Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 1991 Circolare 262 del 19 novembre 1991
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 7163
Circolare 262 del 19 novembre 1991
Oggetto:
Ripetizione di somme erogate a titolari di pensione sociale nelle more della liquidazione di altro trattamento pensionistico a carico dell'Istituto.
Con circolare n. 60053 A.G.O. dell'11 maggio 1979, diffusa
per integrare le istruzioni gia' impartite per l'applicazione della
sanatoria prevista dall'art. 28, 3 comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 843, sono state esemplificate alcune situazioni in presenza
delle quali la previsione normativa non doveva dispiegare efficacia.
Una fattispecie, tra quelle portate ad esempio, riguardava
l'impossibilita' di considerare condonabili le somme percepite da un
titolare di pensione sociale che avesse presentato domanda intesa ad
ottenere una prestazione pensionistica ad altro titolo, come
avviene, piu' di frequente, per coloro che acquisiscono diritto a
pensione ai superstiti.
Le istruzioni diramate allo scopo prevedevano, infatti, che
le rate di pensione sociale pagate fino alla liquidazione della
successiva prestazione dovevano essere considerate come acconto
sulle somme da erogare per il nuovo titolo e non potevano costituire
oggetto di sanatoria, essendo prive della natura "indebita"
presupposto per la operativita della norma.
Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 52
della legge 9 marzo 1989, n. 88, la normativa in materia di indebiti
pensionistici ha subito radicale modifica determinando l'Istituto a
precisare secondo quali diversi criteri rispetto al passato deve
procedersi per dare attuazione alla nuova disciplina.
Con circolare n. 101 del 27 aprile 1990, sono state quindi
portate a conoscenza delle Dipendenze periferiche le relative
istruzioni applicative ed alle stesse occorre attualmente fare
riferimento per verificare la possibilita di ripetere legittimamente
somme di cui l'Istituto vanti il credito.
Premesso che secondo le indicazioni di cui alla citata
circolare n. 101 l'errore dell'Istituto, dovuto alla non esatta
valutazione di dati disponibili, costituisce elemento perche' possa
trovare applicazione la sanatoria ex art. 52, si fa presente che a
tale norma si sono appellati alcuni pensionati sociali divenuti
beneficiari di pensione ai superstiti nei cui confronti le Sedi
avevano operato il conguaglio tra versato e dovuto per i due diversi
titoli pensionistici e messo in pagamento la somma residua.
Atteso quanto precede, per evitare il verificarsi di
situazioni che prestino il fianco ad azioni che possono privare
l'Istituto di introiti del tutto legittimi, le Sedi, ogni volta che
ricevono una domanda di pensione il cui richiedente dichiari di
essere titolare di pensione sociale, ovvero cio emerga dalla
consultazione del data base delle pensioni, operazione che dovra
essere sempre effettuata, emetteranno con ogni tempestivita un
formale provvedimento di revoca della pensione fissandone gli
effetti dalla data di decorrenza del trattamento da liquidare.
Il provvedimento in questione dovra' contenere, peraltro,
l'annotazione che la pensione non piu' dovuta restera' in pagamento
fino a quando non risultera' liquidata la nuova prestazione e che le
somme corrisposte fino a tale epoca, da considerare come anticipo
della prestazione previdenziale, saranno recuperate in occasione del
primo pagamento di detta prestazione.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA