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Circolare 287 del 18 dicembre 1992
Oggetto: Indennita' di malattia durante i periodi di cure
idrotermali. D.M. 12 agosto 1992.
Con decreto 12.8.1992 (pubblicato sulla G.U. n.193 del
18.8.1992, all.1), attuativo del disposto di cui all'art.16,
comma 4, della legge n.412 del 30 dicembre 1991 -in ordine al
quale sono state gia' impartite le prime istruzioni applicative
con circolare n. 140 del 16.5.1992- oltre all'elencazione delle
patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali
(tassativamente elencate nell'allegato al decreto stesso), sono
stati piu' dettagliatamente precisati i criteri e le modalita' di
ammissione dei lavoratori subordinati a fruire delle cure in
questione al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari; tale
ultima fattispecie e' stata come e' noto equiparata, in
determinate condizioni, dalla Corte Costituzionale (sent.
n.559/1987) alla malattia, con conseguente obbligo per l'Istituto
di corrispondere ai soggetti assicurati per tale evento il
relativo trattamento previdenziale.
Per quanto concerne in particolare la problematica della
fruibilita' delle cure stesse al di fuori di periodi feriali,
dette disposizioni (art.2, c.1, del D.M. citato in premessa)
stabiliscono che lo specialista USL debba esprimersi in ordine
alla "maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa
della cura termale se non differita sino alle ferie e ai congedi
ordinari".
Tale esplicito riferimento all'istituto delle ferie o dei
congedi ordinari, va interpretato, nell'ambito degli obiettivi,
sottolineati dallo stesso decreto, di razionalizzazione e di
contenimento della spesa pubblica, a base della citata norma
della legge n.412/1991, e nelle linee di rigorosita' evidenziate
dalla citata Corte, quale ulteriore parametro di valutazione ai
fini della ammissione alle cure in questione e della conseguente
concedibilita' delle prestazioni economiche di cui trattasi. In
base alla suddetta impostazione, condivisa dal Comitato
amministratore della gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, l'intervento erogativo dell'Istituto -da
valutarsi, quindi, anche in rapporto alla disponibilita', o meno,
nei singoli casi concreti, di periodi di ferie (o di congedo
ordinario) utili per l'esecuzione della cura- e' da ritenersi non
dovuto per le fattispecie in cui il lavoratore risulti in
condizioni di utilizzare, nell'ambito della contrattazione
collettiva, nel periodo previsto per la cura, ferie o congedi
ordinari.
Cio' implica, sul piano operativo, la necessita' di
acquisire, unitamente alla documentazione prevista (motivata
prescrizione dello specialista e autorizzazione/impegnativa USL),
dichiarazione del datore di lavoro che il lavoratore non puo'
essere collocato in ferie nel periodo indicato per l'esecuzione
della cura, perche non consentito dal contratto o per mancanza o
insufficienza di residui giorni di ferie. Allo scopo e' stato
predisposto l'unito modello (all.2) da compilarsi in due copie,
contenente anche le avvertenze per il lavoratore e la
dichiarazione dello stesso.
Per quanto concerne in particolare i rapporti tra periodi di
cure idrotermali e ferie collettive (quelle, cioe', che non
possono essere spostate ad altra data), la relativa problematica
sara' risolta nel senso di non procedere ad erogazioni di
indennita' quando la cura possa essere fruita interamente
nell'ambito di un periodo di ferie ovvero a distanza di meno di
15 giorni dalle stesse (1).
Non potranno pertanto essere indennizzati periodi di cure
idrotermali ai lavoratori che, dalla dichiarazione aziendale,
risultino poter effettuare le cure durante i periodi feriali.
Tutto cio' premesso, si impartiscono, a scioglimento
della riserva formulata con la citata circolare n.140/1992, le
seguenti istruzioni, che assorbono, salvo diverso esplicito
rinvio, quelle emanate in precedenza.
A) Generalita' e condizioni
In adeguamento al disposto di cui al D.M. 12.8.1992 in
argomento (art.2, commi 1 e 3), il riconoscimento del trattamento
previdenziale di malattia avverra' se lo specialista USL -previa
presentazione, da parte del lavoratore interessato, alla USL di
residenza della relativa proposta del medico di base entro 5
giorni dalla data di redazione- riconosca con "motivato giudizio"
la maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa
della cura "se non differita sino alle ferie e ai congedi
ordinari"; quanto precede con riferimento sia alla specificita'
e/o alla gravita' della malattia riscontrata o allo stato
evolutivo della stessa sia alle modalita' di effettuazione del
trattamento termale sia all'eventuale programma terapeutico o
riabilitativo in cui questo e' inserito e sulla base, di norma,
di accertamenti strumentali o di laboratorio. Lo specialista deve
anche fissare un termine, non superiore ai trenta giorni previsti
dalle precedenti disposizioni, entro cui l'interessato deve
iniziare la cura.
Tenuto conto delle disposizioni vigenti e dei criteri
interpretativi sopra esposti, devono pertanto essere esclusi dal
riconoscimento dell'indennita' di malattia posta a carico
dell'INPS:
1) le cure per le quali non sia attestata dallo specialista USL,
ovviamente della branca, la sussistenza dei requisiti sopra
indicati -esistenza della malattia, riconoscimento della
maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa della cura se
non differita fino alle ferie- (art.2, c.1, D.M.12 agosto
1992);
2) le cure non riconosciute dalla USL di residenza attraverso
l'emissione dell'autorizzazione/impegnativa, su cui deve
essere attestata, anche mediante stampigliatura, la
sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art.16, comma 5,
della legge 30 dicembre 1991,n.412. Sono pertanto escluse,
ovviamente, anche le cure meramente preventive (art.2, c.1 e
4, D.M.);
3) le prestazioni termali prescritte per patologie non elencate
nell'allegato al decreto ministeriale in esame (art.1, c.1,
D.M.); sono escluse anche quelle transitoriamente
autorizzabili dalle USL con oneri a carico della finanza
pubblica ancorche non elencate nell'allegato suddetto (es.
affezioni renali), in quanto le stesse sono fruibili, come
esplicitamente sancito (art.4, c.1, D.M.), solo utilizzando
periodi feriali;
4) le cure iniziate oltre la data fissata dallo specialista
-max. 30 giorni dalla relativa redazione- (art.2, c.1, D.M.);
5) le fattispecie in cui la proposta del curante risulti presen-
tata alla USL oltre i 5 giorni previsti (art.2, c. 3, D.M.);
6) i casi di omesso o ritardato invio, ai previsti destinatari,
della documentazione richiesta -vds. par.C- (art.2, c.4,
D.M.);
7) i periodi di cure termali fruite presso stabilimenti non
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se
effettuate per una delle affezioni elencate nel decreto
(art.2, c.5, D.M.);
8) le cure effettuate in periodi nei quali i datori di lavoro
abbiano attestato la possibilita', nei confronti del
lavoratore interessato, di fruire di ferie o di congedi
ordinari (art.2, c.1, D.M);
9) i periodi di cura eccedenti i quindici giorni per anno solare
(art.13, c.4, legge n.638/1983);
10) le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di inter-
vallo di almeno quindici giorni con i congedi ordinari o le
ferie (art.13, c.5, legge n.638/1983);
11) le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari
(art.13, c.6, legge n.638/1983);
12) i periodi di cura comunque retribuiti (art.6, legge
n.138/1943);
13) le cure autorizzate dall'INPS nei propri Stabilimenti o in
strutture convenzionate ai fini della prevenzione degli stati
di invalidita' pensionabile (legge n.8/1990, confermata dalla
legge 30.12.1991, n.412);
14) le cure concesse dai medici dell'INAIL (artt.5 e 6 legge
n.138/1943);
15) le cure parzialmente o non continuativamente eseguite, fatti
salvi, per i giorni relativi, i motivi di forza maggiore,
compresa la chiusura dello stabilimento (vds. par. D);
2
B) Documentazione (art.2, c.4, D.M. 12.8.1992)
All'Istituto dovra' essere trasmessa la copia della
autorizzazione/impegnativa rilasciata dalla USL di residenza (su
cui, come accennato, a cura della stessa USL viene, se ne
ricorrono i presupposti, stampigliato espresso riferimento
all'art.16, comma 5, della legge 30.12.1991, n.412, che
disciplina, appunto, la concessione delle cure in periodi extra
feriali); tale documentazione non e' peraltro sufficiente per
l'erogazione dell'indennita', essendo necessario accludere anche
copia della motivata prescrizione dello specialista, che deve
esprimersi, secondo quanto sopra precisato, in ordine alla
maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa della
cura se non differita sino alle ferie o ai congedi ordinari.
Copia della suddetta autorizzazione/impegnativa deve essere
parallelamente inviata anche al datore di lavoro.
All'Istituto dovra' pure essere inviata una copia del
modello allegato 2, contenente (parte B) la dichiarazione del
datore di lavoro attestante l'impossibilita' di collocare in
ferie il lavoratore nel periodo di esecuzione della cura.
Ancorche non previsto espressamente, e' poi da ritenere
implicito che, all'atto dell'invio della documentazione di cui
sopra, il lavoratore debba comunicare all'INPS anche il periodo
prescelto, il recapito temporaneo (quello abituale risulta
dall'impegnativa) e la denominazione dello stabilimento;
sufficiente allo scopo e' comunque il modello allegato 2 (parte
A). Analoghe informazioni devono essere ovviamente fornite anche
al datore di lavoro, che peraltro ne viene a conoscenza con ancor
maggiore tempestivita', all'atto della compilazione della parte
B, a lui riservata, dell'allegato 2.
Al termine della cura viene poi compilata e consegnata
all'assistito, a cura dello Stabilimento termale,
l'autorizzazione/impegnativa piu' volte menzionata, con
l'attestazione, in apposito riquadro, del periodo di svolgimento
delle cure, il che fa fede della regolare esecuzione delle stesse
nel periodo certificato. Per i lavoratori interessati, a cura
dello Stabilimento stesso, deve essere pure rilasciata una
dichiarazione, con la specifica delle prestazioni erogate, dei
giorni di loro effettuazione nonche di quelli di eventuale
sospensione della cura per inattivita' della struttura.
Tutta la documentazione suddetta va ugualmente trasmessa
all'INPS e al datore di lavoro.
C) Termini (art.2, c.4, D.M.)
Trovano conferma gli indirizzi gia' assunti dall'Istituto
(del. C. di A. n.15/1991 -vds.circ.n.85/1991) secondo i quali
l'assimilazione, nei casi previsti , dell'assenza per cure
termali a quella per malattia comune implica che, ai fini della
percezione della relativa indennita', incomba sul lavoratore
l'onere di trasmettere all'INPS (e al datore di lavoro) la
documentazione necessaria, entro i termini stabiliti per l'invio
della normale certificazione (due giorni), termini che devono
intendersi decorrenti, non dalla data di rilascio della
prescritta autorizzazione/impegnativa, ma da quella di effettivo
inizio delle cure, in quanto quest'ultimo potrebbe, al momento
del rilascio dell'autorizzazione suddetta, non essere esattamente
determinato. Alla documentazione suddetta dovra' essere accluso
anche il modello allegato 2, compilato nelle parti di interesse.
L'ulteriore documentazione descritta al paragrafo precedente
deve essere inviata dall'interessato dopo l'effettuazione della
cura.
D) Criteri e modalita' di erogazione
Sono confermate integralmente le istruzioni gia' fornite
sull'argomento con circolare n. 85 del 27.3.1991, parte I, par.
2, per cio' che si riferisce a:
- giornate indennizzabili;
- casi e giornate indennizzabili nonostante l'incompleta
effettuazione del ciclo di cura autorizzato;
- registrazione del numero di cure indennizzate, ai fini della
valutazione degli oneri sostenuti annualmente al titolo in
argomento;
- tipo di controlli effettuabili durante i periodi di cura (vds.
anche par. E);
- sanzioni applicabili in caso di precedenti o successive
assenze a visita di controllo;
- notifica tempestiva agli interessati della inesistenza delle
condizioni per il riconoscimento dell'indennita';
- modalita' di erogazione dell'indennita'.
E) Controlli
Nessuna valutazione circa la prescrizione dello specialista
dovra' essere operata dall'Istituto, che si limitera' a
verificare, ad ogni buon conto, che la affezione rientri tra
quelle dell'allegato al decreto.
Il decreto (art. 3) ha inoltre previsto l'introduzione a
cura degli stabilimenti, entro 180 giorni, di sistemi che
consentano la rilevazione nominativa dei soggetti ammessi alle
cure in questione, l'identificazione personale dei lavoratori con
modalita' che permettano, anche a posteriori, la verifica della
loro partecipazione ad ogni seduta.
In tale quadro e' stata anche formalizzata la possibilita'
-per la quale erano gia' state fornite istruzioni con la citata
circolare n. 85/1991- che l'INPS operi diretti controlli sulla
reale esecuzione delle cure, ovviamente per i soggetti aventi
titolo all'indennita' di malattia.
F) Decorrenza
Le istruzioni che precedono devono essere osservate per
tutte le cure idrotermali iniziate dal 18.8.1992, data di
pubblicazione del decreto ministeriale in oggetto, ai fini
dell'erogazione, ai lavoratori appartenenti a categorie aventi
3
diritto all'indennita' di malattia, delle relative prestazioni
economiche durante i periodi di cure di cui trattasi.
I particolari criteri sopra esposti in materia di
disponibilita' di ferie, secondo l'attestazione del datore di
lavoro, durante il periodo di cure termali, andranno applicati
dalla data di emanazione della presente circolare, fermo restando
in ogni caso che l'eventuale, sia pure temporanea, imputazione a
ferie di cure gia' eseguite e' da intendersi quale circostanza
preclusiva del diritto all'indennita' di malattia.
G) Informazione
Le disposizioni per poter fruire di indennita' di malattia
durante le cure idrotermali, con particolare rilievo circa la
necessita' di attestazione del datore di lavoro della non
fruibilita' di ferie nel relativo periodo, dovranno essere
portate a conoscenza delle categorie interessate con i mezzi piu'
opportuni, con la precisazione che sara' disponibile apposito
modello con le istruzioni del caso.
Il modulo allegato 2 sara' riprodotto a stampa a livello
regionale (utilizzando all'uopo i fondi a disposizione
sull'apposito capitolo), nel quantitativo necessario, curando
anche la distribuzione alle USL -in ordine alla quale dovranno
essere assunti opportuni contatti con il competente Assessorato a
cura delle Sedi regionali- per la consegna agli interessati
all'atto delle richieste di autorizzazioni di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to BILLIA
----------------------
(1) Si indicano, per maggiore chiarezza, alcuni esempi:
- cure da iniziare e terminare all'interno di un periodo di
ferie collettive: non e' erogabile alcuna prestazione
economica;
- cure da iniziare prima delle ferie collettive:
a) se alla data di inizio delle ferie il ciclo di cura risulta
completato da oltre 15 giorni potra' procedersi
all'indennizzo;
b) se la cura e' ultimata all'interno del periodo di ferie,
ovvero prima dell'inizio di queste, ma da meno di 15
giorni, non potra' essere erogata indennita' (per mancanza
dell'intervallo minimo di 15 gg. tra ferie e cure termali);
- cure da iniziare prima dell'ultimo giorno di ferie collettive
-ovvero entro il 15 giorno da tale data- : nessuna indennita'
e' erogabile (vds. sopra es. b);
- cure che possono essere iniziate oltre il quindicesimo giorno
dalla fine delle ferie collettive: l'indennita' e' erogabile
(il lavoratore ha facolta' di dar corso alle cure in qualsiasi
momento, nell'ambito del periodo massimo prescritto dallo
specialista), sempreche, ovviamente, dopo le ferie collettive,
4
non residui altro periodo feriale di durata sufficiente per le
cure.
Allegato n 1
llegato, consultabile sulla G.U. n.193 del 18.8.1992, viene
ortato nel solo testo a stampa.
legato n 2
INDENNITA' DI MALATTIA DURANTE LE CURE TERMALI
GO AVVERTENZE PER IL LAVORATORE
(VALGONO SOLO PER I LAVORATORI APPARTENENTI A CATEGORIE
AVENTI DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA)
aver diritto all'indennita' di malattia a carico dell'INPS durante
eriodo di effettuazione di cure idrotermali e' necessario:
presentare alla USL di residenza la richiesta del medico di
famiglia, entro 5 giorni dal rilascio;
essere visitato dal medico specialista USL per una delle malattie
previste dalla legge, il quale giudichi la cura termale:
a) necessaria ai fini terapeutici o riabilitativi,
b) piu' utile e efficace se non rinviata fino alle ferie o ai
congedi ordinari,
c) da effettuarsi entro un massimo di 30 giorni;
richiedere alla USL l'autorizzazione-impegnativa sulla quale
compaia l'indicazione che e' stata rilasciata ai sensi della legge
30.12.1991, n. 412;
comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure,
compilando (in due copie) la parte A) riportata sul retro del
presente modulo;
farsi rilasciare dal datore di lavoro, in due copie, la
dichiarazione (parte B) sul retro del presente modulo), che durante
il periodo suddetto, ai sensi della contrattazione collettiva, non
possono essere usufruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono
gia' state programmate ferie collettive in altro periodo ovvero non
residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il
completamento del ciclo di cure.
IN CASO CONTRARIO LE CURE TERMALI DEVONO ESSERE SVOLTE DURANTE LE
FERIE;
inviare all'INPS, entro due giorni dall'inizio delle cure da
effettuare al di fuori dei periodi di ferie, la prescrizione dello
specialista, copia della autorizzazione-impegnativa della USL e una
copia del presente modulo compilato sul retro sia dal lavoratore
che dal datore di lavoro;
inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni, copia della
documentazione in possesso e la seconda copia del presente modulo
debitamente compilato sul retro;
effettuare le cure prescritte senza interruzioni (salvo per le
giornate di chiusura dello stabilimento termale e per quelle di
documentata forza maggiore);
inviare all'INPS (in originale) e al datore di lavoro (in copia),
al termine delle cure, l'autorizzazione-impegnativa compilata dallo
stabilimento termale.
(Da compilare in due copie)
) RISERVATO AL LAVORATORE
sottoscritto ................................. nato a ..............
......... residente a ........................ via .................
..... CAP ......... codice fiscale .................................
endente dell'azienda .................... .........................
hiara che in caso di autorizzazione a fruire di cure termali al di
ri delle ferie si rechera', per il trattamento, presso lo
bilimento termale di ...............................................
periodo dal ......... al ......... , con temporaneo recapito nella
uente localita': .................... via ................... n ....
......... presso ..................................................
a ............... Firma del lavoratore .........................
) RISERVATO ALL'AZIENDA
sottoscritta Ditta .................................................
e/Stabilimento di .................... via .................. n ...
ricola INPS ....................... dichiara che il lavoratore sopra
icato, qualifica di ....................,
puo'
ante il periodo dallo stesso indicato (1) -----------, ai sensi
non puo' (2)
la contrattazione collettiva, usufruire di congedi ordinari o ferie
uali.
a .............. Timbro e firma della Ditta .......................
_________________
Cancellare l'ipotesi che non ricorre
V. avvertenze sul retro, punto 5