Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 1993 Circolare 50 del 23 febbraio 1993
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 14807
Circolare 50 del 23 febbraio 1993
Oggetto:
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavorato ri privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30
dicembre 1992 e' stato pubblicato il decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del si-
stema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, emanato in
attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
Il decreto e' suddiviso in tre titoli, contenenti disposizioni
relative, rispettivamente, al regime dell'assicurazione generale
obbligatoria (articoli da 1 a 4), alle forme di previdenza sosti-
tutive ed esclusive dell'AGO (articoli da 5 a 9) e disposizioni a
carattere generale (articoli da 10 a 18).
Secondo quanto espressamente stabilito dall'articolo 18 del de-
creto, le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1
gennaio 1993, salvo quanto diversamente previsto da singoli arti-
coli.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'ap-
plicazione delle disposizioni di piu' immediata efficacia relati-
vamente alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori auto-
nomi.
I criteri applicativi delle disposizioni la cui decorrenza e'
fissata al 1 gennaio 1994 saranno illustrati successivamente.
A parte saranno altresi' illustrate le disposizioni del decreto
n. 503 che riguardano le pensioni dei Fondi speciali di previden-
za gestiti dall'Istituto.
1 - ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
1.1 - NUOVI LIMITI DI ETA' (articolo 1, comma 1)
Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto n. 503, in attuazione del
principio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
di delega, eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le
donne i limiti di eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti. L'elevazione e' prevista in forma graduale con effet-
to dal 1 gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni, in
modo da raggiungere i limiti di eta' di regime di 65 anni per gli
uomini e di 60 anni per le donne a far tempo dal 1 gennaio
2002.
Per le pensioni di vecchiaia da liquidare nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza
compresa nell'anno 1993 restano pertanto confermati i limiti di
eta' di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne.
I nuovi limiti di eta' per il pensionamento di vecchiaia sono
riportati nella Tabella A allegata al decreto n.503 (allegato 1).
1.1.1 - LAVORATORI NON VEDENTI (articolo 1, comma 6)
Per i lavoratori non vedenti il comma 6 dell'articolo 1 del decreto in esame conferma i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992.
Considerato il generico riferimento della norma ai requisiti per la pensione di vecchiaia, deve ritenersi che per la particolare categoria di lavoratori la conferma della normativa previgente riguardi sia i requisiti di eta' sia i requisiti di assicurazione e di contribuzione.
Nei confronti dei lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che comunque possano far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecita' restano confermati i limiti ridotti, di eta', di assicurazione e di contribuzione, previsti dall'articolo 9, sub articolo 2), della legge 4 aprile 1952, n. 218. Si ricorda che i limiti di eta' ridotti previsti per i lavoratori non vedenti che si trovano nelle condizioni di cui al richiamato articolo 9, sub articolo 2), della legge n. 218, sono 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne, per le pensioni a carico del-
l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
carico delle gestioni dei lavoratori autonomi; i requisiti di
assicurazione e di contribuzione sono a loro volta fissati in 10
anni.
Per i lavoratori non vedenti che non si trovino nelle anzidette
condizioni, restano fermi i normali requisiti di eta', di assicu-
razione e di contribuzione previsti al 31 dicembre 1992: 60 anni
per gli uomini e 55 anni per le donne, per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipenden-
ti; 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per le pensio-
ni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi; 15 anni di
assicurazione e di contribuzione.
Si ritiene utile precisare che rientrano nella categoria dei non
vedenti coloro che si trovano nella condizione di cui al primo
comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, siano
cioe' colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non
superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuali corre-
zioni.
La condizione di privo della vista deve essere documentata da
idonea certificazione.
Al riguardo, come precisato al punto 5 della circolare n. 173 del
26 giugno 1991, si ricorda che i privi della vista possono appar-
tenere alle seguenti categorie: ciechi civili, ciechi di guerra,
ciechi invalidi per servizio e ciechi invalidi del lavoro.
In relazione alla categoria di appartenenza dell'interessato la
condizione di non vedente potra' risultare dalla seguente
documentazione:
- ciechi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato
dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento del-
l'invalidita' civile;
- ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro,
Direzione generale per le pensioni di guerra;
- ciechi invalidi per servizio: Mod. 69 ter rilasciato dalle pub-
bliche amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento
della cecita';
- ciechi invalidi del lavoro: attestazione rilasciata dall'INAIL.
1.1.2 - INVALIDI IN MISURA NON INFERIORE ALL'80 PER CENTO
(articolo 1, comma 8)
A norma del comma 8 dell'articolo 1 in esame l'elevazione dei
limiti di eta' di cui al comma 1 dello stesso articolo non si
applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di
eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano pertanto
confermati in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
Lo stato di invalidita' dovra' essere comprovato dagli interessa-
ti mediante idonea documentazione. Per quanto riguarda i lavora-
tori riconosciuti invalidi da parte di altri enti, di norma la
percentuale di invalidita' e' rilevabile dal provvedimento di
riconoscimento dell'invalidita'; per i riconoscimenti di invali-
dita' operati dall'Istituto si fa riserva di successive istruzio-
ni.
1.2 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (articolo 1, comma 7)
Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto n. 503 subordina il conse-
guimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione
del rapporto di lavoro.
Tenuto conto di quanto stabilito in via generale dall'articolo 18
del decreto in ordine alla data di entrata in vigore delle nuove
norme, la disposizione in parola si applica alle pensioni di vec-
chiaia da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipenden-
ti e delle gestioni dei lavoratori autonomi.
La condizione della cessazione del rapporto di lavoro riguarda
esclusivamente l'attivita' lavorativa dipendente. La proposta
formulata nell'ambito delle competenti Commissioni parlamentari
di condizionare il diritto alla pensione di vecchiaia anche alla
cessazione dell'attivita' di lavoro autonomo non e' stata infatti
recepita nel decreto di riforma.
Alla stregua di quanto previsto per la pensione di anzianita', la
condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente
sara' accertata sulla base delle risposte fornite nel modulo di
domanda di pensione, risposte della cui veridicita' il richieden-
te la pensione si assume la responsabilita' mediante sottoscri-
zione dell'apposita dichiarazione in calce alla domanda.
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e per i
lavoratori agricoli, in attesa della ristrutturazione del modulo
di domanda, la cessazione del rapporto di lavoro deve risultare
da apposita dichiarazione di responsabilita' dell'interessato.
Le dichiarazioni di cessazione del rapporto di lavoro saranno
verificate anche con la documentazione in possesso della Sede,
in particolare con le dichiarazioni Mod. O1/M-sost.
Si precisa che la condizione della cessazione del rapporto di
lavoro dipendente non e' richiesta per le pensioni di vecchiaia
da liquidare con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1993 in re-
lazione a domande presentate successivamente al 31 dicembre 1992
da parte di assicurati che, avendo maturato i requisiti di eta',
1992, chiedano la liquidazione della pensione, a norma dell'ar-
ticolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dal mese successivo
a quello di perfezionamento dei requisiti.
1.2 - OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'articolo 1 del decreto n. 503 introduce sostanziali modifiche
alla normativa previgente in materia di opzione per la prosecu-
zione del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori in possesso
dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
1.2.1 - OPZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE
1990, N. 407, ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO
1982, N. 54 ED ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE
1977, N. 903 (articolo 1, comma 2)
L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, riconosce agli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive
della medesima la facolta' di rimanere in servizio fino al compi-
mento del 62 anno di eta', anche nel caso in cui abbiano rag-
giunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai sin-
goli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richieda-
no la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico del-
l'Istituto o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il predetto limite del 62 anno di eta' e' elevato dal comma 2
dell'articolo 1 del decreto n. 503 fino al compimento del 65
anno.
Lo stesso comma 2 esonera gli assicurati che al 1 gennaio 1993,
data di entrata in vigore del decreto, prestino ancora attivita'
lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla
pensione di vecchiaia, dall'obbligo di comunicare al datore di
lavoro l'esercizio della facolta' di opzione, previsto dal ri-
chiamato articolo 6 della legge n. 407.
