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Circolare 164 del 14 luglio 1993
Oggetto:
Invalidi civili parziali. Facoltà di opzione per il trattamento più favorevole a norma dello articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.407.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24, serie generale,parte prima,
del 30 gennaio 1993, e' stato pubblicato il decreto 31
ottobre 1992, n. 553, emanato dal Ministero dell'Interno, di
concerto con quelli del Lavoro e del Tesoro, a norma
dell'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
n.407, per regolamentare, tra l'altro, la facolta' di
opzione prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n.407 (allegato 1 ).
Le disposizioni attuative del predetto decreto sono state
diramate dal Ministero dell'Interno con circolare n.3 del
9 febbraio 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.47
del 26 febbraio 1993 ( allegato 2 ).
1 - OPZIONE PER BENEFICIARE DELLA PENSIONE SOCIALE
Ai fini che interessano, si ritiene utile ricordare che
in materia di attribuzione della pensione sociale agli
invalidi civili parziali in sostituzione dell' assegno
assistenziale erogato fino al compimento dei 65 anni
di eta' dal Ministero dell'Interno, l'articolo 9 del
decreto legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, ha sancito, a far tempo
dal 1 gennaio 1982,l'incompatibilita' dell'assegno
mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, e conseguentemente della pensione sociale sostitu-
tiva, con le pensioni dirette di invalidita' a carico di
tutte le forme di previdenza indicate dallo stesso articolo
9.
Piu' esattamente, la titolarita' di altro trattamento
pensionistico legato ad uno stato invalidante, erogato
dall'assicurazione generale obbligatoria, dalle gestioni
sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima,
nonche' dalle gestioni pensionistiche per i commercianti,
gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
dalla gestione speciale minatori e dalle altre casse e fondi
di previdenza, ivi compresi quelli dei liberi professioni-
sti, preclude all'invalido parziale il diritto ad ottenere
la pensione sociale sostitutiva; e cio' indipendentemente
dall'ammontare della prestazione della quale beneficia.
L'articolo 3, comma 1, della legge n.407/1990 ha eliminato,
dal 1 gennaio 1991, tale rigida disposizione concedendo
agli invalidi civili parziali la facolta' di optare per
il trattamento piu' favorevole. L'emanazione del decreto
ministeriale n.553 rende ora possibile l'esercizio della
predetta facolta' da parte degli interessati.
Le istruzioni impartite con le circolari n.740 AGO del 5
marzo 1982 e n. 68 del 15 marzo 1991, per regolamentare la
definizione della fattispecie in esame, devono ritenersi
modificate nel senso che, con effetto dal 1 gennaio 1991,
e' possibile procedere alla liquidazione della pensione
sociale in sostituzione dell'assegno assistenziale
anche nei confronti degli invalidi civili parziali
titolari di altro trattamento come sopra specificato, sempre
che gli interessati abbiano formalmente manifestato la
volonta' di rinunciare al trattamento incompatibile.
Indipendentemente dalla data di presentazione dell'atto di
rinuncia, la revoca del trattamento non piu' dovuto
potra' essere effettuata con decorrenza contestuale a
quella della pensione sociale, stante l'interesse del
pensionato a percepire quanto prima il trattamento piu'
favorevole. La decorrenza potra', peraltro, essere diffe-
rita in relazione ad una eventuale esplicita richiesta
dell'interessato. In ogni caso la revoca non puo' avere
effetto da data anteriore al 1 gennaio 1991.
1.1 - TITOLARE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DI UNA
DELLE FORME ASSICURATIVE GESTITE DALL'ISTITUTO
Qualora l'interessato risulti titolare di un trattamento
pensionistico a carico di una delle forme assicurative
gestite dall'Istituto, sara' sufficiente acquisire una
dichiarazione da cui risulti che l'opzione e' diretta
a percepire la pensione sociale. La rinuncia all'altro
trattamento e irritrattabile.
I contributi sulla cui base e' stata liquidata la
prestazione rimangono acquisiti alla gestione alla quale
sono stati versati. La pensione revocata dovra' essere
eliminata utilizzando la procedura VT, segnalando il
codice di eliminazione 3, cause varie.
Le eventuali somme pagate sul trattamento da revocare
dovranno essere recuperate in occasione del primo paga-
mento della pensione sociale.
1.2 - TITOLARE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DI ALTRO ENTE
Qualora il trattamento pensionistico risulti erogato
all'invalido parziale da un ente diverso dall'Istituto,
prima di procedere alla liquidazione della pensione
sociale dovra' essere acquisita una dichiarazione rila-
sciata dall'ente erogatore attestante l'avvenuta
presentazione di un atto di rinuncia dell'interessato
al trattamento incompatibile.
Dovranno, altresi, essere concordati con l'ente eroga-
tore dell'altro trattamento i tempi di cessazione
della provvidenza alla quale l'interessato ha rinunciato,
operando in maniera da evitare che vi sia soluzione di
continuita' nella percezione della prestazione dovuta.
Con la circostanza, sara' richiesto all'ente di indicare
le somme corrisposte all'interessato nel periodo compreso
tra la data di decorrenza della pensione sociale e quella
di revoca del trattamento incompatibile.
Le somme da recuperare dovranno essere trattenute
sull'importo degli arretrati spettanti all'interessato a
seguito della liquidazione della pensione sociale e
rimborsate all'Ente previo accordo in merito alle relative
modalita' di versamento.
2 - OPZIONE PER BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE
In caso di titolarita' di assegno di invalidita', non
integrato in funzione del reddito del coniuge,
ove l'interessato rinunci a tale trattamento optando per
la percezione della prestazione assistenziale a carico
del Ministero dell'Interno, prima di procedere alla
revoca dell'assegno d'invalidita' le Sedi chiederanno agli
interessati di sottoscrivere una dichiarazione dalla
quale risulti la volonta' di rinunciare all'assegno.
L'assegno dovra' essere eliminato utilizzando la procedura
VT, segnalando il codice di eliminazione 3, cause varie.
Si rendera', quindi, necessario portare a conoscenza della
competente struttura periferica dell'Amministrazione
dell'Interno la data a far tempo dalla quale cessera'
l'erogazione dell'assegno operando come per l'ipotesi
illustrata in precedenza, in modo da evitare discontinuita'
nei pagamenti.
Alla predetta Amministrazione dovranno infine essere
comunicate le somme erogate al titolare dell'assegno dalla
decorrenza della prestazione assistenziale fino alla data
della revoca, concordando con i competenti Uffici le
modalita' con cui potranno provvedere al rimborso
all'Istituto delle somme in questione.
La rinuncia all'assegno e' irritrattabile. ll soggetto
optante potra' peraltro ottenere in seguito un nuovo
assegno di invalidita', sempre che alla data della
relativa domanda sussistano i requisiti richiesti. Ovvia-
mente, in caso di accoglimento della nuova domanda il
pagamento della prestazione sara' subordinato alla acquisi-
zione di una dichiarazione dell'Amministrazione
dell'Interno attestante l'avvenuta presentazione di un
atto di rinuncia al trattamento incompatibile. Dovra',
altresi, essere curato lo svolgimento degli adempimenti
illustrati al precedente punto 1.2
*
* *
Sulla base dei criteri innanzi forniti dovranno essere
riesaminate d'ufficio, o a domanda degli interessati,
le situazioni riguardanti gli invalidi civili parziali
che, pur vantando titolo alla pensione sociale sostitutiva
con decorrenza dal 1 gennaio 1991, non hanno ottenuto
tale prestazione attesa l'impossibilita di effettuare,
all'epoca, l'opzione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA