione figurativa.
Nell' ipotesi in cui la contribuzione figurativa si collochi in
un anno in cui, non esistendo contribuzione obbligatoria, manca
un reddito da lavoro, ai sensi del 2* comma dell' art. 8 della
legge n. 155/1981 al periodo figurativo deve essere attribuito
il reddito medio settimanale dell' anno immediatamente precedente
in cui esiste contribuzione obbligatoria nella gestione.Per i
periodi di servizio militare anteriori all' iscrizione alla
gestione speciale deve essere attribuito il reddito medio
settimanale da lavoro relativo all' anno in cui ha avuto inizio
l' assicurazione.
Nelle ipotesi anzidette, agli effetti dell' art. 3 della legge n.
297/1982, il coefficiente di rivalutazione da applicare e' quello
previsto per l' anno solare con riferimento al quale e'stato
determinato il valore reddituale del periodo figurativo.
I criteri sopra indicati valgono in via generale anche per l'
individuazione del reddito da attribuire in corrispondenza di
periodi di contribuzione figurativa accreditati nella gestione
CD/CM.
Va peraltro tenuto presente che nella predetta gestione, nei casi
in cui l' anno da prendere in considerazione ai fini di cui
trattasi sia il 1990 o un anno antecedente il 1990, ai sensi
dell' art. 8, comma 5, della legge n. 233/1990, deve essere
sempre attribuito:
- per gli assicurati che hanno cessato l' attivita' anteriormente
al 1* luglio 1990, il reddito medio settimanale attribuibile per
l' anno 1990 alle aziende classificate nella prima fascia della
tabella D, secondo quanto precisato al punto 1 della presente
circolare;
- per gli assicurati in attivita' alla data del 1* luglio 1990,
il reddito medio settimanale corrispondente alla fascia della
tabella D in cui e' stata inserita per l' anno 1990 l' azienda di
appartenenza.
In entrambi i casi, ai sensi del comma 6 del citato articolo 8,
il coefficiente di rivalutazione da applicare e' quello relativo
all' anno 1990.
4 - Interessi legali.
Come gia chiarito in via generale con messaggio n. 33334 del 14
gennaio 1991, in caso di riliquidazione da operarsi d'ufficio non
devono essere corrisposti interessi legali, ancorche' risulti
presentata domanda di riliquidazione che non assume rilevanza a
tale fine.
Il criterio vale, ovviamente, anche per le riliquidazioni delle
pensioni dei lavoratori autonomi da operare ai sensi della legge
n.233/1990.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA