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Circolare 185 del 17 giugno 1994
OGGETTO: Progetto pensioni e Pensionesubito. Aggiornamento della
procedura in applicazione della legge n. 233 del 1990, del
decreto legislativo n. 503 del 1992 e del decreto
legislativo n. 373 del 1993.
1 - PREMESSA
Con messaggio n. 34259 del 18 aprile 1994 e con successivo messaggio
n. 79 del 3 maggio 1994 (allegati 1 e 2) sono stati rilasciati i pro-
grammi della procedura Pensionesubito e del Progetto pensioni aggior-
nati in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 503, dal decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 373, nonche' dalla legge 2 agosto 1990, n. 233.
A scioglimento della riserva di cui al citato messaggio n. 34259, si
illustra di seguito la funzione 'DEFINIZIONE DELLE DOMANDE' della pro-
cedura Pensionesubito e del Progetto pensioni.
Si ricorda che l'iter procedurale del Progetto pensioni e Pensionesu-
bito, gia' illustrato nei manuali distribuiti alle Sedi in occasione
del rilascio della procedura, e' stato descritto con i successivi ag-
giornamenti:
- per quanto riguarda l'accettazione delle domande, nel Manuale 'EAD75
E PROCEDURE COLLEGATE', in Atti Ufficiali, Supplemento al mese di
gennaio 1992;
- per quanto riguarda la gestione del conto assicurativo e la defini-
zione delle domande, nel Manuale 'LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI PEN-
SIONISTICI. PROCEDURE COLLEGATE', in Atti Ufficiali, Supplemento
al mese di aprile 1993.
2 - LA FUNZIONE DEFINIZIONE DELLE DOMANDE
La funzione 'DEFINIZIONE DELLE DOMANDE', attivabile dal menu generale
della procedura, provvede, sulla base dei dati registrati negli archi-
vi contributivi appositamente costituiti, al calcolo in via automatica
dei contributi utili per il diritto e la misura della pensione, non-
che' alla determinazione della retribuzione e/o del reddito pensiona-
bili.
Il calcolo viene attivato dalla subfunzione 'ESTRATTO DEFINITIVO' e
puo' essere eseguito se si verificano le seguenti condizioni:
- i contributi prelevati dagli archivi centrali e regionali e regi-
strati negli archivi locali AS/400 e/o PC gestiti dalla procedura
devono risultare confermati nella fase di 'GESTIONE DEL CONTO';
- tutti gli archivi contributivi per i quali e' stato predisposto il
prelievo dei contributi devono risultare consultati.
La situazione di definibilita' della domanda attiva i programmi di
calcolo.
Il risultato delle singole operazioni viene visualizzato di volta in
volta dalla procedura, fino alla fase finale di determinazione dei
dati di INPUT per il calcolo della pensione.
La funzione in parola e' stata aggiornata per consentire la verifica
del diritto alla pensione, il calcolo dell'anzianita' contributiva e
della retribuzione e/o del reddito pensionabili in applicazione della
legge 2 agosto 1990, n. 233, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 e del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373.
2.1 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI UTILI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE E PER
L'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
La procedura provvede al calcolo dei contributi utili ai fini del di-
ritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva sulla base della
contribuzione registrata nell'estratto conto convalidato dalla Sede e
del tipo e della categoria della pensione memorizzati nell'archivio
EAD75 .
Si precisa che nella fase di gestione del conto non deve essere effet-
tuata alcuna riduzione del numero dei contributi nei limiti di capien-
za dei periodi di riferimento. Tale operazione viene infatti eseguita
direttamente dalla procedura.
Analogamente, per le pensioni da liquidare nell'assicurazione obbliga-
toria dei lavoratori dipendenti, non deve essere effettuata la cancel-
lazione dei contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi,
in quanto l'esclusione dal computo di tali contributi viene effettuata
direttamente dalla procedura.
Per il momento, i contributi registrati nell'archivio O1/M per periodi
successivi al 1983 non vengono ridotti, ai fini del diritto e dell'an-
zianita' contributiva, sulla base dei minimali di retribuzione previ-
sti dall'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 (allega-
to 3).
Peraltro, nella fase di calcolo delle retribuzioni pensionabili, la
procedura, per i periodi successivi al 1983, effettua il controllo di
copertura delle settimane di contribuzione sulla base dei predetti
minimali e, nel caso che le settimane retribuite siano in numero
superiore a quello delle settimane accreditabili, viene segnalata la
circostanza e bloccato il calcolo.
La procedura provvede inoltre:
- a verificare la compatibilita' di piu' tipi di contribuzione versata
per lo stesso periodo ed a segnalare eventuali sovrapposizioni;
- a determinare il numero dei contributi utili ai fini dell'anzianita
contributiva nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da
full time a part time;
- a ripartire proporzionalmente per anno i periodi di contribuzione
registrati cumulativamente nell'archivio ARPA, al fine di verificare
la compatibilita' con altra contribuzione.
Per quanto riguarda la contribuzione agricola, la procedura esegue le
operazioni descritte di seguito.
2.1.1 - CONTRIBUZIONE AGRICOLA - PENSIONI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI
La procedura provvede al calcolo delle giornate eccedenti le 270 per
anno, alla collocazione delle eccedenze, nonche' alla rivalutazione
con i coefficienti 2,60, per gli uomini, e 3,86, per le donne ed i
ragazzi, dei contributi giornalieri relativi a periodi anteriori al-
l'anno 1984.
I contributi extra agricoli relativi a periodi coperti anche da con-
tribuzione agricola vengono trasformati in giornate con il coefficien-
te 5,19.
I contributi extra agricoli relativi agli anni successivi al 1983 ven-
gono portati in riduzione dei contributi giornalieri agricoli fino a
concorrenza di 270 giornate complessive per ciascun anno. A norma del-
l'articolo 7, comma 11, della legge 11 novembre 1983, n. 638, infatti,
per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre
1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relati-
va ad attivita' lavorativa extra agricola, non puo' valutarsi comples-
sivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.
La procedura determina infine le settimane di contribuzione agricola
utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di
inabilita', all'assegno di invalidita' ed alla pensione ai supersti-
ti e ai fini dell'anzianita' contributiva moltiplicando le giornate
complessivamente accreditate per 0,19259.
Ai fini del diritto alla pensione di anzianita' i contributi giorna-
lieri utili complessivamente accreditati, valutati entro il limite di
156 per il numero degli anni di iscrizione, vengono trasformati in
settimane moltiplicandoli per il coefficiente 0,333.
Per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 la procedura provvede
inoltre a ridurre i contributi settimanali risultanti dalle operazioni
di trasformazione, che siano coperti anche da contribuzione extra
agricola, nei limiti di 52 settimane complessive per ciascun anno.
2.1.2 - CONTRIBUZIONE AGRICOLA - PENSIONI A CARICO DELLA GESTIONE
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
Ai fini della liquidazione delle pensioni a carico della gestione col-
tivatori diretti, mezzadri e coloni la contribuzione da operaio agri-
colo dipendente viene utilizzata secondo i criteri descritti di segui-
to.
A) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE
Nei casi di contribuzione mista l'accertamento dei requisiti per il
diritto alla pensione viene effettuato trasformando in settimane tutta
la contribuzione accreditata in favore dell'assicurato.
A norma dell'articolo 17, quarto comma, della legge 3 giugno 1975,
n. 160, la procedura provvede, ai soli fini del diritto alla pensione,
a rivalutare con il coefficiente 1,50 i contributi versati, in misura
inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualita di
giornalieri di campagna. Per ciascun anno non vengono peraltro compu-
tati piu' di 156 contributi giornalieri. Si ricorda che si considerano
ragazzi i lavoratori agricoli di sesso maschile di eta' inferiore ai
18 anni, ovvero ai 20 anni per le iscrizioni precedenti il 1* novembre
1935.
I contributi accreditati per lavoro agricolo dipendente vengono
trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:
- 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo determinato;
- 0,173 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo indeterminato per periodi fino al 31 luglio 1968;
- 0,166 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo indeterminato per periodi successivi al 31 luglio
1968.
I contributi mensili accreditati in qualita' di operaio agricolo a
tempo indeterminato vengono preventivamente trasformati in giornate
computando 25 o 26 giornate per ogni mese, rispettivamente per i
periodi fino al 31 luglio 1968 e per i periodi successivi, e quindi
in settimane con i coefficienti 0,173 ovvero 0,166.
La contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola
ordinaria e speciale viene trasformata in settimane con il coefficien-
te 0,333; la contribuzione figurativa giornaliera per integrazione
salariale agricola e per disoccupazione agricola accreditata in favore
dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato viene trasformata in
settimane con il coefficiente 0,166.
Al numero delle settimane cosi' ottenuto per ciascun anno vengono ag-
giunti gli eventuali periodi di contribuzione figurativa agricola ac-
creditati in settimane, nonche' le settimane risultanti dalla trasfor-
mazione dei contributi giornalieri versati o accreditati nella gestio-
ne CD/CM.
I contributi settimanali extra agricoli relativi a periodi coperti
anche da contribuzione agricola vengono trasformati in giornate
in ragione di 3 giornate per ogni settimana.
Per ciascun anno non vengono comunque computati complessivamente piu'
di 156 giornate, pari a 52 settimane.
Come precisato con messaggio n. 9641 del 3 febbraio 1994 (allegato 4),
ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianita'
nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri ecoloni e' utile la
stessa contribuzione figurativa utilizzabile ai fini del diritto a
pensione di anzianita' a carico dell'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori dipendenti.
B) DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le settimane di anziani-
ta' contributiva relative ai periodi di contribuzione agricola vengono
calcolate sulla base degli stessi coefficienti utilizzati ai fini del
diritto a pensione.
Per gli operai agricoli a tempo determinato le settimane di anzianita'
relative ai periodi di contribuzione agricola vengono calcolate sulla
base dei seguenti coefficienti:
- 0,333, per gli uomini;
- 0,50, per le donne ed i ragazzi.
Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla trasformazione
non viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente il
numero degli anni di iscrizione negli elenchi per 52.
Al numero delle settimane cosi' determinato vengono aggiunte le setti-
mane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della contribu-
zione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria e
speciale e per integrazione salariale agricola, nonche' le altre set-
timane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianita' contributiva non puo'
comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti tra
il primo contributo accreditato nell'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
2.1.3 - CONTRIBUZIONE AGRICOLA - PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI
DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMMERCIALI
A) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE
Nei casi di contribuzione mista l'accertamento dei requisiti per il
diritto a pensione viene effettuato trasformando in settimane tutta la
contribuzione accreditata in favore dell'assicurato.
I contributi accreditati per lavoro agricolo dipendente vengono
trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:
- 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo determinato nei confronti degli uomini;
- 0,50 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo determinato nei confronti delle donne e dei ragaz-
zi;
- 0,173 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo indeterminato per periodi fino al 31 luglio 1968;
- 0,166 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo indeterminato per periodi successivi al 31 luglio
1968.
I contributi mensili accreditati in qualita' di operaio agricolo a
tempo indeterminato vengono preventivamente trasformati in giornate
computando 25 o 26 giornate per ogni mese, rispettivamente per i
periodi fino al 31 luglio 1968 e per i periodi successivi e quindi
in settimane con i coefficienti 0,173 ovvero 0,166.
La contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola
ordinaria e speciale viene trasformata in settimane con il coefficien-
te 0,333, per gli uomini, e 0,50 per le donne ed i ragazzi; la con-
tribuzione figurativa giornaliera per integrazione salariale agricola
e per disoccupazione agricola accreditata in favore dei lavoratori
agricoli a tempo indeterminato viene trasformata in settimane con il
coefficiente 0,166.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione di-
versa da pensione di anzianita' viene presa in considerazione tutta la
contribuzione risultante dalla trasformazione in settimane dei periodi
di contribuzione agricola nei limiti peraltro del numero di settimane
intercorrenti tra l'inizio dell'assicurazione e la data di decorrenza
della pensione.
Per l'accertamento del diritto a pensione di anzianita', a norma
dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non viene preso
in considerazione un numero di settimane di contribuzione eccedente
quello risultante dalla moltiplicazione per 52 del numero degli anni
di iscrizione negli elenchi.
Si ricorda che ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione
di anzianita' nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti e'
utile la stessa contribuzione figurativa utilizzabile ai fini del di-
ritto a pensione di anzianita' a carico dell'assicurazione obbligato-
ria dei lavoratori dipendenti.
B) DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le settimane di anziani-
ta' contributiva relative ai periodi di contribuzione agricola vengono
calcolate sulla base degli stessi coefficienti utilizzati ai fini del
diritto a pensione.
Per gli operai agricoli a tempo determinato le settimane di anzianita'
relative ai periodi di contribuzione agricola vengono calcolate sulla
base dei seguenti coefficienti:
- 0,333, per gli uomini;
- 0,50, per le donne ed i ragazzi.
Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla trasformazione
non viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente il
numero degli anni di iscrizione negli elenchi per 52.
Al numero delle settimane cosi' determinato vengono aggiunte le setti-
mane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della contribu-
zione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria e
speciale e per integrazione salariale agricola, nonche' le altre set-
timane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianita' contributiva non puo'
comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti tra
il primo contributo accreditato nell'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
3 - PANNELLI DELLA PROCEDURA
3.1 - PANNELLO CA150 - INFORMAZIONI ISTRUTTORIE
Il pannello INFORMAZIONI ISTRUTTORIE e' stato aggiornato per consente-
re l'acquisizione dei dati per la gestione di casi di specie rilevanti
ai fini del diritto e del calcolo della pensione.
In particolare:
- il campo CODICI PER PARTICOLARI BENEFICI DI LEGGE consente l'acqui-
sizione, oltre al codice 'V' nel caso di pensione con contribuzione
estera, del codice 'A' nel caso di lavoratore addetto alla lavora-
zione dell'amianto. Il codice A consente l'acquisizione delle setti-
mane di incremento dell'anzianita' contributiva e la possibilita di
retrodatare la data di inizio dell'assicurazione;
- i campi relativi all'acquisizione delle settimane di incremento del-
l'anzianita' contributiva e/o del numero dei contributi utili ai
fini del diritto per le pensioni di inabilita, per la trasformazione
degli assegni d'invalidita' in pensione di vecchiaia, per i lavora-
tori non vedenti e per i lavoratori dell'amianto, sono stati suddi-
visi per consentire l'acquisizione delle settimane relative ai
periodi fino al 31 dicembre 1992 e ai periodi successivi.
Sono stati inoltre istituiti i campi "MOBILITA' ART.7, COMMI 6 e 7,
L.223/91" e "INVALIDITA' 80%". Tali campi sono precompilati con il
valore 'N' (NO) e sono modificabili con il valore 'S' (SI), che
consente la valutazione dei requisiti ridotti di eta' previsti, ri-
spettivamente, dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 e dal decreto
legislativo n. 503 del 1992.
Si ricorda che nel campo CIECO devono essere acquisiti i seguenti co-
dici:
- il codice 1, nel caso in cui l'assicurato non vedente benefici dei
requisiti ridotti di eta', di assicurazione e di contribuzione;
- il codice 2, nel caso in cui l'assicurato non vedente non abbia
diritto a beneficiare dei requisiti ridotti, ma soltanto dell'incre-
mento delle settimane di contribuzione ai fini del diritto e della
misura della pensione.
Le settimane di incremento del numero di contributi utili ai fini del
diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva, a norma della
legge n. 113 del 1985 e dalla legge n. 120 del 1991, devono essere in
ogni caso acquisite negli appositi campi, a seconda dei periodi di
riferimento.
3.2 - PANNELLO CA151 - CONTRIBUTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
PANNELLO CA152 - CONTRIBUTI DEI LAVORATORI AUTONOMI
I contributi complessivamente calcolati per ciascun tipo di contribu-
zione, sia ai fini del diritto alla pensione che dell'anzianita' con-
tributiva, sono visualizzati nei rispettivi campi dei pannelli
CONTRIBUTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI e CONTRIBUTI DEI LAVORATORI
AUTONOMI.
Per le pensioni dei lavoratori autonomi i contributi utili ai fini
della determinazione della misura della pensione sono quelli calcolati
in applicazione della legge n. 233 del 1990. Il numero dei contributi
utili per il calcolo della pensione in forma contributiva in applica-
zione dell'articolo 6, comma 8, della legge n. 638 del 1983 non e'
evidenziato, coincidendo con quello dei contributi utili ai fini del
diritto alla pensione.
3.2.1 - CONTRIBUTI FIGURATIVI
La procedura valuta automaticamente i contributi figurativi acquisiti
nell'archivio ARPA e i periodi accreditabili figurativamente registra-
ti nell'archivio O1/M e li visualizza nel PANNELLO CA151.
I dati rilevati possono essere modificati dalla Sede. A tal fine e
sufficiente acquisire i dati calcolati manualmente nei rispettivi cam-
pi.
Qualora i contributi figurativi rilevati dagli archivi ARPA siano da
accreditare in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, le Sedi
devono provvedere:
- a cancellare o rettificare sul PANNELLO CA151 i contributi figurati-
vi rilevati dalla procedura nell'archivio ARPA;
- a inserire la contribuzione figurativa nel PANNELLO CA152.
Nel caso in cui i periodi figurativi debbano essere accreditati come
contribuzione agricola, le Sedi devono provvedere:
- a cancellare o rettificare sul PANNELLO CA151 i contributi figurati-
vi rilevati dalla procedura negli archivi ARPA ovvero O1/M;
- a inserire la contribuzione figurativa nel PANNELLO CA166 con le
modalita descritte nel successivo punto 3.3.
I criteri per la determinazione della categoria di appartenenza del
lavoratore ai fini dell'accreditamento figurativo sono descritti nella
circolare n. 6306 R.C.V. - n. 60077 A.G.O. - n. 11750 O./173 del 24
luglio 1982.
Il calcolo della retribuzione corrispondente ai contributi figurativi
deve essere effettuato manualmente.
Le retribuzioni calcolate dovranno essere segnalate sul pannello dei
dati retributivi con le modalita' successivamente descritte.
3.3 - PANNELLO CA166 - CONTRIBUTI AGRICOLI
Il calcolo dei contributi giornalieri agricoli e' visualizzabile sul
PANNELLO CA166, digitando il tasto funzionale F6 dal pannello CA151.
Nel caso in cui ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa
diversa da disoccupazione agricola, trattamento speciale di disoccupa-
zione agricola e integrazione salariale agricola, l'assicurato risulti
appartenere alla categoria "agricolo", la contribuzione figurativa
deve essere inserita negli anni agrari in cui si collocano i relativi
periodi.
A tal fine, dopo aver richiamato con il tasto F6 il PANNELLO CA166,
occorre digitare il tasto F8, portarsi con il cursore sulla registra-
zione interessata e inserire i contributi figurativi settimanali. Ter-
minata l'acquisizione dei dati deve essere digitato il tasto F3.
3.4 - PANNELLO CA155 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO
ALLA PENSIONE
3.4.1 - PENSIONI DI VECCHIAIA
I programmi di verifica del diritto alla pensione di vecchiaia sono
stati modificati per la gestione dei nuovi limiti di eta pensionabile
e dei nuovi requisiti contributivi previsti dal decreto n. 503.
I contributi risultanti fino al 31 dicembre 1992 e quelli successivi
vengono evidenziati distintamente sul PANNELLO CA155.
3.4.2 - PENSIONI DI ANZIANITA'
Per le pensioni di anzianita' aventi decorrenza nell'anno 1994, al
fine di consentire di verificare la corretta attribuzione della decor-
renza, la procedura evidenzia, oltre al numero dei contributi e al-
l'anzianita' assicurativa alla decorrenza della pensione, anche il
numero dei contributi e l'anzianita' assicurativa al 31 dicembre 1992,
ovvero, se a tale data non risulta maturato il diritto alla pensione,
il numero dei contributi e l'anzianita' contributiva al 31 dicembre
1993.
Viene inoltre segnalato il compimento, al 30 aprile 1994, del cinquan-
tasettesimo anno di eta', per gli uomini, e del cinquantaduesimo anno,
per le donne, se al 31 dicembre 1993 risultano maturati 1820 contribu-
ti, ovvero il compimento di dette eta' al 30 giugno 1994, nel caso in
cui i 1820 contributi risultano maturati successivamente al 31 dicem-
bre 1993 ed entro il 30 giugno 1994.
La Sede dovra' verificare la cessazione dell'attivita' lavorativa, ove
prescritta, e la correttezza della decorrenza assegnata, quindi digi-
tare il tasto INVIO per ottenere il calcolo delle retribuzioni pensio-
nabili.
3.4.3 - CONTRIBUTI AGRICOLI
I contributi agricoli utili ai fini del diritto alla pensione, even-
tualmente eccedenti le settimane di capienza dei periodi di riferimen-
to e riconosciuti nei limiti della capienza complessiva del periodo
intercorrente tra il primo contributo e la decorrenza della pensione,
sono attribuiti, fino a capienza, all'anzianita contributiva maturata
fino al 31 dicembre 1992, e quelli eventualmente residui all'anziani-
ta' contributiva successiva.
3.5 - PANNELLO CA177 - DATI RETRIBUTIVI
3.5.1 - RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Vengono visualizzate le retribuzioni relative alle ultime 260 settima-
ne piu' quelle relative alle settimane intercorrenti tra il 1* gennaio
1993 e la decorrenza della pensione, ovvero le settimane di retribu-
zioni esistenti, se in numero inferiore.
La procedura provvede peraltro a calcolare le retribuzioni pensionabi-
li prendendo in considerazione soltanto le retribuzioni relative alle
settimane utili in applicazione della legge 297 del 1982 e del decre-
to legislativo n. 503 del 1992, nonche' del decreto legislativo n. 373
del 1993.
Per i periodi per i quali la retribuzione non e rilevabile in via au-
tomatica, come per le registrazioni contributive nell'archivio ARPA,
sul PANNELLO CA177 vengono evidenziati gli anni per i quali la Sede
deve provvedere all'acquisizione della retribuzione.
Qualora per uno o piu' anni del periodo non risulti alcun contributo,
e pertanto la Sede non provveda ad acquisire la retribuzione, le regi-
strazioni preimpostate verranno cancellate automaticamente.
La procedura sara' aggiornata per consentire l'acquisizione, in alter-
nativa alla retribuzione, dell'importo IVS.
I periodi di contribuzione figurativa a integrazione della retribuzio-
ne rilevati dalla procedura nell'archivio ARPA ovvero nell'archivio
O1/M, sono riportati sul PANNELLO CA177 con il campo settimane precom-
pilato con il codice 99.
Le retribuzioni accreditate a integrazione per i periodi di retribu-
zione ridotta, non registrati negli archivi magnetici, devono essere
acquisite sul PANNELLO CA177 con il codice '99' nel campo settimane.
3.5.2 - REDDITI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Vengono visualizzati i redditi relativi alle ultime 520 settimane piu'
quelli relativi alle settimane intercorrenti tra il 1* gennaio 1993 e
la decorrenza della pensione, ovvero le settimane di reddito esisten-
ti, se in numero inferiore.
La procedura provvede peraltro a calcolare i redditi pensionabili
prendendo in considerazione soltanto quelli relativi ai periodi utili
in applicazione della legge 233 del 1990 e del decreto legislativo
n.503 del 1992, nonche' del decreto legislativo n. 373 del 1993.
Per i redditi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni deve essere
acquisita la fascia di reddito in cui e' classificata l'azienda diret-
to-coltivatrice (1, 2, 3, 4).
Per i redditi degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali
deve essere acquisita, per gli anni dal 1* gennaio 1982 al 30 giugno
1990, la percentuale del reddito di impresa da attribuire all'assicu-
rato.
A tal fine occorre digitare il tasto F8 dal PANNELLO CA177, posizio-
narsi con il cursore sulla registrazione interessata, inserire i dati
richiesti e dare INVIO. Terminata l'operazione di inserimento, deve
essere digitato il tasto F3.
3.5.3 - PANNELLO CA167 - RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI AGRICOLI
Le retribuzioni dei lavoratori agricoli vengono calcolate dalla pro-
cedura utilizzando gli elementi determinati nella fase di calcolo dei
contributi.
La procedura esegue le seguenti operazioni:
- determina il numero dei contributi giornalieri da attribuire a ogni
anno relativamente ai periodi di iscrizione in anni agrari non coin-
cidenti con l'anno solare e gli eventuali contributi settimanali ob-
bligatori e figurativi extra agricoli accreditati per gli stessi pe-
riodi.
Per le pensioni da liquidare nell'assicurazione generale obbligato-
ria il numero delle giornate attribuibili a ciascuna settimana viene
integrato fino a 5,19, se inferiore, fatta eccezione delle settimane
per le quali risulta accreditata altra contribuzione, anche a carico
di gestioni diverse dall'assicurazione generale obbligatoria.
Per le pensioni da liquidare nelle gestioni dei lavoratori autonomi,
il numero delle giornate attribuibili a ciascuna settimana viene
integrato fino a 2, per le donne e i ragazzi, e fino a 3, per gli
uomini, se inferiore, fatta eccezione delle settimane per le quali
risulta accreditata altra contribuzione. Per i lavoratori agricoli a
tempo indeterminato l'integrazione viene effettuata fino a 5,76
giornate per settimana, per i periodi anteriori al 1* agosto 1968, e
fino a 6 giornate per settimana, per i periodi successivi al 31 lu-
glio 1968;
- calcola la retribuzione complessiva per ciascun anno.
Per gli operai a tempo determinato la retribuzione viene determinata
sulla base delle retribuzioni medie convenzionali stabilite a norma
dell'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Per gli operai a tempo indeterminato, per i periodi fino al 31
dicembre 1981 la retribuzione viene determinata sulla base delle re-
tribuzioni medie convenzionali, mentre per i periodi successivi vie-
ne determinata sulla base delle retribuzioni effettivamente percepi-
te, a norma dell'articolo 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54.
3.5.4 - CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO
3.5.4.1 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE
La procedura visualizza le retribuzioni pensionabili calcolate ai fini
della determinazione della quota di pensione relativa all'anzianita'
contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 e della quota di pen-
sione relativa all'anzianita' contributiva maturata successivamente,
nonche' i coefficienti di rivalutazione applicati.
I dati di calcolo sono visualizzati sul PANNELLO CA168.
Sull'ultima pagina del PANNELLO CA168, viene inoltre visualizzato il
calcolo delle quote di pensione di ciascuna gestione.
Nel caso in cui l'anzianita contributiva maturata al 31 dicembre 1992
risulti inferiore a 780 settimane, la procedura, in applicazione del
decreto legislativo n. 373 del 1993, valuta le settimane di retribu-
zione successive al 1992 da escludere dal calcolo della retribuzione
media settimanale pensionabile. Gli elementi del calcolo e i dati cal-
colati ( retribuzioni e settimane utilizzate) sono visualizzati sul
PANNELLO CB613.
Per le pensioni dei lavoratori autonomi liquidate con il cumulo di
contributi a carico di diverse gestioni assicurative, la procedura
visualizza i dati calcolati sul PANNELLO riassuntivo CA610, di nuova
istituzione.
A fianco di ciascuna registrazione e indicato il tasto funzionale da
digitare per visualizzare i dati di calcolo.
3.5.4.2 - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Le anzianita' contributive determinate dalla procedura sono visualiz-
zabili sul pannello che riporta i dati di calcolo della pensione: PAN-
NELLO CA168, per le pensioni da liquidare a carico di una sola gestio-
ne assicurativa; PANNELLO CA610 per le pensioni dei lavoratori autono-
mi da liquidare a carico di piu' gestioni assicurative.
Per ciascun tipo di pensione il numero dei contributi utili ai fini
della determinazione della misura della pensione e' calcolato
distintamente per i periodi fino al 31 dicembre 1992 e per quelli suc-
cessivi.
Per le pensioni da liquidare con il cumulo di contributi accreditati
in piu' gestioni assicurative, i contributi utili ai fini della
determinazione della misura sono calcolati per gli anzidetti periodi
distintamente per ciascuna gestione.
I contributi agricoli utili ai fini della determinazione della misura
della pensione, eventualmente eccedenti le settimane di capienza dei
periodi di riferimento e riconosciuti nei limiti della capienza com-
plessiva del periodo intercorrente tra il primo contributo accreditato
nell'assicurazione generale obbligatoria e la decorrenza della pensio-
ne, sono attribuiti, fino a capienza, all'anzianita contributiva matu-
rata fino al 31 dicembre 1992, e quelli eventualmente residui all'an-
zianita' contributiva successiva.
3.5.4 - CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Nei confronti dei lavoratori autonomi la procedura, fino al 31 dicem-
bre 1995, calcola la pensione anche con il sistema contributivo.
Nel caso in cui risulti piu' favorevole la pensione calcolata con il
sistema retributivo, viene visualizzato per primo il pannello conte-
nente i dati del calcolo retributivo. Digitando il tasto F10, vengono
visualizzati i dati del calcolo contributivo.
Nel caso in cui risulti piu' favorevole la pensione calcolata con il
sistema contributivo, viene visualizzato per primo il pannello conte-
nente i dati del calcolo contributivo. Digitando il tasto F10, vengono
visualizzati i dati del calcolo retributivo.
Sui pannelli di visualizzazzione dei dati di calcolo viene evidenziato
il sistema di calcolo della pensione risultato piu' favorevole.
4 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI
VECCHIAIA
Nel caso di liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti di
titolare di assegno di invalidita' a seguito del compimento dell'eta'
pensionabile, deve essere acquisito il codice 'X' nel campo 'EX ASSE-
GNO' del pannello INFORMAZIONI ISTRUTTORIE.
In presenza di tale codice, sull'ultimo pannello dei dati calcolati
viene richiesta l'acquisizione dell'importo a calcolo dell'assegno
alla decorrenza della pensione di vecchiaia.
Nel caso in cui l'importo acquisito risulti superiore a quello
calcolato per la pensione di vecchiaia, viene rideterminata la
retribuzione media settimanale in modo tale da consentire la li-
quidazione della pensione nell'importo piu' favorevole. Per le pensio-
ni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, viene determinata
soltanto la retribuzione media settimanale pensionabile da utilizzare
per il calcolo della quota di pensione relativa all'anzianita' contri-
butiva maturata fino al 31 dicembre 1992.
Per le pensioni dei lavoratori autonomi da liquidare con il cumulo dei
contributi a carico di piu' gestioni, viene rideterminata la retribu-
zione media settimanale pensionabile o il reddito medio settimanale
pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota di pensione re-
lativa all'anzianita' contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992
nella gestione nella quale e' liquidata la pensione.
Il risultato del ricalcolo e' immediatamente visualizzabile sullo
stesso pannello dei dati calcolati. Digitando il tasto Esc ovvero
RitPg, ove previsto, e' sempre consultabile il calcolo della retribu-
zione media settimanale o del reddito medio settimanale effettivi; in
tal caso, la retribuzione o il reddito ricalcolati vengono cancellati
e occorrera' riacquisire l'importo dell'assegno per consentire nuova-
mente il calcolo.
5 - STAMPA DEI DATI CALCOLATI
I dati calcolati vengono stampati sul prospetto RETR PENS, modificato
per consentire l'evidenziazione dei diversi calcoli effettuati dalla
procedura.
6 - REGISTRAZIONE DEI DATI SUL PANNELLO LP1
Vengono registrati in via automatica sul pannello LP1 i dati contribu-
tivi e retributivi calcolati in relazione alle anzianita contributive
maturate anteriormente al 1* gennaio 1993; per le pensioni dei lavora-
tori autonomi da calcolare con contribuzione di diverse gestioni assi-
curative sul pannello LP1 vengono registrati i dati della gestione a
cui fa carico la pensione.
Viene inoltre registrato il codice 'Y' nel campo 03.
Come di norma, il fascicolo predisposto in via automatica deve essere
successivamente richiesto in correzione per l'acquisizione da parte
della Sede degli altri dati occorrenti.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
Allegato 1
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 34259 DEL 18/04/94
D.C.T.I. PENSIONI
MITTENTE: SEGR. PENS. 0042
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA
TECNOLOGIA INFORMATICA
Ai DIRETTORI DELLE SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
Ai DIRIGENTI LE AREE AUTOMATIZZATE
Agli OPERATORI DI CONTROLLO
e, per conoscenza,
Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DOMANDE DEL
PROGETTO PENSIONI E DELL'OPERAZIONE PENSIONESUBITO PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 233 DEL 1990, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 503 DEL 1992 E DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 373 DEL 1993.
SI COMUNICA CHE E' DISPONIBILE PER IL CARICAMENTO SULLE STAZIONI DI
LAVORO PC DELL'AREA PRESTAZIONI, LA VERSIONE AGGIORNATA DELLA PROCE-
DURA IN OGGETTO.
PRIMA DI DAR SEGUITO AL CARICAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DI CUI AL PRE-
SENTE MESSAGGIO, SI INVITANO GLI UTENTI DELLA PROCEDURA A VERIFICARE
CHE NON SIANO PRESENTI SULLA STAZIONE DI LAVORO CONTI DA GESTIRE O CO-
MUNQUE GESTITI E NON ANCORA RESTITUITI AL SOTTOSISTEMA DI SEDE.
SI FA PRESENTE CHE E' IN CORSO DI EMANAZIONE APPOSITA CIRCOLARE CON LA
QUALE VENGONO DESCRITTI NEL DETTAGLIO GLI INTERVENTI OPERATI SULLA
PROCEDURA.
ISTRUZIONI OPERATIVE
LE SEDI RICEVERANNO I SEGUENTI MODULI CHE DOVRANNO ESSERE CARICATI SU
TUTTE LE STAZIONI SU CUI E' INSTALLATA LA PROCEUDRA IN OGGETTO (PS2,
P500, M300-25):
A0494GNT.ZIP A0494.BAT
A0494EXE.ZIP A0494PEN.CFG
A0494PBR.ZIP A0494ARC.CFG
A0494ABR.ZIP A0494DEF.CFG
A0494CBR.ZIP A0494CON.CFG
A0494DBR.ZIP CARICA.BAT
A0494FIL.ZIP PROGPE.BAT
PKUNZIPF.EXE PROGPE.CMD
LA RICEZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE IL MASTER PC DELL'ISOLA
OTTICA MEDIANTE LA POSTA ELETTRONICA (POEL).
ULTIMATA LA RICEZIONE, DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI OPERAZIO-
NI:
A) FORMATTARE 6 MINIDISCHI DA 1,4 MB CON IL PARAMETRO /S;
B) ACCEDERE ALLA DIRECTORY POEL SUB-DIRECTORY SSZZLO;
C) INSERIRE IL PRIMO MINIDISCO E DIGITARE IL COMANDO: CARICA (SARANNO
GENERATI 3 DISCHETTI);
D) RIPETERE IL PUNTO C CON IL QUARTO, QUINTO E SESTO DISCHETTO (DA CON
SERVARE PER RISERVA);
E) CANCELLARE QUANTO RICEVUTO DALLA DIRECTORY POEL, SUB-DIRECTORY
SSZZLO.
I PROGRAMMI RICEVUTI SULL'UNITA' "A" DOVRANNO ESSERE CARICATI SU
PERSONAL COMPUTER PS2, P500, M300-25, OSSERVANDO LE SEGUENTI ISTRUZIO-
NI:
A) INSERIRE NEL DRIVE "A" IL PRIMO MINIDISCO CON GLI AGGIORNAMENTI;
D) SPEGNERE IL PC;
E) ACCENDERE IL PC;
F) AL TERMINE DEL CARICAMENTO TOGLIERE IL MINIDISCO E RIAVVIARE LA
STAZIONE DI LAVORO.
GLI OPERATORI DI CONTROLLO PROVVEDERANNO INOLTRE A CARICARE SUL SOT-
TOSISTEMA PERIFERICO DELL'AREA PRESTAZIONI I SEGUENTI PROGRAMMI DCX:
PROGRAMMI LIVELLO VERSIONE
TNFP3692 F 24.02.94
TNCP3694 C 23.02.94
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA PROCEDURA TELEFONARE A :
SEDE REGIONALE PIEMONTE 011/5658245 ALLACCA PAOLA
BETTEGA GIACOMO
S.A.P.NOVARA 0321/441229 BOZZOLA ITALO
D.C.T.I. 06/59053209 CIANCHETTA NADIA
P. IL DIRETTORE CENTRALE P. IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI TECONOLOGIA INFORMATICA
BONIFAZI PANICUCCI
Allegato 2
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 00079 DEL 03/05/94
D.C.T.I. PENSIONI
MITTENTE: SEGR. PENS. 0042
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA
TECNOLOGIA INFORMATICA
Ai DIRETTORI DELLE SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
Ai DIRIGENTI LE AREE AUTOMATIZZATE
Agli OPERATORI DI CONTROLLO
e, per conoscenza,
Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PENSIONESUBITO E PROGETTO
PENSIONI. RETTIFICA ANOMALIE SEGNALATE DALLE SEDI.
SI COMUNICA CHE E' DISPONIBILE PER IL CARICAMENTO SULLE STAZIONI DI
LAVORO PC DELL'AREA PRESTAZIONI LA VERSIONE AGGIORNATA DELLA PROCEDU-
RA IN OGGETTO.
SI DESCRIVONO DI SEGUITO GLI AGGIORNAMENTI EFFETTUATI.
1 - RELATIVAMENTE ALLA FASE DI GESTIONE DEL CONTO DEGLI ARTIGIANI E
DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI CON QUALIFICA DI TITOLARE, I
PROGRAMMI NELLA NUOVA VERSIONE CONSENTONO DI SEGNALARE, OVE RICORRA IL
CASO, L'ASSENZA DI REDDITO. A TAL FINE DEVE ESSERE ACQUISITO NEL CAMPO
REDDITO IL CODICE "1".
SI PRECISA CHE RELATIVAMENTE ALLE REGISTRAZIONI DEGLI ANNI DAL 1982 AL
PRIMO SEMESTRE 1990, DEVE ESSERE ACQUISITO, SIA PER I COLLABORATORI
CHE PER I TITOLARI, IL REDDITO D'IMPRESA COMPLESSIVO. LA RIDUZIONE
NELLA PERCENTUALE DA ASSEGNARE A CIASCUN INTERESSATO VIENE EFFETTUATA
NELLA SUCCESSIVA FASE DI DEFINIZIONE DELLE DOMANDE.
QUALORA NELL'ARCHIVIO DEI LAVORATORI AUTONOMI RISULTI CONTRIBUZIONE
CHE SI COLLOCHI A CAVALLO DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE, LA SEDE
DEVE PROVVEDERE A RETTIFICARE IL NUMERO DEI MESI DA UTILIZZARE FINO A
TALE DECORRENZA.
2 - RELATIVAMENTE ALLA FASE DI DEFINIZIONE DELLE DOMANDE I PROGRAMMI
NELLA NUOVA VERSIONE CONSENTONO IL SUPERAMENTO DI ALCUNE ANOMALIE RI-
GUARDANTI:
A) IL CALCOLO DEI REDDITI PENSIONABILI DEI LAVORATORI AUTONOMI NEL
CASO DI COPERTURA CONTRIBUTIVA INFERIORE NELL'ANNO A 12 MESI;
B) L'ACQUISIZIONE DELLE SETTIMANE DI INCREMENTO UTILI AI FINI DELLA
MISURA DEI PENSIONAMENTI ANTICIPATI.
ISTRUZIONI OPERATIVE
LE SEDI RICEVERANNO I SEGUENTI MODULI CHE DOVRANNO ESSERE CARICATI SU
TUTTE LE STAZIONI SU CUI E' INSTALLATA LA PROCEUDRA IN OGGETTO (PS2,
P500, M300-25):
A0594GNT.ZIP 86883 A0594.BAT 1934
A0594EXE.ZIP 39041 A0594DEF.CFG 930
A0594CBR.ZIP 188219 A0594CON.CFG 3060
A0594DBR.ZIP 392651 CARICA1.BAT 2479
PKUNZIPF.EXE 39324
LA RICEZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE IL MASTER PC DELL'ISOLA
OTTICA MEDIANTE LA POSTA ELETTRONICA (POEL).
ULTIMATA LA RICEZIONE, DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI OPERAZIO-
NI:
A) FORMATTARE 2 MINIDISCHI DA 1,4 MB CON IL PARAMETRO /S DA UNA STA-
ZIONE CON VERSIONE DOS 5.0;
B) ACCEDERE ALLA DIRECTORY POEL, SUB-DIRECTORY SSZZLO;
C) INSERIRE IL MINIDISCO CON GLI AGGIORNAMENTI E DIGITARE IL COMANDO
CARICA1 (SARA' GENERATO UN DISCHETTO);
D) RIPETERE IL PUNTO C CON IL SECONDO DISCHETTO (DA CONSERVARE PER RI-
SERVA);
E) CANCELLARE QUANTO RICEVUTO DALLA DIRECTORY POEL, SUB-DIRECTORY
SSZZLO.
I PROGRAMMI RICEVUTI SULL'UNITA' "A" DOVRANNO ESSERE CARICATI SU PER-
SONAL COMPUTER PS2, P500, M300-25, OSSERVANDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI:
A) INSERIRE NEL DRIVE "A" IL MINIDISCO CON GLI AGGIORNAMENTI;
D) SPEGNERE IL PC;
E) ACCENDERE IL PC;
F) AL TERMINE DEL CARICAMENTO TOGLIERE IL MINIDISCO E RIAVVIARE LA
STAZIONE DI LAVORO.
PER LE STAZIONI DI LAVORO CHE HANNO IL DRIVE "A" DISABILITATO DOVRA'
ESSERE ABILITATO IL DRIVE, E, DOPO AVER INSERITO IL MINIDISCO CON GLI
AGGIORNAMENTI, FARE IPL PREMENDO I TASTI CTRL + ALT + CANC.
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA PROCEDURA TELEFONARE A:
SEDE REGIONALE PIEMONTE 011/5658245 ALLACCA PAOLA
BETTEGA GIACOMO
S.A.P.NOVARA 0321/441229 BOZZOLA ITALO
D.C.T.I. 06/59053209 CIANCHETTA NADIA
p. IL DIRETTORE CENTRALE p. IL DIRETTORE CENTRALE PER LA
PER LE PENSIONI TECONOLOGIA INFORMATICA
BONIFAZI PANICUCCI
Allegato 3
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
(Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389)
+---------------------------------------------------------------------+
- - IMPORTO - PERCENTUALE - - -
- - MENSILE DEL -DI RAGGUAGLIO- MINIMALE - MINIMALE -
- PERIODO - TRATTAMENTO - DELLA - RETRIBUTIVO - RETRIBUTIVO -
- - MINIMO DI -RETRIBUZIONE - SETTIMANALE - ANNUO -
- - PENSIONE - - - -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.84 - - - - -
- 31.12.84 - 320.200 - 30 - 96.090 - 4.996.680 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.85 - - - - -
- 31.12.85 - 345.700 - 30 - 103.710 - 5.392.920 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.86 - - - - -
- 31.12.86 - 376.000 - 30 - 112.800 - 5.865.600 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.87 - - - - -
- 31.12.87 - 397.400 - 30 - 119.220 - 6.199.440 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.88 - - - - -
- 31.12.88 - 418.350 - 30 - 125.505 - 6.526.260 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.89 - - - - -
- 31.12.89 - 452.300 - 40 - 180.920 - 9.407.840 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.90 - - - - -
- 31.12.90 - 484.500 - 40 - 193.800 - 10.077.600 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.91 - - - - -
- 31.12.91 - 519.550 - 40 - 207.820 - 10.806.640 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.92 - - - - -
- 31.12.92 - 563.100 - 40 - 225.240 - 11.712.480 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.93 - - - - -
- 31.12.93 - 577.750 - 40 - 231.100 - 12.017.200 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.94 - - - - -
- 31.12.94 - 602.350 - 40 - 240.940 - 12.528.880 -
+---------------------------------------------------------------------+
Allegato 4
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 09641 DEL 03/02/94
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Ai DIRETTORI DI SEDE
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
OGGETTO: Pensione di anzianita' nelle gestioni dei lavoratori
autonomi. Utilizzazione della contribuzione figurativa
per periodi di trattamento speciale di disoccupazione
agricola e di integrazione salariale agricola.
Con circolare n.60093 del 7 marzo 1984 sono state a suo tempo illu-
strate le disposizioni dell'articolo 7, commi da 9 a 12-bis, della
legge 11 novembre 1983, n. 638 relative alla determinazione dei requi-
siti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto alla
pensione e per il calcolo dell'anzianita' contributiva nei confronti
dei lavoratori agricoli.
In tale contesto e' stato chiarito che la contribuzione figurativa
accreditata in relazione a periodi di trattamento speciale di disoccu-
pazione agricola e di integrazione salariale agricola e' utile ai fini
del perfezionamento dei requisiti minimi di contribuzione per il di-
ritto alla pensione di anzianita' nell'assicurazione generale obbliga-
toria dei lavoratori dipendenti.
Da parte di alcune strutture periferiche e' stato chiesto se l'anzi-
detta contribuzione figurativa possa essere considerata utile ai fini
del diritto alla pensione anche nel caso di liquidazione della pensio-
ne di anzianita' in una gestione dei lavoratori autonomi .
Al riguardo si precisa che tutta la contribuzione obbligatoria e figu-
rativa utilizzabile per il conseguimento dei requisiti per il diritto
a pensione di anzianita' nell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti deve essere utilizzata anche per il diritto alla
stessa prestazione nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Si ritiene comunque utile ricordare che la contribuzione in questione,
come quella da lavoro agricolo dipendente, qualora venga utilizzata
per pensioni dei lavoratori autonomi, non e' soggetta alla rivaluta-
zione prevista dell'articolo 7 della legge n.638 del 1983.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
Circolare 285 del 28 ottobre 1994
Oggetto:
Chiarimenti in tema di applicazione, nei confronti dei CD/CM, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, che tutela il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Con la presente circolare, viene fornita risposta
a richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione
Generale e concernenti la concreta attuazione delle diret-
tive contenute nella circolare n. 109 del 5 aprile 1994
avente per oggetto: "Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela
del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Applicazione
nei confronti dei CD/CM".
A) APPLICABILITA' DELLA TUTELA DEL LAVORO MINORILE PER
PERIODI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N.
977/1967
Un'attenta lettura sia della parte iniziale della
circolare n. 109 del 5 aprile 1994, nella quale e' riportata
la posizione assunta in materia dallo SCAU e basata sulla
giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia della
circolare n. 143 del 10 maggio 1994, con la quale e' stato
espressamente ribadito che la disposizione dell'art. 24
della legge n. 977 del 17 ottobre 1967 (1) e' stata rite-
nuta dalla Corte di Cassazione semplicemente confermativa
delle statuizioni contenute nell'art. 2126 del codice civile
e - come tale - non avente carattere eccezionale, fornisce
risposta positiva alle segnalazioni pervenute a questa
Direzione Generale circa l'applicabilita' o meno della
tutela del lavoro minorile per periodi anteriori all'entrata
in vigore della citata legge n. 977.
In particolare, la riconosciuta applicabilita'
della tutela del lavoro minorile anche per periodi anteriori
all'entrata in vigore della legge n. 977/1967 comporta la
validit dell'iscrizione negli elenchi dei CD/CM, senza
attribuzione di giornate o con attribuzione di un numero
ridotto di giornate, per periodi precedenti il compimento
del 14 anno di eta' e collocati negli anni dal 1957 al 1961
e cio' costituisce il presupposto necessario e sufficiente
dell'ammessa copertura dei periodi stessi mediante il
riscatto ex art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (2),
secondo le direttive impartite con la circolare n. 109 del 5
aprile 1994. Il punto della circolare n. 109 che prevede il
riesame d'ufficio delle pratiche di riscatto ex art. 11
della L. n. 233/1990 gi definite, non e' stato superato dal
penultimo periodo della circolare n. 143 del 10 maggio 1994,
secondo cui vanno riesaminate solo a domanda, e non d'uffi-
cio, le pratiche da considerarsi definite. Quest'ultima
circolare infatti non riguarda specificatamente il settore
dei CD/CM, tant'e' vero che:
- nel quart'ultimo periodo, prevede l'applicabilita'
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (3),
che, invece, come e' noto, non e' applicabile nel settore
dei CD/CM;
- nell'ultimo periodo, contiene l'espresso rinvio alla
circolare n. 109 del 5 aprile 1994 "per l'applicazione
della legge n. 977/1967 nei confronti dei CD/CM".
B) ESERCITABILITA' DEL DIRITTO DI RIVALSA RICONOSCIUTO AGLI
ISTITUTI ASSICURATORI ANCHE PER PERIODI ANTERIORI
ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 977/1967.
Dal riconoscimento a tutti gli effetti assicura-
tivi e previdenziali dei periodi di lavoro minorile reso in
violazione delle norme sull'eta' minima di ammissione,
ancorche' collocati in epoca anteriore all'entrata in vigore
della legge n. 977/1967, deriva che il diritto di rivalsa
previsto dall'art. 24 di tale legge puo' essere esercitato
dagli Istituti assicuratori anche per l'importo delle
prestazioni corrisposte a seguito del riconoscimento di
periodi di lavoro minorile collocati in anni anteriori alla
data di entrata in vigore della citata legge.
C) SEGNALAZIONI CIRCA L'INDISPONIBILITA', NELLE TABELLE DI
CUI AL DM 29.2.1988, DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO
DELL'ONERE DI RISCATTO PER I SOGGETTI DI ETA' INFERIORE
AI 14 ANNI
Relativamente alle segnalazioni indicate in
epigrafe, si comunica che e' stato disposto l'aggiornamento
della procedura "Riscatti - rendite, ricongiunzioni", con i
coefficienti di calcolo degli oneri forniti dal Coordina-
mento statistico attuariale di questa Direzione Generale.
D) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONTRIBUTIVO DA DETRARRE - IN
SEDE DI RIVALSA - DALL'IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI
PRESTAZIONE PENSIONISTICA I CUI REQUISITI SIANO STATI
PERFEZIONATI ANCHE CON IL COMPUTO DEL PERIODO DI LAVORO
MINORILE (relativamente all'importo contributivo da
detrarre, in sede di rivalsa, dall'importo corrisposto a
titolo di prestazione temporanea al lavoratore fanciullo,
si richiama la lettera B, sub b.2), della circolare n.
109 del 5 aprile 1994).
E' noto che, nel settore del lavoro subordinato,
dalla quota di pensione corrispondente al periodo di lavoro
in eta' minorile, va detratto l'importo dei contributi
versati per il periodo stesso, ovvero - nel caso che i
contributi non siano stati versati e siano prescritti -
l'importo della riserva matematica, purche' il datore di
lavoro abbia effettuato l'operazione di costituzione di
rendita per i periodi di lavoro prestati prima del 14 anno
di et, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 con
riferimento alla data di decorrenza della pensione (vedi
lettera B della circolare n. 659 R.C.V. ed altri Servizi del
17.11.1984, integrata - pure per quanto riguarda l'appli-
cabilit dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 non soltanto
per i periodi successivi, ma anche per i periodi anteriori
alla legge n. 977/1967 - dalla circolare n. 143/10 maggio
1994).
Con riguardo sia a detti criteri dettati per il
settore del lavoro dipendente, sia alle specificita'proprie
del settore dei CD/CM ribadite nella circolare n. 109 del 5
aprile 1994 (prestazioni previdenziali condizionate alla
effettiva riscossione dei contributi non prescritti; inap-
plicabilita' dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel caso
che la contribuzione non risulti attribuita sugli elenchi
dei CD/CM e non sia recuperabile per intervenuta prescri-
zione; ammissibilita', per i soli anni dal 1957 al 1961,
totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, del
riscatto ex art. 11 della L. n. 233/1990, purche' la relativa
facolt sia stata esercitata in conformita' con quanto
previsto da tale articolo 11), si forniscono i seguenti
chiarimenti per la determinazione dei contributi da detrarre
dalla quota di pensione derivante dall'avvenuto riconosci-
mento del periodo di lavoro minorile, determinante agli
effetti del diritto alla pensione stessa, in sede di rivalsa
ex art. 24 della legge n. 977/1967 nei confronti del capo
famiglia o - nel caso dei CM - del concedente e del mezzadro
o colono, ovvero nei confronti dei rispettivi eredi (se sono
deceduti i primi obbligati):
1) ANNI DAL 1957 AL 1961:
- qualora, non essendo stata esercitata la facolta' di
riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, dovesse
sussistere unicamente l'iscrizione negli elenchi dei
CD/CM con attribuzione di giornate-contributi per l'anno
in cui si colloca il periodo che va dal 1 gennaio alla
data di compimento del 14 anno di eta', va detratto,
dalla quota di pensione derivante all'interessato
dall'avvenuto riconoscimento del periodo sopra indicato,
determinante agli effetti del diritto alla pensione
stessa, l'importo contributivo corrispondente alla quota
del totale di giornate-contributi risultanti da detti
elenchi proporzionalmente riferibile al periodo di
lavoro minorile (ad esempio, nel caso di soggetto che
avesse compiuto il 14 anno di eta' il 1 luglio 1958 e
che fosse stato iscritto per l'intero anno 1958 negli
elenchi dei CD/CM con attribuzione di 30
giornate-contributi, cosicche' n. 15 di tali giornate
sarebbero proporzionalmente riferibili al periodo di
lavoro minorile che va dal 1 gennaio al 30 giugno
1958, va detratto l'importo contributivo corrispondente
a dette 15 giornate dalla quota di pensione derivante
all'interessato dall'avvenuto riconoscimento del sud-
detto periodo di lavoro con eta' inferiore ai 14 anni).
Ai fini della necessaria collaborazione degli U.PRO.CAU
per la quantificazione dell'importo contributivo da
portare in detrazione in sede di rivalsa si richiama
quanto precisato nel penultimo periodo della circolare
n. 109/5 aprile 1994;
- qualora, non essendo stata esercitata la facolta' di
riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, dovesse
sussistere unicamente l'iscrizione negli elenchi dei
CD/CM senza attribuzione di giornate-contributi, tale
carenza contributiva, non sanabile perche' nel settore
dei CD/CM non e' applicabile - in caso di contributi
prescritti - l'art. 13 della legge n. 1338/12.8.1962,
costituirebbe fatto preclusivo all'erogazione di
prestazioni per il periodo di lavoro minorile e, quindi,
verrebbe meno il presupposto stesso dell'azione di
rivalsa, con detrazione degli importi contributivi
riferibili al periodo stesso;
- qualora la facolta' di riscatto ex art. 11 della legge
n. 233/1990 fosse stata esercitata e, quindi,
l'interessato dovesse far valere sia le
giornate-contributi attribuitegli dall'elenco di
categoria per l'anno in cui si colloca il periodo che va
dal 1 gennaio alla data di compimento del 14 anno di
eta', sia le giornate riscattate per l'anno stesso, va
detratto dalla quota di pensione derivante dall'avvenuto
riconoscimento del periodo di lavoro reso in violazione
delle norme sull'eta' minima di ammissione, determinante
agli effetti del diritto alla pensione stessa, l'importo
contributivo determinato sommando l'importo
corrispondente alla quota del totale di giornate
risultanti dall'elenco di categoria riferibile
proporzionalmente al periodo di lavoro minorile e la
parte dell'onere di riscatto pagata per la quota del
totale di giornate riscattate riferibile
proporzionalmente al periodo 1 gennaio/data di
compimento del 14 anno;
- nel caso di sola iscrizione negli elenchi dei CD/CM senza
attribuzione di giornate, con riscatto effettuato per n.
104 o 156 giornate (quest'ultimo limite annuo di giornate,
come e' noto, e' richiesto ai fini della determinazione
dell'anzianita' contributiva per il calcolo della
pensione in forma reddituale) e, quindi, nel caso che
l'interessato dovesse far valere soltanto le giornate
riscattate per l'anno in cui si colloca il lavoro
minorile, va detratto dalla quota di pensione derivante
dall'avvenuto riconoscimento del periodo di lavoro reso in
violazione delle norme sull'eta' minima di ammissione,
determinante agli effetti del diritto alla pensione
stessa, l'importo contributivo corrispondente alla parte
dell'onere di riscatto pagato per la quota del totale di
giornate riscattate riferibile proporzionalmente al
periodo di lavoro minorile;
2) ANNI DAL 1962 IN POI:
le situazioni ipotizzabili astrattamente sono le
seguenti:
- fanciulli in et inferiore ai 14 anni iscritti negli
elenchi dei CD/CM: poiche' si tratterebbe comunque di
iscrizione con attribuzione di giornate contributi e,
quindi, con trattamento alla pari fra i fanciulli in
eta' inferiore ai 14 anni ed i fanciulli in eta'
superiore, non sarebbero necessarie regolarizzazioni
contributive ex art. 24 della legge n. 977/1967 e la
posizione contributiva dell'interessato rimarrebbe
costituita dalle giornate attribuitegli negli elenchi.
Pertanto, una volta stabilita la quota del totale di
giornate risultanti dall'elenco di categoria riferibile
proporzionalmente al periodo dal 1 gennaio alla data
di compimento del 14 anno di eta', l'importo
corrispondente a tale quota di giornate va detratto
dalla quota di pensione derivante dal riconoscimento
del periodo di lavoro minorile, determinante agli
effetti del diritto alla pensione stessa;
- fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni non iscritti
negli elenchi dei CD/CM, ma di fatto utilizzati in
attivita' lavorative nell'ambito del nucleo familiare
CD/CM: nel caso che non fosse possibile sanare, per
intervenuta prescrizione, la mancata iscrizione negli
elenchi di categoria e la conseguente omissione
contributiva verificatesi in danno dei minori di cui
trattasi non potrebbero essere corrisposte prestazioni
per periodi di lavoro minorile e, quindi, verrebbe a
mancare il presupposto stesso dell'azione di rivalsa;
nel caso che non fosse intervenuta la prescrizione del
diritto all'iscrizione negli elenchi di categoria ed al
versamento dei contributi, lo SCAU deve provvedere
all'iscrizione dei minori di cui trattasi negli elenchi
dei CD/CM ed al recupero dei contributi omessi, il cui
importo dovra' essere detratto dalla quota di pensione
derivante dalla avvenuta regolarizzazione assicurativa
e contributiva del periodo di lavoro minorile,
determinante agli effetti del diritto alla pensione
stessa.
E) AZIONE DI RIVALSA PER LE SOMME CONCERNENTI L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
L'azione di rivalsa per le somme concernenti
l'erogazione di prestazioni pensionistiche opera solo nei
casi in cui i periodi di lavoro prestati in eta' inferiore
ai 14 anni siano determinanti ai fini del conseguimento del
diritto alla prestazione e limitatamente al numero dei
contributi necessari per il raggiungimento dei requisiti.
Per la determinazione dell'importo dovuto a titolo
di rivalsa le Sedi dovranno procedere preliminarmente al
calcolo della quota di pensione corrispondente ai periodi di
iscrizione in et minorile determinanti ai fini del diritto
alla pensione, quota che risultera' dalla proporzione fra il
numero totale di settimane computate ai fini della misura
della pensione e il numero di settimane accreditato in eta'
minorile determinanti per il diritto.
Nel caso che la pensione sia liquidata con il
computo di contributi versati in piu' gestioni la propor-
zione dovra' essere effettuata sulla base dell'importo
complessivo della pensione e del numero totale delle setti-
mane di contribuzione relativo alle diverse gestioni.
Nel caso di pensione liquidata con il sistema
contributivo la quota di pensione corrispondente alle
settimane accreditate in eta' minorile determinanti per il
diritto a pensione, deve essere determinata operando la
proporzione tra l'importo I.V.S. complessivo e l'importo
I.V.S. delle settimane accreditate in eta' minorile deter-
minanti per il diritto.
Si dovra' quindi determinare la riserva matematica
corrispondente alla quota di pensione cosi' determinata,
utilizzando i criteri di cui all'art. 13 della legge n.
1338/1962, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione.
Dalla somma che risultera' dal calcolo anzidetto
dovra' essere detratto, ai sensi dell'art. 24 della legge n.
977 del 1967, l'importo dei contributi a suo tempo versati
per il periodo in questione.
Ai fini del concreto esercizio dell'azione di
rivalsa, le Sedi si rivolgeranno agli interessati perche'
indichino i soggetti primi obbligati al pagamento del
relativo onere (capo famiglia per i CD, concedente e mezza-
dro colono per i CM) ovvero eventuali eredi o aventi causa.
Ove tali soggetti non siano reperibili verra'
altresi' rappresentato che il pagamento della somma dovuta
dovra' essere effettuato direttamente dall'interessato
medesimo, quale beneficiario della prestazione.
Qualora l'interessato lo richieda, le somme dovute
a titolo di rivalsa potranno essere trattenute direttamente
sugli arretrati della pensione, sempreche' vi sia capienza.
In merito all'erogazione della pensione nei casi
interessati da rivalsa, si rammenta che in base al principio
secondo il quale il conseguimento delle prestazioni previ-
denziali nelle gestioni dei lavoratori autonomi e' subordi-
nato all'effettivo versamento della contribuzione, la
pensione non potra' essere posta in pagamento finche' l'im-
porto della rivalsa non sara' stato corrisposto.
F) RICONGIUNZIONI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 29/1979, DEFINITE
IN BASE ALLE DIRETTIVE ANTERIORI A QUELLE DETTATE CON
CIRCOLARE N. 109/5.4.1994, ESCLUDENDO CONTRIBUZIONE CD/CM
RIFERITA A PERIODO DI LAVORO ANTE 14 ANNO DI ETA'
In risposta a richieste pervenute a questa Dire-
zione Generale al fine di conoscere se la contribuzione
nella Gestione CD/CM riferita a periodo di lavoro minorile,
una volta convalidata in applicazione delle direttive di cui
alla circolare n. 109 del 5 aprile 1994, debba rimanere
acquisita nella Gestione di origine ovvero se debba essere
trasferita anch'essa nella gestione del Fondo Pensioni dei
lavoratori dipendenti, previo riesame delle pratiche di
ricongiunzione ex art. 1 della legge n. 29/1979 definite in
base alle precedente direttive, si precisa che va adottato
un criterio analogo a quello dettato con la suddetta circo-
lare n. 109 relativamente alle domande di riscatto ex art.
11 della legge n. 233/1990 gi definite prima dell'emanazione
della circolare stessa, non subordinando cioe' ad una appo-
sita e preventiva domanda dell'interessato detto trasferi-
mento nella gestione del F.P.L.D., almeno nei casi in cui
dovesse essere rilevato che pratiche di ricongiunzione ex
art. 1 della L. n. 29/1979 sono state definite senza
coinvolgere preventivamente lo SCAU, al quale soltanto
competeva riconoscere o disconoscere periodi di iscrizione
negli elenchi dei CD/CM, con attribuzione di giornate-con-
tributi pure per attivita' svolta ante 14 anno di eta'.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) v. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 982
(2) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(3) v. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709
Circolare 70 del 1° marzo 1994
Oggetto: Legge 27 marzo 1992, n. 257 e legge 4 agosto 1993, n.271. Chiarimenti.
Con circolare n.219 del 1 ottobre 1993, nel diramare le
istruzioni concernenti le disposizioni di cui alla legge 4
agosto 1993, n.271, recante " Disposizioni urgenti per i
lavoratori del settore dell'amianto", al punto 1.3 e' stato
precisato che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1
e 1-bis, del decreto-legge 5 giugno 1993, n.169, come
modificato dalla legge n.271, individuano nei lavoratori i
destinatari del beneficio della rivalutazione dei periodi di
contribuzione ivi previsti ai fini delle prestazioni pen-
sionistiche.
In tale contesto e' stato altresi' precisato che devono
ritenersi esclusi dal beneficio in parola i titolari di
pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di
efficacia dei citati provvedimenti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inte-
ressato dalle parti sociali in merito al riconoscimento del
diritto a tale beneficio anche ai lavoratori gia' titolari
di pensione o di assegno di invalidita', ha espresso parere
favorevole.
Cio', nella considerazione che il legislatore, con i commi 7
e 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel
prevedere in presenza di determinati requisiti il beneficio
della rivalutazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero
periodo di esposizione all'amianto ai fini delle prestazioni
pensionistiche, abbia voluto concedere il beneficio stesso a
tutti i lavoratori del settore considerato, compresi quindi
i lavoratori titolari di pensione o titolari di assegno di
invalidita'.
Alla luce dei suesposti criteri interpretativi si forniscono
le seguenti istruzioni a parziale modifica di quelle di cui
al punto 1.3 della circolare n. 219 del 1 ottobre 1993.
1 - Destinatari
1.1 - Articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257
I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore al 28 aprile 1992, data di entrata
in vigore della legge n. 257/1992, occupati a tale data alle
dipendenze di imprese che utilizzassero o estraessero
amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedura fallimentare o fallite, che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto,
documentate dall'INAIL, hanno titolo al beneficio della
rivalutazione delle settimane di contribuzione relative a
periodi di provata esposizione all'amianto prevista dal
comma 7 dell'articolo 13 della stessa legge.
1.2 - Articolo 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n.257
I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della legge n. 257/1992 ed occupati a tale data, che possano
far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a
dieci anni, hanno titolo alla rivalutazione dell'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, prevista dal comma 8
dell'articolo 13 della stessa legge.
Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori
delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'a-
mianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite.
1.3 - Articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992 come
modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271
I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore al 5 agosto 1993, data di entrata
in vigore della legge n. 271/1993, occupati a tale data
ancorche' in settori diversi da quello dell'amianto che, a
causa dell'esposizione all'amianto, abbiano contratto
malattie professionali documentate dall'INAIL, hanno
diritto alla rivalutazione delle settimane di contribuzione
relative a periodi di provata esposizione all'amianto
prevista dal comma 7 dell'articolo 13 della legge n.
257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993.
Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori
delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'a-
mianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite.
1.4 - Articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 come
modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271
I titolari di pensione o assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della legge n. 271/1993, occupati a tale data ancorche' in
settori diversi da quello dell'amianto, che possano far
valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a
dieci anni, hanno diritto alla rivalutazione dell'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali gestita dall'INAIL prevista
dal comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, come
modificato dalla legge n. 271/1993.
Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavora-
tori delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto
l'amianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite.
2 - Riliquidazione
Le pensioni e gli assegni di invalidita' liquidati con
decorrenza anteriore alla data di entrata della legge
n.257/1992 o della legge n. 271/1993, in presenza delle
condizioni richieste dai singoli provvedimenti ed a domanda
degli interessati, saranno riliquidati con effetto dal mese
successivo alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
stessi.
Dovranno essere altresi' riliquidate, a domanda, le pensioni
concesse ai superstiti di pensionato avente titolo prima del
decesso al beneficio di cui trattasi in virtu' dei criteri
interpretativi sopra delineati.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
Circolare 109 del 5 aprile 1994
Oggetto:
Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Applicazione nei confronti dei CD/CM.
Le statuizioni dell'art. 24 della legge
17.10.1967, n. 977 (1), a tutela dei fanciulli adibiti al
lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di ammis-
sione di cui alla stessa legge (14 anni), sono state finora
ritenute applicabili nel solo ambito del lavoro dipendente -
e non del lavoro autonomo, quale e' quello svolto dai CD/CM
- sia perche' proprio l'art. 1 di detta legge stabilisce che
destinatari della disciplina da essa dettata sono i fan-
ciulli e gli adolescenti "alle dipendenze di datori di
lavoro", sia perche' lo stesso art. 24 sancisce il diritto
di rivalsa degli Istituti assicuratori "nei confronti del
datore di lavoro", figura propria di una delle parti del
rapporto di lavoro subordinato, sia perche' anche l'art.
2126 del codice civile riguarda direttamente il lavoro
subordinato, prestato di fatto, anche con violazione di
legge, visti gli espressi riferimenti al contratto di lavoro
ed alla retribuzione.
Alcune Sedi dell'Istituto - che, in occasione
dell'esame di domande di riscatto dei contributi CD/CM
relativi al periodo 1957/1961, avevano rilevato casi di
iscritti negli elenchi di categoria per periodi anteriori al
compimento del 14 anno di eta' e che, conseguentemente,
- 3 -
avevano interessato il competente U.PRO.CAU affinche'
l'iscrizione nell'elenco dei CD/CM venisse a corrispondere
al periodo di ricorrenza dell'obbligo assicurativo - hanno
segnalato il mancato seguito a dette iniziative.
Tale posizione negativa assunta da alcuni Uffici
periferici dello S.C.A.U. e' stata rapportata alla Direzione
Generale dello stesso Servizio la quale, non soltanto ha
confermato l'operato dei citati Uffici (motivato come segue:
nei casi di compimento del quattordicesimo anno di eta' nel
corso di uno degli anni dal 1957 al 1961, l'annualita'
dell'iscrizione era basata sul fatto che detta eta' minima
sussisteva alla data del 31 dicembre, con conseguente
applicabilita' dell'art. 5, comma 5, della legge numero
1047/1957, che, infatti, prevedeva l'effettuazione degli
accreditamenti contributivi ai CD/CM sulla base della
composizione della famiglia, quale risultava al 31 dicembre
dell'anno cui i contributi si riferivano), ma ha fatto anche
presente che:
"La legge n. 977 del 17.10.1967 "sulla tutela del
lavoro del fanciullo e degli adolescenti, all'art. 24
sancisce che "i fanciulli di qualsiasi eta', anche se
adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima
di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle
prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in
materia di assicurazioni sociali obbligatorie".
"Inoltre il precetto costituzionale contenuto nell'ar-
ticolo 35, secondo cui il lavoro e' tutelato in tutte le sue
forme ed applicazioni, autorizza un'interpretazione esten-
siva dell'art. 2126 c.c.: tale norma trova dunque applica-
zione non solo nel settore del lavoro dipendente, ma anche
in ipotesi di lavoro autonomo che presenti i caratteri della
cosiddetta parasubordinazione (Corte di Cassazione sentenza
n. 867 del 1986)".
"Infine, la giurisprudenza ha ribadito che "ove venga
posto in essere un rapporto di lavoro contra legem, non
avendo il lavoratore il requisito dell'eta' minima, rapporto
che per tale motivo e' semplicemente illegale per mancanza
di un presupposto di validita' e non gia' intrinsecatamente
illecito per l'oggetto e la causa, non di meno si costitui-
sce automaticamente il rapporto assicurativo obbligatorio"
(Corte di Cassazione, sentenza n. 4288 del 1986), principio
che trova conferma nell'art. 24 della Legge n. 977, sopra
citata".
A seguito di tali comunicazioni della Direzione
Generale dello SCAU, sono stati effettuati i necessari
riscontri, dai quali e' risultato che, in effetti, la S.C.
di Cassazione, in numerose decisioni (v., tra le altre,
sentenza n. 10287/'91), ha affermato che la disciplina
dell'art. 24 della legge 17.10.1967, n. 977 "........ non e'
limitata al caso in cui l'illecita ammissione del fanciullo
all'attivita' lavorativa sia avvenuta nell'ambito di un
- 4 -
rapporto di lavoro subordinato ed e' applicabile anche
...... allo svolgimento di attivita' lavorativa in agricol-
tura nell'ambito del nucleo familiare del padre coltivatore
diretto".
Tali pronunciamenti della Suprema Corte e la sopra
riportata posizione assunta dal Servizio per i Contributi
Agricoli Unificati, competente ex lege in materia di obbligo
assicurativo nei confronti dei CD/CM, comportano che
l'Istituto riveda l'orientamento, finora seguito, di non
ritenere applicabile, nell'ambito del lavoro autonomo
proprio dei CD/CM, l'art. 24 della legge n. 977/1967.
L'allineamento alla sopra richiamata giurispru-
denza implica che anche nei confronti degli appartenenti a
famiglie diretto-coltivatrici, o coloniche, o mezzadrili,
per l'attivita' lavorativa prestata nell'ambito dei rispet-
tivi nuclei familiari prima del compimento dei 14 anni,
vanno curati gli adempimenti di seguito esplicitati.
A) SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA
Ai fini dell'applicazione del piu' volte citato
art. 24 nel settore del lavoro autonomo svolto dai CD/CM,
vanno distinte due ipotesi.
a.1) Caso di fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni,
risultanti comunque iscritti negli elenchi CD/CM.
Salvo quanto sotto disposto per la specifica
trattazione di particolari situazioni venutesi a determina-
re, per il periodo dal 1957 al 1961, a causa dell'applica-
zione delle direttive di cui al punto 2 della circolare n.
271/27.11.1991, in tutte le altre situazioni di cui al
presente punto a.1), la non necessita' di regolarizzazioni
e' basata sul fatto che - per i fanciulli in eta' inferiore
ai 14 anni, che siano stati comunque iscritti negli elenchi
CD/CM - proprio tale iscrizione ha realizzato il trattamento
alla pari loro spettante rispetto ai fanciulli in eta'
superiore, anche per quanto riguarda la posizione assicura-
tiva e cioe':
- per gli anni in cui ebbe vigore il sistema di accredita-
mento dei contributi previsto dall'art. 5, comma 5, della
legge n. 1047/26.10.1957 (2), che comportava
l'attribuzione delle giornate-contributi secondo un ordine
di precedenza fra i vari componenti della famiglia
diretto-coltivatrice o colonica o mezzadrile (con la
conseguenza che, per quei componenti sottordinati in detto
ordine, residuava un numero ridotto di giornate ovvero
non ne residuavano affatto), la posizione assicurativa e'
costituita dalle giornate certificate dagli elenchi CD/CM
relativi agli anni dal 1957 al 1961, con l'eventuale ed
unica integrazione derivante dall'esercizio della facolta'
di riscatto riconosciuta dall'art. 11 della legge n.
233/1990 ai CD/CM che, in detti anni, vennero iscritti
- 5 -
senza attribuzione di giornate o per un numero ridotto di
giornate (pertanto, la posizione assicurativa di questi
ultimi soggetti, in assenza di detto riscatto, rimane
costituita dalle zero giornate o dal numero ridotto di
giornate attestate dagli elenchi, pure a seguito
dell'applicazione dell'art. 24 della legge n. 977/1967);
- dall'anno 1962, a decorrere dal quale, superando il
sistema di accreditamento dei contributi stabilito dalla
legge n. 1047/1957, venne introdotto il nuovo sistema di
attribuzione negli elenchi nominativi di un numero fisso
di giornate, in caso di attivita' lavorativa svolta per
l'intero anno, ovvero di un numero di giornate
proporzionato alla frazione di anno effettivamente
lavorata, la posizione assicurativa e' costituita
unicamente da tali risultanze degli elenchi CD/CM.
* * * * *
Nel presente punto a.1), rientrano le situazioni
riguardate dalla circolare n. 271/27.11.1991 - punto 2 (e
cioe' quelle di soggetti che, nel periodo di vigenza
dell'art. 5, comma 5, della legge numero 1047/26.10.1957,
risultano iscritti negli elenchi CD/CM per l'intero anno nel
corso del quale hanno compiuto l'eta' minima per l'assogget-
tamento all'obbligo assicurativo), relativamente alle quali
si forniscono le specifiche istruzioni che seguono.
Con la suddetta circolare, sono stati disposti:
- l'accreditamento di un numero di contributi proporzionato
al periodo intercorrente fra la data di compimento del 14
anno di eta' ed il 31 dicembre;
- l'ammissione al riscatto ex art. 11 della legge numero
233/2.8.1990 (3), non del numero di giornate richiesto
dall'assicurato per l'intero anno, bensi' di quello
risultante dalla riduzione di tale numero in misura
proporzionale al periodo compreso fra la data di
compimento del 14 anno di eta' e la fine dell'anno.
Con la presente - a modifica del punto 2) della
citata circolare n. 271 del 1991 ed in coerenza con l'alli-
neamento alla sopra richiamata giurisprudenza della Suprema
Corte - si dispone che l'iscrizione negli elenchi CD/CM
relativi agli anni dal 1957 al 1961, anche per la frazione
di anno anteriore al compimento dell'eta' minima di 14 anni,
non deve essere piu' contestata e che non debbono piu'
essere effettuate le suddette operazioni intese a propor-
zionare sia le giornate risultanti dagli elenchi, sia quelle
da ammettere a riscatto, al solo periodo compreso fra la
data di compimento del 14 anno e la data del 31 dicembre (in
concreto, preso atto dell'intero numero di giornate atte-
stato dall'elenco di categoria relativo all'anno di
- 6 -
compimento del 14 anno di eta', tale intero numero va
detratto dal limite di giornate richiesto dall'assicurato
per l'intero anno, ottenendo cosi' il numero di giornate da
ammettere a riscatto).
Il sopra disposto superamento delle precedenti
direttive pone automaticamente l'interrogativo circa le
iniziative da adottare relativamente alle pratiche di
riscatto trattate in base al punto 2) della circolare n.
271/27.11.1991 (l'interrogativo non si pone, quindi, per le
domande di riscatto che, pur riguardando soggetti iscritti
anche prima dei 14 anni di eta', sono state trattate come
domande "fuori termine" e, pertanto, non esaminate nel
merito).
Al riguardo, occorre distinguere, fra dette
pratiche di riscatto, quelle per le quali l'Istituto puo'
attivarsi autonomamente e quelle per le quali sono necessari
l'attivazione ed il coinvolgimento di altri soggetti (l'in-
testatario della pratica di riscatto; lo SCAU).
1) Pratiche di riscatto trattate in base alle precedenti
direttive, per le quali e' sufficiente l'autonomo riesame
da parte dell'Istituto.
Se lo SCAU non e' stato preventivamente coinvolto
nelle operazioni di cui al punto 2) della circolare n.
271/1991 (in effetti, in tale punto, senza accennare al
preventivo coinvolgimento dello SCAU, e' disposto "sic et
simpliciter" l'accredito dei contributi proporzionato al
solo periodo di ricorrenza dell'obbligo assicurativo), gli
intestatari delle pratiche di riscatto di cui trattasi sono
rimasti iscritti nel relativo elenco per l'intero anno nel
corso del quale hanno compiuto il 14 anno di eta' e, per-
tanto, dato il carattere costitutivo della posizione assi-
curativa proprio degli elenchi CD/CM, e' doveroso che
l'Istituto proceda d'ufficio al riesame di dette operazioni
finalizzate al riscatto, altrimenti non in linea con le
immutate risultanze di detti elenchi.
L'autonomo riesame da parte dell'Istituto, in
tutti i casi in cui si sia verificato il mancato coinvolgi-
mento dello SCAU di cui sopra e' cenno, va effettuato non
soltanto relativamente alle pratiche di riscatto che non
possano ancora considerarsi definite (la definizione si
realizza o con il pagamento dell'onere di riscatto entro il
termine assegnato o con la scadenza di tale termine senza
che sia stato effettuato il pagamento dell'onere di riscat-
to), ma anche relativamente a quelle definite nel senso
appena ribadito, siano state seguite o meno da domanda di
riesame o da impugnative degli interessati (le impugnative
gia' trasmesse al Comitato preposto alla Gestione dei CD/CM,
saranno restituite affinche' siano riesaminate in applica-
zione del principio dell'autotutela).
- 7 -
2) Pratiche di riscatto trattate in base alle precedenti
direttive, il cui riesame presuppone l'attivazione e il
coinvolgimento di altri soggetti, diversi dall'Istituto.
Se il punto 2) della circolare n. 271/1991 ha
trovato applicazione previa acquisizione di provvedimenti
dei competenti U.PRO.CAU. (che avessero rapportato l'iscri-
zione degli interessati, negli elenchi CD/CM relativi agli
anni in cui compirono il 14 anno di eta', al solo periodo
successivo al raggiungimento di tale eta' minima), le
pratiche di riscatto di cui trattasi, da considerarsi
definite nel senso ribadito nel precedente punto 1) e non
seguite da domanda di riesame ne' da impugnativa, non
appaiono suscettibili di autonomo riesame da parte
dell'Istituto, in assenza dell'attivazione degli interessati
(entro gli ordinari termini prescrizionali) e del conse-
guente coinvolgimento di detti Uffici locali dello SCAU.
Infatti, non puo' essere ignorata la giurispru-
denza della S.C. di Cassazione in materia di riscatti,
secondo la quale, in tale materia, sono applicabili le norme
di ermeneutica contrattuale; proprio queste norme supportano
le deduzioni che seguono:
- in via generale, come i vincoli nascenti da contratto si
estinguono, con l'adempimento da parte dei contraenti
delle rispettive obbligazioni o a seguito
dell'inosservanza di termine essenziale, cosi' i vincoli
insorti con la presentazione della domanda di riscatto si
estinguono o a seguito dei rispettivi adempimenti delle
due parti (e cioe' con la definizione della domanda e la
notifica del relativo onere da parte dell'Istituto e con
il pagamento di tale onere da parte dell'assicurato, entro
il termine assegnatogli) ovvero a seguito dell'inosser-
vanza del termine assegnato per il pagamento dell'onere di
riscatto e riconosciuto come termine essenziale (art. 1457
c.c.) dalla Suprema Corte;
- in particolare, quand'anche venisse dedotto che le prati-
che di riscatto definite in base al punto 2) della
circolare n. 271/1991 si configurano come viziate da
errore (di diritto) essenziale e riconoscibile, la
necessita' dell'attivazione degli interessati, che aves-
sero
ormai chiuso i rispettivi rapporti con l'INPS (pagando
l'onere di riscatto o non rispettando il termine di
pagamento), troverebbe pur sempre conferma nelle norme del
codice civile relative ai vizi del consenso (l'art. 1427
rimette al contraente interessato a far valere l'errore,
l'iniziativa per l'annullamento del contratto, mentre
l'iniziativa dell'altro contraente, per la rettifica con
mantenimento del contratto, e' possibile - a norma
dell'art. 1432 - purche' avvenga prima che possa derivare
pregiudizio alla parte avente titolo a domandare
l'annullamento del contratto; invece, nei casi di cui
trattasi, la posizione assicurativa del richiedente il
- 8 -
riscatto, per l'anno di compimento del 14 anno,
e' stata proporzionata al periodo successivo a tale
compi-
mento a seguito di provvedimento dello SCAU, competente ex
lege in materia di obbligo assicurativo per i CD/CM e,
pertanto, la prevenzione di tale pregiudizio non era nelle
disponibilita' dell'Istituto; l'art. 1428 riconosce
rilevante l'errore, purche' essenziale e riconoscibile ed
il fatto che le pratiche di riscatto di cui trattasi siano
state definite in linea con un precedente provvedimento
del suddetto Servizio competente ex lege, quanto meno
mette in discussione la riconoscibilita' dell'errore da
parte dell'Istituto).
a.2) Caso di fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni, non
risultanti iscritti negli elenchi CD/CM, ma di fatto
utilizzati in attivita' lavorative nell'ambito del
nucleo familiare del padre CD/CM.
Le Sedi, qualora venissero a conoscenza delle
fattispecie di cui al presente punto a.2), dovranno provve-
dere a farne segnalazione allo SCAU affinche' proceda, dopo
aver effettuato gli accertamenti di competenza circa l'ef-
fettiva ricorrenza dell'obbligo assicurativo, al recupero
dei contributi omessi e all'iscrizione negli elenchi CD/CM).
Si rammenta che l'omissione contributiva verifi-
catasi nei confronti dei minori di cui trattasi, non puo'
essere sanata, in caso di intervenuta prescrizione dei
contributi, mediante la procedura di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 (4), che, riferendosi espres-
samente all'omissione da parte del datore di lavoro degli
adempimenti contributivi in favore del lavoratore dipenden-
te, non puo' trovare applicazione per l'attivita' svolta dai
lavoratori autonomi, come i CD/CM, soggetti all'assicura-
zione IVS in regime speciale.
B) Prestazioni assicurative da corrispondere e diritto di
rivalsa dell'Istituto.
L'art. 24 della legge n. 977/17.10.1967, dopo aver
sancito, nel primo comma, il diritto del minore adibito al
lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di ammis-
sione, alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti
norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, nel
secondo comma, riconosce agli Istituti assicuratori il
diritto di esercitare azione di rivalsa "per l'importo
complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, de-
tratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi".
Ai fini dell'applicazione di tali statuizioni nel
settore del lavoro autonomo proprio dei CD/CM, va tenuto ben
presente tutto quanto segue.
- 9 -
b.1) Prestazioni assicurative.
Le forme assicurative vigenti nel settore dei
lavoratori agricoli autonomi sono le seguenti:
- i CD/CM sono soggetti all'asssicurazione I.V.S. ed alle
assicurazioni per le indennita' economiche di maternita'
di
cui alla legge 29.12.1987, n. 546 (5) e per le prestazioni
del Servizio Sanitario Nazionale;
- i soli CM sono soggetti anche all'assicurazione contro la
tubercolosi.
Pertanto, le prestazioni da corrispondere ai sensi
del citato art. 24, possono essere unicamente quelle a
carico delle suddette forme assicurative vigenti per i CD/CM
e purche' - naturalmente - sussistano i requisiti soggetti-
vi, a parte quello dell'eta' minima, ed oggettivi specifi-
catamente richiesti, per la loro erogazione, da ciascun
ordinamento, alla generalita' degli iscritti nelle singole
forme assicurative stesse.
Relativamente alle prestazioni a carico dell'as-
sicurazione I.V.S., si reputa opportuno richiamare le
seguenti fondamentali statuizioni vigenti nei confronti dei
CD/CM: l'art. 11, comma sesto, della legge n. 9/9.1.1963
(6), secondo il quale la effettiva riscossione dei contri-
buti "costituisce titolo per il loro accredito agli effetti
dell'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia per
l'anno a cui si riferiscono"; l'art. 62 della legge n.
153/30.4.1969, che subordina il conseguimento delle presta-
zioni previdenziali di cui alla legge 26.10.1957, n. 1047,
all'effettivo versamento della contribuzione.
Pertanto, nei casi di intervenuta prescrizione dei
contributi (v. precedente lettera A, sub a.2) o comunque
fintantoche' lo SCAU non abbia riscosso la contribuzione non
prescritta, che fosse stata omessa per un periodo di lavoro
in eta' minorile, tale periodo non e' computabile ai fini di
prestazioni pensionistiche.
b.2) Azione di rivalsa.
Tale azione va esercitata nei confronti del capo
famiglia coltivatore diretto ovvero nei confronti del
concedente e del mezzadro o colono, per gli importi erogati
dall'Istituto a titolo di prestazioni, i cui requisiti siano
stati perfezionati anche con il computo dei periodi di
lavoro minorile.
L'individuazione dei soggetti suddetti, come
esposti all'azione di rivalsa che, secondo la lettera
dell'art. 24 della legge n. 977/1967, va esercitata nei
confronti del "datore di lavoro", e' in relazione al fatto
che tale figura non e' propria del settore dei CD/CM, nel
- 10 -
quale - pertanto - va fatto riferimento ai soggetti cui
fanno carico i contributi per il fanciullo.
Ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa,
occorrera' distinguere tra prestazioni temporanee (per i CD:
maternita'; per i CM: maternita', assistenza antitubercola-
re) e prestazioni pensionistiche.
Relativamente alle prestazioni temporanee previste
per la categoria dei CD/CM, non dovra' essere azionata la
rivalsa in caso di periodo di lavoro in violazione delle
norme sull'eta' minima di ammissione, non determinante per
il perfezionamento del diritto alle prestazioni stesse.
In tale ipotesi, le Sedi si limiteranno a rimet-
tere allo SCAU il recupero della contribuzione.
Invece, in caso di periodo di lavoro minorile
determinante ai fini predetti, dovra' essere addebitato al
capo famiglia (ovvero, nel caso dei CM, al concedente e al
mezzadro o colono) l'intero importo della prestazione
temporanea corrisposta, dedotto l'importo dei contributi
riscossi dallo SCAU per la singola gestione a cui carico e'
stata liquidata la prestazione (e non anche i contributi
afferenti altre gestioni) e per il solo periodo di lavoro
preso in considerazione in sede di accertamento del diritto
alla prestazione stessa (e non per l'intero arco lavorativo
svolto in violazione delle norme sull'eta' minima).
Ai fini della quantificazione delle suddette
detrazioni, la necessaria collaborazione degli Uffici
Provinciali dello SCAU dovra' essere chiesta, richiamando la
posizione assunta dalla Direzione Generale dello stesso
Servizio e riportata nella parte introduttiva della presente
circolare.
L'azione di rivalsa per gli importi delle presta-
zioni previdenziali corrisposte dall'Istituto puo' aver
luogo nei limiti della prescrizione decennale, da computarsi
dalla data del pagamento delle prestazioni suddette o delle
rate delle stesse.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) v. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 982
(2) v. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 877
(3) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(4) v. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709
(5) v. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 6
(6) v. "Atti Ufficiali" 1963, pag. 45
Circolare 113 dell'11 aprile 1994
OGGETTO: Integrazioni salariali agricole. Importo massimo mensile.
Con il messaggio n. 10668 del 7.2.1994 (cfr allegato)
sono state fornite le prime istruzioni in merito all'applica-
zione del tetto massimo differenziato introdotto, con effetto
dall'1.1.1994, dal D.L. 18.1.1994, n. 40, reiterato del D.L.
18.3.1994, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 21.3.1994.
Per quanto riguarda le integrazioni salariali agricole si
forniscono le seguenti precisazioni.
La retribuzione da prendere in considerazione per stabi-
lire quale sia il tetto massimo applicabile, cosi' come per
determinare l'importo delle integrazioni salariali, e' la
retribuzione del periodo mensile di paga precedente quello nel
corso del quale ha avuto inizio la sospensione ovvero, se in
tale mese non sia dovuta per qualsiasi motivo la retribuzione,
quella dell'ultimo mese per il quale la retribuzione e' stata
corrisposta.
Peraltro, puo' verificarsi che nel mese, assunto come
riferimento, non siano state retribuite tutte le giornate, per
le quali e' prevista contrattualmente la corresponsione della
retribuzione, per circostanze che hanno impedito la presta-
zione dell'attivita' lavorativa (malattia, infortunio, so-
spensione dal lavoro, ecc.).
Poiche' si ritiene che l'applicazione del tetto massimo
differenziato non possa essere influenzata da tale circostan-
za, la retribuzione da considerare al fine in argomento e'
quella che sarebbe stata corrisposta se fossero state
- 2 -
retribuite tutte le giornate previste per contratto.
Si precisa anche che i ratei mensili della 13 e 14
mensilita' vanno indicati per intero anche se l'azienda li
corrisponde in misura ridotta in proporzione alle giornate di
sospensione dal lavoro.
Inoltre, poiche' ai sensi dell'art. 14, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il limite massimo mensile non si
applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali (1),
la comunicazione della retribuzione mensile da parte dell'a-
zienda non e' necessaria quando la domanda di integrazione
salariale viene presentata per la suddetta causale.
Per la comunicazione della retribuzione mensile e' stata
inserita una apposita voce nel nuovo tracciato dei modd. I.S.
Agr. 1 bis (riquadro C), nei quali e' stato anche introdotto
uno spazio per l'indicazione delle notizie - codice dell'as-
sociazione sindacale e misura percentuale delle trattenute
associative - necessarie per effettuare le ritenute dei
contributi associativi (2).
Le Sedi provvederanno a divulgare le presenti istruzioni
con i mezzi ritenuti opportuni, interessando al riguardo gli
U.pro.CAU, le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura e le Organizzazioni di categoria.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
(1) V. Circ. n. 178 del 26 luglio 1993, par. 7.
(2) V. Circ. n. 167 del 7 luglio 1992, A.U. 1992, pag. 2550.
- 3 -
I.N.P.S ALLEGATO
D.C. PRESTAZIONI TEMPORANEE
MESSAGGIO T.P n.
10668 del 7.2.94
AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI
AI DIRIGENTI LE SAP
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Decreto - Legge 18 gennaio 1994, n.40: importo
massimo
mensile del trattamento di integrazione salariale.
L'art.1, comma 6, del Decreto - Legge indicato in oggetto,
pubblicato sulla G.U. n.14 del 19 gennaio 1994 ed entrato in
vigore il giorno successivo, ha introdotto, tra l'altro, con
effetto dal primo gennaio 1994, un importo differenziato del
tetto massimo mensile - di cui alla legge 13.8.1980, n.427-
applicabile ai trattamenti di integrazione salariale spettanti
ai lavoratori, compresi quelli agricoli, la cui retribuzione
lorda mensile sia superiore a lire 2.700.000.
Posto che, in via generale, l'importo massimo di integrazione
salariale rimane fissato in lire L.1.248.021 mensili, al lordo
dell'aliquota del 5,84%, tale importo, sempre al lordo delle
detrazioni, e' elevato a lire 1.500.000 quando la retribuzione
di riferimento per il calcolo dell'integrazione salariale -
rapportata al mese e comprensiva dei ratei di mensilita'
aggiuntive - supera la predetta cifra di lire 2.700.000.
Si forniscono di seguito le prime, piu' urgenti, istruzioni
volte a consentire l'applicazione della disposizione in argo-
mento.
A - ISTRUZIONI PER I SETTORI NON AGRICOLI.
Il beneficio in parola deve intendersi operante a partire dal
lunedi' successivo al primo gennaio e precisamente dal 3
gennaio.
Per ragguagliare il limite massimo - anche nella misura
maggiorata - alle ore mensilmente autorizzate, si ribadisce il
criterio di calcolo gia' enunciato nella circolare n.50 GS del
21 gennaio 1982 secondo il quale l'importo massimo deve essere
diviso per il numero di ore lavorative ricadenti nel mese
considerato ed il risultato, cosi' ottenuto, deve essere
- 4 -
moltiplicato per le ore di lavoro, perse nello stesso mese,
per le quali e' autorizzato l'intervento di integrazione
salariale.
Ai fini dell'applicazione del tetto massimo differenziato
e'necessario conoscere, per ogni singolo lavoratore, il dato
relativo alla retribuzione mensile maggiorata delle pertinenti
quote di emolumenti aventi periodicita' ultramensile (ad esem-
pio: tredicesima e quattordicesima mensilita').
Di conseguenza si trasmette a parte un nuovo tracciato del
Mod.I.G.STR-AUT ove e' prevista l'evidenziazione di tale dato,
da utilizzare in caso di pagamento diretto della prestazione e
si precisa che sono in fase di attuazione le necessarie
modifiche procedurali al programma 6040 di liquidazione.
Inoltre, ai fini di verificare l'esatta applicazione delle
norme sul tetto massimo integrabile da parte delle imprese per
le quali non e' autorizzato il pagamento diretto, i prescritti
elenchi dei percettori di trattamento di integrazione
salariale dovranno essere completati con gli importi lordi
mensili della retribuzione che sarebbe loro spettata,
comprensivi dei pertinenti ratei di mensilita' aggiuntive .
Si interessano, pertanto, le SAP a rappresentare alle aziende
soggette alla disciplina dell'intervento straordinario
l'esigenza di integrare tale elenco con le predette
informazioni.
Si fa riserva di ulteriori precisazioni in ordine alla
applicabilita' del massimale maggiorato a quei trattamenti
economici - previsti in favore di particolari tipologie di
beneficiari quali, ad esempio, i lavoratori portuali -
commisurati direttamente all'importo massimo di integrazione
salariale.
B- ISTRUZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO.
Per il ragguaglio a giornata del tetto massimo differenziato
nei confronti dei lavoratori agricoli, valgono le istruzioni
impartite con circolare n.256 del 7.11.1991, paragrafo 3.
Il massimale mensile deve, pertanto, essere diviso per il
numero di giornate lavorative nonche' delle festivita'
infrasettimanali, ricadenti nel mese considerato, ed il
risultato deve essere moltiplicato per il numero di giornate
per le quali e' stata concessa l'integrazione salariale.
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Naturalmente anche per tale settore e' necessario conoscere,
per lo specifico fine, la retribuzione mensile di riferimento
per il calcolo delle integrazioni del salario, comprensiva dei
ratei delle mensilita' aggiuntive. Un nuovo tracciato del
modello I.S.Agr.1 bis - in due versioni distinte per operai ed
impiegati o quadri - che preveda l'indicazione di tale dato,
verra' trasmesso a parte.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA