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Circolare 143 del 23 giugno 1993
Oggetto: Decreto legge 5 giugno 1993, n. 169. Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto. Criteri applicativi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257
La Gazzetta Ufficiale n. 130, Serie generale, parte prima, del 5
giugno 1993 ha pubblicato il decreto legge 5 giugno 1993, n.169,
recante "Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore
dell'amianto".
Il provvedimento, emanato in sostituzione del decreto legge 5
aprile 1993, n. 95, decaduto per mancata conversione in legge, e'
entrato in vigore il 5 giugno 1993.
L'articolo 1 del decreto legge n. 169 sostituisce il comma 8
dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con il testo
di seguito riportato:
"1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.
257, e' sostituito dal seguente:
"8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono
amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in
corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o
fallite o dismesse, che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita
dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37
miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo
delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993.
3. Il Ministero del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Il nuovo testo della disposizione fornisce una ulteriore
chiarificazione al testo originario del comma 8 dell'articolo 13
della legge n. 257/1992 per quanto attiene alla sfera dei
destinatari del beneficio ivi previsto: eliminando, infatti, la
previsione che sia il CIPE ad individuare le imprese aventi
titolo ad usufruire della norma, ne dispone l'applicabilita' ai
lavoratori dipendenti da imprese che estraggano o utilizzino
amianto come materia prima.
Sulla scorta di tali indicazioni, a scioglimento della riserva
formulata con i messaggi n. 40459 del 21 luglio 1992 e n. 28703
del 23 aprile 1993 (allegati 1 e 2), si forniscono istruzioni per
la concreta attuazione delle disposizioni contenute ai commi 6, 7
e 8 del citato articolo 13.
1 - NATURA DEL BENEFICIO
L'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai commi 6, 7 e
8, prevede, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo
di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria
mediante il quale, ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche, l'anzianita' contributiva posseduta dagli
interessati deve essere moltiplicata per il coefficiente di 1,5,
fermo restando il limite massimo dei 40 anni di anzianita'
contributiva.
Da tale premessa deriva che la rivalutazione va rapportata
unicamente ai periodi di attivita' lavorativa espressamente
indicati dalle singole disposizioni, con esclusione dei periodi
di lavoro prestati in altri settori di attivita'.
Si precisa che tale coefficiente di maggiorazione, che esplica
effetti sia ai fini del diritto che della misura delle pensioni,
e' utilizzabile anche per il raggiungimento del requisito dei
trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto
dal comma 2 dell'articolo 13 ai fini del riconoscimento del
diritto al pensionamento anticipato di anzianita'.
2 - DESTINATARI
2.1 - ARTICOLO 13, COMMA 6
Venendo all'esame delle singole disposizioni, per quanto concerne
il comma 6 si fa rinvio al richiamato messaggio n. 40459 del 21
luglio 1992 chiarendo, peraltro, che i lavoratori interessati
hanno titolo alla rivalutazione ancorche' alla data di entrata in
vigore della legge o alla data di presentazione della domanda di
pensione non risultino svolgere attivita' lavorativa in miniera o
presso cava di amianto.
2.2 - ARTICOLO 13, COMMA 7
Ai sensi del successivo comma 7 hanno titolo ad usufruire della
maggiorazione dell'anzianita' contributiva i lavoratori che:
- siano dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono
amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite;
- abbiano contratto malattie professionali a causa della
esposizione all'amianto documentate dall'INAIL.
Dalla dizione del comma 1 dell'articolo 13, espressamente
richiamato dal comma 7, che riguarda "i lavoratori occupati"
nelle imprese ivi indicate, si desume che rientrano nell'ambito
di applicazione della norma tutti i dipendenti, ancorche' non
addetti alla lavorazione dei prodotti in amianto.
Per effetto del combinato disposto del citato comma 7 con il
nuovo testo del comma 8 deve ritenersi che le imprese riguardate
dalla disposizione in esame si identifichino in quelle che
estraggono o utilizzano l'amianto come materia prima. A tal
proposito, e' utile fare riferimento, in via generale, ai codici
statistico - contributivi distintivi delle aziende (a titolo
esemplificativo, la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento
e la produzione di articoli in amianto sono, rispettivamente,
classificate con i codici 243.1 e 244).
Come espressamente previsto dalla legge la sussistenza della
ulteriore condizione richiesta dal comma 7, vale a dire
l'insorgenza della malattia professionale causata
dall'esposizione all'amianto, deve essere comprovata con apposita
certificazione rilasciata dall'INAIL.
La stessa norma prevede, inoltre, che sono soggette a
rivalutazione le settimane di contribuzione relative a periodi di
provata esposizione all'amianto: pertanto, al fine di ottenere il
beneficio in questione, gli interessati, all'atto della
presentazione della domanda di pensione, devono produrre, oltre
alla anzidetta certificazione attestante la patologia connessa
alla attivita' lavorativa, una dichiarazione del datore di lavoro
da cui risultino i periodi di attivita' di lavoro con esposizione
all'amianto.
2.3 - ARTICOLO 13, COMMA 8
Per effetto del comma 8 del piu' volte citato articolo 13 della
legge n. 257/1992, hanno titolo a fruire della rivalutazione del
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL, i lavoratori che:
- siano dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o
utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di
dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o
dismesse;
- siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a
dieci anni.
Ai fini della individuazione delle imprese interessate dalla
disposizione in esame valgono le considerazioni di cui al
precedente punto 2.2, fermo restando che per le imprese dismesse
puo' ritenersi idonea la documentazione dell'INAIL comprovante il
pagamento del premio assicurativo connesso al rischio derivante
dall'esposizione all'amianto.
Il coefficiente di rivalutazione dell'1,5 si applica all'intero
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto
qualora il periodo stesso risulti superiore a dieci anni.
Analogamente a quanto gia' precisato per il comma 7, ai fini del
riconoscimento del diritto al beneficio in argomento i
richiedenti le prestazioni pensionistiche devono corredare la
domanda di documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di
attivita' lavorativa soggetta allo specifico obbligo assicurativo
connesso all'esposizione all'amianto, rilasciata dall'INAIL,
nonche' di una dichiarazione dell'impresa datrice di lavoro
attestante la durata del periodo lavorativo stesso.
Eventuali problemi interpretativi ed operativi saranno
rappresentati a questa Direzione Generale - Direzione Centrale
per le Pensioni.
3 - DEROGA AL BLOCCO DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DI
ANZIANITA' PREVISTA DALL ' ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA
G), DELLA LEGGE N. 438/1992
Le indicazioni che precedono sono altresi' utili ai fini della
operativita' della deroga prevista dall'articolo 1, comma 2,
lettera g), ultima parte, della legge 14 novembre 1992, n. 438
che, secondo le precisazioni fornite al punto 6 della circolare
n. 293 del 22 dicembre 1992, deve ritenersi riferita a tutti i
pensionamenti per anzianita' dei lavoratori dipendenti dalle
imprese rientranti nell'ambito di applicazione della legge n.
257/1992.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
N.B.: Per motivi tecnici si omette la trasmissione degli
allegati