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Circolare 248 del 23 ottobre 1992
OGGETTO: Assegno per congedo matrimoniale. Incumulabilita'
dei trattamenti di integrazione salariale e delle
indennita' di malattia e maternita'.
A seguito dei quesiti posti e delle perplessita'
manifestate da taluni uffici periferici in ordine alla
possibilita' di corrispondere l'assegno per congedo
matrimoniale in presenza di altri trattamenti previdenziali
(specificatamente integrazioni salariali ed indennita' di
malattia e maternita') per lo stesso periodo di assenza dal
lavoro, si e' ritenuto di riesaminare i criteri sinora
applicati in materia.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
La circostanza che l'assegno per congedo
matrimoniale, spettante a carico dell'Istituto ai lavoratori
dell'industria e dell'artigianato, costituisca oggetto di un
diritto soggettivo perfetto del lavoratore interessato, a
condizione che lo stesso non sia assente ingiustificatamente
dal servizio, non comporta che, contemporaneamente alla
corresponsione dell'assegno, possano o debbano essere
corrisposti i trattamenti retributivi o sostitutivi della
retribuzione previsti per lo stesso periodo a titolo diverso.
Per quanto concerne i trattamenti di integrazione
salariale, infatti, deve escludersene in via di principio la
spettanza, per mancanza dei presupposti che ne legittimano
l'erogazione, in quanto, nel caso della assenza per contrarre
matrimonio, la causa della mancata prestazione di lavoro e' da
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ricondursi alla sfera decisionale del lavoratore e non ad
alcuna delle motivazioni, ricollegabili ad eventi attinenti la
situazione aziendale, che legittimano i provvedimenti di
concessione dell'integrazione salariale, sia in regime
ordinario che in quello straordinario.
Ne' puo' non tenersi presente che le integrazioni
salariali sono corrisposte solo allorche', a seguito della
sospensione (o riduzione) dell'attivita' lavorativa, si sia
determinata una diminuzione della retribuzione e quindi la
necessita' di farvi fronte con un trattamento sostitutivo.
Del pari alla stessa funzione (corresponsione di un
trattamento sostitutivo della retribuzione) sono destinate le
indennita' di malattia e maternita'.
Infatti l'art. 6, secondo comma, della legge 11
gennaio 1943, n. 138, prevede che l'indennita' di malattia a
carico dell'Ente previdenziale (allora INAM, oggi INPS) non e'
dovuta quando il trattamento economico di malattia (vale a
dire, il trattamento economico previsto per la durata del
periodo della malattia) e' corrisposto, per legge o per
contratto collettivo, dal datore di lavoro o da altri enti in
misura pari o superiore a quella fissata (per l'indennita'
stessa).
Pertanto, tenuto conto della interpretazione
giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 23
aprile 1982, n. 2522), secondo la quale ad un lavoratore il
cui rapporto e' sospeso per malattia "non puo' competere piu'
di quanto e' riconosciuta al lavoratore non ammalato", ed in
conformita' a quanto del resto gia' previsto piu' chiaramente
dalla precedente normativa in materia, contenuta nell'art. 12
del C.C.N.L. del 3 novembre 1939 ("l'indennita' non e' dovuta
nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore, pur
essendo ammalato, percepisca il salario dal datore di lavoro o
comunque benefici di un trattamento economico, anche da parte
di altro ente, di ammontare pari o superiore a quello
dell'indennita' di malattia"), l'indennita' di malattia non
deve essere corrisposta per i periodi di erogazione
dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'INPS o di
erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a
carico del datore di lavoro.
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Egualmente dicasi per l'indennita' di maternita',
che, a norma dell'art. 15, ultimo comma, della legge 30
dicembre 1971, n.. 1204, deve essere corrisposta con gli
stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni di
malattia.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA