Eureka Previdenza

Circolare 287 del 18 dicembre 1992

Oggetto: Indennita' di malattia durante i periodi di cure
         idrotermali. D.M. 12 agosto 1992.
     Con decreto  12.8.1992  (pubblicato  sulla  G.U.  n.193  del
18.8.1992,  all.1),  attuativo  del  disposto  di cui all'art.16,
comma 4, della legge n.412 del 30 dicembre  1991  -in  ordine  al
quale  sono  state gia' impartite le prime istruzioni applicative
con circolare n. 140 del 16.5.1992- oltre  all'elencazione  delle
patologie  che possono trovare reale beneficio dalle cure termali
(tassativamente elencate nell'allegato al decreto  stesso),  sono
stati piu' dettagliatamente precisati i criteri e le modalita' di
ammissione dei lavoratori subordinati  a  fruire  delle  cure  in
questione  al  di  fuori delle ferie e dei congedi ordinari; tale
ultima  fattispecie  e'  stata  come  e'  noto   equiparata,   in
determinate   condizioni,   dalla   Corte  Costituzionale  (sent.
n.559/1987) alla malattia, con conseguente obbligo per l'Istituto
di  corrispondere  ai  soggetti  assicurati  per  tale  evento il
relativo trattamento previdenziale.
     Per  quanto  concerne  in  particolare la problematica della
fruibilita' delle cure stesse al di  fuori  di  periodi  feriali,
dette  disposizioni  (art.2,  c.1,  del  D.M. citato in premessa)
stabiliscono che lo specialista USL debba  esprimersi  in  ordine
alla  "maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa
della cura termale se non differita sino alle ferie e ai  congedi
ordinari".
     Tale esplicito riferimento all'istituto delle  ferie  o  dei
congedi  ordinari,  va interpretato, nell'ambito degli obiettivi,
sottolineati dallo stesso  decreto,  di  razionalizzazione  e  di
contenimento  della  spesa  pubblica,  a  base della citata norma
della legge n.412/1991, e nelle linee di rigorosita'  evidenziate
dalla  citata  Corte, quale ulteriore parametro di valutazione ai
fini della ammissione alle cure in questione e della  conseguente
concedibilita'  delle  prestazioni economiche di cui trattasi. In
base  alla  suddetta   impostazione,   condivisa   dal   Comitato
amministratore   della   gestione   prestazioni   temporanee   ai
lavoratori dipendenti, l'intervento erogativo dell'Istituto   -da
valutarsi, quindi, anche in rapporto alla disponibilita', o meno,
nei singoli casi concreti, di periodi  di  ferie  (o  di  congedo
ordinario) utili per l'esecuzione della cura- e' da ritenersi non
dovuto per  le  fattispecie  in  cui  il  lavoratore  risulti  in
condizioni   di   utilizzare,  nell'ambito  della  contrattazione
collettiva, nel periodo previsto per la  cura,  ferie  o  congedi
ordinari.
     Cio'  implica,  sul  piano  operativo,  la   necessita'   di
acquisire,  unitamente  alla  documentazione  prevista  (motivata
prescrizione dello specialista e autorizzazione/impegnativa USL),
dichiarazione  del  datore  di  lavoro che il lavoratore non puo'
essere collocato in ferie nel periodo indicato  per  l'esecuzione
della  cura, perche non consentito dal contratto o per mancanza o
insufficienza di residui giorni di ferie.  Allo  scopo  e'  stato
predisposto  l'unito  modello (all.2) da compilarsi in due copie,
contenente  anche  le  avvertenze  per   il   lavoratore   e   la
dichiarazione dello stesso.
     Per quanto concerne in particolare i rapporti tra periodi di
cure  idrotermali  e  ferie  collettive  (quelle,  cioe', che non
possono essere spostate ad altra data), la relativa  problematica
sara'  risolta  nel  senso  di  non  procedere  ad  erogazioni di
indennita'  quando  la  cura  possa  essere  fruita   interamente
nell'ambito  di  un periodo di ferie ovvero a distanza di meno di
15 giorni dalle stesse (1).
     Non  potranno  pertanto  essere indennizzati periodi di cure
idrotermali ai lavoratori  che,  dalla  dichiarazione  aziendale,
risultino poter effettuare le cure durante i periodi feriali.
          Tutto cio' premesso, si  impartiscono,  a  scioglimento
della  riserva  formulata  con la citata circolare n.140/1992, le
seguenti  istruzioni,  che  assorbono,  salvo  diverso  esplicito
rinvio, quelle emanate in precedenza.
A) Generalita' e condizioni
     In adeguamento al disposto  di  cui  al  D.M.  12.8.1992  in
argomento (art.2, commi 1 e 3), il riconoscimento del trattamento
previdenziale di malattia avverra' se lo specialista USL  -previa
presentazione,  da  parte del lavoratore interessato, alla USL di
residenza della relativa proposta del  medico  di  base  entro  5
giorni dalla data di redazione- riconosca con "motivato giudizio"
la maggiore efficacia ed  utilita'  terapeutica  o  riabilitativa
della  cura  "se  non  differita  sino  alle  ferie  e ai congedi
ordinari"; quanto precede con riferimento sia  alla  specificita'
e/o  alla  gravita'  della  malattia  riscontrata  o  allo  stato
evolutivo della stessa sia alle modalita'  di  effettuazione  del
trattamento  termale  sia  all'eventuale  programma terapeutico o
riabilitativo in cui questo e' inserito e sulla base,  di  norma,
di accertamenti strumentali o di laboratorio. Lo specialista deve
anche fissare un termine, non superiore ai trenta giorni previsti
dalle  precedenti  disposizioni,  entro  cui  l'interessato  deve
iniziare la cura.
     Tenuto  conto  delle  disposizioni  vigenti  e  dei  criteri
interpretativi sopra esposti, devono pertanto essere esclusi  dal
riconoscimento   dell'indennita'   di  malattia  posta  a  carico
dell'INPS:
1)  le cure per le quali non sia attestata dallo specialista USL,
    ovviamente della branca, la sussistenza dei  requisiti  sopra
    indicati  -esistenza  della  malattia,  riconoscimento  della
    maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa della cura  se
    non  differita  fino  alle  ferie- (art.2, c.1, D.M.12 agosto
    1992);
2)  le  cure  non  riconosciute dalla USL di residenza attraverso
    l'emissione  dell'autorizzazione/impegnativa,  su  cui   deve
    essere   attestata,   anche   mediante   stampigliatura,   la
    sussistenza dei requisiti  stabiliti  dall'art.16,  comma  5,
    della  legge  30  dicembre 1991,n.412. Sono pertanto escluse,
    ovviamente, anche le cure meramente preventive (art.2, c.1  e
    4, D.M.);
3)  le prestazioni termali prescritte per patologie non  elencate
    nell'allegato  al  decreto ministeriale in esame (art.1, c.1,
    D.M.);   sono   escluse   anche    quelle    transitoriamente
    autorizzabili  dalle  USL  con  oneri  a carico della finanza
    pubblica ancorche non elencate  nell'allegato  suddetto  (es.
    affezioni  renali),  in  quanto le stesse sono fruibili, come
    esplicitamente sancito (art.4, c.1, D.M.),  solo  utilizzando
    periodi feriali;
4)  le cure iniziate oltre la data    fissata  dallo  specialista
    -max. 30 giorni dalla relativa redazione- (art.2, c.1, D.M.);
5)  le fattispecie in cui la proposta del curante risulti presen-
    tata alla USL oltre i 5 giorni previsti (art.2, c. 3, D.M.);
6)  i casi di omesso o ritardato invio, ai previsti  destinatari,
    della  documentazione  richiesta  -vds.  par.C-  (art.2, c.4,
    D.M.);
7)  i  periodi  di  cure  termali  fruite presso stabilimenti non
    convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale,  anche  se
    effettuate  per  una  delle  affezioni  elencate  nel decreto
    (art.2, c.5, D.M.);
8)  le  cure  effettuate  in periodi nei quali i datori di lavoro
    abbiano  attestato  la  possibilita',   nei   confronti   del
    lavoratore  interessato,  di  fruire  di  ferie  o di congedi
    ordinari (art.2, c.1, D.M);
9)  i periodi di cura eccedenti i quindici giorni per anno solare
    (art.13, c.4, legge n.638/1983);
10) le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di inter-
    vallo di almeno quindici giorni con i congedi ordinari  o  le
    ferie (art.13, c.5, legge n.638/1983);
11) le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari
    (art.13, c.6, legge n.638/1983);
12) i  periodi  di  cura  comunque   retribuiti   (art.6,   legge
    n.138/1943);
13) le cure autorizzate dall'INPS nei propri  Stabilimenti  o  in
    strutture convenzionate ai fini della prevenzione degli stati
    di invalidita' pensionabile (legge n.8/1990, confermata dalla
    legge 30.12.1991, n.412);
14) le cure concesse dai medici  dell'INAIL  (artt.5  e  6  legge
    n.138/1943);
15) le cure parzialmente o non continuativamente eseguite,  fatti
    salvi,  per  i  giorni  relativi, i motivi di forza maggiore,
    compresa la chiusura dello stabilimento (vds. par. D);
                                                           2
B) Documentazione (art.2, c.4, D.M. 12.8.1992)
     All'Istituto   dovra'   essere   trasmessa  la  copia  della
autorizzazione/impegnativa rilasciata dalla USL di residenza  (su
cui,  come  accennato,  a  cura  della  stessa  USL  viene, se ne
ricorrono  i  presupposti,  stampigliato   espresso   riferimento
all'art.16,   comma   5,   della  legge  30.12.1991,  n.412,  che
disciplina, appunto, la concessione delle cure in  periodi  extra
feriali);  tale  documentazione  non  e' peraltro sufficiente per
l'erogazione dell'indennita', essendo necessario accludere  anche
copia  della  motivata  prescrizione  dello specialista, che deve
esprimersi, secondo quanto    sopra  precisato,  in  ordine  alla
maggiore  efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa della
cura se non differita sino alle  ferie  o  ai  congedi  ordinari.
Copia   della  suddetta  autorizzazione/impegnativa  deve  essere
parallelamente inviata anche al datore di lavoro.
     All'Istituto  dovra'  pure  essere  inviata  una  copia  del
modello allegato 2, contenente (parte  B)  la  dichiarazione  del
datore  di  lavoro  attestante  l'impossibilita'  di collocare in
ferie il lavoratore nel periodo di esecuzione della cura.
     Ancorche  non  previsto  espressamente,  e'  poi da ritenere
implicito che, all'atto dell'invio della  documentazione  di  cui
sopra,  il  lavoratore debba comunicare all'INPS anche il periodo
prescelto,  il  recapito  temporaneo  (quello  abituale   risulta
dall'impegnativa)   e   la   denominazione   dello  stabilimento;
sufficiente allo scopo e' comunque il modello allegato  2  (parte
A).  Analoghe informazioni devono essere ovviamente fornite anche
al datore di lavoro, che peraltro ne viene a conoscenza con ancor
maggiore  tempestivita',  all'atto della compilazione della parte
B, a lui riservata, dell'allegato 2.
     Al  termine  della  cura  viene  poi  compilata e consegnata
all'assistito,    a    cura    dello    Stabilimento     termale,
l'autorizzazione/impegnativa    piu'    volte   menzionata,   con
l'attestazione, in apposito riquadro, del periodo di  svolgimento
delle cure, il che fa fede della regolare esecuzione delle stesse
nel periodo certificato. Per i  lavoratori  interessati,  a  cura
dello  Stabilimento  stesso,  deve  essere  pure  rilasciata  una
dichiarazione, con la specifica delle  prestazioni  erogate,  dei
giorni  di  loro  effettuazione  nonche  di  quelli  di eventuale
sospensione della cura per inattivita' della struttura.
     Tutta  la  documentazione  suddetta  va ugualmente trasmessa
all'INPS e al datore di lavoro.
C) Termini (art.2, c.4, D.M.)
     Trovano  conferma  gli  indirizzi gia' assunti dall'Istituto
(del. C. di A. n.15/1991  -vds.circ.n.85/1991)  secondo  i  quali
l'assimilazione,  nei  casi  previsti  ,  dell'assenza  per  cure
termali a quella per malattia comune implica che, ai  fini  della
percezione  della  relativa  indennita',  incomba  sul lavoratore
l'onere di trasmettere  all'INPS  (e  al  datore  di  lavoro)  la
documentazione  necessaria, entro i termini stabiliti per l'invio
della normale certificazione (due  giorni),  termini  che  devono
intendersi   decorrenti,   non   dalla  data  di  rilascio  della
prescritta autorizzazione/impegnativa, ma da quella di  effettivo
inizio  delle  cure,  in quanto quest'ultimo potrebbe, al momento
del rilascio dell'autorizzazione suddetta, non essere esattamente
determinato.  Alla  documentazione suddetta dovra' essere accluso
anche il modello allegato 2, compilato nelle parti di interesse.
     L'ulteriore documentazione descritta al paragrafo precedente
deve essere inviata dall'interessato dopo  l'effettuazione  della
cura.
D) Criteri e modalita' di erogazione
     Sono confermate integralmente  le  istruzioni  gia'  fornite
sull'argomento  con  circolare n. 85 del 27.3.1991, parte I, par.
2, per cio' che si riferisce a:
-  giornate indennizzabili;
-  casi  e  giornate   indennizzabili   nonostante   l'incompleta
   effettuazione del ciclo di cura autorizzato;
-  registrazione del numero di cure indennizzate, ai  fini  della
   valutazione  degli  oneri  sostenuti  annualmente al titolo in
   argomento;
-  tipo di controlli effettuabili durante i periodi di cura (vds.
   anche par. E);
-  sanzioni  applicabili  in  caso  di  precedenti  o  successive
   assenze a visita di controllo;
-  notifica  tempestiva  agli interessati della inesistenza delle
   condizioni per il riconoscimento dell'indennita';
-  modalita' di erogazione dell'indennita'.
E) Controlli
     Nessuna valutazione circa la prescrizione dello  specialista
dovra'   essere   operata   dall'Istituto,  che  si  limitera'  a
verificare, ad ogni buon conto,  che  la  affezione  rientri  tra
quelle dell'allegato al decreto.
     Il decreto (art. 3) ha  inoltre  previsto  l'introduzione  a
cura  degli  stabilimenti,  entro  180  giorni,  di  sistemi  che
consentano la rilevazione nominativa dei  soggetti  ammessi  alle
cure in questione, l'identificazione personale dei lavoratori con
modalita' che permettano, anche a posteriori, la  verifica  della
loro partecipazione ad ogni seduta.
     In tale quadro e' stata anche formalizzata  la  possibilita'
-per  la  quale erano gia' state fornite istruzioni con la citata
circolare n. 85/1991- che l'INPS operi  diretti  controlli  sulla
reale  esecuzione  delle  cure,  ovviamente per i soggetti aventi
titolo all'indennita' di malattia.
F) Decorrenza
     Le  istruzioni  che  precedono  devono  essere osservate per
tutte  le  cure  idrotermali  iniziate  dal  18.8.1992,  data  di
pubblicazione  del  decreto  ministeriale  in  oggetto,  ai  fini
dell'erogazione, ai lavoratori appartenenti  a  categorie  aventi
                                                           3
diritto  all'indennita'  di  malattia, delle relative prestazioni
economiche durante i periodi di cure di cui trattasi.
     I   particolari   criteri   sopra   esposti  in  materia  di
disponibilita' di ferie, secondo  l'attestazione  del  datore  di
lavoro,  durante  il  periodo di cure termali, andranno applicati
dalla data di emanazione della presente circolare, fermo restando
in  ogni caso che l'eventuale, sia pure temporanea, imputazione a
ferie di cure gia' eseguite e' da  intendersi  quale  circostanza
preclusiva del diritto all'indennita' di malattia.
G) Informazione
     Le disposizioni per poter fruire di indennita'  di  malattia
durante  le  cure  idrotermali,  con particolare rilievo circa la
necessita'  di  attestazione  del  datore  di  lavoro  della  non
fruibilita'  di  ferie  nel  relativo  periodo,  dovranno  essere
portate a conoscenza delle categorie interessate con i mezzi piu'
opportuni,  con  la  precisazione  che sara' disponibile apposito
modello con le istruzioni del caso.
     Il  modulo  allegato  2  sara' riprodotto a stampa a livello
regionale  (utilizzando   all'uopo   i   fondi   a   disposizione
sull'apposito  capitolo),  nel  quantitativo  necessario, curando
anche la distribuzione alle USL -in ordine  alla  quale  dovranno
essere assunti opportuni contatti con il competente Assessorato a
cura delle Sedi  regionali-  per  la  consegna  agli  interessati
all'atto delle richieste di autorizzazioni di competenza.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                         f.to BILLIA
----------------------
(1) Si indicano, per maggiore chiarezza, alcuni esempi:
-  cure da iniziare e terminare  all'interno  di  un  periodo  di
   ferie   collettive:   non   e'  erogabile  alcuna  prestazione
   economica;
-  cure da iniziare prima delle ferie collettive:
   a) se alla data di inizio delle ferie il ciclo di cura risulta
      completato   da   oltre   15   giorni   potra'   procedersi
      all'indennizzo;
   b) se  la  cura  e' ultimata all'interno del periodo di ferie,
      ovvero prima dell'inizio  di  queste,  ma  da  meno  di  15
      giorni,  non potra' essere erogata indennita' (per mancanza
      dell'intervallo minimo di 15 gg. tra ferie e cure termali);
-  cure  da iniziare prima dell'ultimo giorno di ferie collettive
   -ovvero entro il 15  giorno da tale data- : nessuna indennita'
   e' erogabile (vds. sopra es. b);
-  cure che possono essere iniziate oltre il quindicesimo  giorno
   dalla  fine  delle ferie collettive: l'indennita' e' erogabile
   (il lavoratore ha facolta' di dar corso alle cure in qualsiasi
   momento,  nell'ambito  del  periodo  massimo  prescritto dallo
   specialista), sempreche, ovviamente, dopo le ferie collettive,
                                                           4
   non residui altro periodo feriale di durata sufficiente per le
   cure.
Allegato n 1
llegato,   consultabile   sulla  G.U.  n.193  del  18.8.1992,  viene
ortato nel solo testo a stampa.
legato n  2
     INDENNITA' DI MALATTIA DURANTE LE CURE TERMALI
GO              AVVERTENZE PER IL LAVORATORE
  (VALGONO SOLO PER I LAVORATORI APPARTENENTI A CATEGORIE
       AVENTI DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA)
 aver  diritto all'indennita' di malattia a carico dell'INPS durante
eriodo di effettuazione di cure idrotermali e' necessario:
 presentare alla  USL  di  residenza  la  richiesta  del  medico  di
 famiglia, entro 5 giorni dal rilascio;
 essere  visitato  dal medico specialista USL per una delle malattie
 previste dalla legge, il quale  giudichi la cura termale:
 a) necessaria ai fini terapeutici o riabilitativi,
 b) piu' utile e efficace se non  rinviata  fino  alle  ferie  o  ai
 congedi ordinari,
 c) da effettuarsi entro un massimo di 30 giorni;
 richiedere  alla  USL  l'autorizzazione-impegnativa   sulla   quale
 compaia  l'indicazione che e' stata rilasciata ai sensi della legge
 30.12.1991, n. 412;
 comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto  per  le  cure,
 compilando  (in  due  copie)  la  parte  A) riportata sul retro del
 presente modulo;
 farsi  rilasciare  dal  datore  di  lavoro,  in   due   copie,   la
 dichiarazione (parte B) sul retro del presente modulo), che durante
 il periodo suddetto, ai sensi della contrattazione collettiva,  non
 possono  essere  usufruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono
 gia' state programmate ferie collettive in altro periodo ovvero non
 residua  nell'anno  un numero di giorni di ferie sufficiente per il
 completamento del ciclo di cure.
 IN  CASO  CONTRARIO LE CURE TERMALI DEVONO ESSERE SVOLTE DURANTE LE
 FERIE;
 inviare all'INPS,  entro  due  giorni  dall'inizio  delle  cure  da
 effettuare  al di fuori dei periodi di ferie, la prescrizione dello
 specialista, copia della autorizzazione-impegnativa della USL e una
 copia  del  presente  modulo compilato sul retro sia dal lavoratore
 che dal datore di lavoro;
 inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni,  copia  della
 documentazione  in  possesso e la seconda copia del presente modulo
 debitamente compilato sul retro;
 effettuare le cure prescritte  senza  interruzioni  (salvo  per  le
 giornate  di  chiusura  dello  stabilimento termale e per quelle di
 documentata forza maggiore);
 inviare all'INPS (in originale) e al datore di lavoro  (in  copia),
 al termine delle cure, l'autorizzazione-impegnativa compilata dallo
 stabilimento termale.
                                       (Da compilare in due copie)
) RISERVATO AL LAVORATORE
sottoscritto ................................. nato a ..............
......... residente a ........................ via .................
..... CAP ......... codice fiscale .................................
endente dell'azienda ....................  .........................
hiara che in caso di autorizzazione a fruire di cure termali  al  di
ri   delle   ferie  si  rechera',  per  il  trattamento,  presso  lo
bilimento termale di ...............................................
  periodo dal ......... al ......... , con temporaneo recapito nella
uente localita': .................... via ................... n ....
 ......... presso ..................................................
a ...............     Firma del lavoratore .........................
) RISERVATO ALL'AZIENDA
sottoscritta Ditta .................................................
e/Stabilimento  di .................... via .................. n ...
ricola INPS ....................... dichiara che il lavoratore sopra
icato, qualifica di ....................,
                                          puo'
ante il periodo dallo stesso indicato (1) -----------, ai sensi
                                          non puo' (2)
la  contrattazione collettiva, usufruire di congedi ordinari o ferie
uali.
a ..............  Timbro e firma della Ditta .......................
_________________
 Cancellare l'ipotesi che non ricorre
 V. avvertenze sul retro, punto 5

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