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Circolare 165 del 15 luglio 1993
OGGETTO: Articolo 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Termine
per la proposizione dell'azione giudiziaria nelle
controversie in materia di prestazioni. Regolamento
delle spese, competenze e onorari dei giudizi.
PARTE PRIMA
TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA
1 - DURATA DEL TERMINE
L'articolo 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, conver-
tito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha sostituito con ef-
fetto dal 19 settembre 1992, data di entrata in vigore dello
stesso decreto, i commi secondo e terzo dell'articolo 47 del
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, a mente dei quali l'azione giudi-
ziaria poteva essere proposta entro il termine di dieci anni, per
le controversie in materia di trattamenti pensionistici, ed entro
il termine di cinque anni, per le controversie in materia di pre-
stazioni a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi e del-
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Per effetto delle nuove disposizioni il termine per la proposi-
zione dell'azione giudiziaria e' stabilito in tre anni, per le
controversie in materia pensionistica, ed in un anno, per le con-
troversie in materia di prestazioni temporanee.
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2 - NATURA E DECORRENZA DEL TERMINE
Ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 47 del D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dal comma 1 dell'arti-
colo 4 del decreto legge n. 384 risultante dalla legge di con-
versione n. 438, "per le controversie in materia di trattamenti
pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena
di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai compe-
tenti Organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine
stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla
data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione".
"Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di
cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
La normativa in esame ribadisce la natura decadenziale del
termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, gia'
affermata, con riferimento all'originaria formulazione dell'ar-
ticolo 47 del D.P.R. n. 639, dall'articolo 6 del decreto legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n.
166.
La natura decadenziale del termine comporta per l'interessato
l'onere di proporre l'azione giudiziaria nel termine perentorio
prescritto dalla legge, trascorso il quale l'impugnazione diventa
inammissibile; a norma dell'articolo 2966 del codice civile, in-
fatti, la decadenza e' impedita soltanto dalla proposizione del-
l'azione giudiziaria, non trovando per la stessa applicazione le
norme relative all'interruzione ed alla sospensione del termine.
Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre
alternativamente:
- dal giorno successivo alla data di comunicazione della deci-
sione del ricorso pronunziata dai competenti Organi
dell'Istituto;
- dal giorno successivo alla data di scadenza del termine stabi-
lito per la pronunzia della predetta decisione, cioe' dal
novantunesimo giorno successivo alla data di presentazione del
ricorso ( articolo 46, comma 6, della legge 9 marzo 1989,
n. 88);
- dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini pre-
scritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della ri-
chiesta di prestazione, cioe' dal trecentunesimo giorno
successivo alla data della richiesta medesima. Il predetto
termine e' determinato sommando al termine di 120 giorni
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previsto dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 per
la formazione del silenzio rifiuto, il termine di 90 giorni per
il ricorso al Comitato Provinciale e il termine di 90 giorni
per la decisione del ricorso, previsti dall'articolo 46, commi
5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Relativamente a tale ultima fattispecie va considerato che
l'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n.533, il quale dispone
che "in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la
richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti
gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla
data di presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato" e'
norma dettata a tutela del lavoratore, nell'intendimento di
accelerare la prima fase del procedimento amministrativo mediante
la qualificazione del silenzio come reiezione della richiesta.
L'inutile decorso del termine segna solo il momento a partire dal
quale l'interessato puo' proporre ricorso, senza peraltro che
l'Amministrazione perda la potesta' di pronunciarsi con decisione
tardiva.
Non si puo' non tener conto, inoltre, della circostanza secondo
cui la legge 7 agosto 1990, n. 241, pur non abrogando la disci-
plina relativa al silenzio rifiuto, conferma l'obbligo della
pubblica amministrazione di concludere il procedimento con
l'adozione di un provvedimento espresso.
Pertanto, fermo restando che la decisione sulla richiesta di
prestazione qualora intervenga prima del 120 giorno, preclude la
formazione del silenzio-rifiuto, la decisione sulla richiesta di
prestazione, intervenuta successivamente al 120 giorno fa venir
meno il presupposto del silenzio-rifiuto.
Di conseguenza, in tale ipotesi, assume rilievo ai fini del
decorso del termine di decadenza la data di comunicazione del
provvedimento adottato sulla richiesta di prestazione.
Qualora, pertanto, il provvedimento in ordine alla richiesta di
prestazione venga adottato in data anteriore o successiva ri-
spettivamente alla scadenza del termine di 120 giorni o di 300
giorni, il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre dal
181 giorno successivo a quello di comunicazione del provvedi-
mento.
In caso di presentazione del ricorso avverso la decisione sulla
richiesta di prestazione, il termine per la proposizione dell'a-
zione giudiziaria decorre dal giorno successivo alla data di
comunicazione della decisione del ricorso ovvero dal 91 giorno
successivo alla data di presentazione del ricorso, sempreche'
tali date si collochino entro il 180 giorno dalla data di
comunicazione della decisione sulla richiesta medesima.
Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria non puo'
comunque decorrere da data successiva al 180 giorno dalla data
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di comunicazione della decisione sulla richiesta di prestazione.
Il ricorso amministrativo presentato o comunque pervenuto oltre
il termine previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria
e' inammissibile.
In tale contesto il termine di 300 giorni dalla presentazione
della domanda deve ritenersi operante esclusivamente negli
sporadici casi in cui non venga adottato il provvedimento in
ordine alla richiesta di prestazione. Tale situazione, peraltro,
non puo' che rivestire nell'ambito della normativa vigente
carattere di eccezionalita'.
3 - PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DEL 19 SETTEMBRE 1992
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 438 stabilisce che la
nuova disciplina del termine per la proposizione dell'azione giu-
diziaria non si applica ai procedimenti instaurati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in
corso alla medesima data.
Ai fini dell'individuazione del campo di applicazione della di-
sposizione in esame si precisa che il termine "procedimenti",
utilizzato dal legislatore, non puo' che riferirsi, attesa la sua
genericita', sia ai procedimenti amministrativi sia a quelli giu-
diziari, instaurati anteriormente al 19 settembre 1992 e non an-
cora esauriti a tale data.
4 - PROCEDIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI TEMPORANEE
Debbono ricomprendersi nella formulazione onnicomprensiva della
locuzione "prestazioni non pensionistiche" di cui al 2 comma
dell'articolo 4 tutte le prestazioni temporanee erogate
dall'Istituto.
Circa gli effetti del nuovo regime della decadenza dell'azione
giudiziaria (che, come gia' rilevato, ha natura di decadenza
sostanziale) si fa richiamo ai criteri esposti in materia di
trattamenti pensionistici. Va considerato, peraltro, che le
prestazioni temporanee, ad eccezione di quelle per disoccupazione
e per tubercolosi, non sono state soggette dalla previgente
normativa ad un regime di decadenza, ma solo a quello della
prescrizione, generale o specifico per tipo di prestazione.
La nuova disciplina, quindi, regola i termini di decadenza del
procedimento amministrativo riducendo gli stessi da 5 a 1 anno
per le prestazioni di disoccupazione e tubercolosi ed introdu-
cendo il termine di un anno per tutte le altre prestazioni
temporanee.
Per quanto in particolare concerne i trattamenti di integrazione
salariale possono rientrare nel campo di applicazione della nuova
normativa esclusivamente le azioni aventi ad oggetto questioni di
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diritto insorte nella fase di esecuzione successive all'emana-
zione del provvedimento di ammissione al trattamento di CIG (ad
es.: incidenza sul diritto, o sulla misura, della prestazione di
situazioni di eventuale incumulabilita' od incompatibilita').
Conseguentemente restano estranee al campo di applicazione della
normativa i giudizi rientranti nella giurisdizione del giudice
amministrativo.
Per le prestazioni economiche di malattia, va precisato che la
data di richiesta coincide non con l'invio dei singoli certifi-
cati, bensi' con il momento in cui l'interessato prende cognizione
del periodo complessivo per il quale puo' vantare la sua pretesa
nei confronti dell'Istituto, momento che viene, in sostanza, a
coincidere con la data di scadenza dell'ultima prognosi o con il
compimento del periodo massimo indennizzabile (per anno o per
evento). Da tale data percio' inizia a decorrere il computo dei
termini di decadenza nelle varie ipotesi indicate al 1 comma del
citato articolo.
5 - EFFETTI DEL DECORSO DEL TERMINE DI DECADENZA
Avuto riguardo alla natura decadenziale del termine di cui al-
l'articolo 47, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639,
come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 384,
risultante dalla legge di conversione n. 438, il vano decorso del
termine triennale o annuale determina l'estinzione del diritto ai
ratei eventualmente maturati a seguito della richiesta di pre-
stazione.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO DELLE SPESE, COMPETENZE E ONORARI DEI GIUDIZI
6 - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI NEI CONFRONTI DEL SOCCOMBENTE
Con il comma 2 dell'articolo 4 sono stati abrogati l'articolo 57
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'articolo 152 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile i
quali, come e' noto, nei giudizi relativi a prestazioni previden-
ziali, avevano esentato il lavoratore soccombente dal pagamento
delle spese, delle competenze e degli onorari.
In tali controversie, la condanna alle spese giudiziali nei
confronti del soccombente rimane conseguentemente regolata dalle
norme di cui al capo IV del libro I del codice di procedura
civile (Articolo 91 e seguenti).
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7 - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI INIZIATI ANTERIORMENTE AL 19 SETTEM-
BRE 1992
In virtu' di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 4 in esame,
instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legge 19 settembre 1992, n. 384.
Gli Uffici Legali delle Sedi avranno pertanto cura di richiedere
la condanna alla spese (ivi comprese quelle per eventuale consu-
lenza tecnica anticipate dall'Istituto) della controparte soc-
combente in tutti i procedimenti giudiziari - intendendosi per
tali i singoli gradi di giudizio - iniziati dopo la data di
entrata in vigore del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA