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Circolare 135 del 19 maggio 1992
Oggetto:
CD/CM occupati in altra attività lavorativa alla data del 31 dicembre degli anni dal 1957 al 1961. Chiarimenti per l'applicazione della circolare n. 34 del 5 febbraio 1992.
Con circolare n. 34 del 5 febbraio 1992, nel richiamare
l'attenzione delle Sedi sul contenuto dell'art. 5, comma 5,
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (1), in virtu' del
quale l'accreditamento annuale dei contributi I.V.S. a
favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il
periodo 1957/61 doveva essere effettuato sulla base della
composizione del nucleo familiare risultante alla data del
31 dicembre, e' stato precisato che, nell'ipotesi di assi-
curati che figurano iscritti negli elenchi nominativi dei
CD/CM in uno degli anni compresi nel periodo in questione e
che risultino essere stati in servizio militare ovvero
occupati in altra attivita' lavorativa al 31 dicembre dello
stesso anno, le situazioni predette devono essere segnalate,
in applicazione della norma citata, ai competenti Uffici
provinciali dello SCAU per gli eventuali provvedimenti di
cancellazione dagli elenchi.
A seguito delle predette direttive la Direzione Gene-
rale dello SCAU ha diramato la circolare n. 33 del 1 aprile
1992, che si allega in copia, con la quale ha chiarito ai
propri Uffici provinciali che la semplice indicazione
dell'esistenza di altra attivita' lavorativa alla data del
31 dicembre non puo' essere considerata come motivo suffi-
ciente per procedere alla cancellazione dagli elenchi
"potendo ammettersi che l'interessato, oltre alla abituale e
manuale coltivazione dei terreni, si sia dedicato contempo-
raneamente ad altra attivita' di lavoro".
Pertanto, conclude la circolare dello SCAU, la circo-
stanza suddetta puo' essere presa in considerazione, ai fini
della cancellazione dagli elenchi dei CD/CM, soltanto se
accompagnata da altri elementi di fatto che provino l'in-
sussistenza dell'attivita' di coltivatore diretto, mezzadro
o colono, come ad esempio nel caso di un iscritto negli
elenchi CD/CM la cui seconda occupazione risulti svolta in
una localita' talmente distante da quella dell'azienda
agricola da far ritenere inverosimile una contemporaneita'
di attivita'.
Al riguardo si osserva che, in effetti, lo svolgimento
di un'altra attivita' lavorativa non puo' oggettivamente
considerarsi preclusiva dell'attivita' di coltivatore
diretto, colono o mezzadro, attivita' per la quale la legge
1047 prescrive, ai fini della tutela previdenziale, il
semplice requisito dell'abitualita'.
Pertanto le Sedi, in linea con quanto precisato nella
circolare dello SCAU e a modifica della direttiva preceden-
temente impartita, dovranno d'ora in poi limitarsi a segna-
lare agli Uffici dell'Ente predetto i soli casi in cui, come
nell'esempio fatto, risulti fondatamente dimostrato, in base
ad ulteriori circostanze di fatto, che lo svolgimento di
un'altra attivita' lavorativa abbia impedito all'interes-
sato di essere presente come unita' attiva nel nucleo
familiare alla data del 31 dicembre.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
(1) V. "Atti ufficiali" 1957, pag. 877
Allegato
SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO A.C.L.A.A.
Circolare n. 33
Roma, li 1 aprile 1992
AI SERVIZI CENTRALI
SEDE
AGLI UFFICI PROVINCIALI
LORO SEDI
Oggetto: Accertamento coltivatori diretti nel quinquennio
1957/1961.
Con messaggio n. 40889 del 5 febbraio 1992, avente per
oggetto "Art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047" la
Direzione Generale dell'INPS ha impartito istruzioni alle
proprie Sedi periferiche in merito alle modalita' di accre-
ditamento dei contributi obbligatori i.v.s. dei coltivatori
diretti e dei mezzadri e coloni per il periodo 1957/1961.
Con il predetto messaggio e' stato peraltro disposto
che, nell'ipotesi di soggetti iscritti negli elenchi nomi-
nativi dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni in
uno degli anni compresi nel periodo 1957/1961, "che risul-
tino essere stati in servizio militare ovvero occupati in
altra attivita' lavorativa al 31 dicembre dello stesso
anno", le Sedi comunichino tali situazioni agli Uffici
provinciali dello S.C.A.U. perche' siano adottati provvedi-
menti di cancellazione dagli elenchi.
Si sottolinea al riguardo che non sussistono partico-
lari problemi per coloro che debbono essere cancellati dagli
elenchi in questione qualora dagli atti in possesso
dell'INPS i medesimi risultino aver prestato servizio
militare alla data del 31 dicembre, data alla quale vanno
riferiti gli accreditamenti dei contributi secondo quanto
dispone l'art. 5, comma 6, della legge 26 ottobre 1957, n.
1047.
Nel caso invece di segnalazioni riguardanti soggetti
iscritti negli elenchi 1957/1961, che risultino essere stati
occupati in altra attivita' lavorativa al 31 dicembre di uno
o piu' dei predetti anni, non sembra che possa disporsi il
provvedimento di cancellazione sulla base di una semplice
indicazione circa la esistenza del rapporto di lavoro alla
data del 31 dicembre.
A tale riguardo si ritiene opportuno sottolineare che
gli elenchi i.v. 1957/1961, atteso il lungo periodo ormai
trascorso, hanno il carattere della definitivita' e pertanto
e' da ritenere esclusa, in linea di massima, la possibilita'
di regolarizzazioni anche in tema di cancellazioni a meno
che non risulti provato il mancato svolgimento
dell'attivita' diretto coltivatrice.
La circostanza che un coltivatore diretto abbia atteso
nello stesso tempo ad altra occupazione di lavoro non e' di
per se' motivo di preclusione della tutela previdenziale dei
lavoratori autonomi potendo ammettersi che l'interessato,
oltre alla abituale e manuale coltivazione dei terreni, si
sia dedicato contemporaneamente ad altra attivita' di
lavoro.
Oltretutto negli anni dal 1957 al 1962 la legge
1047/1957, ai fini del riconoscimento della qualifica di
coltivatore diretto, richiedeva la presenza del solo requi-
sito soggettivo della continuita' (abitualita') della
prestazione di lavoro ma non prevedeva che, nel caso di
duplice attivita', si dovesse far ricorso al criterio della
prevalenza, criterio che e' stato recepito dalla legge
9/1963 a decorrere dal 1963.
Gli Uffici pertanto, in presenza di siffatte segnala-
zioni dell'INPS, daranno corso ai provvedimenti di cancel-
lazione nelle sole ipotesi in cui risulti provata la insus-
sistenza dell'attivita' diretto coltivatrice; potrebbe
essere ad es. il caso di un iscritto negli elenchi dei
coltivatori diretti, la cui seconda occupazione di lavoro
sia stata svolta in una localita' molto distante da quella
dell'azienda agricola tale comunque da ritenere inverosimile
una contemporaneita' di attivita'.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Borgia)