Va tenuto presente che la facolta' di proseguire il rapporto di
lavoro oltre i limiti di eta' per il pensionamento di vecchiaia
e' prevista anche dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, e dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54.
In particolare, l'articolo 4 della legge n. 903 riconosce alle
donne lavoratrici la facolta' di proseguire il rapporto di lavoro
fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini; a sua
volta, l'articolo 6 della legge n. 54 riconosce a coloro che non
abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile previ-
sta dai singoli ordinamenti la facolta' di optare per la prosecu-
zione del rapporto di lavoro fino al perfezionamento di tale re-
quisito, e comunque non oltre il compimento del 65 anno di eta'.
E' da ritenere che l'esonero dall'obbligo di comunicare al datore
di lavoro l'esercizio della facolta' di opzione per la prosecu-
zione del rapporto, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del de-
creto n. 503, riguardi anche i lavoratori che avendo gia' eser-
citato l'opzione di cui alle leggi n. 903 del 1977 o n. 54 del
1982 o n. 407 del 1990 prestino ancora attivita' lavorativa alla
data del 1 gennaio 1993, pur avendo maturato i requisiti previ-
sti in relazione all'opzione esercitata, ed intendano proseguire
il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del limite dei 65
anni di eta' stabilito dal decreto n. 503.
Si ritiene peraltro opportuno rilevare che, per effetto delle
sentenze della Corte Costituzionale n. 137 dell'11/18 giugno 1986
e n. 498 del 21/27 aprile 1988, la donna lavoratrice ha diritto a
proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di eta'
previsti per gli uomini indipendentemente dall'esercizio della
facolta' di opzione prevista dall'articolo 4 della legge n. 903.
1.2.2 - CALCOLO DELLA PENSIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
OPTANTI (articolo 1, commi 3, 4 e 5)
Nei confronti dei lavoratori che esercitino la facolta' di opzio-
ne ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 54 e dell'articolo 4
della legge n. 903 ai fini della permanenza in servizio oltre il
compimento dei nuovi limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'ar-
ticolo 1 del decreto n. 503, il comma 3 dello stesso articolo 1
stabilisce che la percentuale annua di commisurazione della pen-
sione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per ef-
fetto dell'opzione e' incrementata di un punto percentuale fino
al compimento del 60 anno di eta' per le donne e del 65 anno di
eta' per gli uomini. Per le donne che protraggano la permanenza
in servizio oltre il 60 anno di eta' la percentuale di commisu-
razione della pensione e' incrementata di mezzo punto percentuale
per gli anni oltre il 60 e fino al 65 .
Come precisato nella relazione di presentazione al Parlamento
dello schema di decreto legislativo in esame, l'aumento della
percentuale di commisurazione della pensione e' riconosciuto li-
mitatamente alla fase transitoria di elevazione dei limiti di
eta' pensionabile al fine di incentivare la prosecuzione dell'at-
tivita' lavorativa oltre la soglia della pensione di vecchiaia e,
per le donne, allo scopo di incentivarne comunque la permanenza
in servizio fino al 65 anno di eta'.
L'incremento della percentuale di commisurazione della pensione
opera pertanto per le pensioni da liquidare con decorrenza suc-
cessiva al 1 gennaio 1994 nei confronti dei lavoratori optanti,
limitatamente alle anzianita' acquisite successivamente al compi-
mento dell'eta' pensionabile prevista dalla Tabella A allegata al
decreto n. 503. Per coloro che abbiano compiuto detta eta' prima
del 1 gennaio 1994, l'incremento e' riconosciuto per le anziani-
ta' acquisite a decorrere da tale data.
Per effetto della disposizione in rassegna la percentuale di com-
misurazione della pensione puo' essere incrementata fino ad un
massimo di 4 punti per gli uomini che differiscano il pensiona-
mento oltre i 61 anni e fino a 65 e di 6,5 punti per le donne che
differiscano il pensionamento oltre i 56 anni e fino a 65.
Come stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto in esame,
le percentuali di commisurazione della pensione incrementate a
norma del comma 3 dello stesso articolo 1 rimangono acquisite
indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione
del requisito di eta'. Da tale disposizione consegue che l'incre-
mento della percentuale annua di commisurazione della pensione
per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto
dell'esercizio della facolta' di opzione per la permanenza in
servizio oltre i nuovi limiti di eta' pensionabile spetta indi-
pendentemente dalla circostanza che al momento della cessazione
del rapporto di lavoro sia previsto un diverso e piu' elevato
limite di eta' pensionabile.
Secondo quanto dispone il comma 3 dell'articolo 1 del decreto
n. 503, gli incrementi della percentuale di commisurazione della
pensione sono attribuiti fino al raggiungimento dell'anzianita'
contributiva massima utile. Per i periodi successivi viene rico-
nosciuta la maggiorazione della pensione di importo pari alla
misura del supplemento, prevista dal comma 6 dell'articolo 6 del-
la legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Nei confronti dei lavoratori che, avendo maturato l'anzianita'
contributiva massima utile, esercitino la facolta' di opzione per
la prosecuzione del rapporto prevista dall'articolo 6 della legge
29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dal comma 2 dell'arti-
colo 1 del decreto n. 503, rimane confermata la maggiorazione
della pensione di importo pari alla misura del supplemento previ-
sta dal comma 6 dello stesso articolo 6.
Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto n. 503 dispone che il
trattamento pensionistico calcolato con l'incremento della per-
centuale di commisurazione della pensione e con la maggiorazione
di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 407 non puo'
comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile pre-
vista dai singoli ordinamenti.
Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, occorre porre a
confronto l'importo mensile della pensione determinato con rife-
rimento alla relativa decorrenza con quello della retribuzione
pensionabile di ammontare piu' elevato determinata per il calcolo
della pensione, rapportata a mese con il coefficiente 4,333 ed
arrotondata alle mille lire per eccesso. Qualora l'importo della
pensione risulti piu' elevato di quello della retribuzione pen-
sionabile, lo stesso dovra' essere ridotto entro i limiti della
retribuzione pensionabile.
1.2.3 - ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO E DELLE SEDI
PER I LAVORATORI OPTANTI
Alla stregua di quanto previsto per l'applicazione dell'articolo
6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dell'articolo 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, i datori di lavoro dovranno tra-
smettere alla Sede dell'Istituto presso cui vengono effettuati i
versamenti contributivi copia delle opzioni presentate dai dipen-
denti.
I datori di lavoro dovranno altresi' segnalare i nominativi dei
dipendenti che, pur essendo esonerati dall'obbligo della comuni-
cazione agli stessi datori di lavoro dell'esercizio della facol-
ta' di opzione, debbono comunque essere considerati optanti.
Le informazioni relative alle opzioni esercitate dai lavoratori
per la prosecuzione del rapporto di lavoro dovranno essere regi-
strate negli archivi regionali ARPA con le modalita' previste al
punto 4.4 del manuale operativo allegato alla circolare n. 135
del 9 giugno 1988. Nel campo 'NOTE' delle registrazioni in parola
dovranno essere riportati gli estremi della disposizione in base
alla quale e' stata esercitata l'opzione.
Si ricorda che nei confronti dei lavoratori optanti la decorrenza
della pensione dovra' essere fissata al primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della relativa domanda,
sempreche' a tale data risulti cessato il raporto di lavoro.
Le Sedi provvederanno a fornire ai datori di lavoro operanti nel-
l'ambito territoriale di competenza le opportune istruzioni per
l'applicazione della nuova normativa.
2 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL PENSIONAMENTO
DI VECCHIAIA (articolo 2)
L'articolo 2, comma 1, del decreto n. 503 dispone che nell'assi-
curazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle
gestioni dei lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vec-
chiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dal-
l'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in
favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione. L'eleva-
zione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione opera con
gradualita' in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1
gennaio 1993, in modo da pervenire alla situazione di regime a
far tempo dal 1 gennaio 2001.
I nuovi requisiti assicurativi e contributivi sono previsti dalla
Tabella B allegata al decreto n. 503 (allegato 2).
Dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi vengono
esclusi dal comma 3 dell'articolo 2:
- i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992
abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione
considerati utili tutti i contributi, obbligatori, figurativi,
volontari, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti temporalmen-
te a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurati-
vi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si
collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche
se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data. Per
le pensioni da liquidare a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi, agli effetti della disposizione in esame devono essere
presi in considerazione tutti i contributi versati o accreditati
nelle diverse gestioni assicurative, utili per il diritto a pen-
sione;
- i lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione
volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992. Al riguardo si
precisa che e' sufficiente che la domanda di autorizzazione alla
prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile per-
che', sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa
autorizzazione si collochi entro la data del 31 dicembre 1992.
Non e' invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzio-
ne volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente
alla predetta data del 31 dicembre 1992. Per le pensioni da li-
quidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti nei confronti di assicurati ammessi ai ver-
samenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1961 restano con-
fermati i particolari requisiti di contribuzione previsti dal-
l'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Al riguardo, si
ritiene utile ricordare che gli assicurati ammessi ai versamenti
volontari anteriormente al 30 aprile 1952 possono beneficiare
della riduzione dei requisiti di contribuzione previsti dall'ar-
ticolo 25 della legge n. 218 a condizione che abbiano versato
almeno un contributo volontario per periodi compresi tra il 3
maggio 1952 ed il 30 dicembre 1961, rispettivamente primo ed ul-
timo sabato del periodo di validita delle disposizioni di cui al-
l'articolo 25;
- i lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianita'
assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10
anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52
settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni di anziani-
ta' assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione
di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono esse-
re maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto
riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata infe-
riore a 52 settimane nell'anno solare, si precisa che a nulla
rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavorato-
re sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 setti-
mane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria
(figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale
che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligato-
ria, faccia raggiungere le 52 settimane.
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianita' assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra tale data e quella tirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell'eta' pensionabile, i requisiti stessi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
La riduzione dei requisiti, fino all'anzidetto limite minimo, e
pari alla differenza tra il numero dei contributi previsto dalla
Tabella B allegata al decreto n. 503 per l'anno di decorrenza
della pensione in relazione al compimento dell'eta' pensionabile
di cui alla Tabella A allegata allo stesso decreto e la somma del
numero dei contributi maturati dal lavoratore al 31 dicembre 1992
e del numero delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la
fine del mese di compimento dell'eta' pensionabile. Il numero
delle settimane di assicurazione e di contribuzione richiesto per
il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavorato-
ri in questione e' pari a quello previsto in relazione alla de-
correnza della pensione dalla Tabella B allegata al decreto
n. 503, diminuito del numero di settimane di riduzione calcolato
con le modalita' indicate. Il numero delle settimane di assicura-
zione e di contribuzione necessario per il diritto alla pensione
non puo' comunque essere complessivamente inferiore a 780.
In pratica, il numero delle settimane di assicurazione e di con-
tribuzione richieste per il diritto alla pensione di vecchiaia e'
pari alla somma del numero di settimane di assicurazione e di
contribuzione maturate dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del
numero di settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del
mese di compimento dell'eta' pensionabile, entro il limite minimo
di 780 settimane e comunque non oltre il numero di contributi
previsto dalla Tabella B allegata al decreto n. 503 per l'anno
di decorrenza della pensione.
Per effetto dell'applicazione di tale meccanismo, l'elevazione
dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non trova in
concreto applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti che
al 31 dicembre 1992 abbiano compiuto l'eta' per il pensionamento
di vecchiaia richiesta dalla previgente normativa.
Per una migliore comprensione dell'operativita' della disposizio-
ne in esame, si ritiene opportuno riportare alcuni esempi.
a) Lavoratore nato il 15 marzo 1933 che al 31 dicembre 1992, al-
l'eta' di 59 anni e 9 mesi, possa far valere 14 anni e 9 mesi
(767 settimane) di assicurazione e di contribuzione. Il lavorato-
re compie l'eta' pensionabile di 60 anni richiesta nell'anno 1993
il 15 marzo di tale anno. Nell'anno 1993 per la pensione di vec-
chiaia sono richiesti 16 anni (832 settimane) di assicurazione e
di contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall'in-
teressato neanche con l'incremento dei 3 mesi (13 settimane) in-
tercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 marzo 1993. Tale la-
voratore potra' tuttavia andare in pensione nell'anno 1993 con 15
anni (780 settimane) di assicurazione e di contribuzione, in luo-
beneficiando della riduzione di 1 anno (52 settimane) dei re-
quisiti richiesti (832 settimane meno (767 settimane piu' 13)).
Qualora lo stesso lavoratore chiedesse la pensione di vecchiaia
con decorrenza nell'anno 1995, nel quale sono richiesti 17 anni
(884 settimane) di assicurazione e di contribuzione, beneficereb-
be della riduzione di 2 anni (104 settimane) dei requisiti ri-
chiesti (884 settimane meno (767 settimane piu' 13)).
b) Lavoratore nato il 20 febbraio 1933 che al 31 dicembre 1992,
all'eta' di 59 anni e 10 mesi, possa far valere 14 anni e 8 mesi
(763 settimane)di assicurazione e di contribuzione. Il lavoratore
compie l'eta' pensionabile di 60 anni richiesta nell'anno 1993 il
20 febbraio di tale anno. Nell'anno 1993 per la pensione di vec-
chiaia sono richiesti 16 anni (832 settimane) di assicurazione e
di contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall'in-
teressato neanche con l'incremento dei 2 mesi (9 settimane) in-
7tercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1993. Tale
lavoratore potra' tuttavia andare in pensione nell'anno 1993 con
15 anni di assicurazione e di contribuzione, in luogo dei 16 pre-
visti dalla Tabella B allegata al decreto n. 503, beneficiando
della riduzione di 1 anno dei requisiti richiesti (832 setti-
mane meno (763 settimane piu' 9)). La riduzione cosi determinata,
pari a 60 settimane, deve essere applicata entro il limite di 52
settimane, non potendo i requisiti di assicurazione e di
contribuzione essere ridotti al di sotto delle 780 settimane
richieste dalla previgente normativa.
c) Lavoratore nato il 31 dicembre 1934 che al 31 dicembre 1992,
all'eta' di 58 anni, possa far valere 12 anni (624 settimane) di
assicurazione e di contribuzione. Il lavoratore, in relazione
all'eta' richiesta dalla Tabella A allegata al decreto n. 503,
potra' andare in pensione dal 1 gennaio 1997, dopo che avra'
compiuto l'eta' di 62 anni al 31 dicembre 1996. Nell'anno 1997
per la pensione di vecchiaia sono richiesti 18 anni (936 settima-
ne) di assicurazione e di contribuzione, che non potrebbero esse-
re perfezionati dall'interessato neanche con l'incremento dei 4
anni (208 settimane) intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il
31 dicembre 1996. Tale lavoratore potra' tuttavia andare in pen-
sione nell'anno 1997 con 16 anni (832 settimane) di assicurazione
e di contribuzione, in luogo dei 18 previsti dalla Tabella B al-
legata al decreto n. 503, beneficiando della riduzione di 2
anni (104 settimane) dei requisiti richiesti (936 settimane meno
(624 settimane piu' 208 settimane)).
d) Lavoratore nato il 30 giugno 1935 che al 31 dicembre 1992,
all'eta' di 57 anni e 6 mesi, possa far valere 10 anni e 3 mesi
(533 settimane) di assicurazione e di contribuzione. Il
lavoratore, in relazione all'eta' richiesta dalla Tabella A
allegata al decreto n. 503, potrebbe andare in pensione dal 1
luglio 1997, dopo il compimento dell'eta' di 62 anni. Nell'anno
1997 per la pensione di vecchiaia sono richiesti 18 anni (936
settimane) di assicurazione e di contribuzione, che non
potrebbero essere perfezionati dall'interessato al 30 giugno 1997
neanche con l'incremento di 4 anni e 6 mesi (234 settimane)
intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il 30 giugno 1997. Tale
lavoratore potra' tuttavia andare in pensione dal 1 ottobre 1997
con 15 anni di assicurazione e di contribuzione, in luogo dei 18
previsti dalla Tabella B allegata al decreto n. 503, non
potendo beneficiare integralmente della riduzione di 3 anni e 3
mesi (182 settimane) dei requisiti richiesti ( 18 anni meno (10
anni e 3 mesi piu' 3 anni e 6 mesi)), ostandovi il limite minimo
dei 15 anni previsto dalla previgente normativa.
3 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LE PENSIONI
AI SUPERSTITI (articolo 2, comma 1)
A norma del comma 1 dell'articolo 2, l'elevazione dei requisiti
di assicurazione e di contribuzione non si applica alle pensioni
ai superstiti di assicurato, relativamente alle quali restano
pertanto confermati i requisiti previsti dalla previgente norma-
tiva.
4 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE (articolo 3)
L'articolo 3 del decreto n. 503 introduce sostanziali modifiche
nei criteri di determinazione della retribuzione e del reddito
pensionabili.
Al riguardo va sottolineato che le nuove disposizioni trovano
applicazione soltanto per il calcolo delle quote di pensione re-
lative alle anzianita' contributive maturate successivamente al
31 dicembre 1992. L'articolo 13 del decreto n. 503 dispone infat-
ti che le quote di pensione relative alle anzianita' contributive
acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 vengano calcolate se-
condo la normativa vigente antecedentemente a tale data.
4.1 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSANO FAR VALERE UNA
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 15 ANNI (articolo 3,
commi 1 e 4)
4.1.1 - LAVORATORI DIPENDENTI
Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993
in poi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei la-
voratori dipendenti nei confronti di assicurati che alla data del
31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianita' contributiva
inferiore a 15 anni, a norma dell'articolo 3, comma 1, del de-
creto n. 503, la retribuzione annua pensionabile deve essere de-
terminata prendendo a riferimento i periodi indicati ai commi
ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 mag-
gio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che in-
tercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la data immediatamente prece-
dente la decorrenza della pensione.
Si ricorda che a norma del comma ottavo dell'articolo 3 della
legge n. 297/1982, il periodo utile per il calcolo della retribu-
zione pensionabile e' costituito dalle ultime 260 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione; a norma
del comma quattordicesimo dello stesso articolo 3, qualora il
numero delle settimane di contribuzione utili per la determina-
zione della retribuzione pensionabile sia inferiore a 260, ferma
restando la determinazione della retribuzione media settimanale
nell'ambito di ciascun anno solare, la retribuzione annua pensio-
nabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corri-
spondenti alle settimane di contribuzione esistenti.
Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993
in poi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei la-
voratori dipendenti nei confronti di assicurati che si trovano
nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto
n. 503, il periodo utile per la determinazione della retribuzione
pensionabile e' pertanto costituito da un numero di settimane
pari alla somma del numero di settimane di contribuzione previsto
dall'articolo 3 della legge n. 297 e del numero di settimane di
contribuzione comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese
antecedente la decorrenza della pensione. Nel caso in cui non
risulti accreditata o versata in favore del lavoratore alcuna
contribuzione per periodi successivi al 31 dicembre 1992, il cal-
colo della retribuzione pensionabile sara' effettuato con riferi-
mento alle ultime 260 settimane di contribuzione, o al minor pe-
riodo utile, antecedenti la decorrenza della pensione, senza
alcun incremento.
Come precisato in via generale al punto 4, la retribuzione pen-
sionabile calcolata sulla base dei periodi di contribuzione de-
terminati con i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 3 del
decreto n. 503 va utilizzata per il calcolo della quota di pen-
sione relativa alle anzianita' contributive maturate successiva-
mente al 31 dicembre 1992. Per il calcolo della quota di pensione
relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31 dicem-
bre 1992, il periodo utile per la determinazione della retribu-
zione pensionabile continua ad essere costituito dalle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pen-
sione, o dal minor numero di settimane di contribuzione esisten-
ti.
Per una migliore comprensione dell'operativita' della disposizio-
ne in esame, si ritiene utile riportare alcuni esempi.
a) Pensione da liquidare con decorrenza 1 giugno 1993 in favore
di lavoratore che possa far valere almeno 260 settimane di con-
tribuzione fino al 31 dicembre 1992 e 22 settimane di contribu-
zione dal 1 gennaio 1993 al 31 maggio 1993: il periodo utile per
la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del
calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contri-
butive maturate dal 1 gennaio 1993 al 31 maggio 1993 e' costi-
tuito dalle ultime 282 settimane di contribuzione antecedenti il
1 giugno 1993. Il periodo utile per la determinazione della re-
tribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pen-
sione relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31
dicembre 1992 e' costituito dalle ultime 260 settimane di contri-
buzione antecedenti il 1 giugno 1993.
b) Pensione da liquidare con decorrenza 1 giugno 1993 in favore
di lavoratore che possa far valere almeno 260 settimane di con-
tribuzione fino al 31 dicembre 1992 e 9 settimane di contribuzio-
ne dal 1 gennaio 1993 al 31 maggio 1993: il periodo utile per la
determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calco-
lo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive
maturate dal 1 gennaio 1993 al 31 maggio 1993 e' costituito dal-
le ultime 269 settimane di contribuzione antecedenti il 1 giugno
1993. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione
pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa
alle anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 e'
costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione anteceden-
ti il 1 giugno 1993.
4.1.2 - LAVORATORI AUTONOMI
A norma del comma 4 dell'articolo 3 del decreto n. 503, l'incre-
mento di cui al comma 1 dello stesso articolo trova applicazione
anche per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio
1993 in poi a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi nei
confronti di assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano un'anzia-
nita' contributiva inferiore a 15 anni.
Per i lavoratori autonomi che possano far valere contributi ver-
sati in piu' gestioni assicurative occorre far riferimento, allo
specifico fine, all'anzianita' contributiva maturata in ciascuna
gestione. Al riguardo occorre infatti tener presente che l'arti-
colo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, prevede che il calcolo
delle pensioni dei lavoratori autonomi che possano far valere
contribuzione in piu' gestioni assicurative venga effettuato se-
condo le norme in vigore in ciascuna gestione.
Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993
in poi a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi nei con-
fronti di assicurati che si trovano nelle condizioni previste dal
comma 4 dell'articolo 3 del decreto n. 503, il periodo utile per
la determinazione del reddito pensionabile e' pertanto costituito
da un numero di settimane pari alla somma del numero di settima-
ne di contribuzione previsto dagli articoli 5 ed 8 della legge n.
233 e del numero di settimane di contribuzione comprese tra il 1
gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della
pensione. Nel caso in cui non risulti accreditata o versata in
favore del lavoratore alcuna contribuzione per periodi successivi
al 31 dicembre 1992, il calcolo del reddito pensionabile sara'
effettuato con riferimento alle ultime 520 settimane di contribu-
zione, o al minor periodo utile, antecedenti la decorrenza della
pensione, senza alcun incremento.
4.2 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSANO FAR VALERE
UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI
(articolo 3, commi 2 e 3)
4.2.1 - LAVORATORI DIPENDENTI
Nei confronti dei lavoratori dipendenti che alla data del 31 di-
cembre 1992 possano far valere un'anzianita' contributiva pari o
superiore a 15 anni, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto n.503
stabilisce che la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi
ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e' determinata prendendo a riferimento le ultime
520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione.
L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo
della retribuzione pensionabile viene attuato con gradualita', in
ragione di un numero di settimane pari alla meta', arrotondata
per difetto, del numero di settimane intercorrenti tra il 1 gen-
naio 1993 e la data di decorrenza della pensione, in modo da per-
venire al periodo di regime a far tempo dal 1 gennaio 2003.
In effetti, nel disciplinare la determinazione della retribuzione
pensionabile per il periodo transitorio, il legislatore indivi-
dua come data finale del periodo stesso il 31 dicembre 2001. Il
comma 3 dell'articolo 3 stabilisce, infatti, che in fase di prima
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso
articolo, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le setti-
mane di riferimento, ai fini della determinazione della retribu-
zione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane
aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti
tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione,
con arrotondamento per difetto. L'indicazione del 31 dicembre
2001 come data finale del periodo transitorio risulta pertanto
inesatta, considerato che solo con il 31 dicembre 2002 si comple-
tano le 520 settimane previste per il periodo di regime.
Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993
in poi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti nei confronti di assicurati che si trovino nelle con-
dizioni previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto n. 503,
il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensio-
nabile e' pertanto costituito dal numero di settimane previsto
dall'articolo 3 della legge n. 297 incrementato della meta', ar-
rotondata per difetto, del numero di settimane di calendario com-
prese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la
decorrenza della pensione, indipendentemente dal numero di
settimane di contribuzione esistenti in tale ultimo periodo.
Come precisato in via generale al punto 4, la retribuzione pen-
sionabile calcolata sulla base dei periodi di contribuzione de-
terminati con i criteri previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
decreto n. 503 va utilizzata per il calcolo della quota di pen-
sione relativa alle anzianita' contributive maturate successiva-
mente al 31 dicembre 1992. Per il calcolo della quota di pensione
relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31 dicem-
bre 1992, il periodo utile per la determinazione della retribu-
zione pensionabile continua ad essere costituito dalle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pen-
sione.
Per una migliore comprensione dell'operativita' della disposizio-
ne in esame, si ritiene utile riportare alcuni esempi.
a) Pensione da liquidare con decorrenza 1 luglio 1993: il perio-
do utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai
fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita'
contributive maturate dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993 e'
costituito dalle ultime 273 settimane di contribuzione anteceden-
ti il 1 luglio 1993 (260 settimane piu' la meta' delle 26 setti-
mane di calendario comprese tra il 1 gennaio 1993 ed il 30 giu-
gno 1993). Il periodo utile per la determinazione della retribu-
zione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione
relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31 dicem-
bre 1992 e' costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzio-
ne antecedenti il 1 luglio 1993.
b) Pensione da liquidare con decorrenza 1 agosto 1993: il perio-
do utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai
fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita'
contributive maturate dal 1 gennaio 1993 al 31 luglio 1993 e'
costituito dalle ultime 275 settimane di contribuzione anteceden-
ti il 1 agosto 1993 (260 settimane piu' la meta', arrotondata
per difetto, delle 31 settimane di calendario comprese tra il 1
gennaio 1993 ed il 31 luglio 1993). Il periodo utile per la de-
terminazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo
della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive
maturate fino al 31 dicembre 1992 e' costituito dalle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti il 1 agosto 1993.
4.2.2 - LAVORATORI AUTONOMI
Nei confronti dei lavoratori autonomi che alla data del 31 dicem-
bre 1992 possano far valere un'anzianita' contributiva pari o
superiore a 15 anni, il periodo di riferimento per il calcolo
del reddito pensionabile resta confermato nei dieci anni coperti
di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, sia
per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita'
contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, sia per il calco-
lo della quota di pensione relativa alle anzianita' acquisite
successivamente a tale data.
4.3 - NUOVI CRITERI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
E DEI REDDITI (articolo 3, comma 5)
Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto n. 503 dispone che, ai fi-
ni del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui allo stesso
articolo, la retribuzione media settimanale determinata per cia-
scun anno solare ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge
29 maggio 1982, n. 297, per le pensioni dei lavoratori dipenden-
ti, i redditi annui di impresa determinati a norma dell'articolo
5, comma 6, della legge 2 agosto 1990, n. 233, nei confronti de-
gli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali ed il red-
dito convenzionale annuo determinato a norma dell'articolo 8,
comma 4, della stessa legge n. 233 nei confronti dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni sono rivalutati in misura corrispon-
dente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno
solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della
pensione.
Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresi' un aumento
di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considera-
zione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pen-
sionabili.
La disposizione introduce nel sistema di determinazione della
retribuzione e del reddito pensionabili in atto alla data di en-
trata in vigore della nuova normativa due ordini di modifiche:
sostituisce il meccanismo di rivalutazione basato sulla variazio-
ne dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai
fini della scala mobile delle retribuzioni dell' industria con un
meccanismo basato sulla variazione dell'indice annuo dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; prevede che ai
predetti redditi e retribuzioni si applichi un ulteriore aumento
di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considera-
zione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pen-
sionabili.
Resta fermo comunque che non sono soggette a rivalutazione le
retribuzioni ed i redditi dell'anno di decorrenza della pensione
e dell'anno precedente.
Le istruzioni per la rivalutazione delle retribuzioni e dei red-
diti con i criteri previsti dalla nuova normativa saranno fornite
con successive comunicazioni.
Si precisa che il nuovo sistema di rivalutazione delle retribu-
zioni e dei redditi deve essere applicato per il calcolo della
quota di pensione relativa alle anzianita' contributive acquisite
successivamente al 31 dicembre 1992, sia per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipenden-
ti sia per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi (vedere punto 7).
L'anzidetto sistema non va pertanto utilizzato per le pensioni
per le quali non si rende comunque necessario calcolare la quota
relativa alle anzianita' contributive successive al 31 dicembre
1992.
4.4 - PERIODI RELATIVI A TRATTAMENTI DI MOBILITA' (articolo 3,
comma 6)
Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi, a nor-
ma del comma 6 dell'articolo 3 del decreto n. 503, qualora nel
periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile si collochino periodi relativi a trattamenti di mo-
bilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, di durata con-
tinuativa superiore all'anno, le retribuzioni accreditate figura-
tivamente per tali periodi devono essere rivalutate anche in base
agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del
settore di appartenenza dell'interessato, rilevati dall'ISTAT.
Considerato che tale ulteriore rivalutazione consente di attua-
lizzare la retribuzione sulla base della quale e' stata calcolata
la retribuzione figurativa per mobilita', per le pensioni per le
quali trova applicazione la disposizione in parola, a modifica
dei criteri forniti con il messaggio n. 27757 del 5 giugno 1992,
le retribuzioni figurative per mobilita' di ciascun anno solare
devono essere rivalutate con il coefficiente rilevato in relazio-
ne all'anno solare nel quale si colloca la contribuzione figura-
tiva, anziche' con il coefficiente dell'anno al quale e' stato
fatto riferimento per la determinazione del valore retributivo
figurativo.
Le disposizioni del citato messaggio n. 27757 continuano a trova-
re applicazione per le pensioni con decorrenza anteriore al 1
gennaio 1993 e, qualunque sia la decorrenza della pensione, per i
periodi relativi a tratttamenti di mobilita' di durata continua-
tiva non superiore all'anno.
5 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
(articolo 4)
L'articolo 4 del decreto n. 503 in attuazione dei principi di cui
all'articolo 3, lettera s), della legge delega detta una nuova
disciplina dei requisiti reddituali per l'integrazione al tratta-
mento minimo delle pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993
in poi.
L'articolo in esame, sostituendo i commi 1 e 2 dell'articolo 6
della legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che l'integrazione
al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostituti-
ve ed esclusive della medesima, delle gestioni dei lavoratori au-
tonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non
spetta:
a) ai soggetti non coniugati, ovvero coniugati ma legalmente ed
effettivamente separati, che posseggano redditi propri assogget-
tabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un im-
porto superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in mi-
sura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gen-
naio di ciascun anno;
b) ai soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente sepa-
rati, che posseggano redditi propri per un importo superiore a
quello di cui alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli
del coniuge per un importo superiore a tre volte l'ammontare an-
nuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipen-
denti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile
in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rap-
porto comunque denominati, ivi comprese le anticipazioni su tali
trattamenti, il reddito della casa di abitazione e le competenze
arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla
formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al
trattamento minimo.
Nel caso di possesso di redditi di ammontare inferiore ai limiti
previsti l'integrazione al minimo spetta in misura tale da non
comportare il superamento dei limiti stessi.
Per i soggetti coniugati, e non legalmente ed effettivamente se-
parati, il limite di reddito personale ed il limite di reddito
cumulato operano congiuntamente; pertanto, l'integrazione al mi-
nimo non puo' essere comunque riconosciuta ove l'importo del red-
dito personale ovvero l'importo del reddito cumulato sia superio-
re al limite di legge. Del pari, in caso di possesso di redditi
personali e cumulati di ammontare inferiore ai limiti di legge,
l'integrazione al minimo deve essere riconosciuta nella minore
misura risultante dalla differenza tra il limite di reddito per-
sonale e l'importo del reddito personale e tra il limite di red-
dito cumulato e l'importo del reddito cumulato.
