Eureka Previdenza

Circolare 39 del 12 febbraio 1992

Oggetto:
Corte di Cassazione - S.U. Civ. - 22.2.91/25.5.91 n. 5939 e 5940. Coniuge divorziato di assicurato o pensionato deceduto anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74 - Esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti.

Con sentenze 22.2.91/25.5.91 n. 5939 e 5940 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto di
giurisprudenza sorto nell'ambito della I Sezione Civile, hanno
enunciato "il principio della non retroattivita' della nuova
disciplina portata dalla legge n. 74/1987 in materia di pensione di
riversibilita' al coniuge divorziato": affermando che la data del
12/3/87 (entrata in vigore della legge n. 74/1987)" rappresenta il
discrimine tra vecchia e nuova disciplina, nel senso che
l'applicazione di quest'ultima e' possibile solo per i fatti
verificatisi dopo la sua entrata in vigore cioe' quando la morte del
"de cuius" sia avvenuta dopo il 12/3/87".
Il principio affermato dalle sentenze anzidette,
sovvertendo radicalmente il precedente orientamento
giurisprudenziale che aveva affermato l'applicabilita' in via
retroattiva della legge n. 74/1987, rimette in discussione i criteri
applicativi della normativa in questione dettati dall'Istituto con
le circolari n. 53644 AGO del 9 novembre 1987 e n. 84 del 26 marzo
1991: le quali, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali
allora vigenti, hanno affermato la riconoscibilita' del diritto alla
pensione ai superstiti in favore dell'ex coniuge del pensionato
anche in caso di decesso di quest'ultimo intervenuto anteriormente
al 12/3/87.
Tenuto conto che il mutamento di indirizzo in materia di
applicazione della legge n. 74/1987 e' frutto di sentenze della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite emanate per la soluzione di un
contrasto giurisprudenziale, l'Istituto deve prenderne doverosamente
atto ed adeguare ai principi delle sentenze in questione i propri
comportamenti.
Ne consegue che le domande di pensione ai superstiti
presentate da ex coniugi di assicurati o pensionati deceduti
anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 74/1987 devono
essere respinte.
Per quanto concerne le pensioni gia' liquidate, le Sedi
provvederanno ad annullarle dandone motivata comunicazione agli
interessati ed astenendosi dal recupero delle rate percepite fino
alla data del provvedimento di annullamento.
Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza sopracitata, la posizione dell'ex
coniuge dell'assicurato o pensionato deceduto anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 74/1987 resta regolata, in
assenza di un coniuge superstite, dalla normativa previgente e cioe'
dall'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 nel testo
modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436: a mente
del quale "se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno
periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge
superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a
questo possono essere attribuiti dal Tribunale, in tutto o in parte,
al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A questo proposito, le stesse Sezioni Unite della Suprema
Corte, con sentenza 22.2/25.5.1991 n. 5938, hanno affermato che il
predetto art. 9 della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 2
della legge n. 436/1978, "nello stabilire che ove il soggetto
obbligato alla somministrazione dell'assegno di divorzio sia
deceduto senza lasciare un coniuge superstite il coniuge divorziato
puo' chiedere al Tribunale l'attribuzione di una quota della
pensione o degli altri assegni che sarebbero spettati al coniuge
superstite, prevede una prestazione patrimoniale la quale, pur se
con contenuto autonomo, ha la stessa funzione dell'assegno di
divorzio e natura sostanzialmente previdenziale, pur se determinata
con provvedimento costitutivo del giudice in relazione alle
circostanze del caso concreto e cioe' tenuto conto delle particolari
condizioni economiche in cui il coniuge divorziato si e' venuto a
trovare dopo la morte dell'ex coniuge obbligato al versamento
periodico dell'assegno di divorzio".
"Ed e' per tale sua natura di prestazione previdenziale -
si legge ancora nella sentenza citata - che, per la quota
determinata dal giudice (attribuibile dal primo giorno del mese
successivo a quello della morte del coniuge obbligato) spetta al
coniuge divorziato anche la perequazione automatica dell'assegno
pensionistico oltre ad altre voci, come la 13.ma mensilita'".
In virtu' dei principi soprariportati il coniuge
divorziato, in caso di decesso del pensionato o dell'assicurato
intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della legge n.
74/1987, puo' ottenere dal Tribunale, in assenza di un coniuge
superstite, l'attribuzione della prestazione patrimoniale di cui
all'art. 9, comma 2, della legge n. 898/1970 nel testo modificato
dall'art. 2 della legge n. 436/1978.
Resta inteso che nel caso in cui il coniuge divorziato
destinatario del provvedimento di annullamento della pensione ai
superstiti previsto dalle presenti istruzioni, ottenga dal Tribunale
la predetta prestazione con decorrenza retroattiva, le rate della
pensione ai superstiti gia' corrisposte saranno considerate quale
anticipazione delle somme spettanti al nuovo titolo per effetto
della sentenza del Tribunale.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA

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