Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 1992 Circolare 110 del 17 aprile 1992
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Circolare 110 del 17 aprile 1992
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare. Disposizioni della
preesistente normativa tuttora applicabili.
Nel quadro delle iniziative intese a migliorare i
rapporti con l'utenza e' stata predisposta sulla materia
indicata in oggetto l'allegata circolare per i datori di
lavoro.
Le Sedi sono autorizzate a provvedere alla
riproduzione in loco della predetta circolare e alla sua
distribuzione ai datori di lavoro, alle Associazioni di
categoria, ai Consulenti del lavoro e agli Enti di
Patronato.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di
Ai datori di lavoro della
Provincia di
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare. Compatibilita'
della nuova disciplina con la preesistente
normativa in materia di assegni familiari.
L'art. 2, comma 3, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69,
convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153
rinvia per quanto non disposto espressamente alla disciplina
preesistente degli assegni familiari e cioe' alle norme
contenute nel Testo Unico sugli assegni familiari approvato
con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e alle successive
modificazioni e integrazioni.
Si ritiene utile fornire, con la presente
circolare, un riepilogo delle disposizioni tuttora operanti
e compatibili con la nuova disciplina, che riguardano la
decorrenza del diritto all'assegno (art. 11 T.U.),
l'adeguamento dell'assegno al periodo di paga (art. 12
T.U.), la corresponsione dell'assegno per i periodi di
prova, di preavviso, ferie e festivita' (art. 13 T.U.) e per
i periodi di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e
di richiamo alle armi (artt. 14-18 T.U.), la corresponsione
della prestazione in caso di occupazione presso piu' datori
di lavoro (art. 20 T.U.), i termini di prescrizione (artt.
23 e 44 T.U.), il numero degli assegni da corrispondere per
il periodo di paga in relazione al lavoro svolto (artt. 59,
35, 65 e 72 T.U. e art. 5, comma 6, del D.L. 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863) ed i casi di incompatibilita' con
trattamenti di famiglia su pensione (art. 16, secondo comma,
del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 114).
Nel corso della presente circolare vengono citate,
per eventuali approfondimenti e riscontri, oltre le fonti
normative, anche le circolari con le quali la Direzione
Generale di questo Istituto ha impartito specifiche
istruzioni in materia alle proprie Sedi periferiche.
Le norme di cui agli artt. 5, 6 e 7 del T.U.
(concernenti i criteri di determinazione della vivenza a
carico dei familiari) ed all'art. 6 del D.L. 30 giugno 1972,
n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1972, n. 485 (concernente i criteri di calcolo dei limiti di
reddito mensile previsti per i familiari stessi), pur
essendo superate - in quanto non e' piu' richiesto il
requisito della dipendenza economica del familiare
componente il nucleo nei confronti del richiedente l'assegno
ne', conseguentemente, l'accertamento della posizione
economica di non autosufficienza del familiare stesso, con
riferimento alla sua particolare situazione reddituale -
mantengono comunque la loro validita', ogni qualvolta debba
essere accertata la vivenza a carico per altri diritti o
benefici ad essa collegati, quali, ad esempio, il diritto
all'indennita' di malattia in misura non ridotta per i
lavoratori ricoverati in luogo di cura, aventi familiari a
carico (circ. n. 263 del 27 dicembre 1988).
1) Decorrenza del diritto (art. 11 T.U.).
Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del
periodo di paga nel corso del quale si verificano le
condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad
es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa
alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le
condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione
legale del coniuge, conseguimento della maggiore eta' da
parte del figlio).
Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri,
il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si
verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da
parte dell'INPS la data iniziale dell'erogazione e quella
finale di scadenza della relativa validita' risultano dalle
indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di
lavoro in data diversa da quella iniziale o finale del
periodo di paga, l'assegno spetta a decorrere dal e fino al
giorno, rispettivamente, di inizio o fine del rapporto di
lavoro (circ. n. 822 G.S. del 4 giugno 1956).
2) Pagamento e numero di assegni spettanti nel periodo di
paga (art. 12 T.U.).
L'assegno deve essere corrisposto agli aventi
diritto alla fine di ogni periodo di paga; per i lavoratori
a domicilio, in occasione della corresponsione dei compensi
relativi al periodo di commessa (circ. n. 1430 C.V. - 272
DSEAD - 345 G.S. - 5756 O. del 14 aprile 1975).
A ciascun periodo di paga settimanale,
quattordicinale, quindicinale e mensile corrispondono,
rispettivamente, 6, 12, 13 e 26 assegni giornalieri.
L'assegno spetta per il numero delle giornate di
lavoro prestate entro ciascun periodo di paga adottato
dall'azienda, nei limiti dell'anzidetto numero di assegni
giornalieri corrispondenti a ciascun periodo di paga.
L'assegno spetta inoltre nelle ipotesi e secondo i
criteri appresso indicati.
3) Periodi di prova. Periodi di preavviso (art. 13 T.U.).
L'assegno spetta per tutti i periodi di lavoro
prestato, compresi, quindi, il periodo di prova ed il
periodo di preavviso di licenziamento.
In caso di malattia insorta durante il periodo di
preavviso lavorato, poiche' il decorso del relativo termine
resta sospeso sino alla guarigione o alla scadenza del
periodo previsto per la conservazione del posto (ove non sia
intervenuta la guarigione), l'assegno spetta per il residuo
periodo di preavviso che debba ancora essere fruito (circ.
n. 104 G.S. del 20 gennaio 1971).
L'assegno spetta anche per il periodo di preavviso
non lavorato e deve essere corrisposto dal datore di lavoro,
in aggiunta alla indennita' di mancato preavviso, in unica
soluzione per la durata massima di tre mesi (1) o nei limiti
della eventuale piu' breve durata di spettanza dell'assegno
(ad es., per scadenza di validita' dell'autorizzazione o per
variazione della composizione del nucleo familiare), fermo
restando che, in caso di nuova assunzione, il datore di
lavoro deve richiedere al dipendente assunto, ove risulti
(dal libretto di lavoro o comunque da altri elementi)
proveniente da altra recente occupazione, il rilascio di
apposita dichiarazione con la quale si assume in modo
esplicito e specifico la responsabilita' di non incorrere in
una duplice erogazione del trattamento di famiglia per il
nuovo periodo di occupazione, in tutto o in parte
coincidente con il periodo di preavviso non lavorato (circ.
n. 1189 G.S. del 7 novembre 1957).
L'assegno non spetta, invece, sull'indennita' di
mancato preavviso corrisposta ai familiari di lavoratori
deceduti (circ. n. 5652 G.S. del 29 luglio 1983).
4) Ferie e festivita' (art. 13 T.U. e 3 della legge 31
marzo 1954, n. 90).
L'assegno spetta per i periodi di ferie e per le
festivita' nazionali e gli altri giorni festivi, escluse le
domeniche, previsti dalla legge (circ. n. 702 G.S. del 22
giugno 1955), nonche' per le giornate festive soppresse
dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, per le quali, anche se non
lavorate, venga corrisposta la retribuzione (circ. n. 2610
G.S. del 23 giugno 1980).
5) Periodi di riposo a terra e di disponibilita' retribuita
per i marittimi.
L'assegno spetta ai marittimi, in continuita' di
rapporto di lavoro, anche per i periodi retribuiti di
"riposo a terra" susseguenti allo sbarco - nei quali vengono
fruite le giornate di riposo non godute a bordo
corrispondenti alle domeniche, ai sabati, alle festivita' ed
alle ferie maturate durante l'imbarco - e nel successivo
periodo, fino alla chiamata per l'imbarco o la comandata, in
cui i marittimi stessi entrino "in disponibilita'
retribuita" (circ. n. 6242 G.S. del 18 novembre 1982).
6) Assenze per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio
(art. 14 T.U.).
Per le ipotesi di cui ai successivi paragrafi 7, 8,
9 e 10 la corresponsione dell'assegno e' subordinata
all'esistenza di un rapporto di dipendenza di almeno una
settimana (sei giorni lavorativi) realizzato anche presso
piu' di un datore di lavoro, entro i trenta giorni
precedenti il verificarsi dell'evento che da' luogo al
diritto alla prosecuzione del beneficio (lett. circ. n.
100445 G.S. del 9 ottobre 1940).
L'accertamento del requisito puo' essere effettuato
dall'ultimo datore di lavoro anche attraverso le risultanze
del libretto di lavoro (lett. circ. n. 100445 del 9 ottobre
1940).
Quando si verificano consecutivamente due o piu'
periodi di inattivita' determinati dagli eventi di cui ai
successivi paragrafi 7, 8, 9 e 10, l'assegno e' dovuto per
tutti i periodi stessi (e per la durata massima prevista per
ognuno di essi) anche se non vi e' stata soluzione di
continuita' tra il termine del primo e il verificarsi dei
successivi eventi, vale a dire a prescindere dal requisito
del periodo di occupazione di almeno una settimana
precedente ciascuno dei successivi eventi (circ. n. 796 GS
del 5 luglio 1965).
Per i dipendenti di quelle aziende boschive e per i
dipendenti e soci lavoratori di quegli organismi cooperativi
cui l'assegno per i periodi di lavoro non e' corrisposto dal
datore di lavoro ma dall'INPS, anche l'assegno per i periodi
di malattia e maternita' e' corrisposto dall'INPS. Per i
lavoratori cui le indennita' di malattia e maternita' non
vengono corrisposte dall'INPS ma dal datore di lavoro, come
nel caso degli organismi cooperativi, l'avvenuta
corresponsione delle predette indennita' deve essere
attestata all'INPS dal datore di lavoro stesso, indicando i
relativi periodi nella colonna "Note" dell'elenco dei
lavoratori aventi diritto (circ. n. 5827 G.S. - n. 18497 O.
del 18 novembre 1981).
7) Infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 15
T.U.).
In caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale indennizzabili a norma delle vigenti
disposizioni sulle relative assicurazioni obbligatorie,
l'assegno e' dovuto durante il periodo della inabilita'
temporanea (compresi i periodi di carenza) fino ad un
massimo di tre mesi.
L'assegno spetta anche se l'infortunio si sia
verificato nel periodo di preavviso ed anche nel caso in cui
nel periodo indennizzato il rapporto di lavoro cessi per
qualsiasi motivo (2).
Per i lavoratori non soggetti alla relativa
assicurazione, l'infortunio sul lavoro e la malattia
professionale sono considerati come malattia.
8) Asenza dal lavoro per malattia (art. 16 T.U.).
L'assegno spetta per il periodo (di norma fino ad
un massimo di 180 giorni complessivi nell'anno solare) in
cui e' corrisposto il sussidio (indennita') di malattia
(circ. n. 1264 G.S. del 18 ottobre 1962) o viene continuata,
in tutto o in parte (lett.circ. n. 51077 G.S. del 9 febbraio
1938), la corresponsione della retribuzione, nonche' per i
periodi di carenza dell'anzidetto sussidio (indennita') di
malattia.
gia' iscritti alle disciolte Casse aziendali di soccorso,
l'assegno spetta anche per i periodi di aspettativa per
motivi di salute, successivi al normale periodo di malattia
indennizzata, sempreche' sia loro corrisposto il relativo
trattamento economico spettante, in forza di legge o di
contratto collettivo nazionale di lavoro, a carico della
gestione previdenziale per i trattamenti economici di
malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (circ. n.
210 G.S. del 23 febbraio 1966 e circ. n. 7092 G.S. del 31
dicembre 1982).
Qualora il lavoratore non abbia diritto al sussidio
(indennita') di malattia per motivi estranei al
riconoscimento della infermita' (ad esempio, come gia'
indicato, per i periodi di carenza del sussidio stesso) ne'
abbia titolo alla retribuzione, la corresponsione
dell'assegno puo' essere proseguita fino ad un massimo di
tre mesi.
L'assegno non spetta, invece, per i periodi
successivi alla cessazione dell'erogazione del sussidio
(indennita) di malattia, ancorche' il lavoratore continui ad
essere assente per malattia e sempreche', ovviamente, non
gli venga corrisposta in tutto o in parte la retribuzione
(circ. n. 2136 G.S. del 28 aprile 1950).
L'assegno non deve piu' essere corrisposto se il
rapporto di lavoro venga a cessare per motivi diversi dalla
malattia, quali, ad esempio, la cessazione della attivita'
aziendale o del lavoro stagionale (circ. n. 3984 G.S. del 19
luglio 1943).
La malattia, se sopravvenuta in periodo di
preavviso lavorato, sospende il periodo di preavviso e
l'assegno spetta finche' dura il rapporto di lavoro (circ.
n. 104 G.S. del 20 gennaio 1971). L'assegno non spetta,
invece, per la malattia sopravvenuta in un periodo di
preavviso non lavorato (circ. n. 2975 G.S. del 13 agosto
1948).
Se la malattia e' causa di interruzione del
rapporto di lavoro, l'assegno e' corrisposto per la durata
di essa, fino ad un massimo di tre mesi (3).
9) Cure termali.
L'assegno spetta anche per il periodo di cure
termali per le quali sia corrisposta l'indennita' di
malattia.
L'assegno spetta, altresi', per il periodo di cure
termali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
per il quale invece non viene corrisposta l'indennita' di
malattia, ma e' previsto un diverso trattamento economico
previdenziale (prestazione alberghiero-termale) a carico
dell'INPS (circ. n. 85 P.M.M.C. del 27 marzo 1991).
10) Assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, adozione
e malattia del bambino (art. 17 T.U.)
L'assegno spetta alla lavoratrice per tutti i
periodi di astensione dal lavoro obbligatoria, precedente
(due mesi) o successiva (tre mesi) al parto, e facoltativa
successiva al parto (fino a sei mesi entro il primo anno di
eta' del bambino) previsti dall'art. 7, primo comma, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
L'assegno spetta alla madre lavoratrice anche per
tutti i periodi di astensione facoltativa dal lavoro
consentiti dall'art. 7, secondo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, durante la malattia del bambino di
eta' inferiore ai tre anni (circ. n. 12 GS del 12 gennaio
1980).
L'assegno spetta altresi' per la durata delle
assenze facoltative previste dall'art. 6 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 nei casi di adozione e affidamento
preadottivo (tre mesi successivi all'effettivo ingresso del
bambino di eta' inferiore ai sei anni nella famiglia
adottiva, fino ad un massimo di sei mesi entro l'anno
dall'effettivo ingresso nella famiglia del bambino di eta'
inferiore a tre anni) (circ. n. 150 G.S. del 9 febbraio 1979
e n. 1984 G.S. del 27 maggio 1980).
L'assegno spetta, del pari, al padre lavoratore,
anche adottivo o affidatario, che si assenti, ai sensi
dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, per gli
stessi motivi previsti per la madre lavoratrice, in
alternativa a lei ovvero quando i figli siano affidati a lui
solo.
11) Richiamo alle armi (art. 18 T.U.).
L'assegno spetta per tutto il periodo durante il
quale, per obbligo di legge o per contratto collettivo di
lavoro, sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione
o di parte di essa.
Per i lavoratori aventi diritto al trattamento di
richiamo a carico dell'INPS, essendo esso corrisposto per
differenza tra la retribuzione civile ed il trattamento
economico militare comprensivo del trattamento di famiglia
(art. 4 R.D.L. 20 marzo 1941, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1' agosto 1941, n. 985),
l'assegno spetta sul trattamento di richiamo, di fatto, solo
se non sia percepito sul trattamento economico militare.
12) Assenza per congedo matrimoniale.
L'assegno spetta per tutto il periodo di assenza
dal lavoro per congedo matrimoniale, concesso dal datore di
lavoro ai sensi di disposizioni legislative o contrattuali
(lett. circ. 16666 GS dell'8 giugno 1942).
In caso di lavoratori a tempo parziale l'assegno
spetta solo per i giorni di congedo che coincidano con
quelli nei quali sia contrattualmente prevista la
prestazione di attivita' lavorativa, prestazione che non
viene resa per effetto della fruizione del congedo stesso.
(circ. n. 67 del 10 aprile 1989).
13) Assenza per sciopero retribuito.
L'assegno e' dovuto per le giornate di sciopero per
le quali venga corrisposta la normale retribuzione da parte
del datore di lavoro, sia pure sotto forma di recupero delle
ore perdute attraverso l'esecuzione di lavoro straordinario
(circ. n. 846 GS del 4 marzo 1948).
14) Permessi e periodi di aspettativa a rappresentanti
sindacali a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive od a cariche sindacali (art. 16 ter D.L. 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni dalla
legge 16 aprile 1974, n. 114).
I permessi retribuiti ed i periodi di aspettativa,
concessi ai sensi degli artt. 23 e 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816,
ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali ed ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali sono
considerati periodi di effettivo lavoro ai fini della
corresponsione dell'assegno.
Per le giornate di permesso retribuito l'assegno e'
corrisposto dal datore di lavoro; per i periodi di
aspettativa, invece, l'assegno viene erogato dall'INPS salvo
che per i lavoratori, chiamati a cariche elettive presso gli
Enti locali, cui spetti il raddoppio dell'indennita' di
carica; per detti lavoratori e' l'Ente locale presso cui
svolgono la loro funzione che deve corrispondere l'assegno
secondo la normativa prevista per il settore di appartenenza
del relativo datore di lavoro che li ha posti in aspettativa
(circ. n. 2837 G.S. - n. 740 R.C.V. del 1' dicembre 1987).
Le ore di lavoro corrispondenti ai predetti
permessi e periodi di aspettativa, comunque, devono essere
computate nel minimo di ore lavorative da considerare ai
fini della misura dell'assegno da corrispondere nel periodo
di paga come indicato al successivo paragrafo 19 (circ. 825
G.S. del 3 luglio 1974).
15) Integrazioni salariali (art. 6 legge 5 novembre 1968,
n. 1115).
Ai lavoratori non agricoli beneficiari delle
integrazioni salariali (ordinarie o straordinarie) l'assegno
spetta, in rapporto al periodo di paga adottato, alla stessa
stregua dei lavoranti ad orario normale (circ. 2494 G.S.
dell'11 dicembre 1968).
L'assegno spetta in misura intera per i periodi di
paga con sospensione a zero ore; per i periodi di paga con
riduzione di orario, spetta per ciascuna settimana nella
misura intera settimanale, con esclusione dei giorni di
assenza ingiustificata.
Ai lavoratori dell'agricoltura beneficiari dello
specifico trattamento di integrazione salariale l'assegno
per le corrispondenti giornate di concessione del
trattamento stesso non viene corrisposto dal datore di
lavoro, ma direttamente dall'INPS (cfr., per gli impiegati,
il successivo paragrafo 19, lett. e).
16) Sospensione dal lavoro per motivi disciplinari.
L'assegno spetta anche al lavoratore che non presti
attivita' lavorativa in quanto sospeso dal lavoro per motivi
disciplinari in relazione a procedimenti amministrativi o
giudiziari in corso, qualora continui, in forza del rapporto
di lavoro, a percepire in tutto o in parte la retribuzione
(circ. 2610 G.S. del 23 giugno 1980).
17) Licenziamento illegittimo.
In caso di licenziamento dichiarato illegittimo in
sede giudiziaria ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300 o di esito positivo del tentativo di
conciliazione esperito dal giudice, al lavoratore spetta
l'assegno per i periodi di paga maturati fino alla
reintegrazione nel posto di lavoro o fintantoche' il
rapporto di lavoro non venga validamente risolto, con
esclusione peraltro dei periodi in cui l'assegno sia stato
comunque percepito ad altro titolo, come, ad es., sulla
indennita' sostitutiva del preavviso, sull'indennita' di
disoccupazione o in relazione ad attivita' lavorativa
esplicata presso altro datore di lavoro (circ. 521 R.C.V.
del 19 marzo 1980).
18) Rapporti di lavoro plurimi (art. 20 T.U.).
Al lavoratore che presta attivita' presso aziende
diverse l'assegno spetta solo per l'attivita' principale.
Puo' ottenerlo per l'attivita' secondaria, nel caso
in cui la principale ne sia esclusa (lett.circ. n. 60717 del
27 giugno 1939).
Si intende per attivita' principale quella che
impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o
costituisce la fonte principale di guadagno.
Il lavoratore deve indicare, al datore di lavoro
presso cui presta l'attivita' secondaria, l'azienda presso
cui esplica l'attivita' principale per la quale gli viene
corrisposto l'assegno.
Il lavoratore deve altresi' dichiarare nella
domanda di assegno se svolge attivita' di coltivatore
diretto, mezzadro o colono o di operaio agricolo iscritto
nei relativi elenchi nominativi.
In caso di esplicazione di attivita' lavorativa
come coltivatore diretto, colono o mezzadro, che dia titolo
all'iscrizione nei relativi elenchi, il datore di lavoro, ai
sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967,
n. 585, non deve corrispondere l'assegno.
In caso, invece, di esplicazione di attivita' di
lavoro come operaio agricolo il datore di lavoro deve solo
comunicare la circostanza alla Sede dell'INPS (circ. 586
G.S. del 3 agosto 1978).
19) Misura dell'assegno
a) Lavoratori a tempo pieno dei settori industria,
artigianato e terziario (art. 59 del T.U.).
Per i lavoratori che non svolgono attivita' in
tutti i giorni lavorativi del periodo di paga per motivi di
assenza previsti dalla legge (ad es. infortunio, malattia,
gravidanza e puerperio, ferie, congedo matrimoniale)
l'assegno spetta per l'intero periodo di paga qualora,
permanendo la continuita' del rapporto di lavoro, siano
state compiute nel mese almeno 104 ore lavorative o 130 se
trattasi di impiegati.
Ove siano state compiute le anzidette ore
lavorative, l'assegno spetta per l'intero periodo anche ai
lavoratori che, per motivi eccezionali o particolari
esigenze di organizzazione aziendale, siano occupati
(sempreche' in maniera non sistematica) per un numero di ore
ridotto rispetto al normale orario di lavoro previsto per la
generalita' dei lavoratori della categoria.
In caso di periodi di paga inferiori al mese
(settimanali, quattordicinali, quindicinali) l'assegno
spetta del pari nella intera misura corrispondente al
periodo di paga, anche se non sia stato raggiunto nel mese
il prescritto numero minimo di ore lavorative, qualora siano
state comunque compiute per ogni settimana, quattordicina,
quindicina, rispettivamente, almeno 24, 48 e 52 ore
lavorative, se trattasi di operaio, o 30, 60 e 65 ore
lavorative, se trattasi di impiegato (circ. n. 1427 G.S. del
24 novembre 1961).
Nell'ipotesi in cui, per i periodi di paga
ultrasettimanale, l'assegno non spetti in misura intera in
base ai criteri sopra indicati, l'assegno stesso deve pur
sempre essere corrisposto avendo riguardo a ciascuna
settimana di calendario compresa nel periodo di paga e
quindi deve essere erogato nell'intera misura settimanale
qualora sia stato raggiunto il corrispondente minimo di ore
lavorative (24 ovvero 30 se trattasi di impiegato) e tanti
assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo
lavoro prestato nelle settimane o frazioni di settimana in
cui non sia stato raggiunto il predetto minimo di ore
lavorative (circ. n. 822 G.S. del 4 giugno 1956 e circ. n.
6216 G.S. del 30 luglio 1984).
In caso di aziende che adottano la c.d. "settimana
corta", cioe' il sistema di ripartizione dell'orario di
lavoro in 5 invece che in 6 giorni (in genere con il sabato
non lavorato), qualora il lavoratore non abbia prestato
attivita' lavorativa per parte del periodo di paga
esclusivamente per quei motivi di assenza che danno diritto
a causa di tali assenze, non abbia raggiunto il minimo
prescritto di ore lavorative per avere diritto all'assegno
in misura intera, l'assegno va egualmente corrisposto nella
intera misura settimanale e, quindi, anche per la giornata,
del sabato, e cio' anche quando il periodo di paga
ultrasettimanale abbia inizio nella giornata del sabato e
l'assegno spetti per tutti i precedenti giorni lavorativi
della settimana (circ. n. 6216 G.S. del 30 luglio 1984).
Qualora non si sia verificata nessuna delle
anzidette ipotesi previste per conseguire il diritto
all'assegno in misura intera, spettano comunque, come gia'
detto, tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate
di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero
di ore lavorate in ciascuna giornata. L'assegno puo' essere
corrisposto, quindi, anche per l'intero periodo di paga
purche' siano state lavorate tutte le giornate lavorative in
esso comprese. Ovviamente nel caso in cui sia adottato
l'orario di lavoro della "settimana corta" spettano tanti
assegni giornalieri quanti sono i giorni effettivamente
lavorati della settimana, con la conseguente esclusione
dell'assegno per la giornata del sabato (circ. n. 189 del 17
luglio 1991).
In ogni caso non possono essere erogati piu' di 26
assegni giornalieri nel mese, 13 nella quindicina, 12 nella
quattordicina e 6 nella settimana.
L'assegno quindicinale o mensile spetta nella
intera misura anche quando la quindicina o il mese non siano
composti rispettivamente di 15 o 30 giorni (come nel mese di
febbraio) purche' nella quindicina o nel mese sia compiuto
il prescritto minimo di ore lavorative (lett. circ. n. 54783
G.S. del 9 giugno 1938).
Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso del
periodo di paga, spettano, per la settimana nel corso della
quale ha avuto luogo l'assunzione o il licenziamento, tanti
assegni giornalieri per quante sono le giornate di effettivo
lavoro realizzate; per le altre settimane, se il periodo di
paga e' ultrasettimanale, l'assegno va corrisposto in base
alla situazione di lavoro verificatesi in ciascuna di esse
(circ. 822 G.S. del 4 giugno 1956).
Le ore corrispondenti alle giornate di ferie e
festivita' (circ. n. 53070 Obg. del 6 luglio 1949 e circ. n.
702 G.S. del 22 giugno 1955), comprese quelle nazionali
(circ. n. 2610 G.S. del 23 giugno 1980), di preavviso non
lavorato e di assenza dal lavoro retribuita o indennizzata
(quali quelle per infortunio, malattia, maternita' e
integrazione salariale) non devono essere computate nel
minimo di ore lavorative prescritto per il conseguimento
dell'assegno per l'intero periodo di paga, fermo restando
comunque il diritto all'assegno per le predette giornate
(circ. n. 6216 G.S. del 30 luglio 1984).
I riposi per allattamento sono considerati ore
lavorative agli effetti retributivi e della durata
dell'attivita' lavorativa (art. 10, secondo comma, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204).
Come gia' detto al precedente paragrafo 14, le ore
di lavoro corrispondenti ai periodi di aspettativa ed ai
permessi retribuiti, concessi, ai sensi degli artt. 23 e 31
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 2 e 4 della legge 27
dicembre 1985, n. 816, ai dirigenti di rappresentanze
sindacali aziendali ed ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali, vanno computate, come ore di
effettivo lavoro, nel minimo di ore lavorative prescritto
per la corresponsione dell'assegno nella intera misura
corrispondente al periodo di paga (circ. n. 825 GS del 3
luglio 1974).
Qualora il lavoratore si sia ingiustificatamente
assentato dal lavoro, l'assegno non spetta per le giornate
di assenza anche se sia stato raggiunto il minimo di ore
lavorative prescritto per il conseguimento dell'assegno
nella misura intera (circ. n. 270 G.S. del 1' marzo 1957).
Del pari, nei casi in cui l'occupazione per un
ridotto numero di ore sia sistematica o non ricollegabile a
motivi eccezionali od a particolari esigenze di
organizzazione aziendale, l'assegno non spetta per le
giornate di mancata esplicazione dell'attivita' lavorativa.
Non possono essere considerate assenze
ingiustificate le giornate di sciopero (circ. 846 G.S. del 4
marzo 1948), ne' le assenze dal lavoro per motivi
disciplinari (circ. 1131 G.S. 18 ottobre 1957).
b) Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio spettano assegni
giornalieri per le giornate di prestazione di attivita'
lavorativa nel periodo di commessa, soggette a
contribuzione, determinate in ragione di sei ogni sette
comprese nel periodo intercorrente tra la data di consegna
del lavoro affidato e quella di riconsegna del lavoro
eseguito (circ. 1545 C. e V. del 30 dicembre 1976).
c) Periodi medi di occupazione (art. 35 T.U.)
Per i soci lavoratori di organismi cooperativi di
talune categorie sono previsti, con Decreto ministeriale,
determinati periodi medi di occupazione mensile. Ad esempio:
25 giornate per i pescatori della piccola pesca associati in
cooperative e compagnie (D.M. 8 aprile 1961), 26 giornate
per i lavoratori "permanenti" soci di compagnie portuali
(D.M. 13 maggio 1969) e per i lavoratori soci di cooperative
di lavoro, anche di fatto, di cui al DPR 30 aprile 1970, n.
602, salvo che per le cooperative della Campania e
Basilicata o dei restanti territori del Meridione, per le
quali e' prevista la possibilita' di applicare un periodo
medio, rispettivamente, di 14 o 16 giornate (D.M. 4 aprile
1989), sempreche' i lavoratori non optino per la
conservazione del periodo medio (26 giornate) in vigore per
il restante territorio nazionale (circ. n. 780 EAD - n. 710
RCV del 21 agosto 1982 e n. 64 del 14 marzo 1990).
I predetti periodi medi si applicano solo ai soci
lavoratori; restano esclusi quindi i lavoratori non soci,
quali, ad esempio, gli impiegati non addetti al lavoro di
pesca delle cooperative della piccola pesca, (circ. n. 1771
G.S. del 20 marzo 1943) ed i lavoratori avventizi ed
occasionali, non soci, degli organismi cooperativi (circ. n.
22 C. e V. - n. 1186 G.S. del 4 ottobre 1961).
Per i lavoratori cui si applicano i periodi medi di
occupazione mensile l'assegno spetta per il minimo di
giornate stabilite a prescindere dalla loro effettiva
prestazione.
Dal predetto numero di giornate, comunque, in caso
di assenza ingiustificata, va detratto quello delle giornate
di assenza (circ. n. 575 G.S. del 26 maggio 1959).
d) Insegnanti di scuole private
Per gli insegnanti dipendenti da scuole private
tenuti contrattualmente a svolgere l'orario di cattedra
previsto (18 ore per le scuole medie di primo e secondo
grado, 24 ore per le scuole elementari) e che svolgono
effettivamente tale orario, l'assegno spetta nella misura
intera; cio' anche per i periodi nei quali l'attivita' di
insegnamento viene sospesa (vacanze natalizie, pasquali,
estive), sempreche' vi sia la corresponsione della relativa
retribuzione, nonche' per i periodi di paga nei quali il
previsto orario di cattedra non e' stato effettuato per quei
motivi che danno comunque diritto, secondo la normativa
vigente, alla erogazione dell'assegno (malattia, ferie,
ecc.).
L'assegno deve essere invece corrisposto per le
effettive giornate di presenza per gli insegnanti tenuti a
svolgere un orario inferiore a quello stabilito per il grado
di scuole in cui prestano la propria attivita', nonche' per
gli insegnanti che non effettuino l'orario previsto per
motivi diversi da quelli indicati (circ, n. 189 del 17
luglio 1991).
e) Impiegati dell'agricoltura (art. 65 T.U.)
Per tali lavoratori l'assegno spetta in ragione di
26 giornate per ciascun mese ed e' corrisposto dal datore di
lavoro salvo che per le giornate di integrazione salariale
per le quali e' corrisposto direttamente dall'INPS, cui il
datore di lavoro, unitamente alla richiesta di integrazione
salariale, deve comunicare, sulla base della documentazione
in suo possesso, per ciascun lavoratore avente titolo
all'assegno per il nucleo familiare, l'importo spettante, il
numero dei componenti il nucleo, il reddito familiare e gli
eventuali aumenti dei limiti di reddito (circ. n. 256 del 7
novembre 1991).
f) Lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi
tributari appaltati (art. 72 T.U.)
Per tali lavoratori sempreche' non si tratti di
lavoratori a tempo parziale (per i quali si applica la
disciplina della successiva lett. g), l'assegno e'
corrisposto in misura intera per tutto il periodo nel quale
perdura il rapporto di lavoro e, quindi, anche in caso di
lavoratori non a tempo parziale che prestino attivita' di
lavoro ad orario ridotto (circ. 127 G.S. del 30 gennaio
1964) o in assenza di prestazioni lavorative o di
retribuzione, quali i periodi di aspettativa per malattia o
infortunio o per motivi familiari o personali od anche i
periodi di sospensione dal lavoro per motivi disciplinari o
giudiziari (circ. n. 3880 GS del 15 giugno 1983).
In caso di decesso, inoltre, e' dovuto per tutto il
mese.
g) Lavoratori a tempo parziale (art. 5, del D.L. 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863).
Per i lavoratori che abbiano stipulato lo specifico
contratto (scritto) di lavoro a tempo parziale previsto
dalle vigenti disposizioni di legge, l'assegno spetta per
l'intera misura settimanale (sei assegni giornalieri), in
presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata
non inferiore al minimo di 24 ore. Il datore di lavoro deve,
quindi, verificare settimana per settimana, sia che l'orario
di lavoro sia ripartito su sei giornate che su cinque (c.d.
"settimana corta"), la durata della prestazione lavorativa
per adeguare ad essa la misura dell'assegno da
corrispondere, anche se viene adottato il periodo di paga
mensile.
In pratica, ancorche' sia adottato il periodo di
paga mensile, l'assegno non spetta nella misura intera (pari
a 26 assegni giornalieri) in tutti i casi in cui, per
effetto di una non omogenea distribuzione dell'orario di
lavoro nelle varie settimane del mese, pur essendo stato
raggiunto nel mese il numero minimo di ore lavorative
richiesto per i lavoratori a tempo pieno (104 o 130 se
impiegati), in una o piu' settimane non viene raggiunto il
limite delle 24 ore.
Pertanto, qualora il lavoratore abbia compiuto
almeno 24 ore di lavoro in ciascuna settimana spetta
l'assegno per tutti i giorni delle settimane comprese nel
periodo di paga (compreso, quindi, il sabato non lavorato in
caso di adozione della c.d. "settimana corta"), nel limite
ovviamente di 26 assegni nel mese; in caso contrario,
spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate
in cui vi sia stata prestazione di attivita' lavorativa, a
prescindere dal numero delle ore lavorate nella giornata,
con esclusione comunque del sabato non lavorato in caso di
adozione della c.d. "settimana corta".
Nei casi di periodi di paga quindicinali o mensili
che inizino e/o terminino nel corso della settimana, per
determinare il numero degli assegni da corrispondere per la
frazione finale o iniziale della settimana rientranti,
rispettivamente, nella parte iniziale o finale del periodo
di paga preso in esame, dovra' essere valutato il numero
delle ore di lavoro prestate in ciascuna di tali settimane
da considerare per intero.
Per quanto concerne in particolare gli assegni da
corrispondere per la frazione iniziale della settimana
cadente nella parte finale del periodo di paga (quindicinale
o mensile), vanno corrisposti tanti assegni giornalieri per
quanti sono i giorni compresi nella frazione, anche se non
lavorati, qualora nella frazione stessa sia stato raggiunto
il minimo delle 24 ore; altrimenti tanti assegni giornalieri
per quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate. Qualora poi il predetto limite di 24 ore venga
raggiunto nella frazione finale della stessa settimana,
cadente nella parte iniziale del successivo periodo di paga,
in tale periodo vanno corrisposti anche gli assegni per le
eventuali giornate della settimana non lavorate, in modo da
poter cosi' corrispondere l'assegno nella intera misura
settimanale (circ. n. 315 G.S. - n. 727 R.C.V. del 16
febbraio 1985).
Se il lavoratore presta la propria attivita' presso
diversi datori di lavoro, ai fini del raggiungimento del
limite minimo delle 24 ore settimanali, devono cumularsi le
ore effettuate nei diversi rapporti di lavoro, siano essi a
tempo parziale o a tempo pieno.
Il cumulo delle ore prestate a tempo parziale con
quelle prestate a tempo pieno va effettuato solo ai fini
dell'erogazione dell'assegno secondo i criteri previsti per
il lavoro a tempo parziale (raggiungimento del limite minimo
di 24 ore settimanali) e non puo' invece essere utilizzato
per applicare, in via alternativa, i criteri previsti per il
lavoro a tempo pieno (raggiungimento del limite minimo di
104 o 130 ore mensili) indicati alla precedente lett. a).
Il cumulo delle ore, comunque, non puo' essere
effettuato con le attivita' svolte in qualita' di operaio
agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari,
essendo le prime espressamente escluse dalla possibilita' di
applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale e
le seconde soggette invece a propria specifica normativa
(circ. n. 67 del 10 aprile 1989).
L'assegno deve essere corrisposto dal datore di
lavoro presso il quale il lavoratore svolge l'attivita'
principale, intendendosi per tale quella che impegna per il
maggior tempo le prestazioni del lavoratore o quella che
costituisce la sua fonte principale di guadagno.
A tal fine il lavoratore dovra' indicare, al datore
di lavoro presso cui presta l'attivita' secondaria,
l'azienda presso cui svolge l'attivita' principale e farsi
rilasciare, alla fine di ciascun periodo di paga, una
dichiarazione del datore di lavoro presso cui presta
l'attivita' secondaria, attestante, settimana per settimana,
il numero delle ore di lavoro prestate nelle singole
giornate.
Il datore di lavoro presso cui il lavoratore svolge
l'attivita' principale, sulla base delle ore prestate presso
provvedera' ad erogare l'assegno.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare
l'attivita' principale, l'assegno sara' pagato dalla Sede
dell'Istituto su richiesta del lavoratore. (circ. citata n.
315 G.S. - n. 727 R.C.V. del 16 febbraio 1985).
20) Incompatibilita' con trattamenti di famiglia su
pensione (art. 16, 2 comma del D.L. 2 marzo 1974. n.
30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974, n. 114).
La nuova normativa in materia di assegno per il
nucleo familiare ha riproposto in sostanza la pregressa
disciplina dell'incompatibilita' tra trattamenti di
famiglia, al fine di evitare duplicazioni nei confronti dei
medesimi familiari in relazione ai quali i trattamenti
stessi possono spettare.
Cio' ovviamente anche con riferimento
all'incompatibilita' con trattamenti di famiglia spettanti
su pensione ed in particolare con quelli relativi a pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, per i quali deve tuttora ritenersi
operante la specifica regolamentazione.
E' esclusa la possibilita' di corrispondere due
volte l'assegno per lo stesso nucleo familiare sia che
spetti, a diverso titolo, allo stesso soggetto (ad esempio,
pensionato da lavoro dipendente che continui ad esplicare
attivita' di lavoro dipendente) sia che ad esso abbiano
titolo soggetti diversi, cioe' l'uno e l'altro dei coniugi
(ad es. uno lavoratore dipendente, l'altro pensionato da
lavoro dipendente).
E' altresi' esclusa la possibilita' di duplicare,
relativamente ai medesimi familiari, i diversi trattamenti
di famiglia eventualmente spettanti (assegno per il nucleo
familiare e analogo trattamento, quale le quote di
maggiorazione di pensione da lavoro autonomo), sia che essi
spettino, a diverso titolo, allo stesso soggetto (ad es.
pensionato da lavoratore autonomo che esplichi attivita' di
lavoro dipendente), sia che ad essi abbiano titolo soggetti
diversi, cioe' l'uno e l'altro dei coniugi (ad es. uno
lavoratore dipendente, l'altro pensionato da lavoro
autonomo) (circ. n. 203 dell'8 ottobre 1988).
Il lavoratore deve dichiarare nella domanda di
assegno se venga o meno percepito da lui stesso o da altro
familiare l'assegno per il nucleo familiare o analogo
trattamento di famiglia per i componenti del proprio nucleo
familiare (o per taluni di essi).
In caso affermativo dovra' essere indicato,
altresi', il soggetto (richiedente o relativo coniuge) che
percepisce l'assegno per il nucleo familiare o l'analogo
trattamento di famiglia (quale, le quote di maggiorazione di
pensione da lavoro autonomo) e per quali dei familiari
componenti il nucleo, allegando copia del frontespizio del
certificato di pensione da cui risultino i beneficiari delle
quote di maggiorazione di pensione o i componenti del
nucleo considerati ai fini della corresponsione del relativo
assegno sulla pensione (circ. n. 39 del 23 febbraio 1989).
Al riguardo si rammenta che le maggiorazioni per
familiari a carico delle pensioni di guerra di 1 categoria
(a prescindere della circostanza che dette pensioni non
costituiscono reddito) vanno considerate come trattamento di
famiglia (circ. 724 G.S. del 30 luglio 1979).
Il datore di lavoro non deve corrispondere
l'assegno nel caso in cui questo venga gia' percepito dal
lavoratore stesso (che sia anche pensionato) o dal relativo
coniuge (lavoratore o pensionato) per gli stessi componenti
il nucleo familiare.
Nel caso in cui, invece, l'assegno venga percepito
non per tutti i componenti il nucleo familiare (come nel
caso di lavoratore vedovo, contitolare, insieme ai figli, di
pensione ai superstiti e relativo assegno per il nucleo
familiare, nel cui nucleo entri un altro figlio) al
lavoratore deve essere corrisposta solo la differenza tra
l'assegno spettante e quello corrisposto sulla pensione.
Del pari, nel caso in cui vengano percepite, per i
componenti il nucleo familiare o per taluni di essi, quote
di maggiorazione di pensione (da lavoro autonomo), al
lavoratore spetta solo la differenza tra l'assegno per il
nucleo e le quote di maggiorazione corrisposte sulla
pensione per quei familiari che fanno parte del nucleo
familiare. Pertanto, il datore di lavoro dovra'
corrispondere l'eventuale differenza, detraendo dall'importo
dell'assegno la somma complessiva delle quote di
maggiorazione relative agli stessi familiari compresi nel
nucleo per il quale viene corrisposto l'assegno.
Per il lavoratore (o per il relativo coniuge)
permane, poi, la possibilita' di percepire le quote di
maggiorazione di pensione da lavoro autonomo per i familiari
in relazione ai quali non si verifichi alcuna duplicazione,
cioe' per i familiari che non vengono considerati componenti
del nucleo familiare ai fini della corresponsione del
relativo assegno (ad es. figli ed equiparati maggiorenni
studenti) (circ. n. 12 del 12 gennaio 1990).
21) Prescrizione del diritto all'assegno (art. 23 del
T.U.).
Il diritto del lavoratore alla percezione
dell'assegno si prescrive nel termine di cinque anni. Il
termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di
lavoro cui l'assegno si riferisce.
Le richieste per periodi arretrati possono quindi
essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni
precedente il mese in cui viene formulata la domanda.
La prescrizione e' interrotta dall'intimazione
dell'Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro, oltreche'
in caso di richiesta scritta del lavoratore all'INPS o
all'Ispettorato del Lavoro.
22) Prescrizione del diritto al rimborso dell'assegno (art.
44 del T.U.).
Il diritto del datore di lavoro a richiedere il
rimborso dell'assegno per il nucleo familiare erogato ai
propri dipendenti si prescrive nel termine di cinque anni
dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si
riferisce o in cui e' stato corrisposto, in caso di
pagamento per periodi arretrati.
Per i datori di lavoro di lavoratori a domicilio il
termine prescrizionale decorre dalla fine del mese in cui
scade il periodo di commessa, cioe' quello in cui cade la
data di riconsegna del lavoro eseguito (circ. 1430 C.V. -
272 DSEAD - 345 G.S. - 5756 O. del 14 aprile 1975).
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(1) Per i periodi eccedenti i tre mesi l'assegno viene
corrisposto direttamente dall'INPS, sulla base della
documentazione comprovante il diritto all'assegno in
possesso del datore di lavoro e dallo stesso trasmessa
(dopo averne fatta copia), unitamente alla attestazione
dell'avvenuto pagamento dell'assegno relativo ai
predetti tre mesi (circ. n. 5026 GS del 13 ottobre
1981).
(2) Qualora quest'ultima ipotesi si verifichi per un
marittimo nei cui confronti non si applichi la
disciplina della "continuita' del rapporto di lavoro",
ma quella dell'art. 343 del codice della navigazione
(cioe' la risoluzione di diritto del contratto di
arruolamento "quando l'arruolato, per malattia o per
lesioni, deve essere sbarcato o non puo' riassumere il
suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto
di approdo"), l'assegno e' corrisposto direttamente
dalla Sede dell'INPS presso cui l'azienda marittima
effettua gli adempimenti contributivi; la documentazione
comprovante il diritto del lavoratore, gia' presentata
al datore di lavoro, dovra' essergli restituita da
quest'ultimo, dopo averne fatto copia da conservare ai
propri atti con l'annotazione della avvenuta
restituzione (circ. n.262 G.S. dell'11 febbraio 1985).
(3) Per il caso in cui cio' si verifichi per un marittimo si
rinvia a quanto indicato alla precedente nota (2).