Per l'anno 1993 i limiti di reddito che escludono l'integrazione
al minimo delle pensioni aventi decorrenza nell'anno sono i
seguenti:
- limite di reddito personale: lire 15.021.500, pari a lire
577.750 per 13 per 2;
- limite di reddito cumulato: lire 22.532.250, pari a lire
577.750 per 13 per 3.
Secondo quanto espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo
4 del decreto n. 503, per le pensioni con decorrenza anteriore al
1 gennaio 1993 rimane in vigore la previgente disciplina, che
prevede la valutazione del solo reddito personale, con esclusione
dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abi-
tazione e dell'importo della pensione da integrare al minimo, ma
non delle competenze arretrate assoggettate a tassazione separa-
ta, che per le pensioni in parola debbono pertanto continuare ad
essere valutate.
Nulla e' innovato per quanto riguarda l'integrazione degli asse-
gni di invalidita', che rimane pertanto disciplinata, qualunque
sia la relativa decorrenza, dalle disposizioni dettate dall'arti-
colo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
6 - ALIQUOTE DI RENDIMENTO (articolo 12, comma 1)
L'articolo 12, comma 1, del decreto n. 503, modificando la Tabel-
la di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988,
n.67, stabilisce nuove fasce di retribuzione e di reddito pensio-
nabili e nuove aliquote di rendimento per il calcolo della pen-
sione nei casi in cui la retribuzione o il reddito pensionabili
eccedano il limite al quale si applica la percentuale massima di
commisurazione della pensione.
In particolare, la norma in esame articola su quattro fasce, in
luogo delle tre precedentemente stabilite, le quote di retribu-
zione e di reddito eccedenti il predetto limite e le relative
aliquote di rendimento.
Nell'allegato 3 sono riportate le fasce di retribuzione e di red-
dito, con le corrispondenti aliquote di rendimento, previste dal-
l'articolo 12 del decreto n. 503, e le fasce di retribuzione e di
reddito, con le corrispondenti aliquote di rendimento, stabilite
dall'articolo 21 della legge n. 67/1988.
La nuova normativa si applica alle pensioni dei lavoratori dipen-
denti ed autonomi con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi.
Peraltro, i nuovi criteri in materia di valutazione delle retri-
buzioni e dei redditi eccedenti il tetto, al pari dei criteri
dettati dall'articolo 3 del decreto n. 503 per la determinazione
della retribuzione e del reddito pensionabili, trovano applica-
zione, per effetto della normativa transitoria dettata dall'arti-
colo 13 dello stesso decreto n. 503, per il calcolo della sola
quota di pensione relativa alle anzianita' contributive acquisite
successivamente al 31 dicembre 1992.
7 - NORMA TRANSITORIA PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI (articolo 13)
In attuazione del principio stabilito dall'articolo 3, comma 1,
lettera u), della legge di delega, l'articolo 13 del decreto
n.503 detta una disciplina transitoria per il calcolo delle pen-
sioni a garanzia dei diritti maturati dagli assicurati anterior-
mente alla data di entrata in vigore della riforma.
A tal fine l' articolo in esame prevede che per i lavoratori di-
pendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sosti-
tutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo
della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo
alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gen-
naio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza del-
la pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla
data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transito-
ria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del tratta-
mento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acqui-
site a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme
di cui al presente decreto.
Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi, l'im-
porto della pensione deve essere pertanto calcolato in conformi-
ta' alle modalita' indicate di seguito.
7.1 - QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE
MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Il calcolo della quota di pensione corrispondente all'anzianita'
contributiva acquisita anteriormente al 1 gennaio 1993 deve es-
sere effettuato in conformita' alla previgente normativa, secondo
i seguenti criteri:
- si determina con le consuete modalita' l'anzianita' contributi-
va maturata al 31 dicembre 1992 utile per la misura della pensio-
ne;
- si determina la retribuzione media settimanale pensionabile
prendendo a riferimento le ultime 260 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione rivalutando previamente
le retribuzioni di ciascun anno solare preso in considerazione,
tranne quello di decorrenza della pensione e l'anno precedente
tale decorrenza, in misura corrispondente alla variazione del-
l'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini
della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'indu-
stria tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la
decorrenza della pensione. I coefficienti di rivalutazione validi
per la liquidazione con decorrenza nell'anno 1993 delle quote di
pensione relative alle anzianita' contributive acquisite fino al
31 dicemre 1992 sono stati comunicati con messaggio n. 44577 del
6 febbraio 1993 (allegato 4);
- qualora la retribuzione media settimanale cosi' determinata
superi il limite al quale si applica l'aliquota massima di rendi-
mento annuo, pari al 2 per cento, le ulteriori fasce di retribu-
zione e le corrispondenti aliquote di rendimento saranno deter-
minate in conformita' ai criteri stabiliti dall' articolo 21 del-
la legge n.67/1988.
Per la liquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi il
periodo da prendere in considerazione per il calcolo del reddito
medio pensionabile e' costituito dagli ultimi dieci anni di con-
tribuzione nella gestione anteriori alla decorrenza della pensio-
ne.
7.2 - QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE
ACQUISITE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1993
Il calcolo della quota di pensione relativa all'anzianita' con-
tributiva acquisita a decorrere dal 1 gennaio 1993 deve essere
effettuato in conformita' alle disposizioni dettate dal decreto
n.503, secondo i seguenti criteri:
- si determina con le consuete modalita' l'anzianita' contributi-
va maturata successivamente al 31 dicembre 1992 utile per la mi-
sura della pensione;
- si determina la retribuzione media settimanale pensionabile, o
il reddito medio settimanale pensionabile per le pensioni dei
lavoratori autonomi, prendendo a riferimento il numero di setti-
mane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione
stabilito con le modalita' indicate, rispettivamente, al punto
4.1 o 4.2, a seconda dell'anzianita' contributiva maturata dal-
l'interessato alla data del 31 dicembre 1992, previa rivaluta-
zione delle retribuzioni e dei redditi di ciascun anno solare
preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pen-
sione e l'anno precedente tale decorrenza, in misura corrispon-
dente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno
solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della
pensione, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno
solare preso in considerazione;
- qualora la retribuzione o il reddito cosi' determinati superino
il limite al quale si applica l'aliquota massima di rendimento
annuo, pari al 2 per cento, le ulteriori fasce di retribuzione o
di reddito e le corrispondenti aliquote di rendimento devono es-
sere determinate in conformita' ai criteri stabiliti dall'artico-
lo 12 del decreto n. 503.
7.3 - MISURA DELLA PENSIONE
La somma delle quote di pensione determinate con i criteri di cui
ai precedenti punti costituisce l'importo di pensione spettante.
Nei casi in cui la pensione debba essere liquidata nei confronti
di assicurato che non faccia valere periodi di contribuzione suc-
cessivi al 31 dicembre 1992, la pensione stessa sara' determinata
sulla base dei soli criteri in vigore anteriormente al 1 gennaio
1993.
Atteso il particolare meccanismo di calcolo della pensione previ-
sto dall'articolo 13 in esame, anche le pensioni aventi decorren-
za pari al 1 gennaio 1993 dovranno essere determinate sulla base
dei soli criteri in vigore anteriormente al 1 gennaio 1993.
8 - SUPPLEMENTI DI PENSIONE CON DECORRENZA DAL 1 FEBBRAIO
1993 IN POI
L'articolo 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155,
dispone, come e' noto, che i supplementi di pensione da liquidare
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti si calcolano con gli stessi criteri previsti per il
calcolo delle pensioni.
Analoga disposizione e' contenuta, per i supplementi di pensione
da liquidare a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi nel-
l'articolo 6, comma 2, e nell'articolo 9, comma 2, della legge 2
agosto 1990, n. 233.
Il calcolo dei supplementi da liquidare con decorrenza dal 1
febbraio 1993 in poi dovra' pertanto essere effettuato con i cri-
teri previsti per le pensioni.
In particolare:
- il calcolo della quota di supplemento relativa all'anzianita'
contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 deve essere effet-
tuato secondo i criteri vigenti anteriormente al decreto n. 503;
- il calcolo della quota di supplemento relativa all'anzianita
contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 in poi deve essere
effettuato secondo i criteri previsti dal decreto n. 503. Al fine
di verificare se l'assicurato possa far valere un'anzianita' con-
tributiva inferiore a 15 anni ovvero pari o superiore, per l'in-
dividuazione dei periodi da prendere a riferimento per la deter-
minazione della retribuzione e del reddito pensionabili, devono
essere considerati tutti i periodi contributivi fatti valere al
31 dicembre 1992 nella gestione nella quale viene liquidato il
supplemento, ivi compresi i periodi gia' utilizzati per il calco-
lo della pensione e per eventuali precedenti supplementi.
Per l'anno solare nel quale si colloca la retribuzione piu' remo-
ta utile per il calcolo del supplemento, qualora l'anno stesso
coincida con quello di decorrenza della pensione o di un prece-
dente supplemento, devono essere prese in considerazione le re-
tribuzioni relative ai periodi successivi alla decorrenza della
pensione o del precedente supplemento, non computati ai fini del
relativo calcolo.
9 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI VECCHIAIA
A norma del comma 10 dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, l'assegno di invalidita', al compimento da parte del titolare dell'eta' pensionabile prevista nella gestione interessata, deve essere trasformato d'ufficio, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.
Per gli assegni di invalidita' da trasformare in pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 occorre accertare, oltre alla sussistenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dalla nuova normativa, anche la condizione di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Qualora tali condizioni non risultino realizzate, sara' mantenuto in pagamento l'assegno di invalidita', che continuera' ad essere disciplinato, per quanto riguarda in particolare la conferma e la revisione, dalle specifiche norme. Per le trasformazioni in parola dovranno altresi' essere osservati i nuovi criteri in materia di integrazione al trattamento minimo previsti dall'articolo 4 del decreto n. 503.
Per gli assegni di invalidita' da trasformare in pensione di vec-
chiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1993 dovranno
inoltre essere osservati i nuovi limiti di eta' di cui all'arti-
colo 1 del decreto n. 503. Al riguardo va peraltro tenuto presen-
te che, nei confronti degli invalidi in misura non inferiore al-
l'80 per cento, non si applica l'elevazione dei limiti di eta'
(vedere punto 1.1.2).
Ai fini dell'accertamento della percentuale di invalidita' si fa
riserva di successive istruzioni.
10 - CALCOLO DELLE PENSIONI DI INABILITA'
A norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984,
n. 222, la pensione di inabilita' e' costituita dall'importo del-
l'assegno di invalidita' e da una maggiorazione pari alla diffe-
renza tra l'importo dell'assegno di invalidita' e l'importo che
sarebbe spettato all'interessato sulla base della retribuzione
pensionabile considerata per il calcolo dell'assegno medesimo e
di un'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a
quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di ina-
bilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile, entro il
limite dell'anzianita' contributiva massima di 40 anni.
Per le pensioni di inabilita' da liquidare a carico dell'assicu-
razione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con de-
correnza dal 1 gennaio 1993 in poi nei confronti di assicurati
che compiono l'eta' pensionabile successivamente al 31 dicembre
1993, in attesa che venga esattamente definita l'incidenza della
nuova normativa in materia di eta' pensionabile, il calcolo della
predetta maggiorazione dovra' essere effettuato provvisoriamente
tenendo conto dei previgenti limiti di eta' per il pensionamento
di vecchiaia.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13 del decreto n. 503, si precisa che per le pensioni di inabili-
ta' da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligato-
ria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori
autonomi con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi l'importo del-
la maggiorazione di pensione dovra' essere calcolato con i crite-
ri previsti per il calcolo della quota di pensione relativa alle
anzianita' contributive maturate successivamente al 31 dicembre
1992, illustrati al punto 7.2. Tali criteri dovranno essere os-
servati anche nei casi in cui l'interessato non possa far valere
periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.
11 - CALCOLO DEI TRATTAMENTI DI PREPENSIONAMENTO
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13 del decreto n. 503, si precisa che per i trattamenti di pre-
pensionamento da liquidare a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1 gen-
naio 1993 in poi la maggiorazione dell'anzianita' contributiva
dovra' essere operata per il calcolo della quota di pensione re-
lativa alle anzianita' contributive maturate successivamente al
31 dicembre 1992. Tali criteri dovranno essere osservati anche
nei casi in cui l'interessato non possa far valere periodi di
contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.
12 - DISPOSIZIONI PROVVISORIE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI
AVENTI DECORRENZA NELL'ANNO 1993
In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate di
liquidazione delle pensioni in conformita' alle istruzioni det-
tate dal decreto n. 503, le pensioni dei lavoratori dipendenti e
dei lavoratori autonomi aventi decorrenza dal 1 febbraio 1993 in
poi dovranno essere liquidate, in via provvisoria, per la sola
quota relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31
dicembre 1992.
Potranno peraltro essere calcolate in via definitiva le pensioni
da liquidare con decorrenza dal 1 febbraio 1993 in poi nei con-
fronti degli assicurati che non possano far valere alcuna contri-
buzione per i periodi successivi al 31 dicembre 1992; potranno
del pari essere liquidate in via definitiva le pensioni aventi
decorrenza dal 1 gennaio 1993. Dovranno invece essere calcolati
in via provvisoria, sulla base della sola contribuzione acquisita
al 31 dicembre 1992, con esclusione dell'anzianita' contributiva
attribuita a titolo di maggiorazione, le pensioni di inabilita' e
i trattamenti di prepensionamento con decorrenza dal 1 gennaio
1993 in poi, anche nel caso in cui l'assicurato non faccia valere
periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.
Con gli stessi criteri potranno essere liquidati i supplementi di
pensione aventi decorrenza nell'anno 1993.
Ai fini della segnalazione dei dati reddituali per l'integrazione
al minimo delle pensioni da liquidare con decorrenza nell'anno
1993 nei confronti dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, coniu-
gati e non legalmente ed effettivamente separati, nei casi in cui
il coniuge possieda redditi, in attesa dell'aggiornamento dei
programmi per consentire l'acquisizione anche dei redditi del
coniuge, devono essere osservati i criteri illustrati di seguito.
a) Nel caso che l'ammontare dei redditi personali dell'assicurato
sia superiore a lire 15.021.500, deve essere segnalato soltanto
l'importo di tali redditi, qualunque sia l'ammontare dei redditi
del coniuge.
b) Nel caso che la somma dei redditi personali dell'assicurato e
dei redditi del coniuge sia superiore a lire 22.532.250, deve
essere segnalato quale reddito personale il valore '99.999.000'.
c) Nel caso che l'ammontare dei redditi del pensionato sia infe-
riore a lire 7.407.550 e la somma dei redditi personali dell'as-
sicurato e dei redditi del coniuge sia inferiore a lire
14.918.300, deve essere segnalato quale reddito personale il red-
dito del pensionato.
d) Negli altri casi occorre segnalare quale reddito del pensiona-
to l'importo della differenza, arrotondata a lire 1.000 per di-
fetto, fra l'importo del limite di reddito personale di lire
15.021.500 ed il minore degli importi risultanti dalle seguenti
operazioni:
. lire 15.021.500 meno l'importo dei redditi del pensionato;
. lire 22.532.250 meno la somma dei redditi del pensionato e dei
redditi del coniuge.
Esempio: assicurato in possesso di redditi personali per un im-
porto di lire 11.000.000, il cui coniuge possiede redditi per un
ammontare di lire 9.000.000. Deve essere segnalato quale reddito
personale il valore di lire 12.489.000, pari alla differenza,
arrotondata a lire 1.000 per difetto, fra il limite di reddito
personale di lire 15.021.500 ed il valore di lire 2.532.250, pari
al minore degli importi risultanti dalle seguenti sottrazioni:
. lire 15.021.500 meno lire 11.000.000, uguale a lire 4.021.500;
. lire 22.532.250 meno lire 20.000.000 (somma di lire 11.000.000
e di lire 9.000.000), uguale a lire 2.532.250.
IL DIRETTORE GENERALE
Allegato 1
LIMITI DI ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA PREVISTI
DALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503
+-----------------------------------------------------------+
- - ETA' RICHIESTA -
- DECORRENZA DELLA PENSIONE ------------------------------
- - UOMINI - DONNE -
-------------------------------+--------------+--------------
- - - -
- Dal 1.1.1994 al 31.12.1995 - 61 anni - 56 anni -
- - - -
- Dal 1.1.1996 al 31.12.1997 - 62 anni - 57 anni -
- - - -
- Dal 1.1.1998 al 31.12.1999 - 63 anni - 58 anni -
- - - -
- Dal 1.1.2000 al 31.12.2001 - 64 anni - 59 anni -
- - - -
- Dal 1.1.2002 in poi - 65 anni - 60 anni -
- - - -
+-----------------------------------------------------------+
Allegato 2
I ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3O DICEMBRE 1992, N. 503
-------------------------------------------------------------+
- REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI -
---------------------------------------------
PERIODI - - - - GIORNATE -
- ANNI - SETTIMANE - MESI -----------------
- - - - DIP. - CD/CM -
-----------------+------+-----------+--------+-------+--------
- - - - - -
1993 al 31.12.1994- 16 - 832 - 192 - 4.320 - 2.496 -
- - - - - -
1995 al 31.12.1996- 17 - 884 - 204 - 4.590 - 2.652 -
- - - - - -
1997 al 31.12.1998- 18 - 936 - 216 - 4.860 - 2.808 -
- - - - - -
1999 al 31.12.2000- 19 - 988 - 228 - 5.130 - 2.964 -
- - - - - -
200l in poi - 20 - 1.040 - 240 - 5.400 - 3.120 -
- - - - - -
-------------------------------------------------------------+
Allegato 3
PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1993
FASCE DI RETRIBUZIONE E DI REDDITO PENSIONABILI
-------------------------------------------------------------------+
- ALIQUOTE -PENSIONE CORRISPONDENTE-
E DI RETRIBUZIONE - DI RENDIMENTO - ALL'IMPORTO MASSIMO -
DI REDDITO - EX LEGE N. 67/1988 - DELLA FASCIA CON 40 -
- - ANNI DI ANZIANITA' CTR-
----------------------+--------------------+------------------------
- -% annua - % mensile - - -
- Importo -con 40 - per ogni - Importo - Importo -
rto annuo - setti- -anni di - settimana - annuo - mensile -
- manale -anziani-- di anzia- - - -
- -ta' ctr - nita' ctr - - -
------------+---------+--------+-----------+------------+-----------
- - - - - -
53.475.000-1.028.366- 80 -0,00153846 - 42.779.984 - 3.290.768-
- - - - - -
53.475.000-1.028.366- - - - -
. 71.121.750-1.367.727- 60 -0,0011538 - 10.587.642 - 814.434-
- - - - - -
. 71.121.750-1.367.727- - - - -
88.768.500-1.707.088- 50 -0,000961538- 8.823.386 - 678.722-
- - - - - -
88.768.500-1.707.088- 40 -0,00076923 - - -
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
- ALIQUOTE -PENSIONE CORRISPONDENTE-
DI RETRIBUZIONE - DI RENDIMENTO - ALL'IMPORTO MASSIMO -
E DI REDDITO -EX D.LGS. N. 503/92 - DELLA FASCIA CON 40 -
- - ANNI DI ANZIANITA' CTR-
----------------------+--------------------+------------------------
- -% annua - % mensile - - -
- Importo -con 40 - per ogni - Importo - Importo -
to annuo - setti- -anni di - settimana - annuo - mensile -
- manale -anziani-- di anzia- - - -
- -ta' ctr - nita' ctr - - -
------------+---------+--------+-----------+------------+-----------
- - - - - -
. 53.475.000-1.028.366- 80 -0,00153846 - 42.779.984 - 3.290.768-
- - - - - -
. 53.475.000-1.028.366- - - - -
71.121.750-1.367.727- 64 -0,001230769- 11.293.919 - 868.763-
- - - - - -
71.121.750-1.367.727- - - - -
. 88.768.500-1.707.088- 54 -0,001038461- 9.529.247 - 733.019-
- - - - - -
. 88.768.500-1.707.088- - - - -
101.602.500-1.953.896- 44 -0,000846153- 5.646.953 - 434.381-
- - - - - -
101.602.500-1.953.896- 36 -0,000692307- - -
-------------------------------------------------------------------+
Allegato 4
.P.S. MESSAGGIO N. 44577 DEL 06/02/93
PRESTAZ. AGO
UFF.PROCEDURE
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e
dei redditi validi per la liquidazione con decorrenza
nell'anno 1993 delle quote di pensione relative alle
anzianita' contributive acquisite fino al 31 dicembre
1992.
dempimenti di competenza, si trasmette la tabella dei
ti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi
la liquidazione delle pensioni a carico dell'assicura-
erale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle
ei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 1993.
ficienti sono utili per la liquidazione delle quote di
relative alle anzianita' contributive acquisite ante-
al 1 gennaio 1993.
mente saranno trasmessi i coefficienti da utilizzare
lcolo delle quote di pensione relative alle anzianita'
ve acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993.
ttamenti pensionistici dei lavoratori autonomi aventi
nell'anno 1993, il coefficiente di rivalutazione della
ase da utilizzare ai sensi dell'art. 6, comma 9, della
novembre 1983, n. 638, per il calcolo della pensione
e disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione
e 2 agosto 1990, n. 233, e' pari a 11,9293.
sive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi
ati per consentire la liquidazione delle pensioni
orrenza nell'anno 1993.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
CIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI VALIDI
LIQUIDAZIONE CON DECORRENZA NELL'ANNO 1993 DELLE
DI PENSIONE RELATIVE ALLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE
ACQUISITE FINO AL 31 DICEMBRE 1992
---------------------=------------------------------+
- COEFFICIENTE - ANNO - COEFFICIENTE -
ZIONE - RIVALUTAZIONE - RETRIBUZIONE - RIVALUTAZIONE -
-----+---------------+--------------+----------------
20 - 1.288,7106 - 1957 - 16,7346 -
- 1.089,2820 - 1958 - 16,1197 -
22 - 1.095,8550 - 1959 - 16,1839 -
- 1.102,2402 - 1960 - 15,7861 -
24 - 1.064,7578 - 1961 - 15,3844 -
- 947,8345 - 1962 - 14,5479 -
26 - 878,6776 - 1963 - 13,3849 -
- 961,0769 - 1964 - 12,4933 -
28 - 1.037,0323 - 1965 - 11,9293 -
- 1.020,7121 - 1966 - 11,6239 -
30 - 1.054,1275 - 1967 - 11,3778 -
- 1.166,8279 - 1968 - 11,1948 -
32 - 1.198,2389 - 1969 - 10,8323 -
- 1.273,5280 - 1970 - 10,3143 -
34 - 1.342,8356 - 1971 - 9,8126 -
- 1.324,0383 - 1972 - 9,2096 -
36 - 1.231,0540 - 1973 - 8,2217 -
- 1.124,6290 - 1974 - 7,0136 -
38 - 1.044,4277 - 1975 - 6,0093 -
- 1.000,2484 - 1976 - 5,1499 -
40 - 857,1130 - 1977 - 4,3746 -
- 740,7615 - 1978 - 3,8849 -
42 - 640,8988 - 1979 - 3,3709 -
- 382,1656 - 1980 - 2,8525 -
44 - 85,9970 - 1981 - 2,4098 -
- 43,6635 - 1982 - 2,0782 -
46 - 36,9970 - 1983 - 1,8232 -
- 22,8291 - 1984 - 1,6415 -
48 - 21,5612 - 1985 - 1,5140 -
- 21,2498 - 1986 - 1,4296 -
50 - 21,5390 - 1987 - 1,3558 -
- 19,6321 - 1988 - 1,2872 -
52 - 19,1926 - 1989 - 1,2087 -
- 18,9314 - 1990 - 1,1278 -
54 - 18,5112 - 1991 - 1,0469 -
- 18,1217 - 1992 - 1,0000 -
56 - 17,2321 - 1993 - 1,0000 -
----------------------------------------------------+