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Circolare 68 del 15 marzo 1991
Oggetto:
Art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, serie generale, del 31
dicembre 1990 e' stata pubblicata la legge 29 dicembre 1990, n. 407
che agli articoli 3, 5, 6 e 7 disciplina alcuni aspetti relativi ai
trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto. Riguardo al
contenuto dell'art. 3, si forniscono le prime istruzioni operative.
In breve sintesi, si precisa che la norma in questione
prevede, con effetto dal 1 gennaio 1991, l'incompatibilita' delle
prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno con le
pensioni di invalidita' erogate dall'assicurazione generale
obbligatoria, dalla gestioni pensionistiche per i lavoratori
autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori
dipendenti avente carattere obbligatorio, facendo salva la facolta'
per gli interessati di optare per il trattamento piu' favorevole.
Con l'occasione, si rammenta che analogo provvedimento,
limitato per' agli invalidi civili parziali, era stato assunto dal
legislatore con il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella
legge 26 febbraio 1982, n. 54, che ha sancito l'incompatibilita',
con effetto dal 1 gennaio 1982, dell'assegno di cui all'art. 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118 con le pensioni di invalidita' a
carico di tutte le forme di previdenza indicate dalla norma stessa.
Le relative modalita' attuative sono state impartite con circolare
n. 740 A.G.O. del 5 marzo 1982, con la quale e' stato altresi'
stabilito che l'incompatibilita' prevista dalla norma doveva
riguardare tutte le pensioni sociali erogate ad invalidi civili
parziali, liquidate con decorrenza successiva o anteriore alla
predetta data del 1 gennaio 1982.
L'intervento effettuato con la recente disposizione di
legge deve ritenersi finalizzato ad estendere l'incompatibilita'
finora prevista solo per i trattamenti assistenziali erogati in
favore degli invalidi civili parziali agli analoghi trattamenti
concessi alle restanti categorie di minorati civili, in presenza
delle medesime condizioni ostative.
Da tale premessa deriva che la nuova incompatibilita'
riguarda anche le pensioni sociali sia da liquidare che gia'
liquidate in favore degli invalidi civili ultrasessantacinquenni in
sostituzione dell'assegno assistenziale erogato dal Ministero degli
Interni.
Nel provvedimento, peraltro, e' previsto che il predetto
Ministero emani un apposito decreto per illustrare alle proprie
dipendenze periferiche ed agli interessati le norme comportamentali
alle quali attenersi per ottemperare al disposto legislativo ed in
particolare per cio' che riguarda la revoca dei trattamenti non piu'
dovuti e la disciplina del diritto di opzione.
In attesa, pertanto, che il Dicastero in questione
perfezioni tale adempimento, si interessano le Sedi a voler
soprassedere, a titolo cautelativo, alla liquidazione delle predette
pensioni sociali, da concedere con decorrenza 1 gennaio 1991, in
tutti i casi in cui gli interessati risultino titolari di assegno o
pensione di invalidita' ovvero di pensione di inabilita' a carico di
una forma assicurativa gestita dall'Istituto.
Ai fini della revoca, da effettuare con decorrenza dal 1
gennaio 1991, delle pensioni sociali provenienti da invalidita'
civile gia' in pagamento alla predetta data, ma non piu' compatibili
ai sensi della nuova normativa con le prestazioni previdenziali
sopra citate, le Sedi potranno procedere alla individuazione delle
situazioni da riesaminare listando le pensioni sociali erogate ad
invalidi civili con la procedura di cui alla circolare n. 215 del 3
ottobre 1990. Si ricorda che con circolare n. 1088 E.A.D. del 9
giugno 1986 e' stata rilasciata anche una procedura che consente di
individuare nell'archivio DS78 le pensioni erogate a beneficiare di
altri trattamenti pensionistici registrati nello stesso archivio.
Nell'ipotesi in cui risulti la titolarita' di un
trattamento pensionistico a carico di Ente diverso dall'I.N.P.S., i
dati relativi alla natura del trattamento stesso dovranno essere
acquisiti mediante contatti diretti con l'Ente di cui trattasi.
Un volta accertato il verificarsi della situazione di
incompatibilita' della pensione sociale nei termini come innanzi
illustrati, le Sedi provvederanno a sospendere il pagamento della
pensione sociale, comunicando agli interessati i motivi della
sospensione.
Di tali situazioni dovra' essere ovviamente costituita
apposita evidenza.
Si fa riserva di fornire successive istruzioni non appena
sara' stato pubblicato il decreto ministeriale piu' volte citato.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA