Eureka Previdenza

Circolare 34 del 5 febbraio 1992

Oggetto:

Art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 : modalità di accreditamento dei contributi obbligatori IVS dei CD/CM per il periodo 1957/61 e suoi riflessi sull'accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare.

     In  base  ai  quesiti  da  piu'  parti  pervenuti si e'
rilevato che le Sedi non sempre seguono gli  stessi  criteri
nella  definizione  delle  richieste  di  accreditamento dei
contributi  figurativi  per  periodi  di  servizio  militare
prestato durante gli anni dal 1957 al 1961 da assicurati che
per gli  anni  medesimi  risultano  iscritti  negli  elenchi
nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
     Allo scopo  di  assicurare  in  materia  la  necessaria
uniformita'  di indirizzo si forniscono le seguenti precisa-
zioni.
     Si rammenta, innanzitutto, che per gli anni dal 1957 al
1961 l'accreditamento  dei  contributi  per  l'assicurazione
obbligatoria  I.V.S.  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri e
coloni e' disciplinato dall'art. 5 della  legge  26  ottobre
1957, n. 1047 (1), istitutiva dell'assicurazione predetta.
     Il comma 1 di detto articolo dispone che: "i contributi
accertati  e  riscossi  complessivamente  per ciascun nucleo
familiare in base alle disposizioni di cui al secondo  comma
dell'art.  3  sono  accreditati  agli appartenenti al nucleo
stesso attribuendo le giornate lavorative  per  le  quali  i
suddetti contributi sono stati versati", secondo particolari
criteri di ripartizione stabiliti dal medesimo comma 1.
     Il comma 5 dello stesso  articolo stabilisce  poi  che:
"gli  accreditamenti  dei  contributi  previsti nel presente
articolo sono effettuati, a norma dell'art. 3 della presente
legge,  sulla famiglia quale risulta alla data del 31 dicem-
bre dell'anno cui si riferiscono".
    In  particolare  dall'applicazione delle predette dispo-
sizioni e' derivato che:
-  i  soggetti  presenti  nel  nucleo  familiare come unita'
attive alla data del 31 dicembre conseguivano il titolo  per
l'iscrizione  negli  elenchi e per il conseguente accredita-
mento dei contributi per l'intero anno, anche  nei  casi  in
cui avessero iniziato l'attivita' nel corso dell'anno;
- i soggetti non presenti nel nucleo familiare  come  unita'
attive   alla  data  del  31  dicembre  non  avevano  titolo
all'iscrizione negli elenchi e quindi all'accreditamento dei
contributi per l'intero anno, anche nei casi in cui avessero
svolto l'attivita' per una parte dell'anno.
     Cio'  premesso, nell'ipotesi di soggetti iscritti negli
elenchi  nominativi  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
coloni  in  uno degli anni compresi nel periodo 1957/61, che
risultino essere stati in servizio militare ovvero  occupati
in  altra  attivita'  lavorativa al 31 dicembre dello stesso
anno, le Sedi sono tenute,  in  relazione  al  disposto  del
richiamato  comma  5  dell'art.  5  della  legge  n. 1047, a
segnalare i singoli casi ai  competenti  Uffici  provinciali
dello  SCAU  per  la  cancellazione  degli interessati dagli
elenchi.
     La   cancellazione  predetta,  facendo  venir  meno  la
copertura  assicurativa,   consente   l'accreditamento   dei
contributi  figurativi  per  il periodo di servizio militare
svolto nell'anno considerato.
    Di contro, nell'ipotesi di soggetto presente come unita'
attiva nel nucleo  familiare  alla  data  del  31  dicembre,
l'accreditamento  dei  contributi  obbligatori  per l'intero
anno, conseguente all'applicazione del citato art.  5  della
legge   n.  1047,  rende  impossibile  l'accreditamento  dei
contributi  figurativi  per  l'eventuale  servizio  militare
prestato  nel  periodo  iniziale dell'anno medesimo. Cio' in
base al principio secondo il quale l'accreditamento  figura-
tivo  e' consentito solo per i periodi scoperti di assicura-
zione.
     Tale  preclusione  non deve essere considerata peraltro
assoluta, nel senso che essa opera solo nell'ipotesi in  cui
l'iscrizione abbia comportato un' attribuzione di almeno 156
giornate, che costituiscono l'anno pieno  di  contribuzione,
mentre,  in  caso  di  attribuzione di un numero di giornate
inferiore, i contributi figurativi possono  essere  accredi-
tati  fino a concorrenza del predetto limite di 156 giornate
annue.
     Per  una  maggiore  comprensione  si fa l'esempio di un
assicurato che risulta iscritto negli elenchi CD/CM per  gli
anni  1959,  1960  e 1961 per 156 giornate all'anno e che ha
prestato servizio militare  dal  1   settembre  1959  al  28
febbraio 1961.
     Le Sedi dovranno chiedere ai competenti Uffici  provin-
ciali  dello  SCAU  la  cancellazione  del  lavoratore dagli
elenchi per gli anni 1959 e 1960, in quanto alla data del 31
dicembre  degli  anni  predetti  egli non risultava presente
come unita' attiva nel nucleo familiare.
     A  cancellazione  avvenuta, potra' essere accreditato a
favore dell'interessato il servizio militare per il  periodo
dal  1   settembre  al  31 dicembre 1959 e per l'intero anno
1960, per cui rimarra' scoperto di contribuzione il  periodo
dal 1  gennaio al 31 agosto 1959.
     Non potra', invece, essere accreditato  il  periodo  di
servizio  militare  per  il periodo 1  gennaio - 28 febbraio
1961, in quanto il periodo stesso e'  coperto  di  assicura-
zione  obbligatoria  con  l'iscrizione  negli elenchi per un
numero di 156 giornate annue.
     Peraltro,  nell'ipotesi in cui l'iscrizione per il 1961
risultasse effettuata, ad esempio,  per  150  giornate,  po-
tranno  essere  accreditate  2  settimane  di  contribuzione
figurativa per il servizio militare prestato nel periodo dal
1   gennaio  al  28 febbraio 1961. Infatti, essendo ciascuna
settimana pari  a  3  giornate,  le  6  giornate  risultanti
dall'accredito  figurativo sono sufficienti a far conseguire
all'interessato le 156  giornate  necessarie  per  la  piena
copertura dell'anno.
     Invece nell'ipotesi di iscrizione   per  129  giornate,
potranno  essere  accreditate tutte le 9 settimane di durata
del servizio militare, in quanto corrispondendo  esse  a  27
giornate,  verrebbe  complessivamente  raggiunto  il  limite
annuo di 156 giornate.
     A maggior ragione, ovviamente, l'intero accredito delle
9  settimane  di  contribuzione  figurativa  potra'   essere
effettuato  nei  casi  di  iscrizione  negli  elenchi per un
numero di giornate inferiori alle 129 (ad esempio  70  gior-
nate),  in  quanto in tal caso non verrebbe mai raggiunto il
limite delle 156 giornate annue.
     Si  fa  presente che in presenza di domande di riscatto
presentate ai sensi dell' art. 11 della legge 2 agosto 1990,
n.  233  (2),  l'accreditamento del servizio militare effet-
tuato, con i criteri suindicati, per  l'anno  per  il  quale
risultano  attribuite  meno di 156 giornate di contribuzione
obbligatoria ha riflessi, ovviamente, anche  sul  numero  di
giornate  da  ammettere  a  riscatto.  Detto  numero dovra',
infatti,  essere  determinato  in  relazione  al  numero  di
giornate  di lavoro e di contribuzione figurativa per servi-
zio militare complessivamente accreditate all' interessato.
     Pertanto,   nei   primi  due  esempi  sopra  riportati,
all'interessato non potra' essere concessa  la  facolta'  di
riscatto,  in  quanto  con  l'accreditamento  dei contributi
figurativi  egli  ha  gia'  conseguito  la  piena  copertura
contributiva dell'anno.
     Nel terzo esempio  (iscrizione  negli  elenchi  per  70
giornate),  tenuto  conto  che  con l'accreditamento delle 9
settimane di contribuzione figurativa  -  pari  come  si  e'
detto  a  27 giornate - l'assicurato ha raggiunto complessi-
vamente  97  contributi  giornalieri  nell'anno,   dovranno,
invece,  essere  ammesse  a  riscatto le residue 59 giornate
necessarie a conseguire l'anno pieno di contribuzione.
                          IL DIRETTORE GENERALE
                              F.to BILLIA
(1) V. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 1829
(2) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 877

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